Ordinanza 5 febbraio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, ordinanza 05/02/2018, n. 2738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2738 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2018 |
Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19487-2016 proposto da: COSNIOS ACCESSORI METALLICI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PARAGUAY,5, presso lo studio dell'avvocato GIUNTO RIZZELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato SALVATORE ABATE;
- ricorrente -
contro
CURATELA FALLIMENTARE COSIMOS ACCESSORI METALLICI SRL, in persona del Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
BANCO DI SANTO SPIRITO
42, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO CASILLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE POSITANO;
- controricorrenti -
nonché
contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, SORGENIA SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 36/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 19/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/11/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI. Rilevato che:. il tribunale di Lecce, con sentenza in data 22-12-2015, dichiarava il fallimento della Cosmos Accessori Metallici s.r.I.; la fallita proponeva reclamo dolendosi- dell'inesistenza o comunque della nuillià della notifica del ricorso per la dichiarazione di rdiiirnento e del decreto di fissazione di udienza, effettuata a norma dell'art. 15 legge fall.; la corte d'appello rigettava il reclamo, osservando che la notifica era stata regolarmente eseguita con deposito dell'atto alla casa comunale, essendo stata tentata, inizialmente ma infruttuosamente, all'indirizzo di posta elettronica certificata (pec) risultante al registrò detle imprese e, successivamente, if• reiterata tramite ufficiale giudiziario, .sempre con esito negativo, presso la sede sociale e presso il domicilio eletto del legale rappresentante;
la società ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi, rispettivamente denunzianti: (i) violazione e falsa applicazione dell'art. 15 legge fall. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non essendo stata prodotta la ricevuta di accettazione rilasciata dal gestore della casella di posta elettronica certificata, unitamente al file informatico ,trasmesso, ai fini della prova del corretto assolvimento della notificazione a Ric. 2016 n. 19487 sez. M1 - ud. 28-11-2017 -2- **- mezzo pec;
'(i i) Igolazione e falsa aipplic. azione 'dell'art. 15.' legge fall., non essendosi provveduto a effettuare nuovi invii a -• mezzo pec prima di ciascuno dei successivi tentativi di notificazione tramite ufficiale giudiziario;
(iii) violazione e falsa applicazione dell'art. 15 legge fall. e dell'art. 140 cod. proc. civ., in quanto il deposito presso la casa comunale avrebbe dovuto essere accompagnato dille formalità indicate dalla norma del codice di rito, ossia dall'invio di un avviso del deposito spedito all'indirizzo del destinatario;
in ultimo la ricorrente denunzia l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, legge fall. in rapporto alle esigenze di difesa del Convenuto e del giusto processo, e per disparità con altre procedure di notifica previste dall'ordinamento; resiste la curatela del fallimento;
la ricorrente ha infine depositato una memoria.
Considerato che:
i motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, per connessione;
essi sono manifestamente infondati;
l'art. 15, terzo comma, legge fall. (come sostituito dal d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 221 del 2012) prevede la notificazione del ricorso alla persona giuridica tramite posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo in precedenza comunicato al registro delle imprese, ovvero, nel caso in cui non risulti possibile - per qualsiasi ragione - la notifica a mezzo pec, direttamente presso la sua sede sempre risultante dal registro delle imprese;
in ipotesi di ulteriore esito negativo, è previsto che la notifica avvenga mediante deposito presso la casa comunale del luogo in cui la medesima aveva sede;
Ric. 2016 n. 19487 sez. M1 - ud. 28-11-2017 -3- si tratta di una Stretta -sequenza finalizzata al perseguimento delle esigenze di speditezza del procedimento concorsuale;
la norma non presuppone Un avviso di deposito;
la corte d'appello ha accertato che simile sequenza era stata rispettata, posto che la cancelleria aveva comunicato al creditore Bnl - e quindi attestato - "che la notifica alla s.r.l. debitrice a mezzo pec non aveva avuto esito positivo"; riguardo alla detta circostanza di fatto, relativa all'attestazione di cancelleria, non v'è specifica censura;
stante l'esito negativo delle notificazioni iniziali, correttamente la notifica è stata ritenuta validamente eseguita mediante deposito alla casa comunale di Supersano, comune ove la debitrice aveva sede;
infatti, diversamente da quanto affermato dalla ricorrente, l'impossibilità di eseguire la notificazione in via telematica del ricorso e del decreto di convocazione innanzi al tribunale fallimentare può essere attestata dal cancelliere, poiché l'art. 15, terzo comma, non prevede particolari modalità al riguardo, né richiede la specifica allegazione del messaggio ritrasmesso dal gestore della posta elettronica certificata attestante l'esito negativo dell'invio (cfr. Cass. n. 8014-17); come questa Corte ha già chiarito, in sintonia con la Corte costituzionale (sent. n. 146-16), la diversità delle fattispecie a confronto giustifica, in termini di ragionevolezza, la differente disciplina di notificazione, la contestata disposizione proponendosi di coniugare la finalità di tutela del medesimo diritto dell'imprenditore collettivo con le esigenze di celerità e speditezza proprie del procedimento concorsuale, caratterizzato da speciali e complessi interessi, anche di natura pubblica, idonei a rendere ragionevole e adeguato un diverso meccanismo di garanzia di quel diritto, che tenga conto della Ric. 2016 n. 19487 sez. M1 - ud. 28-11-2017 -4- violazione;
da parte dell'imprenditore collettivo, degli obblighi, previsti per legge, di munirsi di un indirizzo di pec e di tenerlo attivo durante la vita dell'impresa (v. Cass. n. 26333-16); il ricorso pertanto va rigettato;
le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in eurò 4.100,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 novembre 2017. Il Presidente vLz. DEP