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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 4395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4395 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta:
dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
dr.ssa MARIELDA MONTEFUSCO Consigliere est.
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello, avverso la ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. pronunziata dal Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, pubblicata in data 28 luglio 2022, contraddistinta dal rep. n. 4340/2022, iscritto al n. 3646/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
(codice fiscale , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Jonathan Di Francesco (codice fiscale
) e dall'avv. Michele Di Francesco (codice fiscale C.F._2
, in virtù della procura in atti -appellante- C.F._3
E 2
(codice fiscale , rappresentata e Parte_2 C.F._4
difesa dall'avv. Giulio Mazzitelli (codice fiscale ), C.F._5
in virtù della procura in atti -appellata-
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione per l'udienza del 15 dicembre 2022 , notificato il 1° settembre 2022 nei confronti di , Parte_2 [...]
proponeva appello avverso la ordinanza ex art. 702 bis Pt_1
c.p.c., emessa dal Tribunale di Napoli Nord, rep. n. 4340/2022 pubblicata il 28 luglio 2022.
Con comparsa di risposta all'appello del 13 dicembre 2022 si costituiva in giudizio . Parte_2
Dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del 10 luglio 2025, celebrata secondo le modalità dell'udienza cartolare, in trattazione scritta le parti non comparivano (recte non depositavano note di trattazione scritta) e la causa veniva rinviata all' udienza del 18 settembre 2025 ( celebrata in presenza) ai sensi degli artt. 181 –
309 c.p.c..
Parimenti a tale udienza le parti non comparivano.La causa è stata pertanto riservata in decisione.
Va dichiarata l'estinzione del processo.
All'udienza del 10 luglio 2025 (come detto) - poi rinviata ai sensi degli artt. 181 c.p.c. al 18 settembre 2025 - le parti non comparivano.
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Pertanto, attesa la persistente assenza delle parti, all'udienza del 18 settembre 2025 sono appunto maturati i presupposti per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del giudizio.
Ai sensi dell'art.181 c.p.c., nella formulazione modificata dalla
L.25.6.2008 n.112, in vigore dal 25.6.2008, applicabile alla presente controversia introdotta in primo grado nell'anno 2021 se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva della quale il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite e, se nessuna delle stesse compare alla nuova udienza, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Va pertanto ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate ex art.310, 4^ comma c.p.c.
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P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da - con atto di Parte_1
citazione per l'udienza del 15 dicembre 2022, notificato il 1° settembre
2022 nei confronti di avverso la ordinanza ex art. 702 Parte_2
bis c.p.c., emessa dal Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, rep. n. 4340/2022, pubblicata il 28 luglio 2022 così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
b) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, addì 19 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Marielda Montefusco dr. ssa Aurelia D'Ambrosio
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