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Sentenza 4 aprile 2024
Sentenza 4 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/04/2024, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 306 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14.09.1961, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefano Murino, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Stefano Murino, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 02/09/1989, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Quartu Sant'Elena.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
02/09/1989 tra e trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1
stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena, anno 1989, numero 134, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Quartu
Sant'Elena (CA) dai signori e in data Parte_1 CP_1
02.09.1989, Atto n. 134, Parte II, Serie A;
Pag. 2 di 3 b) le parti sono economicamente indipendenti, per cui non è previsto alcun assegno divorzile a carico di una parte sull'altra;
c) la casa coniugale, sita in Maracalagonis (CA), vico Primo di via Giuseppe
Garibaldi, n. 3, di proprietà esclusiva del sig. , rimane nella Parte_1 disponibilità esclusiva di quest'ultimo;
d) i signori e dichiarano di non avere alcun bene Parte_1 CP_1
o pendenza economica fra di loro;
e) i signori e dichiarano, infine, ad ogni effetto di Parte_1 CP_1 legge, di rilasciarsi fin d'ora e reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio e s'impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 04/04/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 306 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14.09.1961, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefano Murino, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Stefano Murino, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 02/09/1989, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Quartu Sant'Elena.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
02/09/1989 tra e trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1
stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena, anno 1989, numero 134, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Quartu
Sant'Elena (CA) dai signori e in data Parte_1 CP_1
02.09.1989, Atto n. 134, Parte II, Serie A;
Pag. 2 di 3 b) le parti sono economicamente indipendenti, per cui non è previsto alcun assegno divorzile a carico di una parte sull'altra;
c) la casa coniugale, sita in Maracalagonis (CA), vico Primo di via Giuseppe
Garibaldi, n. 3, di proprietà esclusiva del sig. , rimane nella Parte_1 disponibilità esclusiva di quest'ultimo;
d) i signori e dichiarano di non avere alcun bene Parte_1 CP_1
o pendenza economica fra di loro;
e) i signori e dichiarano, infine, ad ogni effetto di Parte_1 CP_1 legge, di rilasciarsi fin d'ora e reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio e s'impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 04/04/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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