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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 27/05/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1305 del 2024, e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. BRUCCOLERI SALVATORE, Parte_1 giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Controparte_1
Pilato giusta procura depositata telematicamente;
, Controparte_2 Controparte_3
rappresentati e difesi
[...] Controparte_4 dall' avv. FERRANTE STEFANIA giusta procura depositata telematicamente;
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_5 dall'Avv. ILARDO GIANTONY
-resistente -
Oggetto: Altre ipotesi
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 6 aprile 2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
Controparte_1 Controparte_6 Controparte_3
e dinanzi al Tribunale di Agrigento
[...] Controparte_7 esponendo di aver instaurato, a far data dal 27 febbraio 2019, un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di con la qualifica di Parte_2 collaboratrice domestica e mansioni di badante.
Ha riferito che il rapporto, pur essendo stato effettivamente avviato in tale data, non era stato tempestivamente formalizzato presso l' circostanza che si è CP_5
1 verificata solo nel giugno 2019, mediante la stipula di un contratto a tempo indeterminato per 24 ore settimanali, con retribuzione oraria dichiarata pari a € 6,74.
Ha dedotto che, in realtà, la prestazione lavorativa si è svolta in regime di convivenza, con un impegno giornaliero superiore a dieci ore e un solo giorno di riposo settimanale.
Ha chiesto quindi al Tribunale di accertare l'intercorso rapporto di lavoro domestico con mansioni di badante, dal 27 febbraio 2019 al 12 settembre 2020, in regime di convivenza, per dieci ore giornaliere e con un giorno di riposo settimanale. Ha inoltre domandato l'accertamento dell'omessa corresponsione delle differenze retributive, del trattamento di fine rapporto, delle ferie e festività non godute, della tredicesima mensilità, dell'indennità sostitutiva del preavviso e delle ulteriori spettanze maturate, con conseguente condanna in solido di Controparte_1
e quali eredi legittimi di CP_6 Controparte_3 CP_7
al pagamento dell'importo di € 6.670,00 ovvero della Parte_2 diversa somma accertata in sede di consulenza tecnica d'ufficio, con regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale.
I convenuti, ritualmente costituitisi in giudizio, hanno eccepito la genericità del ricorso e negato la propria legittimazione passiva, evidenziando di non essere conviventi con il de cuius.
Con atto del 30 settembre 2024, la parte resistente ha provveduto all'integrazione del contraddittorio convenendo litisconsorte necessario pretermesso. CP_5
L' si è costituito tardivamente, chiedendo, in caso di accoglimento della CP_8 domanda, la regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva di Pt_1
.
[...]
All'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 27 maggio 2025, la causa è stata decisa con sentenza contestuale.
Motivi della decisione
Il ricorso non merita accoglimento per quanto di ragione.
La trasmissibilità agli eredi delle obbligazioni assunte in vita dal de cuius costituisce un principio cardine dell'ordinamento che ha la funzione di tutelare i creditori dalle conseguenze dell'evento della morte del loro debitore e per garantire in qualche modo la soddisfazione delle loro ragioni.
Tuttavia, non sono trasmissibili le obbligazioni nascenti dai contratti c.d. intuitu personae, ossia, quei rapporti basati sulla fiducia riposta nella persona del contraente, quale è il rapporto di lavoro domestico, posto che il datore di lavoro sceglie la persona cui affidare determinati incarichi da svolgersi prevalentemente all'interno della propria abitazione proprio sulla base della fiducia che ripone in questa.
2 Sul punto si è espressa anche la Corte costituzionale che, in tema di avviamento al lavoro, ha affermato che: “I rapporti di lavoro vengono costituiti, per i portieri come per i domestici, intuitu personae, e per ciò appunto la legge consente in entrambi i casi l'assunzione diretta da parte dei datori di lavoro, senza obbligo di ricorrere agli uffici di collocamento” (cfr. sentenza n. 207 del 15 luglio 1976).
Dunque, in considerazione della particolare natura del rapporto di lavoro domestico, le parti collettive, in sede di contrattazione nazionale, hanno introdotto una disciplina specifica per l'ipotesi del decesso del datore di lavoro, attraverso l'art. 39, commi 7 e 8 del CCNL di settore. Tali disposizioni prevedono che “In caso di morte del datore di lavoro domestico il rapporto può essere risolto con il rispetto dei termini di preavviso. I familiari coabitanti, risultanti dallo stato di famiglia, sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati fino al momento del decesso”.
Parte della giurisprudenza, facendo leva su quanto disposto dal CCNL e sulla natura fiduciaria del rapporto, distingue tra eredi conviventi ed eredi non conviventi, ritenendo che solo i primi, in quanto compartecipi di fatto al rapporto domestico per effetto della fruizione delle prestazioni lavorative, siano solidalmente obbligati per i crediti maturati sino al decesso del datore, purché tali obbligazioni risultino conoscibili in base a documenti anteriori alla morte.
Al contrario, in assenza di convivenza, si presume la non conoscenza del rapporto lavorativo e, pertanto, l'esclusione da responsabilità patrimoniali, salvo che le obbligazioni fossero già giudizialmente accertate o pendenti al momento del decesso.
In altri termini, la norma ha proprio il fine di tutelare il lavoratore il cui rapporto si sia estinto a seguito del decesso del suo datore, ampliando la platea degli obbligati, consentendo di rivendicare le spettanze pregresse nei confronti dei familiari coabitanti, ai quali sarebbe altrimenti intrasmissibile il debito (v. sentt.
Trib. Agrigento n. 716/2024 e Trib. Parma 416/2024)
Diversamente i familiari coabitanti con il datore deceduto, proprio perché conviventi con il datore di lavoro, “sono entrati in qualche modo a far parte o a conoscere del rapporto di lavoro domestico” (così sent. Trib. Velletri, del
16/6/2020).
Nel caso di specie, non risulta provata la coabitazione tra i convenuti e il de cuius al momento dell'insorgenza dei crediti dedotti.
Come emerge dallo stato di famiglia prodotto in atti, ha Controparte_1 cessato la convivenza con il padre sin dal 1987 in occasione del proprio matrimonio, mentre e risultano essersi CP_6 Controparte_3
3 allontanati dal nucleo familiare già dal 1988. , infine, risulta Controparte_4 trasferita a Bergamo nel 2005.
A ciò si aggiunga che, in sede di ricorso, l'allegazione dei fatti rilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda risulta estremamente generica, di modo che sono da ritenere inammissibili e non rilevanti anche i mezzi di prova dedotti nel medesimo.
Ebbene, nell'ipotesi in controversia, la ricorrente non ha specificato il preciso orario di lavoro seguito, i giorni di ferie non goduti, etc. Ed invero, “i dati fattuali, interessanti sotto diverso profilo la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo, o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio, o in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria, non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova” (sul punto v. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent.,
09/02/2012, n. 1878), circolarità che, per essere espressione di un assetto normativo incentrato sull'oralità, concentrazione ed immediatezza, caratterizzante il rito del lavoro, è funzionalizzato al perseguimento del principio della “ragionevole durata del processo” (art. 111 Cost., comma 2) in quanto “la determinazione dell'oggetto della domanda e l'indicazione dei fatti posti a base della domanda stessa ex art. 414
c.p.c., nn. 3 e 4, consentono al convenuto, con il prendere posizione sui fatti di causa, di assolvere agli oneri di contestazione nonché a quelli probatori aventi ad oggetto i fatti ritualmente e tempestivamente allegati in ricorso. Ne consegue che, in un siffatto contesto…non è consentito supplire alle carenze del ricorso riguardanti l'oggetto della domanda ed i suoi elementi costitutivi nemmeno tramite un'integrazione del ricorso stesso ad opera dei documenti allegati” (così Cass., sent.
12 febbraio 2016, n. 2832).
Tali carenze, come sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione, non possono essere nemmeno colmate dal Giudice facendo ricorso ai poteri d'ufficio, “valendo il principio generale per cui il giudice - se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche all'esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 cod. proc. Civ. - non può invece mai sopperire all'onere di allegazione che concerne, sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto” (Cass., civ., Sez. Unite, 24 marzo
2006, n. 6572).
Alla luce di quanto esposto il ricorso deve essere respinto.
4 Spese compensate nei confronti di attesa la costituzione nel giorno stesso CP_5 previsto per la decisione, con conseguente ridotta attività processuale;
spese secondo soccombenza nei confronti delle restanti parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1
e
[...] Controparte_4 Controparte_3
liquidate in complessivi euro 2.109,00 oltre spese IVA e Controparte_6
CPA come per legge;
compensa le spese nei confronti di . CP_5
Così deciso in Agrigento, 27/05/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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