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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 04/08/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 698/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 698/2022 promossa da:
(C.F. ), elett.te dom.to in PASSAGE FOLLIEX, 3 Parte_1 C.F._1
11100 AOSTA, presso lo studio dell'avv. MASSIMO BALI' e BUSSO LUIGI, che lo rappresentano e difendono come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
C.F. ), elett.te dom.ta in CORSO BATTAGLIONE AOSTA Controparte_1 P.IVA_1
8 11100 AOSTA, presso lo studio dell'avv. VACCINO FILIPPO, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Con atto di citazione depositato in data 04/07/2022 ha precisato le Parte_1
conclusioni così formulate:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Aosta, contrariis reiectis: - dichiarare tenuta – e, come tale, condannare – la Signora al risarcimento dei danni tutti cagionati al Sig. Controparte_1 [...]
in virtù dei fatti di cui in narrativa, da liquidarsi anche in via equitativa e nella misura Parte_1
che emergerà in corso di causa e che si indicata in non meno di € 50.000,00 ovvero nel diverso importo, anche superiore, che verrà ritenuto di giustizia, oltre agli interessi, nella misura legale,
a partire dalla data della pubblicazione della notizia diffamatoria e fino alla data del saldo effettivo. Ai fini del contributo unificato, si attesta che il valore del presente procedimento è indeterminato. Con il favore delle spese e degli onorari di causa”
pagina 1 di 6 Con note scritte in data 21/10/2024 la convenuta ha così precisato le conclusioni:
“Voglia l'On. Le Tribunale adito, contraiis rejectis, così giudicare: NEL MERITO: IN VIA
PRINCIPALE: Respingere la domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto. Con vittoria di diritti, onorari e spese legali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EL citava in giudizio esponendo: i) di essere stato Parte_1 Controparte_1
promotore di una lista per la partecipazione alla competizione elettorale del Comune di ES del 20 e 21 settembre 2020, lista che non è poi stata presentata;
ii) che la formazione di detta lista era stata criticata sul profilo Facebook “Sei di ES se” (1753 membri) con il post del
29/09/2020; iii) che in data 20/11/2020 la convenuta commentava così scriveva sulla pagina di cui sopra : “Facile parlare, quando si ha avuto solo privilegi e guadagnato grazie agli appoggi politici!
Invece di criticare caro signor mi sembra che lei porta un cognome tra le famiglie Parte_1
più importanti di ES vero? Ma mi sembra anche che continua da anni a criticare questa amministrazione.. invece di apprezzare il loro lavoro![…] Ma per favore si vergogni e inizi a pensare a godersi la pensione e largo ai giovani e a chi davvero si impegna per il bene del nostro comune…”; iii) dette affermazioni arrecavano un grave danno alla reputazione dell'attore e della sua famiglia. Pertanto, l'attore domandava nei confronti di il risarcimento Controparte_1 del danno per un ammontare di € 50.000,00. si costituiva in data 23/11/2022 eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e, nel merito, il rigetto della domanda di parte attrice.
All'esito dell'udienza del 12/12/2022 la causa era rinviata all'udienza del 23/05/2023 per consentire alle parti di instaurare il procedimento di mediazione, udienza alla quale, previa verifica della condizione di procedibilità, erano assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie.
Con provvedimento del 14/09/2023 il giudice ammetteva l'interrogatorio formale della convenuta, demandando all'esito ogni decisione sulla residua istanza di prova per testi dedotta dall'attore.
L'interrogatorio formale della convenuta si teneva all'udienza del 20/02/2024 dinanzi a questo giudice al quale il presente fascicolo è stato assegnato a seguito della presa di funzioni presso l'intestato Tribunale, avvenuta in data 22.01.2024 ai sensi del D.M. del 22.01.2024, e conseguente attribuzione del ruolo.
pagina 2 di 6 All'esito dell'interrogatorio formale le parti chiedevano un rinvio della causa per precisare il contenuto delle scuse previsto nel seguente accordo transattivo “la convenuta porgerà le proprie scuse in merito alle parole pubblicate sul sito Facebook e oggetto di causa, scuse da porgere nella stessa forma di cui sopra e sulla stampa locale;
la convenuta corrisponderà all'attore euro
5.000,00, oltre le spese di lite di entrambi i procedimenti, da corrispondere ratealmente entro 5 anni e devolvere ad opere di bene”.
All'udienza del 12/03/2024 su richiesta delle parti la causa era rinviata al 26/03/2024, avendo le parti fatto presente che “si sono già scambiate i testi relativi alla conciliazione e necessitano di un rinvio di 15/20 giorni al fine di perfezionare la conciliazione”
All'udienza del 26/03/2024 le parti dichiaravano di non essere più disposte a conciliare la causa,
“non essendovi accordo circa la rateizzazione dell'importo e, comunque, considerato che parte convenuta non è presente personalmente e non vi è disponibilità da parte del suo difensore a sottoscrivere clausole diverse da quelle indicate dalla sua assistita”. La causa veniva pertanto rinviata al 08/05/2024 su richiesta delle parti ed era disposta la comparizione personale delle parti per effettuare un tentativo di conciliazione.
Con provvedimento del 10/06/2024 il giudice ammetteva la prova per testi dedotta dall'attore limitatamente ai capitoli 2 e 7, prova che veniva espletata all'udienza del 10/10/2024 dal GOP dott.
Ettore Beretta a tal fine delegato.
All'esito di tale udienza le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, che si svolgeva in data 10/04/2025 ex art. 127 ter c.p.c.; la causa era trattenuta in decisione con provvedimento del 16/04/2025, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che “L'onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona, costituzionalmente garantiti, la cui lesione fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo integri
o meno un reato, sicché ai fini risarcitori è irrilevante che sussistano gli elementi costitutivi delle fattispecie incriminatrici poste a tutela dei detti beni (in tal senso Cass. Civ., sez. III, 15/06/20218,
n. 15742) e che “la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della
pagina 3 di 6 vittima” (Cass. civ., sez. 6-3, 31/03/2021, n. 8861; Cass. civ., sez. III, 27/12/2024, n. 34635; v. anche Cass. civ., Sez. 3, 22/07/2024, n. 20269).
Ciò posto nel caso di specie è pacifica la provenienza delle dichiarazioni di cui al post pubblicato in data 20/11/2020 dalla convenuta sul gruppo Facebook ”, tanto è vero che le Parte_2 argomentazioni difensive di quest'ultima si limitano a sostenere che quanto dichiarato rientri
“nell'alveo della critica politica”. Del pari, non è contestato che si tratti di un “commento pubblico
e visibile a tutti”, come prospettato a p. 5 e 8 dell'atto di citazione e, comunque, risultante sia dall'interrogatorio formale della convenuta (v. le risposte ai capitoli 7 e 8 della memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice) sia dal doc. 5 dell'attore recante la lettera del 25/01/2021 proveniente dalla convenuta (e da quest'ultima non contestata), nella quale afferma: “eravamo su una chat sulla quale si stavano facendo dei commenti relativi ad un articolo, dove lei per primo ha aperto la polemica, se guarda bene non eravamo soltanto in due a parlare”.
Per ciò che attiene all'illiceità del fatto lamentato dall'attore devesi poi evidenziare che le dichiarazioni della convenuta presentano un contenuto lesivo della reputazione dell'attore, facendo chiaro riferimento a (presunti e indimostrati) privilegi e guadagni conseguiti “grazie agli appoggi politici”; la natura diffamatoria del commento emerge dall'associazione tra l'attore – che ha rivestito più volte cariche politiche locali ed è stato promotore di lista per le elezioni comunali svoltesi poco prima dell'evento – e una gestione della cosa pubblica a carattere clientelare, se non a stampo corruttivo, nonché dalle modalità e dai toni denigratori delle dichiarazioni della convenuta, che così conclude: “Ma per favore si vergogni e inizi a pensare a godersi la pensione
e largo ai giovani e a chi davvero si impegna per il bene del nostro comune”. Del resto, il soggetto che la convenuta intende offendere è chiaramente individuato nell'odierno attore nominato specificatamente, così come il carattere lesivo delle dichiarazioni è reso evidente dal contesto nel quale sono state inserite dette allusioni, tenuto conto che la convenuta si è così rivolta all'attore:
“mi sembra che lei porta un cognome tra le famiglie più importanti di ES vero?” dopo essersi riferita proprio ai privilegi e ai vantaggi di cui sopra, altro collegamento idoneo a fondare la predetta associazione, anche considerato che il commento della convenuta muove dal dibattito sorto a seguito dell'aumento delle indennità deliberato dalla neo eletta amministrazione e criticato dall'attore (da qui il raffronto: “Facile parlare, quando si ha solo avuto privilegi e guadagnato grazie agli appoggi politici!!). Né una tale condotta può considerarsi legittimo esercizio del diritto di critica, in quanto il suo esercizio è idoneo a escludere la condotta diffamatoria solo se i fatti pagina 4 di 6 storici su cui si basa l'argomentazione critica sono veri, ipotesi nella specie non ravvisabile, posto che la stessa convenuta ha negato la riferibilità all'attore di quanto dichiarato in relazione ai vantaggi e ai guadagni di cui sopra (v. doc. 5 di parte attrice).
Nella fattispecie si può presumere che la lesione della reputazione arrecata per mezzo del veicolo di comunicazione, qual è il social network Facebook, che raggiunge un ampio pubblico, abbia arrecato all'attore una sofferenza morale meritevole di ristoro, considerato in particolare il contesto e l'ambito spazio temporale nel quale si è inserita la condotta della convenuta che ha gettato obiettivamente un discredito sulla figura professionale e umana dell'attore, traducendosi in un'occasione di gratuita aggressione alla sfera personale di quest'ultimo (in particolare, si osserva che trattasi di dichiarazioni diffamatorie a sfondo politico destinate ad un soggetto protagonista della politica del territorio).
Per ciò che attiene alla quantificazione del danno in questa materia non può che procedersi ad una liquidazione equitativa dello stesso, risultando tale criterio imposto dalla natura stessa di tale danno, che non può essere provato nel suo preciso ammontare, ai sensi dell'art. 1226 c.c., considerato altresì che la liquidazione del pregiudizio non patrimoniale da lesione della reputazione deve essere unitaria, non potendosi distinguere una reputazione personale, professionale o di altra natura, poiché non concepibili alla stregua di beni diversi e, pertanto, non suscettibili di distinte domande risarcitorie (cfr. Cass. Civ. n. 4815/2019).
Tanto chiarito tenuto conto della gravità dell'offesa e del suo particolare mezzo di diffusione e considerato che: i) la notorietà della diffamante non è ravvisabile nella sola circostanza che la convenuta svolge l'attività di agente immobiliare;
ii) la condotta è stata tenuta una sola volta in data 20/11/2020 e la convenuta si è poi adoperata per la cancellazione del commento (quando l'attore ha presentato querela in data 19/02/2021 il commento era già stato cancellato, v. doc. 6 di parte attrice); iii) detto commento è pertanto rimasto pubblico per una durata limitata nel tempo nè
l'attore ha dedotto una significativa risonanza mediatica delle dichiarazioni diffamatorie.
A fronte delle circostanze di cui sopra, l'offesa subita dall'attore va qualificata come di tenue gravità in applicazione dei parametri utilizzati dall'osservatorio di Milano.
Inoltre, alla luce dell'insegnamento di Cass. civ., sez. un., 17/2/1995, n. 1712, trattandosi di debito di valore, sono dovuti sul credito risarcitorio come sopra calcolato (€ 1.175,00) gli interessi, che si reputa congruo calcolare al tasso legale, da calcolarsi anno per anno sulle somme via via rivalutate, utilizzando come base di calcolo la somma devalutata al 20/11/2020, con decorrenza da tale data pagina 5 di 6 sino alla presente pronuncia. Si ottiene così la somma di € 1.287,89. Su tale somma spettano altresì gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo, convertendosi il debito di valore in debito di valuta con la sentenza che liquida il credito dedotto in giudizio (Cass. civ., 20.03.2001, n. 3996;
Cass. civ., 17.11.1998, n. 11571; Cass. civ., 6356/1996).
Ne consegue che deve essere condannata al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della somma di € 1.287,89, oltre ad interessi legali dalla pubblicazione della Parte_1
presente pronuncia al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e pertanto sono poste a carico di nella Controparte_1
misura liquidata in dispositivo e liquidate in conformità dei valori medi previsti dal DM 147/2022 per lo scaglione di riferimento (valore della controversia indeterminabile complessità bassa). Su tali spese appare congrua l'applicazione della riduzione del 30% considerato il numero, la natura e la difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
Condanna l pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
€ 1.287,89, oltre ad interessi legali dalla pubblicazione della presente pronuncia al soddisfo;
Condanna al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite che liquida in € 5.331,20 oltre spese generali, € 563,79 per esborsi, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Aosta, 04/08/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 698/2022 promossa da:
(C.F. ), elett.te dom.to in PASSAGE FOLLIEX, 3 Parte_1 C.F._1
11100 AOSTA, presso lo studio dell'avv. MASSIMO BALI' e BUSSO LUIGI, che lo rappresentano e difendono come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
C.F. ), elett.te dom.ta in CORSO BATTAGLIONE AOSTA Controparte_1 P.IVA_1
8 11100 AOSTA, presso lo studio dell'avv. VACCINO FILIPPO, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Con atto di citazione depositato in data 04/07/2022 ha precisato le Parte_1
conclusioni così formulate:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Aosta, contrariis reiectis: - dichiarare tenuta – e, come tale, condannare – la Signora al risarcimento dei danni tutti cagionati al Sig. Controparte_1 [...]
in virtù dei fatti di cui in narrativa, da liquidarsi anche in via equitativa e nella misura Parte_1
che emergerà in corso di causa e che si indicata in non meno di € 50.000,00 ovvero nel diverso importo, anche superiore, che verrà ritenuto di giustizia, oltre agli interessi, nella misura legale,
a partire dalla data della pubblicazione della notizia diffamatoria e fino alla data del saldo effettivo. Ai fini del contributo unificato, si attesta che il valore del presente procedimento è indeterminato. Con il favore delle spese e degli onorari di causa”
pagina 1 di 6 Con note scritte in data 21/10/2024 la convenuta ha così precisato le conclusioni:
“Voglia l'On. Le Tribunale adito, contraiis rejectis, così giudicare: NEL MERITO: IN VIA
PRINCIPALE: Respingere la domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto. Con vittoria di diritti, onorari e spese legali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EL citava in giudizio esponendo: i) di essere stato Parte_1 Controparte_1
promotore di una lista per la partecipazione alla competizione elettorale del Comune di ES del 20 e 21 settembre 2020, lista che non è poi stata presentata;
ii) che la formazione di detta lista era stata criticata sul profilo Facebook “Sei di ES se” (1753 membri) con il post del
29/09/2020; iii) che in data 20/11/2020 la convenuta commentava così scriveva sulla pagina di cui sopra : “Facile parlare, quando si ha avuto solo privilegi e guadagnato grazie agli appoggi politici!
Invece di criticare caro signor mi sembra che lei porta un cognome tra le famiglie Parte_1
più importanti di ES vero? Ma mi sembra anche che continua da anni a criticare questa amministrazione.. invece di apprezzare il loro lavoro![…] Ma per favore si vergogni e inizi a pensare a godersi la pensione e largo ai giovani e a chi davvero si impegna per il bene del nostro comune…”; iii) dette affermazioni arrecavano un grave danno alla reputazione dell'attore e della sua famiglia. Pertanto, l'attore domandava nei confronti di il risarcimento Controparte_1 del danno per un ammontare di € 50.000,00. si costituiva in data 23/11/2022 eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e, nel merito, il rigetto della domanda di parte attrice.
All'esito dell'udienza del 12/12/2022 la causa era rinviata all'udienza del 23/05/2023 per consentire alle parti di instaurare il procedimento di mediazione, udienza alla quale, previa verifica della condizione di procedibilità, erano assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie.
Con provvedimento del 14/09/2023 il giudice ammetteva l'interrogatorio formale della convenuta, demandando all'esito ogni decisione sulla residua istanza di prova per testi dedotta dall'attore.
L'interrogatorio formale della convenuta si teneva all'udienza del 20/02/2024 dinanzi a questo giudice al quale il presente fascicolo è stato assegnato a seguito della presa di funzioni presso l'intestato Tribunale, avvenuta in data 22.01.2024 ai sensi del D.M. del 22.01.2024, e conseguente attribuzione del ruolo.
pagina 2 di 6 All'esito dell'interrogatorio formale le parti chiedevano un rinvio della causa per precisare il contenuto delle scuse previsto nel seguente accordo transattivo “la convenuta porgerà le proprie scuse in merito alle parole pubblicate sul sito Facebook e oggetto di causa, scuse da porgere nella stessa forma di cui sopra e sulla stampa locale;
la convenuta corrisponderà all'attore euro
5.000,00, oltre le spese di lite di entrambi i procedimenti, da corrispondere ratealmente entro 5 anni e devolvere ad opere di bene”.
All'udienza del 12/03/2024 su richiesta delle parti la causa era rinviata al 26/03/2024, avendo le parti fatto presente che “si sono già scambiate i testi relativi alla conciliazione e necessitano di un rinvio di 15/20 giorni al fine di perfezionare la conciliazione”
All'udienza del 26/03/2024 le parti dichiaravano di non essere più disposte a conciliare la causa,
“non essendovi accordo circa la rateizzazione dell'importo e, comunque, considerato che parte convenuta non è presente personalmente e non vi è disponibilità da parte del suo difensore a sottoscrivere clausole diverse da quelle indicate dalla sua assistita”. La causa veniva pertanto rinviata al 08/05/2024 su richiesta delle parti ed era disposta la comparizione personale delle parti per effettuare un tentativo di conciliazione.
Con provvedimento del 10/06/2024 il giudice ammetteva la prova per testi dedotta dall'attore limitatamente ai capitoli 2 e 7, prova che veniva espletata all'udienza del 10/10/2024 dal GOP dott.
Ettore Beretta a tal fine delegato.
All'esito di tale udienza le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, che si svolgeva in data 10/04/2025 ex art. 127 ter c.p.c.; la causa era trattenuta in decisione con provvedimento del 16/04/2025, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che “L'onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona, costituzionalmente garantiti, la cui lesione fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo integri
o meno un reato, sicché ai fini risarcitori è irrilevante che sussistano gli elementi costitutivi delle fattispecie incriminatrici poste a tutela dei detti beni (in tal senso Cass. Civ., sez. III, 15/06/20218,
n. 15742) e che “la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della
pagina 3 di 6 vittima” (Cass. civ., sez. 6-3, 31/03/2021, n. 8861; Cass. civ., sez. III, 27/12/2024, n. 34635; v. anche Cass. civ., Sez. 3, 22/07/2024, n. 20269).
Ciò posto nel caso di specie è pacifica la provenienza delle dichiarazioni di cui al post pubblicato in data 20/11/2020 dalla convenuta sul gruppo Facebook ”, tanto è vero che le Parte_2 argomentazioni difensive di quest'ultima si limitano a sostenere che quanto dichiarato rientri
“nell'alveo della critica politica”. Del pari, non è contestato che si tratti di un “commento pubblico
e visibile a tutti”, come prospettato a p. 5 e 8 dell'atto di citazione e, comunque, risultante sia dall'interrogatorio formale della convenuta (v. le risposte ai capitoli 7 e 8 della memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice) sia dal doc. 5 dell'attore recante la lettera del 25/01/2021 proveniente dalla convenuta (e da quest'ultima non contestata), nella quale afferma: “eravamo su una chat sulla quale si stavano facendo dei commenti relativi ad un articolo, dove lei per primo ha aperto la polemica, se guarda bene non eravamo soltanto in due a parlare”.
Per ciò che attiene all'illiceità del fatto lamentato dall'attore devesi poi evidenziare che le dichiarazioni della convenuta presentano un contenuto lesivo della reputazione dell'attore, facendo chiaro riferimento a (presunti e indimostrati) privilegi e guadagni conseguiti “grazie agli appoggi politici”; la natura diffamatoria del commento emerge dall'associazione tra l'attore – che ha rivestito più volte cariche politiche locali ed è stato promotore di lista per le elezioni comunali svoltesi poco prima dell'evento – e una gestione della cosa pubblica a carattere clientelare, se non a stampo corruttivo, nonché dalle modalità e dai toni denigratori delle dichiarazioni della convenuta, che così conclude: “Ma per favore si vergogni e inizi a pensare a godersi la pensione
e largo ai giovani e a chi davvero si impegna per il bene del nostro comune”. Del resto, il soggetto che la convenuta intende offendere è chiaramente individuato nell'odierno attore nominato specificatamente, così come il carattere lesivo delle dichiarazioni è reso evidente dal contesto nel quale sono state inserite dette allusioni, tenuto conto che la convenuta si è così rivolta all'attore:
“mi sembra che lei porta un cognome tra le famiglie più importanti di ES vero?” dopo essersi riferita proprio ai privilegi e ai vantaggi di cui sopra, altro collegamento idoneo a fondare la predetta associazione, anche considerato che il commento della convenuta muove dal dibattito sorto a seguito dell'aumento delle indennità deliberato dalla neo eletta amministrazione e criticato dall'attore (da qui il raffronto: “Facile parlare, quando si ha solo avuto privilegi e guadagnato grazie agli appoggi politici!!). Né una tale condotta può considerarsi legittimo esercizio del diritto di critica, in quanto il suo esercizio è idoneo a escludere la condotta diffamatoria solo se i fatti pagina 4 di 6 storici su cui si basa l'argomentazione critica sono veri, ipotesi nella specie non ravvisabile, posto che la stessa convenuta ha negato la riferibilità all'attore di quanto dichiarato in relazione ai vantaggi e ai guadagni di cui sopra (v. doc. 5 di parte attrice).
Nella fattispecie si può presumere che la lesione della reputazione arrecata per mezzo del veicolo di comunicazione, qual è il social network Facebook, che raggiunge un ampio pubblico, abbia arrecato all'attore una sofferenza morale meritevole di ristoro, considerato in particolare il contesto e l'ambito spazio temporale nel quale si è inserita la condotta della convenuta che ha gettato obiettivamente un discredito sulla figura professionale e umana dell'attore, traducendosi in un'occasione di gratuita aggressione alla sfera personale di quest'ultimo (in particolare, si osserva che trattasi di dichiarazioni diffamatorie a sfondo politico destinate ad un soggetto protagonista della politica del territorio).
Per ciò che attiene alla quantificazione del danno in questa materia non può che procedersi ad una liquidazione equitativa dello stesso, risultando tale criterio imposto dalla natura stessa di tale danno, che non può essere provato nel suo preciso ammontare, ai sensi dell'art. 1226 c.c., considerato altresì che la liquidazione del pregiudizio non patrimoniale da lesione della reputazione deve essere unitaria, non potendosi distinguere una reputazione personale, professionale o di altra natura, poiché non concepibili alla stregua di beni diversi e, pertanto, non suscettibili di distinte domande risarcitorie (cfr. Cass. Civ. n. 4815/2019).
Tanto chiarito tenuto conto della gravità dell'offesa e del suo particolare mezzo di diffusione e considerato che: i) la notorietà della diffamante non è ravvisabile nella sola circostanza che la convenuta svolge l'attività di agente immobiliare;
ii) la condotta è stata tenuta una sola volta in data 20/11/2020 e la convenuta si è poi adoperata per la cancellazione del commento (quando l'attore ha presentato querela in data 19/02/2021 il commento era già stato cancellato, v. doc. 6 di parte attrice); iii) detto commento è pertanto rimasto pubblico per una durata limitata nel tempo nè
l'attore ha dedotto una significativa risonanza mediatica delle dichiarazioni diffamatorie.
A fronte delle circostanze di cui sopra, l'offesa subita dall'attore va qualificata come di tenue gravità in applicazione dei parametri utilizzati dall'osservatorio di Milano.
Inoltre, alla luce dell'insegnamento di Cass. civ., sez. un., 17/2/1995, n. 1712, trattandosi di debito di valore, sono dovuti sul credito risarcitorio come sopra calcolato (€ 1.175,00) gli interessi, che si reputa congruo calcolare al tasso legale, da calcolarsi anno per anno sulle somme via via rivalutate, utilizzando come base di calcolo la somma devalutata al 20/11/2020, con decorrenza da tale data pagina 5 di 6 sino alla presente pronuncia. Si ottiene così la somma di € 1.287,89. Su tale somma spettano altresì gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo, convertendosi il debito di valore in debito di valuta con la sentenza che liquida il credito dedotto in giudizio (Cass. civ., 20.03.2001, n. 3996;
Cass. civ., 17.11.1998, n. 11571; Cass. civ., 6356/1996).
Ne consegue che deve essere condannata al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della somma di € 1.287,89, oltre ad interessi legali dalla pubblicazione della Parte_1
presente pronuncia al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e pertanto sono poste a carico di nella Controparte_1
misura liquidata in dispositivo e liquidate in conformità dei valori medi previsti dal DM 147/2022 per lo scaglione di riferimento (valore della controversia indeterminabile complessità bassa). Su tali spese appare congrua l'applicazione della riduzione del 30% considerato il numero, la natura e la difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
Condanna l pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
€ 1.287,89, oltre ad interessi legali dalla pubblicazione della presente pronuncia al soddisfo;
Condanna al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite che liquida in € 5.331,20 oltre spese generali, € 563,79 per esborsi, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Aosta, 04/08/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca
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