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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 04/09/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. 40/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ordinario di cognizione di primo grado iscritto al numero di ruolo generale indicato in epigrafe, promosso da:
, cf , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Billante ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a La Spezia Viale Italia n. 121,
-attore-
Contro
, p. iva rappresentata e difesa dagli avv. Controparte_1 P.IVA_1
Calogero Lanza, Matteo Giarratana, Raimondo Giarratana ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori a Milano Via San Martino n. 19,
-convenuto-
***
CONCLUSIONI
*Per l'attore come nel foglio di precisazione delle conclusioni: Parte_1
“Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione del nominativo del Dott. nei SIC, Parte_1
CP_ in particolare ed accertare e dichiarare l'illegittimo trattamento dei dati personali CP_3
1 dello stesso da parte della e la responsabilità della società Controparte_1
accertare e dichiarare la lesione del diritto alla reputazione, Controparte_1
riservatezza, all'immagine, all'onore ed ogni altro diritto collegato con essi e
conseguentemente condannare la al risarcimento del danno non Controparte_1
patrimoniale in tutte le sue voci (morale esistenziale) sia per i “patemi d'animo” subiti che per
il danno nelle relazioni con i terzi da quantificare in via equitativa con interessi dal giorno della
domanda fino al soddisfo e rivalutazione monetaria dal momento della segnalazione fino al
soddisfo trattandosi di debito di valore.
Accertare e dichiarare la condotta tenuta dalla in sede di negoziazione Controparte_1
assistita e condannarla ex art. 96 cpc per lite temeraria al pagamento di una somma stabilita
in via equitativa.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze (oltre accessori) con distrazione a favore del
procuratore espressa in sentenza che si dichiara antistatario.”.
*Per il convenuto come nel foglio di precisazione delle Controparte_1
conclusioni:
“In via preliminare/pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda per
previa esistenza di specifico accordo transattivo per le ragioni meglio indicate in atti
accertando e dichiarando la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. dell'odierno attore
con condanna di quest'ultimo per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare l'irritualità della domanda per essere la
stessa sottoposta al rito del lavoro in applicazione del combinato disposto degli artt. 152 d.lgs.
30 giugno 2003 n. 196 e 10 d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150 con ogni conseguenza del caso.
Nel merito: rigettare la domanda avversaria perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni
meglio indicate in parte motiva tenuto altresì conto sia del limitato arco temporale di visibilità
della segnalazione e sia per effetto dell'applicazione, al caso di specie, dei principi di cui al
2 comma 2 dell'art. 1227 c.c. e, comunque, senza tener conto del contenuto della diffida
(illegittima quanto al termine concesso) che subordinava l'azione risarcitoria alla mancata
cancellazione/oscuramento dei dati negativo che l'odierna convenuta ha, invece, provveduto
ad effettuare a stretto giro e, per l'effetto condannare parte attrice, per la ragioni meglio
indicate in parte motiva, anche per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
In ogni caso condannare parte attrice alla refusione delle spese e competenze di lite oltre al
rimborso forfettario al 15% oltre IVA e CPA come per legge”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di La Spezia Parte_1 Controparte_1
[...]
L'attore esponeva quanto segue.
In data 29.06.2021 (mutuatario) e (mutuante) Parte_1 Controparte_1
stipulavano il contratto di finanziamento n. 2182920/PA collegato all'acquisto da parte di di autovettura targata 79 presso il concessionario RO PA (ovvero Parte_1
concessionario appartenente al gruppo ). CP_1
L'autovettura non veniva mai consegnata a , anche per la presenza di rilevanti Parte_1
problemi al motore, e conseguentemente non effettuava il pagamento delle rate Parte_1
del contratto di finanziamento. in ragione dell'omesso Controparte_1
pagamento da parte di delle rate del contratto di finanziamento, segnalava Parte_1
negativamente il nominativo di presso presso plurimi sistemi di informazioni Parte_1
creditizia.
promuoveva ricorso d'urgenza ex art. 700 cpc per ottenere la cancellazione Parte_1
della segnalazione negativa del proprio nominativo presso i sistemi di informazione creditizia.
3 Il procedimento veniva iscritto al ruolo n. 2005/2021 RG del Tribunale di La Spezia e si concludeva con ordinanza in data 16.11.2021 nella quale il Giudice, da un lato, dichiarava la cessazione della materia del contendere in ragione della sopravvenuta cancellazione (ad iniziativa della medesima ) della segnalazione negativa di Controparte_1
presso i sistemi di informazione creditizia, dall'altro lato, accertava l'illegittimità Parte_1
della segnalazione negativa (per violazione del termine minimo di 120 giorni previsto dall'art. 4 co. 6 Codice della Privacy che avrebbe dovuto intercorrere tra il temine di scadenza per il pagamento della prima rata e la segnalazione negativa, posto che la prima rata del finanziamento scadeva in data 22.07.2021 mentre la segnalazione negativa veniva effettuata già nel mese di settembre 2021) e pertanto in base al principio della soccombenza virtuale condannava alla rifusione delle spese processuali a favore di Controparte_1
riferite al procedimento cautelare. Parte_1
L'ordinanza ex art. 700 cpc veniva confermata in sede di reclamo ex art. 669terdecies cpc
(procedimento n. 2350/2021 RG) dal Tribunale in composizione collegiale tramite provvedimento del 28.07.2022.
ha subito rilevanti danni non patrimoniali (in termini di reputazione, riservatezza Parte_1
ed immagine) in ragione dell'illegittima segnalazione negativa del proprio nominativo presso i sistemi di informazione creditizia da parte di (protrattasi da Controparte_1
settembre 2021 a novembre 2021), tenuto conto in particolare che, da un lato, lo stesso rivestiva allora la carica di consigliere comunale presso il Comune di Sarzana e svolgeva l'attività professionale di manager presso società di rilievo nazionale (Valdettaro Group),
dall'altro lato, nelle more della persistenza della segnalazione negativa del Parte_1
proprio nominativo si è dovuto rivolgere alla madre ed ai colleghi affinché potessero prestare a suo favore garanzie personali quale condizione indefettibile per la concessione di nuovi finanziamenti da parte di istituti bancari ed inoltre è incorso nel serio pericolo di non potere
4 disporre della liquidità necessaria per l'acquisto della casa con rogito fissato a novembre
2021 così accumulando un rilevante stress psicofisico.
L'attore chiedeva la condanna di al risarcimento dei danni non Controparte_4
patrimoniali, da quantificare in via equitativa con interessi dal giorno della pronuncia sino al soddisfo oltre rivalutazione monetaria, oltre alla condanna del convenuto per lite temeraria ex art. 96 cpc riferita alla pregressa fase della negoziazione assistita.
*Si costituiva in giudizio . Controparte_1
Il convenuto evidenziava l'inammissibilità delle domande di per difetto di Parte_1
interesse ad agire ex art. 100 cpc tenuto conto della transazione sottoscritta in data
24.11.2021 tra e con la quale Parte_1 Controparte_1 Parte_1
dichiarava di non vantare ulteriori pretese nei confronti di Controparte_1
derivanti dal contratto di finanziamento.
Il convenuto contestava inoltre nel merito la fondatezza delle domande attoree, e ne chiedeva il rigetto.
Il convenuto chiedeva anche la condanna di parte attrice per lite temeraria ex art. 96 cpc.
*In corso di causa non veniva svolta istruttoria.
All'udienza del 20.02.2025 le parti precisavano le conclusioni, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Osservato
*Le domande svolta da sono inammissibili per difetto di interesse ad agire ex Parte_1
art. 100 cpc.
Si consideri che l'atto di transazione sottoscritto in data 24.11.2021 da e Parte_1
(prodotto come documento n. 16 Controparte_1 Controparte_1
riporta quanto segue: “[…] Premesso […] –In data 21.06.2021 […] lo stesso sig.
[...] Pt_1
acquistava presso la concessionaria l'autovettura Audi A1 tg. 79, per il prezzo di
[...]
5 € 23.500,00 oltre € 800,00 per i passaggi di proprietà […] –Il medesimo sig. versava il Pt_1
predetto importo […] mediante finanziamento contratto con […] Controparte_1
convengono e stipulano quanto segue […] 7. Il sig. , altresì si impegna e si obbliga a Pt_1
sottoscrivere il passaggio di proprietà dell'auto Audi A1 tg. 79 in favore della RO
s.p.a., entro e non oltre il giorno 30.11.2021 contestualmente all'estinzione del finanziamento
n. 218920/PA da parte della RO PA […] 11. Il sig. accetta l'estinzione del Pt_1
finanziamento di cui al punto 7 da parte della RO e dichiara che, con il buon esito di detta
estinzione, nulla ha più che pretendere dalla stessa RO, come anche nei confronti della
per qualsivoglia ragione e/o causa connessa al rapporto di cui alle Controparte_1
premesse e, pertanto, autorizza la RO a trattenere l'autovettura Audi A1 tg.79,
l'auto Fiat Panda tg.DN065SY e la somma di Euro 6.000,00 versata alla stessa RO.
Pertanto, si dichiara integralmente soddisfatto, rinunciando a tutte le domande ed all'azione
promossa nei confronti di RO s.p.a. e pendente dinanzi il Tribunale di Controparte_1
La Spezia rg.n.1842/2021 nonché ad ogni azione e pretesa connessa ai fatti dedotti in causa
[…]”.
Si consideri che non è in contestazione tra le parti che la transazione del 24.11.2021 è stata eseguita (vedasi anche la pagina 3 dell'atto di citazione ove dà atto che Parte_1
effettivamente il finanziamento n. 2182920/PA da lui contratto presso Controparte_1
è stato estinto mediante pagamento effettuato dalla concessionaria RO).
[...]
Ne consegue che, tenuto conto del tenore letterale della transazione e della sua avvenuta esecuzione, non può promuovere ulteriore domande (anche di natura Parte_1
risarcitoria) collegate alle vicende del finanziamento n. 2182920/PA da lui stipulato presso per l'acquisto dell'autovettura 79 (finanziamento Controparte_1
indicato erroneamente nell'atto di transazione come n. 218920/PA senza tuttavia che siano emersi nel presente procedimento incertezze sulla sua identificazione come n. 2182920/PA),
6 ovvero proprio il contratto (prodotto nel presente giudizio da come documento n. Parte_1
1) il cui inadempimento da parte del mutuatario ( ) ha determinato le segnalazioni Parte_1
negative preso i sistemi di informazioni creditizia le quali a loro volta avrebbe provocato a carico di i danni non patrimoniali di cui viene chiesto il risarcimento nel presente Parte_1
giudizio.
La stipulazione di transazione comporta che la parte non ha più un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia da parte dell'Autorità Giudiziaria di provvedimento sul merito della vicenda oggetto dell'accordo transattivo (ex plurimis Cass 18417/2013).
*Le spese processuali seguono la soccombenza.
Gli onorari della difesa di (a carico di ) vengono Controparte_1 Parte_1
liquidati in Euro 2.906,00, in applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55/2014 in ragione della decisione della causa tramite questione di rito, tenuto conto del valore della causa
(indeterminabile di bassa complessità), del tipo di procedimento (cognizione ordinaria),
dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale), delle attività processuali effettivamente svolte
(studio, introduttiva, decisionale).
Questo Giudice deve disporre altresì che versi il contributo unificato integrativo Parte_1
pari ad Euro 281,00 tenuto conto che, da un lato, il valore della causa è indeterminabile
(mentre in sede di atto di citazione ha dichiarato un valore della causa inferiore Parte_1
ad Euro 26.000,00), dall'altro lato, il contributo unificato dovuto ammonta correlativamente ad
Euro 518,00 (mentre in sede di iscrizione della causa a ruolo ha versato un Parte_1
contributo unificato pari ad Euro 237,00).
La domanda ex art. 96 cpc svolta da non può essere accolta, Controparte_1
in quanto il convenuto non ha dimostrato di avere subito danni collegati alla pendenza del presente procedimento.
***
7
P.Q.M.
A) Dichiara inammissibili le domande di . Parte_1
B) Condanna alla rifusione delle spese processuali a favore di Parte_1 CP_1
, liquidandole in Euro 2.906,00 oltre accessori per onorari.
[...]
C) Dispone che versi il contributo unificato integrativo pari ad Euro 281,00. Parte_1
D) Rigetta tutte le altre domande.
La Spezia, 04.09.2025
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ordinario di cognizione di primo grado iscritto al numero di ruolo generale indicato in epigrafe, promosso da:
, cf , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Billante ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a La Spezia Viale Italia n. 121,
-attore-
Contro
, p. iva rappresentata e difesa dagli avv. Controparte_1 P.IVA_1
Calogero Lanza, Matteo Giarratana, Raimondo Giarratana ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori a Milano Via San Martino n. 19,
-convenuto-
***
CONCLUSIONI
*Per l'attore come nel foglio di precisazione delle conclusioni: Parte_1
“Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione del nominativo del Dott. nei SIC, Parte_1
CP_ in particolare ed accertare e dichiarare l'illegittimo trattamento dei dati personali CP_3
1 dello stesso da parte della e la responsabilità della società Controparte_1
accertare e dichiarare la lesione del diritto alla reputazione, Controparte_1
riservatezza, all'immagine, all'onore ed ogni altro diritto collegato con essi e
conseguentemente condannare la al risarcimento del danno non Controparte_1
patrimoniale in tutte le sue voci (morale esistenziale) sia per i “patemi d'animo” subiti che per
il danno nelle relazioni con i terzi da quantificare in via equitativa con interessi dal giorno della
domanda fino al soddisfo e rivalutazione monetaria dal momento della segnalazione fino al
soddisfo trattandosi di debito di valore.
Accertare e dichiarare la condotta tenuta dalla in sede di negoziazione Controparte_1
assistita e condannarla ex art. 96 cpc per lite temeraria al pagamento di una somma stabilita
in via equitativa.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze (oltre accessori) con distrazione a favore del
procuratore espressa in sentenza che si dichiara antistatario.”.
*Per il convenuto come nel foglio di precisazione delle Controparte_1
conclusioni:
“In via preliminare/pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda per
previa esistenza di specifico accordo transattivo per le ragioni meglio indicate in atti
accertando e dichiarando la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. dell'odierno attore
con condanna di quest'ultimo per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare l'irritualità della domanda per essere la
stessa sottoposta al rito del lavoro in applicazione del combinato disposto degli artt. 152 d.lgs.
30 giugno 2003 n. 196 e 10 d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150 con ogni conseguenza del caso.
Nel merito: rigettare la domanda avversaria perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni
meglio indicate in parte motiva tenuto altresì conto sia del limitato arco temporale di visibilità
della segnalazione e sia per effetto dell'applicazione, al caso di specie, dei principi di cui al
2 comma 2 dell'art. 1227 c.c. e, comunque, senza tener conto del contenuto della diffida
(illegittima quanto al termine concesso) che subordinava l'azione risarcitoria alla mancata
cancellazione/oscuramento dei dati negativo che l'odierna convenuta ha, invece, provveduto
ad effettuare a stretto giro e, per l'effetto condannare parte attrice, per la ragioni meglio
indicate in parte motiva, anche per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
In ogni caso condannare parte attrice alla refusione delle spese e competenze di lite oltre al
rimborso forfettario al 15% oltre IVA e CPA come per legge”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di La Spezia Parte_1 Controparte_1
[...]
L'attore esponeva quanto segue.
In data 29.06.2021 (mutuatario) e (mutuante) Parte_1 Controparte_1
stipulavano il contratto di finanziamento n. 2182920/PA collegato all'acquisto da parte di di autovettura targata 79 presso il concessionario RO PA (ovvero Parte_1
concessionario appartenente al gruppo ). CP_1
L'autovettura non veniva mai consegnata a , anche per la presenza di rilevanti Parte_1
problemi al motore, e conseguentemente non effettuava il pagamento delle rate Parte_1
del contratto di finanziamento. in ragione dell'omesso Controparte_1
pagamento da parte di delle rate del contratto di finanziamento, segnalava Parte_1
negativamente il nominativo di presso presso plurimi sistemi di informazioni Parte_1
creditizia.
promuoveva ricorso d'urgenza ex art. 700 cpc per ottenere la cancellazione Parte_1
della segnalazione negativa del proprio nominativo presso i sistemi di informazione creditizia.
3 Il procedimento veniva iscritto al ruolo n. 2005/2021 RG del Tribunale di La Spezia e si concludeva con ordinanza in data 16.11.2021 nella quale il Giudice, da un lato, dichiarava la cessazione della materia del contendere in ragione della sopravvenuta cancellazione (ad iniziativa della medesima ) della segnalazione negativa di Controparte_1
presso i sistemi di informazione creditizia, dall'altro lato, accertava l'illegittimità Parte_1
della segnalazione negativa (per violazione del termine minimo di 120 giorni previsto dall'art. 4 co. 6 Codice della Privacy che avrebbe dovuto intercorrere tra il temine di scadenza per il pagamento della prima rata e la segnalazione negativa, posto che la prima rata del finanziamento scadeva in data 22.07.2021 mentre la segnalazione negativa veniva effettuata già nel mese di settembre 2021) e pertanto in base al principio della soccombenza virtuale condannava alla rifusione delle spese processuali a favore di Controparte_1
riferite al procedimento cautelare. Parte_1
L'ordinanza ex art. 700 cpc veniva confermata in sede di reclamo ex art. 669terdecies cpc
(procedimento n. 2350/2021 RG) dal Tribunale in composizione collegiale tramite provvedimento del 28.07.2022.
ha subito rilevanti danni non patrimoniali (in termini di reputazione, riservatezza Parte_1
ed immagine) in ragione dell'illegittima segnalazione negativa del proprio nominativo presso i sistemi di informazione creditizia da parte di (protrattasi da Controparte_1
settembre 2021 a novembre 2021), tenuto conto in particolare che, da un lato, lo stesso rivestiva allora la carica di consigliere comunale presso il Comune di Sarzana e svolgeva l'attività professionale di manager presso società di rilievo nazionale (Valdettaro Group),
dall'altro lato, nelle more della persistenza della segnalazione negativa del Parte_1
proprio nominativo si è dovuto rivolgere alla madre ed ai colleghi affinché potessero prestare a suo favore garanzie personali quale condizione indefettibile per la concessione di nuovi finanziamenti da parte di istituti bancari ed inoltre è incorso nel serio pericolo di non potere
4 disporre della liquidità necessaria per l'acquisto della casa con rogito fissato a novembre
2021 così accumulando un rilevante stress psicofisico.
L'attore chiedeva la condanna di al risarcimento dei danni non Controparte_4
patrimoniali, da quantificare in via equitativa con interessi dal giorno della pronuncia sino al soddisfo oltre rivalutazione monetaria, oltre alla condanna del convenuto per lite temeraria ex art. 96 cpc riferita alla pregressa fase della negoziazione assistita.
*Si costituiva in giudizio . Controparte_1
Il convenuto evidenziava l'inammissibilità delle domande di per difetto di Parte_1
interesse ad agire ex art. 100 cpc tenuto conto della transazione sottoscritta in data
24.11.2021 tra e con la quale Parte_1 Controparte_1 Parte_1
dichiarava di non vantare ulteriori pretese nei confronti di Controparte_1
derivanti dal contratto di finanziamento.
Il convenuto contestava inoltre nel merito la fondatezza delle domande attoree, e ne chiedeva il rigetto.
Il convenuto chiedeva anche la condanna di parte attrice per lite temeraria ex art. 96 cpc.
*In corso di causa non veniva svolta istruttoria.
All'udienza del 20.02.2025 le parti precisavano le conclusioni, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Osservato
*Le domande svolta da sono inammissibili per difetto di interesse ad agire ex Parte_1
art. 100 cpc.
Si consideri che l'atto di transazione sottoscritto in data 24.11.2021 da e Parte_1
(prodotto come documento n. 16 Controparte_1 Controparte_1
riporta quanto segue: “[…] Premesso […] –In data 21.06.2021 […] lo stesso sig.
[...] Pt_1
acquistava presso la concessionaria l'autovettura Audi A1 tg. 79, per il prezzo di
[...]
5 € 23.500,00 oltre € 800,00 per i passaggi di proprietà […] –Il medesimo sig. versava il Pt_1
predetto importo […] mediante finanziamento contratto con […] Controparte_1
convengono e stipulano quanto segue […] 7. Il sig. , altresì si impegna e si obbliga a Pt_1
sottoscrivere il passaggio di proprietà dell'auto Audi A1 tg. 79 in favore della RO
s.p.a., entro e non oltre il giorno 30.11.2021 contestualmente all'estinzione del finanziamento
n. 218920/PA da parte della RO PA […] 11. Il sig. accetta l'estinzione del Pt_1
finanziamento di cui al punto 7 da parte della RO e dichiara che, con il buon esito di detta
estinzione, nulla ha più che pretendere dalla stessa RO, come anche nei confronti della
per qualsivoglia ragione e/o causa connessa al rapporto di cui alle Controparte_1
premesse e, pertanto, autorizza la RO a trattenere l'autovettura Audi A1 tg.79,
l'auto Fiat Panda tg.DN065SY e la somma di Euro 6.000,00 versata alla stessa RO.
Pertanto, si dichiara integralmente soddisfatto, rinunciando a tutte le domande ed all'azione
promossa nei confronti di RO s.p.a. e pendente dinanzi il Tribunale di Controparte_1
La Spezia rg.n.1842/2021 nonché ad ogni azione e pretesa connessa ai fatti dedotti in causa
[…]”.
Si consideri che non è in contestazione tra le parti che la transazione del 24.11.2021 è stata eseguita (vedasi anche la pagina 3 dell'atto di citazione ove dà atto che Parte_1
effettivamente il finanziamento n. 2182920/PA da lui contratto presso Controparte_1
è stato estinto mediante pagamento effettuato dalla concessionaria RO).
[...]
Ne consegue che, tenuto conto del tenore letterale della transazione e della sua avvenuta esecuzione, non può promuovere ulteriore domande (anche di natura Parte_1
risarcitoria) collegate alle vicende del finanziamento n. 2182920/PA da lui stipulato presso per l'acquisto dell'autovettura 79 (finanziamento Controparte_1
indicato erroneamente nell'atto di transazione come n. 218920/PA senza tuttavia che siano emersi nel presente procedimento incertezze sulla sua identificazione come n. 2182920/PA),
6 ovvero proprio il contratto (prodotto nel presente giudizio da come documento n. Parte_1
1) il cui inadempimento da parte del mutuatario ( ) ha determinato le segnalazioni Parte_1
negative preso i sistemi di informazioni creditizia le quali a loro volta avrebbe provocato a carico di i danni non patrimoniali di cui viene chiesto il risarcimento nel presente Parte_1
giudizio.
La stipulazione di transazione comporta che la parte non ha più un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia da parte dell'Autorità Giudiziaria di provvedimento sul merito della vicenda oggetto dell'accordo transattivo (ex plurimis Cass 18417/2013).
*Le spese processuali seguono la soccombenza.
Gli onorari della difesa di (a carico di ) vengono Controparte_1 Parte_1
liquidati in Euro 2.906,00, in applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55/2014 in ragione della decisione della causa tramite questione di rito, tenuto conto del valore della causa
(indeterminabile di bassa complessità), del tipo di procedimento (cognizione ordinaria),
dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale), delle attività processuali effettivamente svolte
(studio, introduttiva, decisionale).
Questo Giudice deve disporre altresì che versi il contributo unificato integrativo Parte_1
pari ad Euro 281,00 tenuto conto che, da un lato, il valore della causa è indeterminabile
(mentre in sede di atto di citazione ha dichiarato un valore della causa inferiore Parte_1
ad Euro 26.000,00), dall'altro lato, il contributo unificato dovuto ammonta correlativamente ad
Euro 518,00 (mentre in sede di iscrizione della causa a ruolo ha versato un Parte_1
contributo unificato pari ad Euro 237,00).
La domanda ex art. 96 cpc svolta da non può essere accolta, Controparte_1
in quanto il convenuto non ha dimostrato di avere subito danni collegati alla pendenza del presente procedimento.
***
7
P.Q.M.
A) Dichiara inammissibili le domande di . Parte_1
B) Condanna alla rifusione delle spese processuali a favore di Parte_1 CP_1
, liquidandole in Euro 2.906,00 oltre accessori per onorari.
[...]
C) Dispone che versi il contributo unificato integrativo pari ad Euro 281,00. Parte_1
D) Rigetta tutte le altre domande.
La Spezia, 04.09.2025
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
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