Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/04/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1689/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1689/2025 promossa con ricorso congiunto in data
11.3.2025 da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente ad Parte_1 C.F._1
IA CO (CO) in Via Rossini n. 28, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv.
Simone Pinato che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...] in Parte_2 C.F._2
Via Agnesi n. 230, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Simone Pinato che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Omologare con sentenza la separazione consensuale alle seguenti conclusioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La casa coniugale sita in Via Agnesi n. 230, 20832 – Desio (MB) verrà assegnata alla Sig.ra Pt_2 che continuerà ad abitarvi con entrambi il figlio minore , mentre il Sig.
[...] Per_1 Parte_1 si trasferirà presso un altro alloggio.
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
3. Il figlio resterà affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni
4. resterà collocato prevalentemente presso la dimora materna e, il padre potrà esercitare Per_1 il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) a weekend alternati, dal sabato mattina fino alla domenica sera dopo l'orario di cena e infrasettimanalmente, mercoledì e giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 22.00 con eventuali variazioni di giorno e orario da concordarsi tra le parti all'inizio di ogni settimana.
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua il figlio resterà con la madre fatto salvo il diritto di visita del padre con giorni e orari da fissarsi almeno due settimane prima della festività; il figlio, essendo ancora in tenera età, trascorrerà con la mamma le vacanze estive, fatto salvo il diritto del padre di far visita agli stessi;
visita da concordare con almeno tre giorni di anticipo.
Eventuali variazioni di giorno e orario sono da concordarsi in tempo utile.
5. Il Sig. , verserà, tramite accredito sul conto corrente intestato alla Sig.ra Parte_1 Parte_2 entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad Euro Per_1
500,00 (cinquecentoeuro/00) mensili.
6. Le spese straordinarie nell'interesse del minore sono poste a carico di ciascun genitore Per_1 nella misura del 50% e verranno rimborsate dal genitore previa esibizione dei documenti giustificativi, secondo il seguente criterio:
6/a) Le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) Le spese per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in VA
LA (MB) in data 10.9.2022 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il 17.3.2025 per l'udienza del 9.4.2025 in trattazione scritta.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Seguono gli adempimenti di legge.
II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse del figlio minore e per la restante parte relative a diritti disponibili. III. Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti visto l'esito e la richiesta concorde delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e Parte_1 Parte_2
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VA LA (MB) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 10 aprile 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi