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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 27/03/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, alla scadenza del termine del 26.3.2025 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 620 /2023 RCL promossa con ricorso depositato il 05/04/2023 avente ad oggetto: inserimento in prima fascia GPS e in seconda fascia graduatorie di istituto AT
Verona/24 CFU
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIEFFALLO Parte_1 C.F._1
MARIO, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico
Email_1
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), con il patrocinio ex art. 417- Controparte_3 P.IVA_3
bis c.p.c. del dott. elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico Persona_1
( Email_2
nonché
i docenti iscritti nella prima fascia della graduatoria provinciale per le supplenze (c.d. GPS)
della provincia di -valida per gli anni scolastici 2022/2024- per le classi di concorso CP_3
A018 e PPPP;
i docenti iscritti in seconda fascia delle graduatorie di istituto dell'
[...]
della provincia di -valida per gli anni scolastici 2022/2024- per le classi di CP_3 CP_3
concorso A018 e PPPP
(controinteressati non costituiti)
1 Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 5.4.2023 ha chiesto al suintestato Tribunale Parte_1
l'accoglimento nel merito delle seguenti conclusioni: “per i motivi dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, in quanto illegittima, accertare e dichiarare che la ricorrente è in possesso di un titolo idoneo alla partecipazione al concorso e, come tale, idoneo per l'inserimento nella seconda fascia delle GI e, conseguentemente, nella prima fascia delle GPS, e per l'effetto, ordinare al Controparte_4
di di inserirla nella seconda fascia delle graduatorie di istituto e nella prima
[...] CP_3
fascia delle GPS del personale docente e/o nei rispettivi elenchi aggiuntivi per le classi di concorso A018 e PPPP, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato come per legge;
in via subordinata: ordinare al di Controparte_4
di inserirla, almeno, nella seconda fascia delle graduatorie di istituto del personale CP_3
docente e/o nel relativo elenco aggiuntivo per le predette classi di concorso, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato come per legge;
Con vittoria di spese, compensi e onorari di causa, da distrarsi in favore del costituito procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c.”.
In sintesi, la ricorrente, inserita in seconda fascia GPS e terza fascia GI per le classi di concorso
A018 e PPPP, in quanto in possesso di laurea VO in Scienze dell'Educazione e di 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (doc. 1 e 2),
chiede l'accertamento del proprio diritto all'inserimento in prima fascia GPS e seconda fascia
GI.
2. L'amministrazione resistente si è costituita chiedendo rigettarsi nel merito il ricorso per insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del valore abilitante rispetto al diploma indicato ed ai 24 CFU fatti valere.
3. Verificata la regolarità della notifica ex art. 151 ai controinteressati all'udienza del 7.9.2023,
il giudice, ritenuta la causa di natura documentale, ha rinviato per la discussione concedendo il chiesto termine per note. L'udienza di discussione è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note.
2 4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Deve in questa sede darsi continuità al consolidato e univoco orientamento di questo Tribunale (ex multis sent. 591/2024, 161/2022,
58/2022) in materia che ha trovato conferma nella giurisprudenza della Corte d'Appello di
Venezia (sent. 382/2024) e da ultimo in sede di legittimità (sent. 7084/2024, che ha riformato proprio una delle pronunce citate dalla ricorrente, nonché nelle successive pronunce 12416/2024
e 27482/2024).
Si richiama il principio di diritto consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità (ord.
27482/2024 del 23.10.2024).
«3. il ricorso è fondato, per le ragioni illustrate da Cass. 15 marzo 2024 n. 7084 (e dalle conformi Cass. 7 maggio 2024, n. 12416, Cass. 6 giugno 2024, n. 15838) con la quale, all'esito della ricostruzione del quadro normativo cui si fa rinvio ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., è
stato affermato che «In tema di supplenze temporanee, nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del d.m. del 13 giugno 2007, vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 59 del 2017, nel testo vigente dal 1° gennaio
2019 fino alla sua modifica, avvenuta con d.l. n. 36 del 2022, conv., con modif., dalla legge n.
79 del 2022, i quali, invece, devono trovare posto nella III fascia delle menzionate graduatorie»; il principio di diritto enunciato, che va ribadito anche in questa sede, si fonda sulla ontologica diversità fra “titolo di abilitazione”, che si consegue solo all'esito dei diversi percorsi abilitativi che il legislatore, nel corso degli anni, ha previsto e disciplinato, e “titolo di studio”, nonché fra il primo ed i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, il cui superamento è stato equiparato dal legislatore all'abilitazione all'insegnamento; si tratta di una distinzione sempre sottolineata dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. in motivazione
Cass. 11 maggio 2021 n. 12424) e dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S. n.
2166/2023; C.d.S. n. 8983/2022; C.d.S. n. 2264/2018) e che nella fattispecie trova specifico riscontro nell'art. 5 del d.lgs. n. 59/2017, erroneamente valorizzato dalla Corte territoriale per trarne argomenti a favore dell'originario ricorrente;
infatti la norma in parola, nel testo
3 applicabile alla fattispecie ratione temporis, risultante dalle modifiche apportate dalla legge n.
145/2018, è chiara nel prevedere, al comma 1, che il possesso congiunto del diploma di laurea magistrale o a ciclo unico e di 24 crediti formativi universitari costituisce solo titolo per la partecipazione al concorso, disciplinato dall'art. 3 dello stesso d.lgs. n. 59/2017 e finalizzato alla selezione dei candidati a posti comuni e di sostegno della scuola secondaria (costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4,
lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare,
aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche), perché, come chiarisce e precisa il comma 4 ter della stessa disposizione, è unicamente con il superamento delle prove concorsuali che l'abilitazione si acquisisce (Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso); come chiarito da Cass. n.
7084/2024 la disposizione, in parte qua, si armonizza con quelle che nel corso degli anni hanno disciplinato l'accesso all'insegnamento, in relazione al quale il legislatore, ferma restando la necessità di un titolo diverso ed ulteriore abilitante all'insegnamento medesimo, ha nella sostanza a tal fine equiparato ai titoli abilitanti specifici, conseguiti al termine di percorsi regolati normativamente, quali le SSIS e i TFA, l'idoneità ottenuta con l'esito positivo delle prove scritte e orali del concorso per divenire docente di ruolo (chiaramente, non seguite da assunzione perché il candidato non si era trovato in posizione utile nella graduatoria ed aveva acquisito la qualità che si è soliti definire di “idoneo non vincitore”), giammai il solo possesso dei titoli necessari per la partecipazione alle operazioni concorsuali;
risulta allora evidente che
4 destituita di fondamento è la tesi, fatta propria dalla Corte territoriale, secondo cui i requisiti menzionati dall'art. 5 del d.lgs. n. 59/2017 per la partecipazione al concorso sarebbero sufficienti per l'inclusione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto e nella prima fascia delle graduatorie provinciali, a prescindere dal positivo superamento del concorso medesimo;
3.1. quanto alle graduatorie di istituto, nel richiamare le ampie argomentazioni espresse sul punto dalla più volte citata Cass. n. 7084/2024, va detto che il d.m. n. 131/2007 chiaramente include nella seconda fascia i docenti non iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, ma in possesso dei titoli che avrebbero consentito l'iscrizione in quelle graduatorie e, quindi, oltre al titolo di studio, della «specifica» abilitazione o di quella che all'epoca era ritenuta alla stessa assimilabile, ossia l'idoneità conseguita all'esito di procedure concorsuali (ed in tal senso va interpretato l'art. 5, comma 3, nella parte in cui si riferisce alla «specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto»);
3.2. in merito alle graduatorie provinciali,
istituite dal d.l. 29 ottobre 2019 n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159, che ha modificato l'art. 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124, va detto che il successivo d.l. 8 aprile
2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 (art. 2, comma 4 ter,
più volte modificato) ha consentito al , in deroga al disposto di cui al comma 5 del CP_4
richiamato art. 4 (che rinvia al decreto ministeriale, di natura regolamentare, da adottare ex art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400), di disciplinare con ordinanza, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 (successivamente il regime temporaneo è stato esteso anche ai successivi aggiornamenti e rinnovi, ricomprendendo gli anni scolastici dal 2022/2023 al 2025/2026) i tempi e le modalità di formazione delle graduatorie.
L'ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020, di sostanziale natura regolamentare perché sostitutiva, in forza di espressa previsione di legge, del regolamento previsto dal citato art. 4, comma 5, della legge n. 124/1999, nell'individuare i requisiti di accesso alle graduatorie provinciali ha, all'art. 3, comma 6, riservato l'inserimento nella prima fascia ai soli soggetti «in possesso dello specifico titolo di abilitazione», ed ha previsto la collocazione nella seconda fascia degli aspiranti all'assunzione in possesso del titolo di studio nonché «dei titoli di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 59/17», ossia dei 24 crediti formativi della cui rilevanza qui si
5 discute. Anche rispetto a dette graduatorie, quindi, è stata esclusa l'equiparabilità all'abilitazione del solo possesso dei titoli richiesti ai fini della partecipazione alle operazioni concorsuali;
4. ha, pertanto, errato la Corte territoriale nel ritenere, ai fini del richiesto inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto della Provincia di Fermo,
per il triennio 2017/2020, equipollente al titolo abilitante il conseguimento della laurea e di 24
crediti formativi, sicché la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2,
cod. proc. civ., con il rigetto della domanda …».
5. La complessità e la novità della questione giuridica, in relazione alla quale i giudici del merito hanno espresso orientamenti difformi, risolti in sede di legittimità successivamente alla proposizione del presente ricorso, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Verona, 27.3.2025
IL GIUDICE
dott. Alessandro Gasparini
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