Art. 33.
Ai fini dell'applicazione dell' articolo 5, lettera g), della legge 25 luglio 1941, n. 934 , i sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio continuativo sono considerati come personale permanente.
Ai fini dell'applicazione dell' articolo 5, lettera g), della legge 25 luglio 1941, n. 934 , i sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio continuativo sono considerati come personale permanente.