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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 30/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1198/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Ufficio di volontaria giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile De Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1198/2024 R.G.V.G.., posta in deliberazione con ordinanza del 14.01.2025, vertente tra nato il [...] a [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Via Firenze, n. 52 - 88900 Crotone – presso lo studio dell'avv.
CERRELLI GIANCARLO (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che lo rappresenta e difende per mandato Email_1
in calce al ricorso;
e
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
elettivamente domiciliata in Via Firenze, n. 52 - 88900 Crotone – C.F._3
presso lo studio dell'avv. CERRELLI GIANCARLO (cod. fisc. - pec: C.F._2 , che la rappresenta e difende per mandato Email_1
in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato il 6.11.2024, e Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio con rito Parte_2
concordatario in Crotone il 26.08.2017 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Crotone al n. 96 – parte II – Serie A – anno 2017); di aver avuto una figlia, nata il [...] (minorenne); Per_1
tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione, alle condizioni concordate come da ricorso, nei seguenti termini:
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. affido della figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali Per_2
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
la minore avrà residenza abituale presso la casa familiare, sita in Crotone Traversa Prima in Via delle Orchidee,
n. 55, con collocamento prevalente presso la madre;
le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore, dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia minore;
3. il padre potrà vedere la figlia con ampia libertà, previo accordo diretto con Per_2
la madre e potrà tenerla con sé, compatibilmente con le esigenze di salute e scolastiche della stessa: - a fine settimana alternati, dal sabato mattino fino alla domenica sera, riaccompagnandola a casa e ciò da quando il sig. avrà trovato un'abitazione Pt_1
adeguata alle esigenze della minore;
- durante le vacanze scolastiche, pasquali, di carnevale e altre festività, alternativamente con la madre;
- durante le vacanze natalizie, dal 24.12. al 30.12 e dal 31.12 al 06.01, alternativamente ogni anno;
- durante le vacanze estive, per un periodo di due settimane, da concordare con la madre, entro il 30 aprile di ogni anno:
4. l'abitazione coniugale di Crotone Traversa Prima di Via delle Orchidee, n. 55, in comproprietà ai coniugi, sarà nella disponibilità di e della Parte_2
figlia minore, con quanto l'arreda. Il signor potrà accedere in ogni momento e Pt_1
senza alcuna autorizzazione al deposito che è attiguo alla casa coniugale, ove tiene i suoi strumenti di lavoro;
la OR si impegna a tenere totalmente a Parte_2
suo carico le spese del mutuo dell'immobile adibito a residenza familiare e delle relative utenze;
le spese straordinarie dell'immobile ove risiederà la OR
, saranno suddivise al 50% con il sig. fino a quando la medesima Parte_2 Pt_1
risiederà nell'abitazione;
5. il sig. altresì si impegna a mantenere la figlia minore corrispondendo Pt_1 Per_2
alla OR , a titolo di mantenimento della minore, la somma mensile Parte_2
di euro 300,00 (euro trecento) da corrispondere per intero ed in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dal settembre 2024, con rivalutazione annuale
ISTAT, oltre il 50% delle restanti spese scolastiche (cancelleria, gite, libri, tasse scolastiche ecc.), delle spese mediche, sportive e ricreative purché concordate.
L'assegno unico sarà percepito per l'intero dalla OR . Parte_2
***************
Con decreto di assegnazione della causa emesso il 27.11.2024, il Presidente del. disponeva altresì, la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 127 ter. cod. proc. civ. In data 11/01/2024, il difensore delle parti depositava note scritte per entrambe, con le quali dichiarava la loro intenzione nel non voler riconciliarsi e si riportava alle condizioni concordate dalle medesime, nel ricorso introduttivo.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 5.12.2024, acquisita documentazione, con ordinanza del 14.01.2025, resa in sostituzione d'udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali manifestano sussistere la circostanza della sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale, alle condizioni concordate dai coniugi.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione tra nato il [...] a [...], cod. Parte_1
fisc. e , nata il [...] a C.F._1 Parte_2
LI (Ucraina), cod. fisc. - matrimonio celebrato con rito C.F._3
concordatario in Crotone il 26.08.2017, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Crotone al n. 96 – parte II – Serie A – anno 2017 (come da certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone di annotare la presente sentenza;
- Omologa le condizioni concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 23.1.2025
Il Presidente rel. est. dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Ufficio di volontaria giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile De Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1198/2024 R.G.V.G.., posta in deliberazione con ordinanza del 14.01.2025, vertente tra nato il [...] a [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Via Firenze, n. 52 - 88900 Crotone – presso lo studio dell'avv.
CERRELLI GIANCARLO (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che lo rappresenta e difende per mandato Email_1
in calce al ricorso;
e
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
elettivamente domiciliata in Via Firenze, n. 52 - 88900 Crotone – C.F._3
presso lo studio dell'avv. CERRELLI GIANCARLO (cod. fisc. - pec: C.F._2 , che la rappresenta e difende per mandato Email_1
in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato il 6.11.2024, e Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio con rito Parte_2
concordatario in Crotone il 26.08.2017 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Crotone al n. 96 – parte II – Serie A – anno 2017); di aver avuto una figlia, nata il [...] (minorenne); Per_1
tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione, alle condizioni concordate come da ricorso, nei seguenti termini:
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. affido della figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali Per_2
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
la minore avrà residenza abituale presso la casa familiare, sita in Crotone Traversa Prima in Via delle Orchidee,
n. 55, con collocamento prevalente presso la madre;
le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore, dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia minore;
3. il padre potrà vedere la figlia con ampia libertà, previo accordo diretto con Per_2
la madre e potrà tenerla con sé, compatibilmente con le esigenze di salute e scolastiche della stessa: - a fine settimana alternati, dal sabato mattino fino alla domenica sera, riaccompagnandola a casa e ciò da quando il sig. avrà trovato un'abitazione Pt_1
adeguata alle esigenze della minore;
- durante le vacanze scolastiche, pasquali, di carnevale e altre festività, alternativamente con la madre;
- durante le vacanze natalizie, dal 24.12. al 30.12 e dal 31.12 al 06.01, alternativamente ogni anno;
- durante le vacanze estive, per un periodo di due settimane, da concordare con la madre, entro il 30 aprile di ogni anno:
4. l'abitazione coniugale di Crotone Traversa Prima di Via delle Orchidee, n. 55, in comproprietà ai coniugi, sarà nella disponibilità di e della Parte_2
figlia minore, con quanto l'arreda. Il signor potrà accedere in ogni momento e Pt_1
senza alcuna autorizzazione al deposito che è attiguo alla casa coniugale, ove tiene i suoi strumenti di lavoro;
la OR si impegna a tenere totalmente a Parte_2
suo carico le spese del mutuo dell'immobile adibito a residenza familiare e delle relative utenze;
le spese straordinarie dell'immobile ove risiederà la OR
, saranno suddivise al 50% con il sig. fino a quando la medesima Parte_2 Pt_1
risiederà nell'abitazione;
5. il sig. altresì si impegna a mantenere la figlia minore corrispondendo Pt_1 Per_2
alla OR , a titolo di mantenimento della minore, la somma mensile Parte_2
di euro 300,00 (euro trecento) da corrispondere per intero ed in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dal settembre 2024, con rivalutazione annuale
ISTAT, oltre il 50% delle restanti spese scolastiche (cancelleria, gite, libri, tasse scolastiche ecc.), delle spese mediche, sportive e ricreative purché concordate.
L'assegno unico sarà percepito per l'intero dalla OR . Parte_2
***************
Con decreto di assegnazione della causa emesso il 27.11.2024, il Presidente del. disponeva altresì, la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 127 ter. cod. proc. civ. In data 11/01/2024, il difensore delle parti depositava note scritte per entrambe, con le quali dichiarava la loro intenzione nel non voler riconciliarsi e si riportava alle condizioni concordate dalle medesime, nel ricorso introduttivo.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 5.12.2024, acquisita documentazione, con ordinanza del 14.01.2025, resa in sostituzione d'udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali manifestano sussistere la circostanza della sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale, alle condizioni concordate dai coniugi.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione tra nato il [...] a [...], cod. Parte_1
fisc. e , nata il [...] a C.F._1 Parte_2
LI (Ucraina), cod. fisc. - matrimonio celebrato con rito C.F._3
concordatario in Crotone il 26.08.2017, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Crotone al n. 96 – parte II – Serie A – anno 2017 (come da certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone di annotare la presente sentenza;
- Omologa le condizioni concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 23.1.2025
Il Presidente rel. est. dott.ssa Alessandra Angiuli