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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/10/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del 23 ottobre 2025 , ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 3636/2023 R.G. Lavoro
TRA
rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. SERGIO IMBIMBO e con questi elett.te domiciliato in
Avellino, alla Via Sottotenente Iannaccone n, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
IM NA e con questi elett.te domiciliata, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, descritta la propria vicenda lavorativa alle dipendenze della resistente, costituita, chiede il riconoscimento del livello “5A”, C.C.N.L. Utilitalia
Servizi Ambientali, e la condanna della al pagamento CP_1 delle conseguenti differenze retributive
2) Il ricorrente, formalmente inquadrato nel livello “4A” del
C.C.N.L. dei servizi ambientali (Utilitalia – ex Federambiente), con
1 le mansioni di “operaio specializzato impianto”, rivendica di aver svolto “… mansioni di massima specializzazione nonché interventi manutentivi di elevata delicatezza, complessità e difficoltà, in ragione delle specifiche competenze teorico-pratiche possedute e della professionalità acquisita;
si occupava della conduzione dell'impianto secondo gli standard qualitativi e quantitativi stabiliti, interpretando e riconoscendo le variabili indicate dalla strumentazione, decodificando il normale funzionamento dell'impianto dalle anomalie e dai guasti;
lo stesso partecipava all'esecuzione delle verifiche ispettive pianificate, eseguiva regolari verifiche di funzionalità dei componenti e dei sistemi d'impianto, segnalando le anomalie che richiedono interventi specialistici. Sempre in maniera abituale e continuativa, l'istante eseguiva il controllo regolare del corretto funzionamento in campo delle macchine e dei sistemi d'impianto rilevandone i parametri operativi, eseguiva le manovre necessarie per la conduzione dell'impianto all'esterno della Sala Controllo, eseguiva interventi di ripristino della funzionalità delle apparecchiature e dei sistemi qualora si rendessero necessari. Ancora, il ricorrente, quantomeno a partire dal 01.04.2018, ricopriva la funzione di capo turno dell'impianto di smaltimento, svolgendo le seguenti operazioni: verifica e controllo dell'esecuzione della conduzione dell'impianto secondo i programmi di produzione stabiliti;
rilascio e controllo dell'esecuzione dei piani di ispezione pianificati per il reparto di
Esercizio; messa in sicurezza, secondo le procedure, delle macchine/impianti per consentirne la manutenzione;
emissione di
Ordini di Lavoro per manutenzione non pianificata (segnalazione di guasto, richieste di intervento); copertura dei turni di lavoro in caso di emergenze improvvise;
partecipazione attiva alle operazioni della squadra di emergenza”.
Ritenendo il diritto al superiore inquadramento, il ha già Pt_1 adito il Tribunale di Avellino, per vedersi riconoscere il diritto
2 all'inquadramento nel livello 6 o, in subordine nel livello 5°, a decorrere dall'01.04.2010.
Le parti conciliavano la lite, mediante la sottoscrizione di verbale di conciliazione in sede sindacale del 13.04.2022, con attribuzione del livello 5B, a far data dall'01.04.2022, qualifica di “capoturno d'impianto”, ed decorrere dall'01.04.2022, il ricorrente veniva inquadrato nel livello 5B, con la qualifica di “capoturno d'impianto”.
Nel presente giudizio il ricorrente sostiene di aver quindi ancora svolto le “mansioni già espletate in precedenza: “Provvedeva quotidianamente a tutte le operazioni di gestione e controllo del funzionamento dell'impianto ed alla gestione delle altre unità operative;
provvedeva alla verifica e controllo della conformità e del dosaggio dei prodotti chimici;
alla verifica di apparecchiature e strumentazione di gestione dell'impianto; alla conduzione del trattamento linea Acqua e del trattamento disidratazione fango.
Altresì, il ricorrente provvedeva alla compilazione del registro impianto e del registro di processo;
alla compilazione dei registri di marcia dei vari settori dell'impianto; alla verifica del funzionamento del telecontrollo dell'impianto…partecipava all'esecuzione delle verifiche ispettive pianificate, eseguiva le operazioni di verifiche di funzionalità dei componenti e dei sistemi d'impianto, eseguiva interventi di ripristino della funzionalità delle apparecchiature e dei sistemi oppure segnalava le anomalie che richiedono interventi specialistici”.
Tali compiti rientrerebbero, nella prospettazione di parte ricorrente, nella declaratoria di cui al livello “5A” , attribuito agli:
“Operai che svolgono mansioni di massima specializzazione nonché interventi manutentivi di elevata delicatezza, complessità e difficoltà. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento”.
3 3) Come indicato da parte resistente, nel CCNL applicabile il riferimento ad A e B attiene a parametri retributivi del medesimo livello professionale di inquadramento.
Ai sensi dell'art. 15 ccnl, i livelli professionali 1,2,3,4,5,6,7 hanno ognuno una duplice posizione parametrale: la posizione parametrale iniziale B e la posizione parametrale di attestazione A.
Le posizioni parametrali di tipo B sono attribuite al personale neo- assunto per svolgere le mansioni previste nei livelli professionali di appartenenza nonché in ogni caso di passaggio al livello superiore.
…Le posizioni parametrali di tipo B sono altresì attribuite in caso di passaggio da posizione parametrale di tipo A o di tipo B di altro livello di qualsiasi Area.
4) Nelle note per la udienza del 27.5.2024 il ricorrente afferma che
“… il livello retributivo 5A non viene rivendicato in applicazione del principio di transito automatico di cui all'art. 16 del CCNL di categoria richiamato ex adverso bensì in ragione dell'effettivo svolgimento delle relative mansioni per un periodo di gran lunga superiore a quello dei 5 anni richiesti dalla disciplina contrattuale di categoria per tale passaggio”.
Tale ultima affermazione contrasta con il contenuto del ricorso introduttivo, ove vi è chiaro ed esplicito riferimento alla disciplina di cui 16 del CCNL di categoria, “Mutamento di mansioni”: “…il diritto al trattamento economico corrispondente all'attività svolta per il lavoratore che sia assegnato temporaneamente a svolgere mansioni appartenenti ad un superiore livello di inquadramento…'assegnazione nel livello di inquadramento superiore diviene definitiva dopo un periodo di 4 mesi continuativi di effettivo servizio, fatto salvo quanto previsto dalla norma relativa ai lavoratori con la qualifica di quadro”.
Il riferimento ai cinque anni sembra essere al co. 10 dell'art. 15 citato, a mente del quale il personale neo assunto o comunque inquadrato nelle posizioni parametrali di tipo B accede alle
4 corrispondenti posizioni parametrali di tipo A del medesimo livello professionale solo dopo che siano trascorsi 5 anni di effettiva prestazione, durante i quali il personale stesso può essere utilizzato anche nell'espletamento delle mansioni previste dal livello professionale immediatamente inferiore.
L'argomentazione non è condivisa: il Tribunale ritiene che i cinque anni decorrano da quando vi è la formale attribuzione del livello, e nel caso di specie da aprile 2022, perché così va letto il richiamo al al personale neo assunto o comunque inquadrato nelle posizioni parametrali di tipo B.
La valutazione del periodo antecedente è preclusa dalla conciliazione intervenuta nell'aprile del 2022.
5) va condannato al pagamento a favore di Parte_1 CP_1 delle spese di lite, che, in base ai criteri di cui al D.M.
[...]
147/2022, vanno liquidate nella somma di €#3.689#
(tremilaseicentottantanove) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott.
Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 3636/2023 vertente tra nei confronti di , ogni Parte_1 CP_1 contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna al pagamento a favore di Parte_1 CP_1 delle spese di lite, liquidate nella somma di €#3.689#
(tremilaseicentottantanove) oltre spese generali al 15%, Iva e
Cpa se applicabili.
Avellino, udienza del 23 ottobre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del 23 ottobre 2025 , ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 3636/2023 R.G. Lavoro
TRA
rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. SERGIO IMBIMBO e con questi elett.te domiciliato in
Avellino, alla Via Sottotenente Iannaccone n, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
IM NA e con questi elett.te domiciliata, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, descritta la propria vicenda lavorativa alle dipendenze della resistente, costituita, chiede il riconoscimento del livello “5A”, C.C.N.L. Utilitalia
Servizi Ambientali, e la condanna della al pagamento CP_1 delle conseguenti differenze retributive
2) Il ricorrente, formalmente inquadrato nel livello “4A” del
C.C.N.L. dei servizi ambientali (Utilitalia – ex Federambiente), con
1 le mansioni di “operaio specializzato impianto”, rivendica di aver svolto “… mansioni di massima specializzazione nonché interventi manutentivi di elevata delicatezza, complessità e difficoltà, in ragione delle specifiche competenze teorico-pratiche possedute e della professionalità acquisita;
si occupava della conduzione dell'impianto secondo gli standard qualitativi e quantitativi stabiliti, interpretando e riconoscendo le variabili indicate dalla strumentazione, decodificando il normale funzionamento dell'impianto dalle anomalie e dai guasti;
lo stesso partecipava all'esecuzione delle verifiche ispettive pianificate, eseguiva regolari verifiche di funzionalità dei componenti e dei sistemi d'impianto, segnalando le anomalie che richiedono interventi specialistici. Sempre in maniera abituale e continuativa, l'istante eseguiva il controllo regolare del corretto funzionamento in campo delle macchine e dei sistemi d'impianto rilevandone i parametri operativi, eseguiva le manovre necessarie per la conduzione dell'impianto all'esterno della Sala Controllo, eseguiva interventi di ripristino della funzionalità delle apparecchiature e dei sistemi qualora si rendessero necessari. Ancora, il ricorrente, quantomeno a partire dal 01.04.2018, ricopriva la funzione di capo turno dell'impianto di smaltimento, svolgendo le seguenti operazioni: verifica e controllo dell'esecuzione della conduzione dell'impianto secondo i programmi di produzione stabiliti;
rilascio e controllo dell'esecuzione dei piani di ispezione pianificati per il reparto di
Esercizio; messa in sicurezza, secondo le procedure, delle macchine/impianti per consentirne la manutenzione;
emissione di
Ordini di Lavoro per manutenzione non pianificata (segnalazione di guasto, richieste di intervento); copertura dei turni di lavoro in caso di emergenze improvvise;
partecipazione attiva alle operazioni della squadra di emergenza”.
Ritenendo il diritto al superiore inquadramento, il ha già Pt_1 adito il Tribunale di Avellino, per vedersi riconoscere il diritto
2 all'inquadramento nel livello 6 o, in subordine nel livello 5°, a decorrere dall'01.04.2010.
Le parti conciliavano la lite, mediante la sottoscrizione di verbale di conciliazione in sede sindacale del 13.04.2022, con attribuzione del livello 5B, a far data dall'01.04.2022, qualifica di “capoturno d'impianto”, ed decorrere dall'01.04.2022, il ricorrente veniva inquadrato nel livello 5B, con la qualifica di “capoturno d'impianto”.
Nel presente giudizio il ricorrente sostiene di aver quindi ancora svolto le “mansioni già espletate in precedenza: “Provvedeva quotidianamente a tutte le operazioni di gestione e controllo del funzionamento dell'impianto ed alla gestione delle altre unità operative;
provvedeva alla verifica e controllo della conformità e del dosaggio dei prodotti chimici;
alla verifica di apparecchiature e strumentazione di gestione dell'impianto; alla conduzione del trattamento linea Acqua e del trattamento disidratazione fango.
Altresì, il ricorrente provvedeva alla compilazione del registro impianto e del registro di processo;
alla compilazione dei registri di marcia dei vari settori dell'impianto; alla verifica del funzionamento del telecontrollo dell'impianto…partecipava all'esecuzione delle verifiche ispettive pianificate, eseguiva le operazioni di verifiche di funzionalità dei componenti e dei sistemi d'impianto, eseguiva interventi di ripristino della funzionalità delle apparecchiature e dei sistemi oppure segnalava le anomalie che richiedono interventi specialistici”.
Tali compiti rientrerebbero, nella prospettazione di parte ricorrente, nella declaratoria di cui al livello “5A” , attribuito agli:
“Operai che svolgono mansioni di massima specializzazione nonché interventi manutentivi di elevata delicatezza, complessità e difficoltà. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento”.
3 3) Come indicato da parte resistente, nel CCNL applicabile il riferimento ad A e B attiene a parametri retributivi del medesimo livello professionale di inquadramento.
Ai sensi dell'art. 15 ccnl, i livelli professionali 1,2,3,4,5,6,7 hanno ognuno una duplice posizione parametrale: la posizione parametrale iniziale B e la posizione parametrale di attestazione A.
Le posizioni parametrali di tipo B sono attribuite al personale neo- assunto per svolgere le mansioni previste nei livelli professionali di appartenenza nonché in ogni caso di passaggio al livello superiore.
…Le posizioni parametrali di tipo B sono altresì attribuite in caso di passaggio da posizione parametrale di tipo A o di tipo B di altro livello di qualsiasi Area.
4) Nelle note per la udienza del 27.5.2024 il ricorrente afferma che
“… il livello retributivo 5A non viene rivendicato in applicazione del principio di transito automatico di cui all'art. 16 del CCNL di categoria richiamato ex adverso bensì in ragione dell'effettivo svolgimento delle relative mansioni per un periodo di gran lunga superiore a quello dei 5 anni richiesti dalla disciplina contrattuale di categoria per tale passaggio”.
Tale ultima affermazione contrasta con il contenuto del ricorso introduttivo, ove vi è chiaro ed esplicito riferimento alla disciplina di cui 16 del CCNL di categoria, “Mutamento di mansioni”: “…il diritto al trattamento economico corrispondente all'attività svolta per il lavoratore che sia assegnato temporaneamente a svolgere mansioni appartenenti ad un superiore livello di inquadramento…'assegnazione nel livello di inquadramento superiore diviene definitiva dopo un periodo di 4 mesi continuativi di effettivo servizio, fatto salvo quanto previsto dalla norma relativa ai lavoratori con la qualifica di quadro”.
Il riferimento ai cinque anni sembra essere al co. 10 dell'art. 15 citato, a mente del quale il personale neo assunto o comunque inquadrato nelle posizioni parametrali di tipo B accede alle
4 corrispondenti posizioni parametrali di tipo A del medesimo livello professionale solo dopo che siano trascorsi 5 anni di effettiva prestazione, durante i quali il personale stesso può essere utilizzato anche nell'espletamento delle mansioni previste dal livello professionale immediatamente inferiore.
L'argomentazione non è condivisa: il Tribunale ritiene che i cinque anni decorrano da quando vi è la formale attribuzione del livello, e nel caso di specie da aprile 2022, perché così va letto il richiamo al al personale neo assunto o comunque inquadrato nelle posizioni parametrali di tipo B.
La valutazione del periodo antecedente è preclusa dalla conciliazione intervenuta nell'aprile del 2022.
5) va condannato al pagamento a favore di Parte_1 CP_1 delle spese di lite, che, in base ai criteri di cui al D.M.
[...]
147/2022, vanno liquidate nella somma di €#3.689#
(tremilaseicentottantanove) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott.
Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 3636/2023 vertente tra nei confronti di , ogni Parte_1 CP_1 contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna al pagamento a favore di Parte_1 CP_1 delle spese di lite, liquidate nella somma di €#3.689#
(tremilaseicentottantanove) oltre spese generali al 15%, Iva e
Cpa se applicabili.
Avellino, udienza del 23 ottobre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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