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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 31/03/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. n. 20041 / 2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO Il Giudice Nel procedimento iscritto al n. RG 20041/2017, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Cusumano per EF AN e dagli avv.ti Ornati e Zurlo per sulla scorta del decreto di Controparte_1 regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. del 21/10/2024 (fissata per discussione, come da provvedimento adottato il 18/01/2023) pronuncia la seguente SENTENZA tra AN NO, nato a [...] il [...], (C. F.:
), rappresentato e difeso per mandato reso in atti C.F._1 dall'avv. avv. Maria Rosaria Cusumano, il quale elegge domicilio presso il suo studio in Milazzo via Risorgimento n. 171
attore Contro
, con sede in , Piazza Salimbeni Controparte_2 CP_2
3 - C.F e P.I. , in persona del suo legale rapp.te p. t., rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'avv. Maurizio Parisi, per mandato rilasciato in atti, presso il cui studio in Messina, Via san Filippo Bianchi n.48 è elettivamente domiciliata;
(P. Iva ), con sede legale in Milano (MI) al Foro Controparte_1 P.IVA_2
Buonaparte n. 12, e per essa, quale procuratore, (P. Iva Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_3 legale in Milano (MI) al Foro Buonaparte n. 12, nonché sede operativa in La Spezia (SP) alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati ed elettivamente domiciliata come in atti,
Convenuti Oggetto: bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).-
Pag. 1 a 6 R. G. n. 20041 / 2017
In fatto ed in diritto
L'attore conveniva in giudizio i convenuti chiedendo che fosse dichiarata la nullità e/o annullabilità del contratto di finanziamento stipulato il 24.11.2009 con CONSUM.IT S.p.a., attesa la asserita previsione di interessi che superavano il tasso soglia.
Si costituiva con comparsa datata 15.12.2017 rilevando che le domande Contro
formulate in citazione fossero inammissibili ed infondate per le ragioni ivi indicate, precisando preliminarmente che “… il rapporto in parola è sorto con
CONSUM.IT S.p.a., con sede in Calenzano (FI) Via Vittorio Emanuele n.10, cod. fisc. e n. iscrizione nel Registro delle Imprese della Provincia di Firenze
incorporata per fusione in “ P.IVA_4 Controparte_2
giusto atto di fusione per incorporazione dell'11.5.2015 rep. n. 34037 e
[...]
racc. n.16294 a rogito notar n ”. Persona_1 CP_2
Si costituiva anche la con comparsa datata 10/10/2017 Controparte_1
eccependo in via preliminare la improcedibilità della domanda attorea non preceduta dall'esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 bis del D. lgs n. 28/2010. Inoltre, rilevava la carenza di legittimazione passiva di in quanto la predetta è cessionaria di un Controparte_2 CP_1
portafoglio di crediti tra cui quello relativo all'attore, di cui era titolare la
[...]
. Nel merito chiedeva poi il rigetto di “…tutte le domande Controparte_2
attoree perché infondate in fatto ed in diritto …”.
Alla prima udienza svolta il 12/03/2018, parte attrice rilevava di avere già svolto il tentativo di mediazione mentre parte convenuta insisteva nella CP_1
eccezione di improcedibilità per mancato svolgimento della mediazione.
Pag. 2 a 6 R. G. n. 20041 / 2017
Alla successiva udienza del 14/05/2018 le questioni erano poste ed erano concessi i termini ex art. 183 comma 6 cpc con rinvio alla udienza dell'11.03.2019 all'esito della quale parte convenuta era onerata CP_1
“…al deposito della propria comparsa di costituzione entro il termine perentorio di 60 giorni a decorrere dall'odierna udienza …” e la causa era rinviata a quella dell'8/07/2019.
Dopo alcuni rinvii disposti d'ufficio e rilevato che nessun deposito documentale era eseguito dalla alla udienza del 15.10.2019, ribadendo le parti le CP_1
proprie rispettive richieste, il giudice riservava la decisione e con ordinanza resa in pari data “…riservando ogni altra e contraria istanza formulata dalle parti, visti gli artt. 5 e 6 del d. lgs. N. 28/2010; assegna alle parti il termine di quindici giorni,
a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione;
fissa l'udienza dell'8.6.2020 ore 09.00 e segg. per la verifica dell'avvenuto esperimento del procedimento di mediazione e per
l'eventuale prosieguo del giudizio …”.
Detta ordinanza era comunicata alle parti con pec del 17/10/2019 ma nessuna di esse si attivava per l'avvio della mediazione nel termine fissato nel citato provvedimento.
Ma non solo. Alla prima udienza utile, successiva allo scadere del termine, svoltasi virtualmente l'1/12/2021 con il deposito di note scritte, le parti nulla hanno contestato in merito a quanto disposto nella citata ordinanza del
15.10.2019.
Ed infatti “… insiste affinché il Sig. Giudice Controparte_2
adito Voglia dichiarare inammissibili, improcedibili e comunque rigettare tutte le
Pag. 3 a 6 R. G. n. 20041 / 2017
domande attrici perché infondate in fatto e in diritto e chiede che la causa venga rinviata per la precisazione delle conclusioni, essendo matura per la decisione”
(cfr. note scritte del 19.11.2021 a firma avv. Parisi); la convenuta Controparte_1
“… nel contestare integralmente quanto ex adverso dedotto richiamano tutte le domande formulate e chiedono la fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni” (cfr. note del 23.11.2021, a firma degli avv.ti Ornati e Zurlo); mentre parte attrice “…insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori articolati in citazione
e nel rigetto di tutte le contestazioni di controparte” (cfr note del 24.11.2021 a firma dell'avv. Cusumano), deduzioni tutte che non solo evidenziano il mancato esperimento della mediazione disposta dal giudice ma anche una assoluta indifferenza rispetto al disposto ordine di avvio della mediazione.
Alla udienza del 18.01.2023 parte attrice non compariva mentre le convenute precisavano le conclusioni con successivo rinvio alla udienza del 20.09.2023 anche per la discussione ex art. 281 sexies cpc.
Rinviata poi alla udienza del 19.02.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
(con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) è così incamerata in decisione.
Si osserva.
Parte attrice in effetti ha svolto la mediazione prima di iniziare il presente giudizio così come si evince dall'esame del suo fascicolo digitalizzato (cfr. pag.
82 su 87 del fascicolo digitalizzato di parte attrice), ma poi ha rivolto la domanda oltre che a che nulla ha eccepito sul punto Controparte_2
anche a prima non coinvolta nella mediazione. CP_1
Pag. 4 a 6 R. G. n. 20041 / 2017
Ne consegue il fondamento della eccepita improcedibilità ad opera della predetta convenuta e la inosservanza dell'ordine del giudice di CP_1
avviare la mediazione che determina la improcedibilità della domanda in quanto “Quando la mediazione è disposta dal giudice, ai sensi dell'art. 5, commi
1 e 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010, la mancata ottemperanza a tale invito determina
l'improcedibilità della domanda "ab initio" svolta e non dell'eventuale impugnazione, giacché incide definitivamente sull'azione originaria e non sulla fase processuale” (Cass. civ. sez. II, ord. Del 27/07/2023 n. 22805).
Ed invero giova osservare che la Corte di Cassazione, con la sentenza del 14 dicembre 2021 n. 40035 ha confermato che il decorso del termine di 15 giorni non rende, di per sé, la domanda improcedibile. Ciò che rileva è l'utile esperimento della procedura di mediazione entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, ove per “utile esperimento” s'intenda il primo incontro delle parti innanzi al mediatore, conclusosi senza l'accordo. Per contro, non rileva l'osservanza del termine di quindici giorni assegnato dal giudice delegante nell'ordinanza che dispone la mediazione. Ne consegue che la domanda giudiziale è dichiarata improcedibile solo se, all'udienza di verifica fissata dopo la scadenza del termine di durata della mediazione (3 mesi), il procedimento non è stato iniziato o non si è concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione dell'istanza.
Nel caso di specie, parte attrice -così come tutte le parti, secondo il dato letterale della ordinanza del 15.10.2019- nulla hanno riferito e/o documentato su quanto alle stesse imposto, ignorando in toto l'ordine loro impartito.
Ne consegue che il giudizio è improcedibile con il rigetto delle domande in esso
Pag. 5 a 6 R. G. n. 20041 / 2017
formulate.
Tanto premesso si conclude come in dispositivo, anche con riferimento al regolamento delle spese di causa.
A tal proposito le spese di lite non possono che essere compensate stante il comportamento processuale di tutte le parti, comunque inadempienti dell'onere loro impartito di dare avvio alla mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa nel giudizio iscritto al n. R. G.
20041/2017:
1) Dichiara l'improcedibilità della domanda proposta dall'attore;
2) compensa le spese.
Barcellona Pozzo di Gotto il 31/03/2025.
Il Giudice
Got Francesco Montera
Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO Il Giudice Nel procedimento iscritto al n. RG 20041/2017, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Cusumano per EF AN e dagli avv.ti Ornati e Zurlo per sulla scorta del decreto di Controparte_1 regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. del 21/10/2024 (fissata per discussione, come da provvedimento adottato il 18/01/2023) pronuncia la seguente SENTENZA tra AN NO, nato a [...] il [...], (C. F.:
), rappresentato e difeso per mandato reso in atti C.F._1 dall'avv. avv. Maria Rosaria Cusumano, il quale elegge domicilio presso il suo studio in Milazzo via Risorgimento n. 171
attore Contro
, con sede in , Piazza Salimbeni Controparte_2 CP_2
3 - C.F e P.I. , in persona del suo legale rapp.te p. t., rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'avv. Maurizio Parisi, per mandato rilasciato in atti, presso il cui studio in Messina, Via san Filippo Bianchi n.48 è elettivamente domiciliata;
(P. Iva ), con sede legale in Milano (MI) al Foro Controparte_1 P.IVA_2
Buonaparte n. 12, e per essa, quale procuratore, (P. Iva Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_3 legale in Milano (MI) al Foro Buonaparte n. 12, nonché sede operativa in La Spezia (SP) alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati ed elettivamente domiciliata come in atti,
Convenuti Oggetto: bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).-
Pag. 1 a 6 R. G. n. 20041 / 2017
In fatto ed in diritto
L'attore conveniva in giudizio i convenuti chiedendo che fosse dichiarata la nullità e/o annullabilità del contratto di finanziamento stipulato il 24.11.2009 con CONSUM.IT S.p.a., attesa la asserita previsione di interessi che superavano il tasso soglia.
Si costituiva con comparsa datata 15.12.2017 rilevando che le domande Contro
formulate in citazione fossero inammissibili ed infondate per le ragioni ivi indicate, precisando preliminarmente che “… il rapporto in parola è sorto con
CONSUM.IT S.p.a., con sede in Calenzano (FI) Via Vittorio Emanuele n.10, cod. fisc. e n. iscrizione nel Registro delle Imprese della Provincia di Firenze
incorporata per fusione in “ P.IVA_4 Controparte_2
giusto atto di fusione per incorporazione dell'11.5.2015 rep. n. 34037 e
[...]
racc. n.16294 a rogito notar n ”. Persona_1 CP_2
Si costituiva anche la con comparsa datata 10/10/2017 Controparte_1
eccependo in via preliminare la improcedibilità della domanda attorea non preceduta dall'esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 bis del D. lgs n. 28/2010. Inoltre, rilevava la carenza di legittimazione passiva di in quanto la predetta è cessionaria di un Controparte_2 CP_1
portafoglio di crediti tra cui quello relativo all'attore, di cui era titolare la
[...]
. Nel merito chiedeva poi il rigetto di “…tutte le domande Controparte_2
attoree perché infondate in fatto ed in diritto …”.
Alla prima udienza svolta il 12/03/2018, parte attrice rilevava di avere già svolto il tentativo di mediazione mentre parte convenuta insisteva nella CP_1
eccezione di improcedibilità per mancato svolgimento della mediazione.
Pag. 2 a 6 R. G. n. 20041 / 2017
Alla successiva udienza del 14/05/2018 le questioni erano poste ed erano concessi i termini ex art. 183 comma 6 cpc con rinvio alla udienza dell'11.03.2019 all'esito della quale parte convenuta era onerata CP_1
“…al deposito della propria comparsa di costituzione entro il termine perentorio di 60 giorni a decorrere dall'odierna udienza …” e la causa era rinviata a quella dell'8/07/2019.
Dopo alcuni rinvii disposti d'ufficio e rilevato che nessun deposito documentale era eseguito dalla alla udienza del 15.10.2019, ribadendo le parti le CP_1
proprie rispettive richieste, il giudice riservava la decisione e con ordinanza resa in pari data “…riservando ogni altra e contraria istanza formulata dalle parti, visti gli artt. 5 e 6 del d. lgs. N. 28/2010; assegna alle parti il termine di quindici giorni,
a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione;
fissa l'udienza dell'8.6.2020 ore 09.00 e segg. per la verifica dell'avvenuto esperimento del procedimento di mediazione e per
l'eventuale prosieguo del giudizio …”.
Detta ordinanza era comunicata alle parti con pec del 17/10/2019 ma nessuna di esse si attivava per l'avvio della mediazione nel termine fissato nel citato provvedimento.
Ma non solo. Alla prima udienza utile, successiva allo scadere del termine, svoltasi virtualmente l'1/12/2021 con il deposito di note scritte, le parti nulla hanno contestato in merito a quanto disposto nella citata ordinanza del
15.10.2019.
Ed infatti “… insiste affinché il Sig. Giudice Controparte_2
adito Voglia dichiarare inammissibili, improcedibili e comunque rigettare tutte le
Pag. 3 a 6 R. G. n. 20041 / 2017
domande attrici perché infondate in fatto e in diritto e chiede che la causa venga rinviata per la precisazione delle conclusioni, essendo matura per la decisione”
(cfr. note scritte del 19.11.2021 a firma avv. Parisi); la convenuta Controparte_1
“… nel contestare integralmente quanto ex adverso dedotto richiamano tutte le domande formulate e chiedono la fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni” (cfr. note del 23.11.2021, a firma degli avv.ti Ornati e Zurlo); mentre parte attrice “…insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori articolati in citazione
e nel rigetto di tutte le contestazioni di controparte” (cfr note del 24.11.2021 a firma dell'avv. Cusumano), deduzioni tutte che non solo evidenziano il mancato esperimento della mediazione disposta dal giudice ma anche una assoluta indifferenza rispetto al disposto ordine di avvio della mediazione.
Alla udienza del 18.01.2023 parte attrice non compariva mentre le convenute precisavano le conclusioni con successivo rinvio alla udienza del 20.09.2023 anche per la discussione ex art. 281 sexies cpc.
Rinviata poi alla udienza del 19.02.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
(con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) è così incamerata in decisione.
Si osserva.
Parte attrice in effetti ha svolto la mediazione prima di iniziare il presente giudizio così come si evince dall'esame del suo fascicolo digitalizzato (cfr. pag.
82 su 87 del fascicolo digitalizzato di parte attrice), ma poi ha rivolto la domanda oltre che a che nulla ha eccepito sul punto Controparte_2
anche a prima non coinvolta nella mediazione. CP_1
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Ne consegue il fondamento della eccepita improcedibilità ad opera della predetta convenuta e la inosservanza dell'ordine del giudice di CP_1
avviare la mediazione che determina la improcedibilità della domanda in quanto “Quando la mediazione è disposta dal giudice, ai sensi dell'art. 5, commi
1 e 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010, la mancata ottemperanza a tale invito determina
l'improcedibilità della domanda "ab initio" svolta e non dell'eventuale impugnazione, giacché incide definitivamente sull'azione originaria e non sulla fase processuale” (Cass. civ. sez. II, ord. Del 27/07/2023 n. 22805).
Ed invero giova osservare che la Corte di Cassazione, con la sentenza del 14 dicembre 2021 n. 40035 ha confermato che il decorso del termine di 15 giorni non rende, di per sé, la domanda improcedibile. Ciò che rileva è l'utile esperimento della procedura di mediazione entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, ove per “utile esperimento” s'intenda il primo incontro delle parti innanzi al mediatore, conclusosi senza l'accordo. Per contro, non rileva l'osservanza del termine di quindici giorni assegnato dal giudice delegante nell'ordinanza che dispone la mediazione. Ne consegue che la domanda giudiziale è dichiarata improcedibile solo se, all'udienza di verifica fissata dopo la scadenza del termine di durata della mediazione (3 mesi), il procedimento non è stato iniziato o non si è concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione dell'istanza.
Nel caso di specie, parte attrice -così come tutte le parti, secondo il dato letterale della ordinanza del 15.10.2019- nulla hanno riferito e/o documentato su quanto alle stesse imposto, ignorando in toto l'ordine loro impartito.
Ne consegue che il giudizio è improcedibile con il rigetto delle domande in esso
Pag. 5 a 6 R. G. n. 20041 / 2017
formulate.
Tanto premesso si conclude come in dispositivo, anche con riferimento al regolamento delle spese di causa.
A tal proposito le spese di lite non possono che essere compensate stante il comportamento processuale di tutte le parti, comunque inadempienti dell'onere loro impartito di dare avvio alla mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa nel giudizio iscritto al n. R. G.
20041/2017:
1) Dichiara l'improcedibilità della domanda proposta dall'attore;
2) compensa le spese.
Barcellona Pozzo di Gotto il 31/03/2025.
Il Giudice
Got Francesco Montera
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