Art. 1.
Il trattamento di quiescenza, nella forma della pensione, a favore degli ufficiali giudiziari e' determinato con l'applicazione della tabella A, unita alla presente legge, che sostituisce la tabella A di cui alla lettera a) dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1353 . I valori riportati dalla nuova tabella A sono comprensivi della rendita vitalizia aggiuntiva di cui alla lettera b) del citato articolo 2, la quale viene soppressa come emolumento a se' stante.
Il trattamento di quiescenza, nella forma della pensione, a favore degli ufficiali giudiziari e' determinato con l'applicazione della tabella A, unita alla presente legge, che sostituisce la tabella A di cui alla lettera a) dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1353 . I valori riportati dalla nuova tabella A sono comprensivi della rendita vitalizia aggiuntiva di cui alla lettera b) del citato articolo 2, la quale viene soppressa come emolumento a se' stante.