Sentenza 17 dicembre 2007
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui l'utenza sottoposta ad intercettazione risulti avere un numero diverso da quello indicato nel provvedimento autorizzativo, il pubblico ministero può comunque procedere all'indagine tecnica sul nuovo identificativo senza dover preventivamente dotarsi di una ulteriore autorizzazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/12/2007, n. 17022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17022 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 17/12/2007
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 2124
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 023721/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TI RE N. IL 10/03/1965;
avverso ORDINANZA del 10/07/2006 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Meloni Vittorio che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore, avv. FUSARO Natale, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
TI VA ha personalmente proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame, in data 10.7.2006, con la quale era stata confermata l'ordinanza del GIP dello stesso Tribunale del 13.6.2006, che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del ricorrente per violazioni della legge sugli stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74). Con il primo motivo di impugnazione è stata eccepita l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali disposte su due autovetture specificamente indicate per violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3, per non essere state specificate le ragioni dell'esecuzione delle operazioni con apparecchiature non poste presso la Procura della Repubblica.
Altro motivo riguarda il ritardo della convalida del GIP del 29.3.2000, effettuata oltre le 48 ore, ma tale declaratoria di inutilizzabilità, anche se limitata alle intercettazioni effettuate prima del 29.3.2000, è stata già pronunciata dal Tribunale del riesame.
Sempre con il primo motivo di gravame è stata eccepita l'inutilizzabilità delle intercettazioni a norma dell'art. 267 c.p.p., commi 1 e 1 bis, non essendo motivati gli indizi di reato,
nè le ragioni di urgenza, avendo sempre disposto il P.M. le intercettazioni con successiva convalida da parte del GIP. In particolare, pur trattandosi di intercettazioni finalizzate ad indagini relative a delitti di criminalità organizzata, ed essendo idonei a legittimarle i "sufficienti indizi" di reato L. n. 203 del 1991, ex art. 13, pur sempre non è sufficiente una motivazione di stile, come è stato fatto nella specie. Anche le ritenute ragioni di urgenza sono risultate un escamotage, dato che il procedimento di urgenza è stato emesso il 27.3.2000 e il servizio di intercettazioni è stato avviato il 27.6.2000.
Con il secondo motivo di impugnazione è stata dedotta la inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite all'interno del bar Amato di Palagonia e nella cabina stradale sita in Palagonia alla via Palermo n. 2, per assenza di motivazione sulla deroga di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3, mentre il Tribunale ha ritenuto sussistere una ampia motivazione sulla inidoneità degli impianti ai fini investigativi, per coordinare le indagini in corso, senza alcuna intermediazione.
Un profilo di inutilizzabilità riguarda la circostanza che il P.M. aveva disposto una prima intercettazione sulla utenza telefonica nr. 0957951840, posta all'interno del bar Amato, convalidata dal GIP, ma poi, accertato che l'utenza di sottoporre ad intercettazione era quella n. 09595752052, ha disposto la sostituzione dell'utenza da intercettare, senza sottoporla al vaglio del GIP, per cui la disposta intercettazione non era stata mai convalidata, ed era quindi inutilizzabile ai sensi dell'art. 271 c.p.p.. Per ciò che concerne le intercettazioni sulla utenza della cabina telefonica, il ricorrente ha dedotto l'inutilizzabilità a norma dell'art. 267 c.p.p., comma 3, dato che le intercettazioni erano state disposte con decreto di urgenza del 29.5.2000 per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80, e successivamente prorogate di giorni 15 o 20, non modificandosi l'indicazione dei reati, neppure dopo l'iscrizione a registro generale degli indagati per il delitto di cui all'art. 74 decreto citato. È stato quindi ritenuto violato l'art. 267 c.p.p., comma 3, che fissa il limite massimo delle proroghe in giorni 15, mentre il 9.5.2001, era stata richiesta e concessa una ulteriore proroga di giorni 20. Il ricorrente ha pertanto, assunto l'inutilizzabilità delle proroghe successive al 25.4.2001.
Con il terzo motivo di gravame il ricorrente ha assunto la violazione degli artt. 273, 274, 275 c.p.p. e il difetto di motivazione. Il ricorrente, previa conferma delle eccezioni di inutilizzabilità, assume comunque sia la difficoltà di identificazione delle persone che conversano in ambienti rumorosi, sia l'interpretazione del linguaggio criptico, sia soprattutto l'assoluta mancanza di valore probatorio sia dei risultati delle intercettazioni sia di quelli dei servizi di controllo, richiamando, in ordine alle prime, come la stessa ordinanza di custodia cautelare, rispetto alle conversazioni richiamate nell'ordinanza del Tribunale di riesame, non indichi alcun elemento significativo di cessioni di sostanze stupefacenti, e per i secondi che gli incontri con alcune persone presso il bar Amato sono stati del tutto occasionali e sporadici.
Il ricorrente ha anche evidenziato che da tali elementi non si poteva evincere in alcun modo la sussistenza del reato associativo, stante l'autonomia delle azioni di ogni singola persona (il ricorrente ha parlato anzi di assoluta "anarchia"), e l'insussistenza di qualsiasi organizzazione, che abbia carattere di stabilità sia sotto il profilo oggettivo, che quello soggettivo.
Per quel che riguarda le esigenze cautelari, il ricorrente ha reiterato la eccezione di nullità per violazione dell'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), contenendo l'ordinanza soltanto una elencazione di elementi non specifici, ed essendosi trascurata la circostanza che tra il tempo dei commessi reati e l'emissione del provvedimento coercitivo erano trascorsi ben cinque anni. Inoltre, il ricorrente ha eccepito la mancanza di motivazione sulla scelta della misura cautelare più grave, in violazione dell'art. 275 c.p.p.. Tutti i motivi di ricorso sono palesemente infondati e vanno dichiarati inammissibili.
Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente ha eccepito l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali effettuate sulle autovetture intestate rispettivamente a SS AN (decreto del P.M. del 24 febbraio 2000, convalidato dal GIP il 26.2.2000) e a VI NO (decreto del P.M. del 27 marzo 2000, convalidato dal GIP il 29.3.2000), sia perché effettuate tramite apparecchiature diverse da quelle della Procura (art. 268 c.p.p., comma 3), sia per carenza di indicazione degli indizi di colpevolezza che delle ragioni di urgenza (art. 267 c.p.p.). Il Tribunale, in ordine alla violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3, ha ritenuto sufficiente il richiamo alla "indisponibilità" di linee presso la Procura, come ritenuto dalle SS.UU. di questa Corte con la sentenza 26.11.2003, ric. Gatto. Tale motivazione è stata ritenuta adeguata in quanto non si limita a riportare le espressioni contenute nell'art. 268 c.p.p., comma 3, e cioè "insufficienza" o "inidoneità" degli impianti, e, come chiarito nella citata sentenza Gatto, trattandosi di inutilizzabilità "tecnica", non è necessaria una motivazione ampia, che, oltre tutto, il P.M. non sarebbe in grado di fornire. Va ulteriormente precisato che nel decreto riguardante le intercettazioni nell'autovettura del SS sono anche indicate esigenze investigative, altresì idonee a legittimare la deroga, come ritenuto nella citata sentenza delle SS.UU..
Pertanto, il P.M. ha dato anche una spiegazione di un ulteriore motivo che ha legittimato l'uso delle diverse apparecchiature, per ragioni investigative, essendo più preciso sul punto, in quanto - come rilevato nella citata sentenza delle sezioni unite, che ha richiamato le sentenze della sezione 4^, 13.5.2003, Pronestì, e della sezione 1^, 18.6.2003, Di Matteo - tali fatti non possono essere taciuti perché non attinenti a ragioni tecniche, ma a cognizioni processuali. Tale orientamento è stato poi confermato dalle ulteriori sentenze di legittimità (Cass. 19.11.2003 n. 467;
Cass. 19.12.2004 n. 163; Cass.
3.6.2005 n. 34814). Infatti, le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 919 del 26.11.2003, hanno condivisibilmente ritenuto che "in tema di intercettazioni di comunicazioni o di conversazioni, ai fini della legittimità del decreto del pubblico ministero che dispone, a norma dell'art. 268 c.p.p., comma 3, u.p., il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, la motivazione relativa alla insufficienza o alla inidoneità degli impianti della procura della Repubblica non può limitarsi a dare atto dell'esistenza di tale situazione, ma deve anche specificare la ragione della insufficienza o della inidoneità, sia pure mediante una indicazione sintetica, purché questa non si traduca nella mera riproduzione del testo di legge, ma dia conto del fatto storico, ricadente nell'ambito dei poteri di cognizione del P.M., che ha dato causa ad essa (nel caso di specie si è ritenuto correttamente motivato il decreto del p.m. che con l'espressione "attesa l'indisponibilità di linee presso la procura", che, non ripetendo la formula legislativa, consente di identificare il fatto che ha determinato l'insufficienza degli impianti e offre quindi al giudice e alle parti uno strumento di controllo della correttezza dell'operato del p.m.)".
Per ciò che concerne l'eccezionale urgenza dei provvedimenti, il giudice di merito la ha ravvisata nei continui spostamenti organizzativi e nell'assidua frequentazione da parte dei soggetti coinvolti nel traffico di stupefacenti, elementi idonei a configurare sia i gravi indizi di reità, che non devono essere personalizzati, sia le ragioni di urgenza, essendo in corso un costante traffico di sostanze stupefacenti.
Tali motivazioni, lungi dall'essere considerate meramente apparenti, sono state ritenute legittime dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 17 del 21.6.2000, che ha espresso l'orientamento secondo il quale "la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) - faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) - fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) - l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione. (Fattispecie concernente provvedimenti di autorizzazione all'intercettazione di conversazioni e di proroga delle originarie autorizzazioni, in relazione ai quali la S.C. ha affermato che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione, è sufficiente che dalla lettura del provvedimento si possa dedurre l'iter cognitivo e valutativo seguito dal giudice e se ne possano conoscere i risultati, che devono essere conformi alle prescrizioni di legge, con la precisazione ulteriore, per i provvedimenti di proroga, che essi possono scontare un minore impegno motivazionale quanto ai presupposti, se accertati come ancora sussistenti, ma devono ugualmente dar conto della ragione di persistenza dell'esigenza captativa)" (conformi Cass. 25.6.2002 n. 34913; Cass. 27.11.2002 n. 2125; Cass. 29.9.2003 n. 39219). Nella specie, peraltro, oltre i richiami più generici alle investigazioni pregresse, vi sono specifici riferimenti all'attività criminosa in atto ed alla necessità di procedere immediatamente alle intercettazioni per fare in modo che le stesse siano fruttuose per le indagini.
Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente si sofferma soprattutto sulla circostanza che il P.M. aveva disposto una ulteriore intercettazione su altra utenza telefonica nr. 0957952052, posta all'interno del bar Amato, senza sottoporla al vaglio del GIP, per cui la disposta intercettazione non era stata mai convalidata, ed era quindi inutilizzabile ai sensi dell'art. 271 c.p.p.. In realtà, dall'esame del provvedimento del P.M. del 30.5.2000, in fatto ancor prima che in diritto, il ricorso risulta infondato. È vero che il provvedimento non è stato sottoposto al vaglio del GIP, ma è altrettanto vero che non si è trattato di una nuova intercettazione, ma di quella già disposta nel bar Amato sull'utenza n. 095/7951840. Rilevato che l'utenza del bar Amato aveva il diverso numero 095/7952052, se ne è disposta la sostituzione.
Non si tratta quindi di nuova intercettazione (per la quale indubbiamente sarebbe stata necessaria la convalida del GIP a norma dell'art. 267 c.p.p., comma 2), ma di mero cambio del numero, e cioè di modalità esecutiva affidata al P.M., restando inalterati i gravi indizi di reità, i motivi che legittimavano il ricorso al mezzo di ricerca della prova, e il luogo in cui procedere alla intercettazione, senza crearne alcuna aggiuntiva. In tale situazione di fatto indubbiamente le competenze esecutive del P.M. erano sufficienti per disporre il cambio di utenza telefonica senza che fosse necessaria alcuna convalida da parte del GIP. Altra eccezione riguarda la durata delle proroghe sulla suddetta utenza, che dal 25.4.2001 è stata di giorni venti, e non di giorni quindici, in violazione dell'art. 267 c.p.p., comma 3. Come ha ineccepibilmente ritenuto il Tribunale, non solo l'iscrizione a registro generale di alcuni indagati per il delitto associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, ma soprattutto la circostanza che nelle note dei CC, che hanno legittimato le proroghe, era chiaramente indicata una attività criminale organizzata, ha consentito di ritenere applicabile la disciplina di cui al D.L. n.152 del 1991, art. 13, convertito in L. n. 203 del 1991.
Con il terzo motivo si censura la sussistenza dei presupposti per disporre la misura cautelare, e cioè i gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p., e le esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p.. In ordine ai presupposti di cui all'art. 273 c.p.p., le sezioni unite di questa Corte con la sentenza Andino del 22.3.2000 n. 11 hanno condivisibilmente ritenuto che "in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie". Ne consegue che il metodo di valutazione è lo stesso previsto per la mancanza di motivazione o la sua manifesta illogicità, come indicate dall'art. 606 c.p.p., lett. e) (Cass. sezioni unite 25.10.1994, De Lorenzo).
Nella specie, il giudice di merito ha adeguatamente e logicamente motivato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, deducendoli sia da servizi di osservazione delle Forze dell'Ordine in data 9, 18 e 20 dicembre 2000, sia dal riconoscimento operato da EC NO, acquirente di sostanza stupefacente dal ricorrente, sia infine dalle conversazioni intercettate in data 21.8.2000, 31.10.2000, e 2.11.2000, in cui si discute sempre di traffici di sostanze stupefacenti, in particolare di spaccio di droga.
Citati poi gli elementi costitutivi del delitto associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, il Tribunale ha ritenuto sussistere dagli indizi richiamati una organizzazione stabile dedita al traffico di sostanze stupefacenti, formata da più di tre persone con un programma criminoso protratto nel tempo, con ripartizione di compiti. La consapevolezza del ricorrente di aderire a tale associazione criminale è desunta dalla consumazione dei reati-fine e dagli episodi continuati di spaccio.
Si tratta di motivazione congrua e logica, e la ritenuta "anarchia" dei vari indagati resta una affermazione non valutabile in sede di legittimità, in presenza di motivazione corretta e adeguata, tanto più nella fase incidentale de libertate.
Il motivo inerente alle insussistenza delle esigenze cautelari ed alla adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare applicata è del tutto generico, e non costituisce neppure una comprensibile censura alla ampia motivazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame, che ha ritenuto la pericolosità sociale dell'indagato (art.274 c.p.p., lett. c)) in base all'arco temporale, alla gravità dei fatti, e al collegamento con altri soggetti implicati nell'acquisto di sostanze stupefacenti da cedere a tossicodipendenti. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto non decisivo il lasso di tempo trascorso valutata la gravità dei fatti, realizzati in modo sistematico e professionale, in un consistente arco temporale ed avvalendosi dei contatti con altri numerosi soggetti. Infine, i precedenti penali dell'indagato, alcuni riferiti ad epoca più recente, denotano - secondo il giudice di merito - una elevata pericolosità sociale, che necessita di controlli rigorosi e continui, realizzabili solo con la custodia in carcere. Alla inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e della somma in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, non ravvisandosi assenza di colpe in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario di competenza perché provveda a quanto previsto dalla L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 23, comma 1 bis. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2008