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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 26/05/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 26/05/2025, ore 12.05
Sono comparsi l'avv.to Bonomo e l'avv.to Gian Mario Lisca in sost. dell'avv.to Giorgio Fresu, i quali confermano le rispettive conclusioni e chiedono che la causa venga decisa.
IL GIUDICE
Dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Dott.ssa Daniela Schintu
All'esito della camera di consiglio, alle ore 17.00, decide, ex art. 281 sexies cpc, come da sotto estesa sentenza, che costituisce parte integrante del presente verbale.
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Daniela Schintu
N. R.G. 1701/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. Daniela Schintu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1701/2017 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.to Giorgio Maria Fresu Parte_1 P.IVA_1
ATTORE
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv.to BONOMO CP_1 C.F._1
GIUSEPPE C.F._2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non si limita a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, pertanto, deve valutare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria, entrando così nel merito della controversia avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente-convenuto opposto nel giudizio di opposizione.
Ne consegue che proprio per la struttura di tale giudizio, non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e sostanziale in quanto la posizione processuale risulta invertita poichè
l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale (Cass. civ. n. 6421 del 22.4.2003).
Di conseguenza, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non comporta anche un'inversione dell'onere della prova e quindi non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, in conformità ai principi generali fissati dall'art. 2697 c.c. in base ai quali colui che fa valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre colui che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o la modifica o l'estinzione del diritto ha, a sua volta,
l'onere di provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Ne deriva che, l'onere di allegare l'inadempimento della controparte grava sulla odierna opponente, mentre il convenuto-opposto è onerato di fornire la prova liberatoria circa il proprio esatto adempimento o, in alternativa, è tenuto a dimostrare che l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile.
Ciò premesso, l'opposizione deve essere rigettata, così come di seguito spiegato.
Parte opposta ha dimostrato il preteso credito, derivante da un prestito concesso in data 15.09.2016 al , dell'importo di € 18.360,00, mediante l'allegazione della scrittura privata, la cui Controparte_2 sottoscrizione non è contestata, da cui è derivata l'obbligazione restitutoria nel termine di scadenza previsto per settembre 2017.
Parte opponente ha eccepito che tali somme dovessero essere “collocate all'interno” dei rapporti del contratto di appalto intercorso tra le parti, rilevando che erano da inquadrarsi, appunto, quale spesa anticipata dallo nell'ambito di detto contratto;
ha eccepito, in ogni caso, il mancato CP_1
pagamento del saldo di € 15.080.00, oltre iva, per i lavori appaltati ed eseguiti e svolto domanda riconvenzionale di € 25.955,00, per i lavori imprevisti effettuati.
Con tale appalto, sottoscritto in data 27.06.2016, lo aveva commissionato alla CP_1 Parte_1
l'esecuzione di opere edilizie nell'immobile di sua proprietà, come da contratto in atti, non contestato, al costo complessivo di € 60.000,00, oltre iva al 10%.
Orbene, considerato che l'opponente ha dimostrato la concessione del prestito, ritenendosi irrilevante la ragione o l'ambito in cui il prestito è sorto, deve essere valutata l'eccezione dell'opposto circa il mancato pagamento del saldo, delle somme dovute in ragione del contratto di appalto, pari ad € 15.080,00.
Risulta pacifico, poiché ammesso dal che abbia versato l'importo di € 47.048,00; Pt_1 CP_1
risulta, invece, documentalmente provato che abbia versato, ulteriori € 15.000,00, in 5 rate da CP_1
€ 3000,00, come emerge dalle ricevute quietanzate, non contestate, sottoscritte dal Controparte_2 ed allegate dall'opposto al documento 3.
Il totale complessivamente versato dall'opposto, per il contratto di cui è causa, ammonta, quindi, ad
€ 62.048,00, ragione per cui deve essere rigettata l'eccezione e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Orbene, considerato che le somme effettivamente corrisposte, per i lavori di cui è causa, dalla committente all'opponente sono superiori al dovuto, se si valuta che sull'importo di € 15000,00 la non ha fatturato, non provvedendo al pagamento dell'iva, ma che per le stesse l'opposto Parte_1 non ha svolto domanda di restituzione, nulla è dovuto all'opposto.
Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata, si rileva che il contratto, al punto 1 “corrispettivo”, prevede che “per le eventuali opere non previste dalla allegata descrizione dei lavori, i corrispettivi preventivi, sia che si tratti di lavori in economia che a corpo o misura, verranno, volta per volta, approvati per iscritto dal committente, escluso ogni diritto dell'impresa appaltatrice di percepire corrispettivi per le opere non autorizzate”.
Si osserva, quindi, che la domanda riconvenzionale svolta - attinente alle lavorazioni asseritamente effettuate fuori contratto, contestate dall'opponente - deve essere rigettata, poiché dette lavorazioni sarebbero dovute essere approvate per iscritto dal committente, come previsto contrattualmente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 267/2017, del 17.05.2017, emesso dal Tribunale di Tempio Pausania e ne dichiara la definitiva esecutorietà.
2. Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata;
3. Condanna a rifondere a Parte_1 P.IVA_1 CP_1
, le spese legali di questo giudizio, che quantifica in € 2540,00 per C.F._1
compensi, oltre spese, rimborso forfettario ed accessori di legge.
Tempio Pausania, 26.05.2025
Dott.ssa Daniela Schintu
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. Daniela Schintu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1701/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CANNAS GABRIELLA Parte_1 P.IVA_1
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BONOMO CP_1 C.F._1
GIUSEPPE
CONVENUTO/I CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Tempio Pausania 26/05/2025
Il Giudice
Dott. Daniela Schintu