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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 29/03/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1004 \2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, composto dai magistrati:
dott. Antonino Orifici presidente dott.ssa Maria Marino Merlo giudice rel.
dott.ssa Viviana Scaramuzza giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1004 \2024 R.G. vertente tra:
c.f.: Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] ed ivi elettivamente domiciliata in via Colonnello Bertè,
n. 34, presso lo studio dell'avv. Oliva Alessandro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
e
C.F.: , nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliato a Barcellona Pozzo di Gotto, in via Piano Carrubbara n.
30, presso lo studio dell'avv. Ragusa Antonina, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 7.03.2025 sostituita, ai sensi all'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente. Il P.M. ha inviato il proprio visto senza nulla osservare.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/09/2024, Parte_1
ha premesso di aver contratto matrimonio civile con in
[...] CP_1
data 3/07/2017, in Pace del Mela, regolarmente trascritto, e che dal matrimonio sono nati i figli (cl.2014) e (cl.2018). Ha adito questo Tribunale Persona_1 Per_2
chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito, non essendo più ripristinabile tra gli stessi la comunione spirituale e materiale. Ha chiesto, inoltre, di disporre di disporre l'affido super esclusivo o, in subordine, esclusivo dei figli minori alla madre;
con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, e la regolamentazione dei tempi di frequentazione fra padre e figli soltanto ove ritenuto funzionale per i minori e in modalità protetta;
di disporre la decadenza della responsabilità genitoriale del resistente;
di onerare il resistente a versare un contributo al mantenimento ordinario dei due figli nell'importo di €. 500,00
mensili, il 50% delle spese straordinarie sostenute in loro favore, oltre ad un contributo per le spese locatizie, ed un contributo per il proprio mantenimento dell'importo di
€.200,00; di disporre la percezione integrale dell'assegno unico in proprio favore.
Si è costituito il quale ha contestato quanto contenuto nel CP_1
ricorso avversario ed ha chiesto che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi. Ha chiesto, inoltre, di disporre l'affido condiviso della prole e regolamentare l'esercizio di visita padre-figli con cadenza settimanale.
2 Con ordinanza del 30.12.2024, il Giudice delegato ha pronunciato i provvedimenti provvisori e urgenti, in conformità al disposto di cui all'art. 473 bis.22
c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 1244/2024, depositata in data 30.12.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori questioni.
All'udienza del 7/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Essendo stata decisa con sentenza parziale la questione relativa allo stato dei coniugi, occorre esaminare e decidere solamente le ulteriori domande.
La ricorrente ha chiesto che fosse pronunziata la separazione per causa addebitabile alla controparte, per avere il violato l'obbligo di fedeltà e i CP_1
doveri coniugali dell'assistenza morale e materiale di cui all'art. 143 c.c.
Come noto, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr., tra le numerose, Cass. civ. n. 14042/2008; Cass. civ. n. 2740/2008; Cass.
civ. n. 279/2000). La violazione degli obblighi di natura imperativa derivanti dal rapporto coniugale determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della
3 convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra detta violazione e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva e comparativa del comportamento di entrambi i coniugi,
da cui risulti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale;
gli atti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, dunque, devono presumersi cause efficienti del formarsi o del consolidarsi di una situazione di definitiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, a meno che non si constati la mancanza di nesso eziologico con la crisi coniugale mediante un accertamento attento e rigoroso. Al riguardo, si è evidenziata l'irrilevanza, ai fini dell'addebito, delle condotte sopravvenute in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale quale rispondente al dettato normativo ed al comune sentire, in una situazione ormai stabilizzata di reciproca,
sostanziale, autonomia di vita, non caratterizzata da "affectio coniugalis" (si vedano,
Cass. Civ. Sez. VI 27.06.2013 n. 16285; Cass. civ. 30.01.2013, n. 2183; Cass. civ.
21.03.2011, n. 2011; Cass. civ. 09.10.2007, n. 21099; tra le ultime, Cass. civ. Sez. VI,
ordinanza n. 1715 del 23.01.2019).
Nel caso di specie, l'esposizione dei fatti non consente di individuare una più
grave condotta contraria ai doveri insiti nel rapporto di coniugio, imputabile al e tale da consentire la pronuncia di addebito nella sua connotazione CP_1
eziologica rispetto alla incisione della comunione spirituale e materiale.
Segnatamente, la ha riferito che “insanabili divergenze tra i coniugi Pt_1
hanno reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza” e che il resistente
“aveva altre relazioni sentimentali e ha assunto un fare violento e minaccioso nei confronti della consorte” (v. atto di ricorso). Il resistente, di contro, ha contestato
4 “l'atteggiamento possessivo dell'ex moglie” (v. relazione dei S.S. in atti) e la ha riferito al Consultorio Familiare di “aver attraversato un periodo di Pt_1
forte stress psicologico, poiché a suo dire, sottoposta ai continui tradimenti del marito”, non riuscendo invero “a ricostruire esattamente cosa sia successo, all'epoca”, così da apparire “provata nel rievocare quella fase di vita, in cui a suo dire le sarebbe
stato diagnosticato un “disturbo bipolare”” (v. relazione del Consultorio in atti). La
, invero, si è limitata a fornire generiche asserzioni sulle dedotte relazioni Pt_1
more uxorio e le prove testimoniali articolate in seno all'atto di ricorso non sono apparse idonee a dimostrare tanto le asserite condotte del quanto il nesso CP_1
causale fra queste ed il fallimento del rapporto coniugale. Pertanto, la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente, in assenza di valido supporto probatorio, va rigettata.
Quanto ai figli della coppia, (di anni 10) e (di anni 7), Persona_1 Per_2
la ha chiesto che fosse disposto l'affidamento super-esclusivo degli stessi Pt_1
in proprio favore e ha formulato domanda di decadenza del padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale.
Come noto, l'affidamento esclusivo o monogenitoriale ha carattere residuale, può essere disposto in via eccezionale o straordinaria, laddove quello condiviso sia pregiudizievole per la prole. La giurisprudenza ha codificato all'interno della disposizione di cui all'art. 337 quater c.c., il modello dell'affidamento super esclusivo o rafforzato, da riconoscere in casi estremi e di notevole pregiudizio per il minore. Si
tratta di un provvedimento che inibisce sostanzialmente la responsabilità genitoriale,
poiché legittima il genitore affidatario ad “assumere da solo tutte le decisioni per i minori, anche in ordine alle questioni di maggiore importanza” (Cass. Civ. sent.
29999/2020). E' chiaro che questo regime, deroga in senso stretto al modello ordinario
5 di affido condiviso, pertanto, può essere disposto in circostanze eccezionali e qualora sia doveroso ricostruire l'equilibrio di vita del minore, compromesso da comportamenti che, seppur non talmente gravi da determinare la decadenza della responsabilità
genitoriale, sono contrari all'interesse dello stesso.
Nel caso di specie, nonostante la gravità delle condotte ascritte al resistente,
attualmente “trasferito nella casa circondariale di Gazzi, a seguito di reiterazione del reato di spaccio di sostanze stupefacenti” (v. relazione del Consultorio familiare depositata in atti il 12.02.2025) e imputato del giudizio penale per il reato di cui all'art. 612 c.p. (v. provvedimento allegato in data 20.02.2025), non si rinvengono allo stato motivi per derogare alla regola generale dell'affido condiviso delle parti. Invero, lo stato di detenzione del genitore non determina automaticamente un giudizio di inidoneità genitoriale dello stesso che possa prescindere dalla preliminare verifica, nel caso concreto, della non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore.
Ulteriormente, nel caso in esame, occorre tener conto di quanto relazionato dai
Servizi Sociali e dal Consultorio del Comune di Pace del Mela nell'osservazione diretta del nucleo familiare. In particolare, a seguito dei colloqui con le parti, gli Assistenti
Sociali hanno riferito che la ricorrente “ha dichiarato che il sig. è sempre stato CP_1
un buon padre, di aver sempre collaborato nella gestione dei figli, sia economicamente che anche dal punto di vista organizzativo”; che “i bambini vedono il padre tutti i fine
settimana e pernottano da lui, a casa della nonna paterna, in quanto la madre nei giorni di sabato e domenica lavora”; che il a dichiarato di avere “un ottimo CP_1
rapporto con i figli” e, parimenti, tale circostanza è stata confermata dalla stessa prole.
Di talché è stato conclusivamente relazionato che “i minori mantengono un ottimo rapporto con entrambi i genitori, gli stessi ad oggi collaborano per il benessere dei
propri figli. Entrambi i sig.ri hanno messo da parte le divergenze che si sono verificate
6 nel corso del loro matrimonio, sono consapevoli che è preminente il benessere dei bambini e hanno riferito che si impegneranno per fare in modo che venga mantenuto”
(v. relazione del S.S. del comune di Pace del Mela del 3.12.2024, depositata l'8.01.2025).
Parimenti, in sede di incontro presso il Consultorio Familiare, le parti hanno dichiarato che “da molti mesi ormai, hanno trovato un maggiore equilibrio” e la ricorrente ha riferito che il ha cambiato atteggiamento nei suoi confronti e CP_1
si è anche reso più disponibile ad aiutarla economicamente. Questo ha determinato un
abbassamento del livello di conflittualità ed una maggiore capacità, di entrambi, di
accordarsi sulla gestione dei figli rispettando le reciproche esigenze, oltre che quelle dei bambini”. La ha così dichiarato di aver “totale fiducia nell'ex marito Pt_1
[…] lo considera un buon padre ed esprime parole positive nei suoi confronti” e il ritiene che l'ex moglie sia una buona madre e, nel rapportarsi a lei, mostra CP_1
attenzione e benevolenza”, tanto che “La coppia ha interagito in maniera positiva […] dimostrando buone capacità di dialogo e di comprensione ed accettazione dei diversi punti di vista”. Il dirigente psicologo che ha seguito il nucleo ha altresì riferito che “Sia
la sig.ra che il sig. forniscono l'impressione di essere in grado di Pt_1 Pt_2
occuparsi delle cure fisiche e dei bisogni primari dei figli […] La relazione con i figli
viene descritta come molto positiva e connotata da circolarità affettiva. Entrambi i
membri della ex coppia mostrano sufficienti capacità empatiche e di comprensione delle necessità e dei bisogni evolutivi dei figli, sui quali appaiono essere centrati”; che
“La gestione dei minori e dell'organizzazione dei tempi da trascorrere
alternativamente con la figura materna e con la figura paterna, avviene in maniera
naturale e di comune accordo, in relazione alle necessita. I due ex coniugi mostrano
di avere un dialogo sereno ed orientato al benessere della prole e sembrano
7 rappresentare stabili punti di riferimento affettivi (v. relazione del Consultorio
familiare, a firma della dott.ssa , depositata il 12.02.2025). Per_3
Quanto alla ricorrente, la stessa ha ammesso “di essere, talvolta, Pt_1
troppo autoritaria” nei confronti dei minori (v. ancora relazione del Consultorio in atti)
e ha riferito di aver avuto delle “difficoltà a svegliarsi presto la mattina ed accompagnare i bambini a scuola, [“ciò avviene principalmente il lunedì”] in quanto lavora fino a tarda sera”, giustificando le assenze scolastiche dei minori e dichiarando
“di impegnarsi maggiormente affinché ciò non accada più” (v. ancora relazione dei
S.S. in atti). Mentre, quanto al resistente, il Consultorio Familiare ha riferito che il non riesce ad essere incisivo nel suo modo di esercitare il ruolo genitoriale” CP_1
ed è apparso “emotivamente provato”, non potendosi “escludere che, a causa delle sue
condizioni di salute (è affetto da Talassemia, malattia rara di origine ereditaria) o per
altre ragioni, l'uomo possa trovarsi in una condizione psicologica di disagio e/o
malessere”. Nondimeno, ciò “non sembra incidere negativamente sulla sua capacità di assolvere ai compiti ed alle funzioni genitoriali” (v. relazione a firma della dott.ssa del 12.02.2025). Per_3
Alla luce dei superiori elementi, non si ravvisa una situazione di disinteresse da parte del ei confronti dei minori e né una inidoneità educativa ovvero una CP_1
manifesta carenza genitoriale dello stesso (valutazione che deve essere posta a fondamento di qualsiasi decisione di affidamento monogenitoriale), che consente di derogare al regime di affido condiviso della prole. L'insieme di quanto sopra esposto fa ritenere insussistenti, all'attualità, i presupposti per disporre la decadenza della responsabilità genitoriale del resistente nei confronti dei figli minori, in assenza di specifiche violazioni da parte del dei doveri connessi alla responsabilità CP_1
8 genitoriale, di gravità tale da giustificare l'adozione di un provvedimento ablativo della stessa.
Per tutto quanto sopra evidenziato, va disposto il regime dell'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre. Tuttavia, stante la delicatezza degli interessi di tutti i soggetti coinvolti, si ritiene opportuno precisare che, in forza del principio di rebus sic stantibus
che governa la materia, la odierna decisione, motivata solo da quello che si ritiene essere l'interesse attuale dei minori alla luce delle risultanze istruttorie, è suscettibile di essere riformata in ogni momento e, dunque, eventualmente, ove risultasse a carico del ualsivoglia atteggiamento pregiudizievole per i minori. Di conseguenza, CP_1
i Servizi Sociali territorialmente competenti sono onerati del costante monitoraggio sull'andamento delle relazioni tra i genitori e i figli minori, e su eventuali ulteriori condotte pregiudizievoli per i figli che dovranno essere segnalate tempestivamente alle competenti Autorità Giudiziarie territoriali.
Ulteriormente, preso atto delle conclusioni del Consultorio familiare, va tenuto conto che “entrambi i membri della coppia genitoriale avrebbero bisogno di operare
dei cambiamenti nel proprio modo di esercitare le funzioni genitoriali, ovvero
acquisire una maggiore autorevolezza nel rapporto con i figli. Sembrano
sufficientemente predisposti al dialogo ed al confronto interpersonale ed a mettere in
discussione propri comportamenti. Riconoscono taluni errori del passato e sembrano
concentrati sul trovare soluzioni funzionali al benessere dei minori. Tuttavia,
entrambi, per motivi diversi, forniscono l'impressione di essere fragili e bisognosi di
supporto”, sicché è stato suggerito alle parti di “proseguire ancora per qualche tempo il monitoraggio da parte del servizio sociale dell'ente locale” per ricevere un supporto alle loro capacità genitoriali al fine di “apportare dei cambiamenti, ruolo e le funzioni
9 genitoriali, nella direzione laddove e se possibile, al proprio modo di esercitare dell'acquisizione di uno stile educativo improntato all'autorevolezza.” (v. relazione del
Consultorio familiare, a firma della dott.ssa , depositata il 12.02.2025). Per_3
Pertanto, stante la peculiarità della situazione, è necessario che le parti inizino un percorso di sostegno alla genitorialità presso i Servizi Sociali territorialmente competenti, coadiuvati dal Consultorio Familiare, al fine di acquisire strumenti per il miglior esercizio della funzione genitoriale, attraverso la previsione di incontri e di tutto quanto ritenuto necessario per migliorare le loro capacità genitoriali e per incrementare la loro responsabilizzazione.
La regolamentazione dei tempi di incontro dei minori con il padre deve tener conto dell'attuale stato detentivo di quest'ultimo, sicché appare opportuno, per il momento, non disporre nulla in ordine ad eventuali incontri fra gli stessi. Sarà onere del genitore domiciliatario, tuttavia, garantire contatti telefonici tra il padre e i figli,
secondo tempi e modi da concordare tra le parti, compatibilmente agli orari previsti dalla struttura in cui il resistente si trova detenuto e al regime cui lo stesso è sottoposto.
Il allorquando rientrerà nella propria abitazione e solo previa CP_1
valutazione del Servizio sociale territorialmente competente circa la rispondenza della ripresa delle frequentazioni all'interesse superiore dei minori, salvi diversi accordi tra i coniugi che tengano conto delle esigenze dei minori, potrà tenere con sé i figli un pomeriggio a settimana e, alternativamente, per due fine settimana al mese. È
preferibile, inoltre, che inizialmente il padre eserciti la sua funzione genitoriale alla presenza della madre, della nonna paterna o di un familiare di fiducia, individuato congiuntamente dalle parti, che possa agire come mediatore nella relazione padre-figli e, in mancanza di tale figura, alla presenza di un educatore domiciliare da individuare attraverso l'ausilio del Servizio Sociale territorialmente competente, con
10 autorizzazione ad interrompere i predetti incontri ove risultino pregiudizievoli alla serenità ed al benessere psicofisico dei minori.
È infondata la domanda di assegno di mantenimento in proprio favore avanzata dalla . Pt_1
L'assegno di mantenimento dovuto al coniuge in caso di separazione è
considerato la proiezione degli obblighi di mantenimento reciproci derivanti dal matrimonio (art. 143 c.c.) nonché estrinsecazione del generale dovere di assistenza materiale, che permane anche dopo la cessazione della convivenza: la separazione,
infatti, instaura un regime che tende a conservare quanto più possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, con il tipo di vita di ciascuno dei coniugi (cfr. Cass. civ. sez. I, 20 febbraio 2013, n.4178, cfr. anche
Cass. Civ. Sez I, 16 maggio 2017, n. 12196). Le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione della adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente, non assumendo rilievo il più modesto tenore di vita subito o tollerato (arg. ex Cassazione civile, sez. I, 22/10/2004, n. 20638).
Nel caso di specie, risulta che la svolge “saltuariamente”, attività Pt_1
lavorativa in qualità di cameriera, nei “fine settimana” (v. note del 18.02.2025).
Dall'autocertificazione reddituale depositata in atti si evince che la stessa non è titolare di proprietà immobiliari, né mobiliari ed è titolare di un libretto di risparmio (v.
11 documentazione depositata il 16.09.2024). La stessa è inoltre madre di una ragazza di anni 20, nata da una precedente relazione (v. relazione dei S.S.). La stessa non ha documentato i suoi introiti mensili, ma si è limitata a contestare di “non aver mai avuto la disponibilità mensile di quanto scritto nella relazione dei servizi sociali” che, invero, avevano relazionato che la lavorasse in qualità di “addetta alle pulizie in Pt_1
proprio ed effettua nel fine settimana la cameriera in un ristorante di Pace del Mela.
La sig.ra mensilmente riesce a guadagnare circa 100 euro” (v. relazione dei S.S. depositata l'8.01.2025). È evidente, dunque, che la resistente sia da sempre inserita nel mondo del lavoro, sebbene non siano noti i redditi da lei percepiti. Di contro, il a dichiarato di percepire una pensione INPS di €.750,00 mensili a titolo di CP_1
invalidità civile, in quanto affetto da “Talassemia Major”; l'assegno unico per la prole, in ragione di metà, dell'importo di €.190,00 mensili e di non avere alcuna proprietà immobiliare, né mobiliare. Egli ha altresì dichiarato di aver percepito il reddito di
€.19.605,40 nell'anno 2021, di €.19.605,39 nell'anno 2022, di €.12.200,00 nell'anno
2023. (v. allegati depositati il 12.12.2024). Il genitore di altri due figli, nati CP_1
da precedenti relazioni (v. relazione dei S.S. in atti) e si trova in stato detentivo dal mese di maggio 2023 (dapprima agli arresti domiciliari e, allo stato, detenuto presso il carcere di Gaggi, v. atto di ricorso e relazione del Consultorio familiare).
Alla luce dei superiori elementi, non può ritenersi dimostrata l'insufficienza del patrimonio della e né, dunque, la sperequazione reddituale rispetto agli Pt_1
introiti del resistente. A fronte di una dimostrata piena capacità lavorativa dell'istante,
che si presume la renda in grado di sostenersi autonomamente, non può dunque riconoscersi l'assegno di mantenimento previsto dall'art. 156 c.c. che, pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado
12 di procurarsi da solo (cfr. Cass. Civ. Ord. n. 20866/2021). Inoltre, non è stato provato
(né offerto di provare) da parte dell'istante, sulla quale incombeva il relativo onere, il
(migliore) tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio. In definitiva, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della . Pt_1
Con riferimento al mantenimento ai figli minori, l'art. 337 ter c.c., dispone che
“Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascun genitore”. Il versamento dell'assegno è una modalità di mantenimento indiretto attraverso il quale un genitore adempie al suo obbligo di concorrere alle spese necessarie alla crescita dei figli che non siano prevalentemente con lo stesso conviventi. La misura dell'assegno indiretto, se non concordata, è
giudizialmente stabilita in proporzione alla capacità reddituale e patrimoniale dell'obbligato al fine di assicurare al figlio, considerato il concorrente obbligo dell'altro genitore, il soddisfacimento delle sue esigenze primarie e di crescita tendenzialmente assicurandogli il medesimo tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei suoi genitori (art. 337-ter comma 4 c.c.). A tal riguardo, non si può
ritenere il genitore esonerato dall'obbligo imposto dalla legge di mantenere il proprio figlio in caso di disoccupazione e/o di grave difficoltà economica. Nondimeno, lo stato
13 detentivo del genitore, di per sé, non esime dall'obbligo di mantenimento dei figli e di soddisfacimento delle basilari necessità di vita degli stessi.
Ciò posto, tenuto conto delle precarie condizioni economiche delle parti e della circostanza che i figli convivano in via esclusiva con la madre, si ritiene di dovere comunque riconoscere a carico di la quota di contribuzione al CP_1
mantenimento delle figlie minori pari a € 300,00 mensili, oltre il 50% di contribuzione delle spese straordinarie, che lo stesso corrisponderà alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con modalità da concordarsi tra le parti.
In ordine alle spese straordinarie, salvo diverso accordo dei genitori, si specifica che sono considerate spese comprese nel mantenimento ordinario: vitto,
abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero. Sono, invece, considerate spese straordinarie, subordinate al consenso di entrambi i genitori, le spese scolastiche di iscrizione e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese di alloggi fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
le spese di natura ludica o parascolastica, quali corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno,
pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); le spese sportive, quali quelle inerenti ad attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
le spese medico-sanitarie, quali spese
14 per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non coperte dal
SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Quanto alla casa coniugale, sita in Pace del Mela, alla via Benefizio n.9 e di proprietà del la ne ha chiesto l'assegnazione in seno all'atto di CP_1 Pt_1
ricorso. Nelle more, invece, ha esposto di aver lasciato il predetto immobile e di essersi trasferita, unitamente ai minori, nella casa del defunto padre, sita in Pace del Mela alla via Don Silvio Cucinotta n.19, ove coabita con il fratello, , “subentrato Persona_4
nella conduzione” dell'immobile e dallo stesso ospitata “momentaneamente” (v. atto di ricorso, relazione dei Servizi Sociali e del Consultorio familiare depositate in atti).
È pacifico, dunque, che la e i figli hanno definitivamente cessato di Pt_1
frequentare la casa coniugale. Di talché, non occorre provvedere alla sua assegnazione,
rimanendo l'immobile soggetto al regime risultante dai titoli di proprietà o di godimento. Tuttavia, la ha domandato di “disporre un congruo assegno Pt_1
che tenga conto anche delle spese per la casa coniugale che la sig.ra dovrà Pt_1
a breve affittare per vivere con i figli” (v. comparsa conclusionale del 20.02.2025) e di
“ricalcolare la somma mensile di euro 300,00 stabilita in solo favore dei figli” (v. note del 6.03.2025). Sul punto, si osserva che il carico economico da ripartire tra le parti è
quello relativo al mantenimento dei figli che la assicura con il Pt_1
collocamento presso di sé e il sostenimento delle relative spese ordinarie, mentre il assicura con il pagamento di un assegno di mantenimento. La situazione CP_1
economica che si viene a determinare appare complessivamente equa;
dunque, non appare necessario prevedere la corresponsione di un contributo per un paventato e futuro canone di locazione in favore della . Pt_1
15 Va accolta, invece, l'istanza della di disporre l'integrale percezione Pt_1
dell'assegno unico familiare in proprio favore. Sul punto, l'assegno unico familiare è attualmente percepito dalle parti in ragione di metà ciascuno (ca. €.190,00 mensili).
Tuttavia, tenuto conto della prevalente collocazione dei minori, si ritiene che lo stesso debba essere percepito direttamente e interamente dalla , salvo diverso Pt_1
accordo tra i coniugi e indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento. Infatti, pure in caso di affidamento condiviso è possibile optare per l'attribuzione al 100% in favore di uno dei due genitori (v. Cass. civ., Sez. I, Ord.,
22/02/2025, n. 4672).
Le spese del giudizio, in considerazione della natura e dell'esito della controversia, che configura una reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando nel procedimento n. R.G. 1004/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così dispone:
- DÀ ATTO che con sentenza n. 1244/2024, depositata in data 30.12.2024,
il Tribunale di Barcellona P.G. ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
- RIGETTA la domanda di addebito avanzata da
[...]
; Parte_1
- AFFIDA ad entrambi i genitori i figli minori, con collocamento prevalente presso il domicilio materno, e regola i tempi di frequentazione tra padre e figli secondo quanto esplicitato in parte motiva;
- ONERA i Servizi sociali competenti e il Consultorio familiare
16 territorialmente competente dell'attività di supporto genitoriale alle parti ed ai figli secondo quanto indicato in parte motiva;
- DISPONE che i predetti Enti officiati vigilino e monitorino l'andamento delle relazioni padre - figli, segnalando alle competenti Autorità Giudiziarie territoriali eventuali situazioni di pregiudizio per i minori;
- RIGETTA la domanda di assegno di mantenimento avanzata da
; Parte_1
- PONE a carico di l'obbligo di versamento, a titolo di CP_1
contributo per il mantenimento dei figli, della somma mensile di €.300,00, con rivalutazione annuale ex indici Istat entro il giorno 5 di ogni mese a
[...]
, oltre che del 50% delle spese straordinarie, che si Parte_1
renderanno necessarie per l'interesse di questi;
- NULLA sulla casa coniugale;
- DISPONE che l'assegno unico universale sia percepito integralmente da
; Parte_1
- COMPENSA le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona P.G. nella Camera di Consiglio del 26/03/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Marino Merlo dott. Antonino Orifici
Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, composto dai magistrati:
dott. Antonino Orifici presidente dott.ssa Maria Marino Merlo giudice rel.
dott.ssa Viviana Scaramuzza giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1004 \2024 R.G. vertente tra:
c.f.: Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] ed ivi elettivamente domiciliata in via Colonnello Bertè,
n. 34, presso lo studio dell'avv. Oliva Alessandro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
e
C.F.: , nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliato a Barcellona Pozzo di Gotto, in via Piano Carrubbara n.
30, presso lo studio dell'avv. Ragusa Antonina, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 7.03.2025 sostituita, ai sensi all'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente. Il P.M. ha inviato il proprio visto senza nulla osservare.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/09/2024, Parte_1
ha premesso di aver contratto matrimonio civile con in
[...] CP_1
data 3/07/2017, in Pace del Mela, regolarmente trascritto, e che dal matrimonio sono nati i figli (cl.2014) e (cl.2018). Ha adito questo Tribunale Persona_1 Per_2
chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito, non essendo più ripristinabile tra gli stessi la comunione spirituale e materiale. Ha chiesto, inoltre, di disporre di disporre l'affido super esclusivo o, in subordine, esclusivo dei figli minori alla madre;
con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, e la regolamentazione dei tempi di frequentazione fra padre e figli soltanto ove ritenuto funzionale per i minori e in modalità protetta;
di disporre la decadenza della responsabilità genitoriale del resistente;
di onerare il resistente a versare un contributo al mantenimento ordinario dei due figli nell'importo di €. 500,00
mensili, il 50% delle spese straordinarie sostenute in loro favore, oltre ad un contributo per le spese locatizie, ed un contributo per il proprio mantenimento dell'importo di
€.200,00; di disporre la percezione integrale dell'assegno unico in proprio favore.
Si è costituito il quale ha contestato quanto contenuto nel CP_1
ricorso avversario ed ha chiesto che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi. Ha chiesto, inoltre, di disporre l'affido condiviso della prole e regolamentare l'esercizio di visita padre-figli con cadenza settimanale.
2 Con ordinanza del 30.12.2024, il Giudice delegato ha pronunciato i provvedimenti provvisori e urgenti, in conformità al disposto di cui all'art. 473 bis.22
c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 1244/2024, depositata in data 30.12.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori questioni.
All'udienza del 7/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Essendo stata decisa con sentenza parziale la questione relativa allo stato dei coniugi, occorre esaminare e decidere solamente le ulteriori domande.
La ricorrente ha chiesto che fosse pronunziata la separazione per causa addebitabile alla controparte, per avere il violato l'obbligo di fedeltà e i CP_1
doveri coniugali dell'assistenza morale e materiale di cui all'art. 143 c.c.
Come noto, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr., tra le numerose, Cass. civ. n. 14042/2008; Cass. civ. n. 2740/2008; Cass.
civ. n. 279/2000). La violazione degli obblighi di natura imperativa derivanti dal rapporto coniugale determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della
3 convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra detta violazione e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva e comparativa del comportamento di entrambi i coniugi,
da cui risulti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale;
gli atti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, dunque, devono presumersi cause efficienti del formarsi o del consolidarsi di una situazione di definitiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, a meno che non si constati la mancanza di nesso eziologico con la crisi coniugale mediante un accertamento attento e rigoroso. Al riguardo, si è evidenziata l'irrilevanza, ai fini dell'addebito, delle condotte sopravvenute in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale quale rispondente al dettato normativo ed al comune sentire, in una situazione ormai stabilizzata di reciproca,
sostanziale, autonomia di vita, non caratterizzata da "affectio coniugalis" (si vedano,
Cass. Civ. Sez. VI 27.06.2013 n. 16285; Cass. civ. 30.01.2013, n. 2183; Cass. civ.
21.03.2011, n. 2011; Cass. civ. 09.10.2007, n. 21099; tra le ultime, Cass. civ. Sez. VI,
ordinanza n. 1715 del 23.01.2019).
Nel caso di specie, l'esposizione dei fatti non consente di individuare una più
grave condotta contraria ai doveri insiti nel rapporto di coniugio, imputabile al e tale da consentire la pronuncia di addebito nella sua connotazione CP_1
eziologica rispetto alla incisione della comunione spirituale e materiale.
Segnatamente, la ha riferito che “insanabili divergenze tra i coniugi Pt_1
hanno reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza” e che il resistente
“aveva altre relazioni sentimentali e ha assunto un fare violento e minaccioso nei confronti della consorte” (v. atto di ricorso). Il resistente, di contro, ha contestato
4 “l'atteggiamento possessivo dell'ex moglie” (v. relazione dei S.S. in atti) e la ha riferito al Consultorio Familiare di “aver attraversato un periodo di Pt_1
forte stress psicologico, poiché a suo dire, sottoposta ai continui tradimenti del marito”, non riuscendo invero “a ricostruire esattamente cosa sia successo, all'epoca”, così da apparire “provata nel rievocare quella fase di vita, in cui a suo dire le sarebbe
stato diagnosticato un “disturbo bipolare”” (v. relazione del Consultorio in atti). La
, invero, si è limitata a fornire generiche asserzioni sulle dedotte relazioni Pt_1
more uxorio e le prove testimoniali articolate in seno all'atto di ricorso non sono apparse idonee a dimostrare tanto le asserite condotte del quanto il nesso CP_1
causale fra queste ed il fallimento del rapporto coniugale. Pertanto, la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente, in assenza di valido supporto probatorio, va rigettata.
Quanto ai figli della coppia, (di anni 10) e (di anni 7), Persona_1 Per_2
la ha chiesto che fosse disposto l'affidamento super-esclusivo degli stessi Pt_1
in proprio favore e ha formulato domanda di decadenza del padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale.
Come noto, l'affidamento esclusivo o monogenitoriale ha carattere residuale, può essere disposto in via eccezionale o straordinaria, laddove quello condiviso sia pregiudizievole per la prole. La giurisprudenza ha codificato all'interno della disposizione di cui all'art. 337 quater c.c., il modello dell'affidamento super esclusivo o rafforzato, da riconoscere in casi estremi e di notevole pregiudizio per il minore. Si
tratta di un provvedimento che inibisce sostanzialmente la responsabilità genitoriale,
poiché legittima il genitore affidatario ad “assumere da solo tutte le decisioni per i minori, anche in ordine alle questioni di maggiore importanza” (Cass. Civ. sent.
29999/2020). E' chiaro che questo regime, deroga in senso stretto al modello ordinario
5 di affido condiviso, pertanto, può essere disposto in circostanze eccezionali e qualora sia doveroso ricostruire l'equilibrio di vita del minore, compromesso da comportamenti che, seppur non talmente gravi da determinare la decadenza della responsabilità
genitoriale, sono contrari all'interesse dello stesso.
Nel caso di specie, nonostante la gravità delle condotte ascritte al resistente,
attualmente “trasferito nella casa circondariale di Gazzi, a seguito di reiterazione del reato di spaccio di sostanze stupefacenti” (v. relazione del Consultorio familiare depositata in atti il 12.02.2025) e imputato del giudizio penale per il reato di cui all'art. 612 c.p. (v. provvedimento allegato in data 20.02.2025), non si rinvengono allo stato motivi per derogare alla regola generale dell'affido condiviso delle parti. Invero, lo stato di detenzione del genitore non determina automaticamente un giudizio di inidoneità genitoriale dello stesso che possa prescindere dalla preliminare verifica, nel caso concreto, della non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore.
Ulteriormente, nel caso in esame, occorre tener conto di quanto relazionato dai
Servizi Sociali e dal Consultorio del Comune di Pace del Mela nell'osservazione diretta del nucleo familiare. In particolare, a seguito dei colloqui con le parti, gli Assistenti
Sociali hanno riferito che la ricorrente “ha dichiarato che il sig. è sempre stato CP_1
un buon padre, di aver sempre collaborato nella gestione dei figli, sia economicamente che anche dal punto di vista organizzativo”; che “i bambini vedono il padre tutti i fine
settimana e pernottano da lui, a casa della nonna paterna, in quanto la madre nei giorni di sabato e domenica lavora”; che il a dichiarato di avere “un ottimo CP_1
rapporto con i figli” e, parimenti, tale circostanza è stata confermata dalla stessa prole.
Di talché è stato conclusivamente relazionato che “i minori mantengono un ottimo rapporto con entrambi i genitori, gli stessi ad oggi collaborano per il benessere dei
propri figli. Entrambi i sig.ri hanno messo da parte le divergenze che si sono verificate
6 nel corso del loro matrimonio, sono consapevoli che è preminente il benessere dei bambini e hanno riferito che si impegneranno per fare in modo che venga mantenuto”
(v. relazione del S.S. del comune di Pace del Mela del 3.12.2024, depositata l'8.01.2025).
Parimenti, in sede di incontro presso il Consultorio Familiare, le parti hanno dichiarato che “da molti mesi ormai, hanno trovato un maggiore equilibrio” e la ricorrente ha riferito che il ha cambiato atteggiamento nei suoi confronti e CP_1
si è anche reso più disponibile ad aiutarla economicamente. Questo ha determinato un
abbassamento del livello di conflittualità ed una maggiore capacità, di entrambi, di
accordarsi sulla gestione dei figli rispettando le reciproche esigenze, oltre che quelle dei bambini”. La ha così dichiarato di aver “totale fiducia nell'ex marito Pt_1
[…] lo considera un buon padre ed esprime parole positive nei suoi confronti” e il ritiene che l'ex moglie sia una buona madre e, nel rapportarsi a lei, mostra CP_1
attenzione e benevolenza”, tanto che “La coppia ha interagito in maniera positiva […] dimostrando buone capacità di dialogo e di comprensione ed accettazione dei diversi punti di vista”. Il dirigente psicologo che ha seguito il nucleo ha altresì riferito che “Sia
la sig.ra che il sig. forniscono l'impressione di essere in grado di Pt_1 Pt_2
occuparsi delle cure fisiche e dei bisogni primari dei figli […] La relazione con i figli
viene descritta come molto positiva e connotata da circolarità affettiva. Entrambi i
membri della ex coppia mostrano sufficienti capacità empatiche e di comprensione delle necessità e dei bisogni evolutivi dei figli, sui quali appaiono essere centrati”; che
“La gestione dei minori e dell'organizzazione dei tempi da trascorrere
alternativamente con la figura materna e con la figura paterna, avviene in maniera
naturale e di comune accordo, in relazione alle necessita. I due ex coniugi mostrano
di avere un dialogo sereno ed orientato al benessere della prole e sembrano
7 rappresentare stabili punti di riferimento affettivi (v. relazione del Consultorio
familiare, a firma della dott.ssa , depositata il 12.02.2025). Per_3
Quanto alla ricorrente, la stessa ha ammesso “di essere, talvolta, Pt_1
troppo autoritaria” nei confronti dei minori (v. ancora relazione del Consultorio in atti)
e ha riferito di aver avuto delle “difficoltà a svegliarsi presto la mattina ed accompagnare i bambini a scuola, [“ciò avviene principalmente il lunedì”] in quanto lavora fino a tarda sera”, giustificando le assenze scolastiche dei minori e dichiarando
“di impegnarsi maggiormente affinché ciò non accada più” (v. ancora relazione dei
S.S. in atti). Mentre, quanto al resistente, il Consultorio Familiare ha riferito che il non riesce ad essere incisivo nel suo modo di esercitare il ruolo genitoriale” CP_1
ed è apparso “emotivamente provato”, non potendosi “escludere che, a causa delle sue
condizioni di salute (è affetto da Talassemia, malattia rara di origine ereditaria) o per
altre ragioni, l'uomo possa trovarsi in una condizione psicologica di disagio e/o
malessere”. Nondimeno, ciò “non sembra incidere negativamente sulla sua capacità di assolvere ai compiti ed alle funzioni genitoriali” (v. relazione a firma della dott.ssa del 12.02.2025). Per_3
Alla luce dei superiori elementi, non si ravvisa una situazione di disinteresse da parte del ei confronti dei minori e né una inidoneità educativa ovvero una CP_1
manifesta carenza genitoriale dello stesso (valutazione che deve essere posta a fondamento di qualsiasi decisione di affidamento monogenitoriale), che consente di derogare al regime di affido condiviso della prole. L'insieme di quanto sopra esposto fa ritenere insussistenti, all'attualità, i presupposti per disporre la decadenza della responsabilità genitoriale del resistente nei confronti dei figli minori, in assenza di specifiche violazioni da parte del dei doveri connessi alla responsabilità CP_1
8 genitoriale, di gravità tale da giustificare l'adozione di un provvedimento ablativo della stessa.
Per tutto quanto sopra evidenziato, va disposto il regime dell'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre. Tuttavia, stante la delicatezza degli interessi di tutti i soggetti coinvolti, si ritiene opportuno precisare che, in forza del principio di rebus sic stantibus
che governa la materia, la odierna decisione, motivata solo da quello che si ritiene essere l'interesse attuale dei minori alla luce delle risultanze istruttorie, è suscettibile di essere riformata in ogni momento e, dunque, eventualmente, ove risultasse a carico del ualsivoglia atteggiamento pregiudizievole per i minori. Di conseguenza, CP_1
i Servizi Sociali territorialmente competenti sono onerati del costante monitoraggio sull'andamento delle relazioni tra i genitori e i figli minori, e su eventuali ulteriori condotte pregiudizievoli per i figli che dovranno essere segnalate tempestivamente alle competenti Autorità Giudiziarie territoriali.
Ulteriormente, preso atto delle conclusioni del Consultorio familiare, va tenuto conto che “entrambi i membri della coppia genitoriale avrebbero bisogno di operare
dei cambiamenti nel proprio modo di esercitare le funzioni genitoriali, ovvero
acquisire una maggiore autorevolezza nel rapporto con i figli. Sembrano
sufficientemente predisposti al dialogo ed al confronto interpersonale ed a mettere in
discussione propri comportamenti. Riconoscono taluni errori del passato e sembrano
concentrati sul trovare soluzioni funzionali al benessere dei minori. Tuttavia,
entrambi, per motivi diversi, forniscono l'impressione di essere fragili e bisognosi di
supporto”, sicché è stato suggerito alle parti di “proseguire ancora per qualche tempo il monitoraggio da parte del servizio sociale dell'ente locale” per ricevere un supporto alle loro capacità genitoriali al fine di “apportare dei cambiamenti, ruolo e le funzioni
9 genitoriali, nella direzione laddove e se possibile, al proprio modo di esercitare dell'acquisizione di uno stile educativo improntato all'autorevolezza.” (v. relazione del
Consultorio familiare, a firma della dott.ssa , depositata il 12.02.2025). Per_3
Pertanto, stante la peculiarità della situazione, è necessario che le parti inizino un percorso di sostegno alla genitorialità presso i Servizi Sociali territorialmente competenti, coadiuvati dal Consultorio Familiare, al fine di acquisire strumenti per il miglior esercizio della funzione genitoriale, attraverso la previsione di incontri e di tutto quanto ritenuto necessario per migliorare le loro capacità genitoriali e per incrementare la loro responsabilizzazione.
La regolamentazione dei tempi di incontro dei minori con il padre deve tener conto dell'attuale stato detentivo di quest'ultimo, sicché appare opportuno, per il momento, non disporre nulla in ordine ad eventuali incontri fra gli stessi. Sarà onere del genitore domiciliatario, tuttavia, garantire contatti telefonici tra il padre e i figli,
secondo tempi e modi da concordare tra le parti, compatibilmente agli orari previsti dalla struttura in cui il resistente si trova detenuto e al regime cui lo stesso è sottoposto.
Il allorquando rientrerà nella propria abitazione e solo previa CP_1
valutazione del Servizio sociale territorialmente competente circa la rispondenza della ripresa delle frequentazioni all'interesse superiore dei minori, salvi diversi accordi tra i coniugi che tengano conto delle esigenze dei minori, potrà tenere con sé i figli un pomeriggio a settimana e, alternativamente, per due fine settimana al mese. È
preferibile, inoltre, che inizialmente il padre eserciti la sua funzione genitoriale alla presenza della madre, della nonna paterna o di un familiare di fiducia, individuato congiuntamente dalle parti, che possa agire come mediatore nella relazione padre-figli e, in mancanza di tale figura, alla presenza di un educatore domiciliare da individuare attraverso l'ausilio del Servizio Sociale territorialmente competente, con
10 autorizzazione ad interrompere i predetti incontri ove risultino pregiudizievoli alla serenità ed al benessere psicofisico dei minori.
È infondata la domanda di assegno di mantenimento in proprio favore avanzata dalla . Pt_1
L'assegno di mantenimento dovuto al coniuge in caso di separazione è
considerato la proiezione degli obblighi di mantenimento reciproci derivanti dal matrimonio (art. 143 c.c.) nonché estrinsecazione del generale dovere di assistenza materiale, che permane anche dopo la cessazione della convivenza: la separazione,
infatti, instaura un regime che tende a conservare quanto più possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, con il tipo di vita di ciascuno dei coniugi (cfr. Cass. civ. sez. I, 20 febbraio 2013, n.4178, cfr. anche
Cass. Civ. Sez I, 16 maggio 2017, n. 12196). Le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione della adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente, non assumendo rilievo il più modesto tenore di vita subito o tollerato (arg. ex Cassazione civile, sez. I, 22/10/2004, n. 20638).
Nel caso di specie, risulta che la svolge “saltuariamente”, attività Pt_1
lavorativa in qualità di cameriera, nei “fine settimana” (v. note del 18.02.2025).
Dall'autocertificazione reddituale depositata in atti si evince che la stessa non è titolare di proprietà immobiliari, né mobiliari ed è titolare di un libretto di risparmio (v.
11 documentazione depositata il 16.09.2024). La stessa è inoltre madre di una ragazza di anni 20, nata da una precedente relazione (v. relazione dei S.S.). La stessa non ha documentato i suoi introiti mensili, ma si è limitata a contestare di “non aver mai avuto la disponibilità mensile di quanto scritto nella relazione dei servizi sociali” che, invero, avevano relazionato che la lavorasse in qualità di “addetta alle pulizie in Pt_1
proprio ed effettua nel fine settimana la cameriera in un ristorante di Pace del Mela.
La sig.ra mensilmente riesce a guadagnare circa 100 euro” (v. relazione dei S.S. depositata l'8.01.2025). È evidente, dunque, che la resistente sia da sempre inserita nel mondo del lavoro, sebbene non siano noti i redditi da lei percepiti. Di contro, il a dichiarato di percepire una pensione INPS di €.750,00 mensili a titolo di CP_1
invalidità civile, in quanto affetto da “Talassemia Major”; l'assegno unico per la prole, in ragione di metà, dell'importo di €.190,00 mensili e di non avere alcuna proprietà immobiliare, né mobiliare. Egli ha altresì dichiarato di aver percepito il reddito di
€.19.605,40 nell'anno 2021, di €.19.605,39 nell'anno 2022, di €.12.200,00 nell'anno
2023. (v. allegati depositati il 12.12.2024). Il genitore di altri due figli, nati CP_1
da precedenti relazioni (v. relazione dei S.S. in atti) e si trova in stato detentivo dal mese di maggio 2023 (dapprima agli arresti domiciliari e, allo stato, detenuto presso il carcere di Gaggi, v. atto di ricorso e relazione del Consultorio familiare).
Alla luce dei superiori elementi, non può ritenersi dimostrata l'insufficienza del patrimonio della e né, dunque, la sperequazione reddituale rispetto agli Pt_1
introiti del resistente. A fronte di una dimostrata piena capacità lavorativa dell'istante,
che si presume la renda in grado di sostenersi autonomamente, non può dunque riconoscersi l'assegno di mantenimento previsto dall'art. 156 c.c. che, pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado
12 di procurarsi da solo (cfr. Cass. Civ. Ord. n. 20866/2021). Inoltre, non è stato provato
(né offerto di provare) da parte dell'istante, sulla quale incombeva il relativo onere, il
(migliore) tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio. In definitiva, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della . Pt_1
Con riferimento al mantenimento ai figli minori, l'art. 337 ter c.c., dispone che
“Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascun genitore”. Il versamento dell'assegno è una modalità di mantenimento indiretto attraverso il quale un genitore adempie al suo obbligo di concorrere alle spese necessarie alla crescita dei figli che non siano prevalentemente con lo stesso conviventi. La misura dell'assegno indiretto, se non concordata, è
giudizialmente stabilita in proporzione alla capacità reddituale e patrimoniale dell'obbligato al fine di assicurare al figlio, considerato il concorrente obbligo dell'altro genitore, il soddisfacimento delle sue esigenze primarie e di crescita tendenzialmente assicurandogli il medesimo tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei suoi genitori (art. 337-ter comma 4 c.c.). A tal riguardo, non si può
ritenere il genitore esonerato dall'obbligo imposto dalla legge di mantenere il proprio figlio in caso di disoccupazione e/o di grave difficoltà economica. Nondimeno, lo stato
13 detentivo del genitore, di per sé, non esime dall'obbligo di mantenimento dei figli e di soddisfacimento delle basilari necessità di vita degli stessi.
Ciò posto, tenuto conto delle precarie condizioni economiche delle parti e della circostanza che i figli convivano in via esclusiva con la madre, si ritiene di dovere comunque riconoscere a carico di la quota di contribuzione al CP_1
mantenimento delle figlie minori pari a € 300,00 mensili, oltre il 50% di contribuzione delle spese straordinarie, che lo stesso corrisponderà alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con modalità da concordarsi tra le parti.
In ordine alle spese straordinarie, salvo diverso accordo dei genitori, si specifica che sono considerate spese comprese nel mantenimento ordinario: vitto,
abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero. Sono, invece, considerate spese straordinarie, subordinate al consenso di entrambi i genitori, le spese scolastiche di iscrizione e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese di alloggi fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
le spese di natura ludica o parascolastica, quali corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno,
pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); le spese sportive, quali quelle inerenti ad attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
le spese medico-sanitarie, quali spese
14 per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non coperte dal
SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Quanto alla casa coniugale, sita in Pace del Mela, alla via Benefizio n.9 e di proprietà del la ne ha chiesto l'assegnazione in seno all'atto di CP_1 Pt_1
ricorso. Nelle more, invece, ha esposto di aver lasciato il predetto immobile e di essersi trasferita, unitamente ai minori, nella casa del defunto padre, sita in Pace del Mela alla via Don Silvio Cucinotta n.19, ove coabita con il fratello, , “subentrato Persona_4
nella conduzione” dell'immobile e dallo stesso ospitata “momentaneamente” (v. atto di ricorso, relazione dei Servizi Sociali e del Consultorio familiare depositate in atti).
È pacifico, dunque, che la e i figli hanno definitivamente cessato di Pt_1
frequentare la casa coniugale. Di talché, non occorre provvedere alla sua assegnazione,
rimanendo l'immobile soggetto al regime risultante dai titoli di proprietà o di godimento. Tuttavia, la ha domandato di “disporre un congruo assegno Pt_1
che tenga conto anche delle spese per la casa coniugale che la sig.ra dovrà Pt_1
a breve affittare per vivere con i figli” (v. comparsa conclusionale del 20.02.2025) e di
“ricalcolare la somma mensile di euro 300,00 stabilita in solo favore dei figli” (v. note del 6.03.2025). Sul punto, si osserva che il carico economico da ripartire tra le parti è
quello relativo al mantenimento dei figli che la assicura con il Pt_1
collocamento presso di sé e il sostenimento delle relative spese ordinarie, mentre il assicura con il pagamento di un assegno di mantenimento. La situazione CP_1
economica che si viene a determinare appare complessivamente equa;
dunque, non appare necessario prevedere la corresponsione di un contributo per un paventato e futuro canone di locazione in favore della . Pt_1
15 Va accolta, invece, l'istanza della di disporre l'integrale percezione Pt_1
dell'assegno unico familiare in proprio favore. Sul punto, l'assegno unico familiare è attualmente percepito dalle parti in ragione di metà ciascuno (ca. €.190,00 mensili).
Tuttavia, tenuto conto della prevalente collocazione dei minori, si ritiene che lo stesso debba essere percepito direttamente e interamente dalla , salvo diverso Pt_1
accordo tra i coniugi e indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento. Infatti, pure in caso di affidamento condiviso è possibile optare per l'attribuzione al 100% in favore di uno dei due genitori (v. Cass. civ., Sez. I, Ord.,
22/02/2025, n. 4672).
Le spese del giudizio, in considerazione della natura e dell'esito della controversia, che configura una reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando nel procedimento n. R.G. 1004/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così dispone:
- DÀ ATTO che con sentenza n. 1244/2024, depositata in data 30.12.2024,
il Tribunale di Barcellona P.G. ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
- RIGETTA la domanda di addebito avanzata da
[...]
; Parte_1
- AFFIDA ad entrambi i genitori i figli minori, con collocamento prevalente presso il domicilio materno, e regola i tempi di frequentazione tra padre e figli secondo quanto esplicitato in parte motiva;
- ONERA i Servizi sociali competenti e il Consultorio familiare
16 territorialmente competente dell'attività di supporto genitoriale alle parti ed ai figli secondo quanto indicato in parte motiva;
- DISPONE che i predetti Enti officiati vigilino e monitorino l'andamento delle relazioni padre - figli, segnalando alle competenti Autorità Giudiziarie territoriali eventuali situazioni di pregiudizio per i minori;
- RIGETTA la domanda di assegno di mantenimento avanzata da
; Parte_1
- PONE a carico di l'obbligo di versamento, a titolo di CP_1
contributo per il mantenimento dei figli, della somma mensile di €.300,00, con rivalutazione annuale ex indici Istat entro il giorno 5 di ogni mese a
[...]
, oltre che del 50% delle spese straordinarie, che si Parte_1
renderanno necessarie per l'interesse di questi;
- NULLA sulla casa coniugale;
- DISPONE che l'assegno unico universale sia percepito integralmente da
; Parte_1
- COMPENSA le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona P.G. nella Camera di Consiglio del 26/03/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Marino Merlo dott. Antonino Orifici
Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.
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