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Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 05/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Tommaso Bellei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 418 R.G.A.C. dell'anno 2020 promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FILIPPETTI LORENZO, elettivamente domiciliato in VIA DEL MERCATO VECCHIO, 4
05100 TERNI presso il difensore avv. FILIPPETTI LORENZO
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRACASSO Controparte_1 C.F._2
VALERIA, elettivamente domiciliato in VIA DELLA VITTORIA N.3 05100 TERNI presso il difensore avv. FRACASSO VALERIA
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.).
CONCLUSIONI
All'udienza del 14/5/20242, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. le parti hanno concluso come risulta dal verbale d'udienza qui richiamato e trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ex art. 615, comma 1 c.p.c. citava in giudizio Parte_1
, rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare la nullità del precetto notificato per indeterminatezza dell'oggetto ed illegittimità della pretesa azionata.
In subordine voglia ridurre la somma dovuta all'importo di 8.277,00 euro o al minore importo che verrà accertato.
Voglia in ogni caso sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, atteso il grave pregiudizio
- 1 - economico che deriverebbe dall'esecuzione del medesimo, a fronte dell'erroneità del credito azionato, di cui è stata fornita prova scritta.”.
Con comparsa di risposta si costituiva rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e diritto, per tutti i motivi esposti.
In ogni caso:
- condannare l'attore-opponente al risarcimento del danno ex art.96 primo e terzo comma
c.p.c., da determinarsi in via equitativa ricorrendo i presupposti di legge;
- condannare anche nel merito l'attore-opponente al pagamento dei compensi e spese legali di giudizio.
Con ogni più ampia riserva istruttoria.”.
Il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti.
All'esito dell'udienza del 14/5/2024, con ordinanza del 17/6/2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione è infondata.
Con atto di precetto ritualmente notificato, la intimava al il CP_1 Parte_1 pagamento della somma di euro 13.792,00 (oltre euro 282,12 a titolo di rivalutazione Istat) a titolo di mantenimento delle figlie come disposto da questo Tribunale con sentenza n.
722/2016 (depositata in data 23/8/2016) con la quale, fra l'altro, veniva disposta la separazione dei coniugi nonché l'obbligo per quest'ultimo di versare in Parte_2 favore della la somma di euro 600,00 mensili a titolo di contributo di mantenimento CP_1 per le figlie e . Per_1 Per_2
Con l'atto di opposizione che ha dato avvio al presente giudizio il Parte_1 eccepiva l'indeterminatezza dell'importo precettato (in quanto riferito ad un provvedimento giudiziale del 22/3/2018 al medesimo sconosciuto), nonché la parziale estinzione del proprio debito (con residuo di euro “8.277,00 euro circa”), depositando la relativa documentazione probatoria.
Di contro, la chiedeva il rigetto dell'opposizione rilevando che nell'atto di CP_1 precetto era chiaramente indicato il titolo esecutivo - la sentenza n. 722/2016 adottata da questo Tribunale all'esito del giudizio di separazione personale tra i due ex-coniugi – e che
- 2 - quanto indicato alla pagina 2 del precetto era da considerarsi mero errore materiale.
Nel merito, l'opposta contestava l'impostazione del rilevando che i Parte_1 versamenti effettuati – e documentati nel presente giudizio – non erano imputabili alle necessità di mantenimento delle figlie ma “…a spese voluttuarie e straordinarie, anche relative a terzi, nonché pagamenti effettuati su carte ricaricabili non riconducibili né alla ex coniuge né alle figlie…”.
Sempre secondo la parte opposta, infatti, le uniche spese documentate dal e Parte_1 riconducibili alle spese di mantenimento in favore delle figlie – effettuate sul conto corrente e su carte ricaricabili della - ammonterebbero ad euro 7.098,00, a fronte di un credito – CP_1 dal mese di agosto 2016 al gennaio 2020 – pari ad euro 25.200,00, con una differenza a credito per la di euro 18.102,00. CP_1
Peraltro, nell'atto di precetto, la parte opposta riconosceva di aver ricevuto il versamento di ulteriori somme da parte del riducendo il proprio credito a quello Parte_1 poi precettato, pari ad euro 13.792,00, oltre Euro 282,12 a titolo di aggiornamento Istat, oltre gli ulteriori costi di precetto, per un totale di Euro 14.402,42 (cfr. comparsa, pag. 8; si veda anche le note integrative di parte opponente, pag. 2).
A fronte di tali specifiche contestazioni in merito alla documentazione depositata da parte dell'opponente – che avrebbero dovuto dimostrare la parziale estinzione del credito vantato dalla parte opposta – il non forniva alcun ulteriore elemento probatorio, Parte_1 anzi confermava che le spese da lui documentate erano relative all'attività sportiva svolta dalle figlie, al vestiario, alle “ricariche telefoniche” ed alle spese mediche.
Secondo il egli “…Provvedendo direttamente a quelle spese…ha assolto al Parte_1 proprio obbligo di mantenimento, in misura corrispondente ai costi sostenuti da detrarsi alla somma mensile stabilita dal Tribunale…”.
Tale impostazione non può esser condivisa.
Invero, in primo luogo, la parte opponente ha documentato di aver pagato direttamente alla – come stabilito nel titolo esecutivo – una somma minore di quella già decurtata CP_1 dalla parte opposta (cfr. comparsa di risposta, pag. 8 e non contestazione da parte dell'opponente).
In secondo luogo, anche ove si volesse ritenere che il ha sostenuto spese Parte_1 ordinarie direttamente in favore delle figlie, deve convenirsi con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la determinazione dell'assegno di mantenimento dei
- 3 - figli, da parte del coniuge separato, risponde ad un superiore interesse di quelli, interesse che non è disponibile dalle parti per cui “una volta stabilito nel provvedimento giudiziale chi debba essere il debitore, e chi il creditore di quella obbligazione, tale provvedimento non è suscettibile di essere posto nel nulla per effetto di un successivo accordo tra i soggetti obbligati” (cfr. Cass. n. 9700/2021).
Peraltro, sempre secondo la Suprema Corte, “Il coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento del figlio potrebbe, in teoria, indicare quest'ultimo quale adiectus solutionis causa, ai sensi dell'art. 1188 c.c.: ma, da un lato, altro è l'indicazione di pagamento (la quale non muta la persona del creditore), ben altra cosa invece è la sostituzione del creditore fissato dal titolo giudiziale con altro creditore” (cfr. sempre Cass. n. 9700/2021).
Nel caso di specie, la parte opponente non ha mai dedotto la violazione dell'art. 1188
c.c., nè ha mai allegato che la propria ex moglie avesse indicato nelle figlie i destinatari del pagamento.
Per quanto riguarda poi le spese straordinarie documentate da parte opponente deve essere condiviso quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui “Il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti” (cfr. Cass. 23569/2016).
Pertanto, il credito derivante dal pagamento dell'assegno mensile di mantenimento, avente carattere alimentare, non può essere compensato con il credito che a un genitore spetta in forza del mancato rimborso pro quota da parte dell'altro delle spese straordinarie sostenute e anticipate per il figlio.
Alla luce di quanto evidenziato deve quindi concludersi per il rigetto dell'opposizione.
2.1. Non sussistono i presupposti per la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. atteso che non risulta dimostrato che questi abbia agito con dolo o colpa grave ovvero sulla base di motivi manifestamente infondati atteso che, alcune delle somme versate direttamente alle figlie, sono imputabili ad esigenze ordinarie delle stesse.
3. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi previsti dal
DM n. 55/2014, parzialmente ridotti attesa la non particolare complessità delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria (scaglione da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00).
P.Q.M.
1. RIGETTA l'opposizione;
- 4 - 2. CONDANNA la parte opponente a rifondere alla parte opposta le spese legali sostenute che liquida in euro 2.100,00, oltre il 15% per spese, oltre IVA e CAP se dovute.
Così deciso il 4 gennaio 2025
Il Giudice
Tommaso Bellei
- 5 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Tommaso Bellei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 418 R.G.A.C. dell'anno 2020 promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FILIPPETTI LORENZO, elettivamente domiciliato in VIA DEL MERCATO VECCHIO, 4
05100 TERNI presso il difensore avv. FILIPPETTI LORENZO
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRACASSO Controparte_1 C.F._2
VALERIA, elettivamente domiciliato in VIA DELLA VITTORIA N.3 05100 TERNI presso il difensore avv. FRACASSO VALERIA
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.).
CONCLUSIONI
All'udienza del 14/5/20242, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. le parti hanno concluso come risulta dal verbale d'udienza qui richiamato e trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ex art. 615, comma 1 c.p.c. citava in giudizio Parte_1
, rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare la nullità del precetto notificato per indeterminatezza dell'oggetto ed illegittimità della pretesa azionata.
In subordine voglia ridurre la somma dovuta all'importo di 8.277,00 euro o al minore importo che verrà accertato.
Voglia in ogni caso sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, atteso il grave pregiudizio
- 1 - economico che deriverebbe dall'esecuzione del medesimo, a fronte dell'erroneità del credito azionato, di cui è stata fornita prova scritta.”.
Con comparsa di risposta si costituiva rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e diritto, per tutti i motivi esposti.
In ogni caso:
- condannare l'attore-opponente al risarcimento del danno ex art.96 primo e terzo comma
c.p.c., da determinarsi in via equitativa ricorrendo i presupposti di legge;
- condannare anche nel merito l'attore-opponente al pagamento dei compensi e spese legali di giudizio.
Con ogni più ampia riserva istruttoria.”.
Il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti.
All'esito dell'udienza del 14/5/2024, con ordinanza del 17/6/2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione è infondata.
Con atto di precetto ritualmente notificato, la intimava al il CP_1 Parte_1 pagamento della somma di euro 13.792,00 (oltre euro 282,12 a titolo di rivalutazione Istat) a titolo di mantenimento delle figlie come disposto da questo Tribunale con sentenza n.
722/2016 (depositata in data 23/8/2016) con la quale, fra l'altro, veniva disposta la separazione dei coniugi nonché l'obbligo per quest'ultimo di versare in Parte_2 favore della la somma di euro 600,00 mensili a titolo di contributo di mantenimento CP_1 per le figlie e . Per_1 Per_2
Con l'atto di opposizione che ha dato avvio al presente giudizio il Parte_1 eccepiva l'indeterminatezza dell'importo precettato (in quanto riferito ad un provvedimento giudiziale del 22/3/2018 al medesimo sconosciuto), nonché la parziale estinzione del proprio debito (con residuo di euro “8.277,00 euro circa”), depositando la relativa documentazione probatoria.
Di contro, la chiedeva il rigetto dell'opposizione rilevando che nell'atto di CP_1 precetto era chiaramente indicato il titolo esecutivo - la sentenza n. 722/2016 adottata da questo Tribunale all'esito del giudizio di separazione personale tra i due ex-coniugi – e che
- 2 - quanto indicato alla pagina 2 del precetto era da considerarsi mero errore materiale.
Nel merito, l'opposta contestava l'impostazione del rilevando che i Parte_1 versamenti effettuati – e documentati nel presente giudizio – non erano imputabili alle necessità di mantenimento delle figlie ma “…a spese voluttuarie e straordinarie, anche relative a terzi, nonché pagamenti effettuati su carte ricaricabili non riconducibili né alla ex coniuge né alle figlie…”.
Sempre secondo la parte opposta, infatti, le uniche spese documentate dal e Parte_1 riconducibili alle spese di mantenimento in favore delle figlie – effettuate sul conto corrente e su carte ricaricabili della - ammonterebbero ad euro 7.098,00, a fronte di un credito – CP_1 dal mese di agosto 2016 al gennaio 2020 – pari ad euro 25.200,00, con una differenza a credito per la di euro 18.102,00. CP_1
Peraltro, nell'atto di precetto, la parte opposta riconosceva di aver ricevuto il versamento di ulteriori somme da parte del riducendo il proprio credito a quello Parte_1 poi precettato, pari ad euro 13.792,00, oltre Euro 282,12 a titolo di aggiornamento Istat, oltre gli ulteriori costi di precetto, per un totale di Euro 14.402,42 (cfr. comparsa, pag. 8; si veda anche le note integrative di parte opponente, pag. 2).
A fronte di tali specifiche contestazioni in merito alla documentazione depositata da parte dell'opponente – che avrebbero dovuto dimostrare la parziale estinzione del credito vantato dalla parte opposta – il non forniva alcun ulteriore elemento probatorio, Parte_1 anzi confermava che le spese da lui documentate erano relative all'attività sportiva svolta dalle figlie, al vestiario, alle “ricariche telefoniche” ed alle spese mediche.
Secondo il egli “…Provvedendo direttamente a quelle spese…ha assolto al Parte_1 proprio obbligo di mantenimento, in misura corrispondente ai costi sostenuti da detrarsi alla somma mensile stabilita dal Tribunale…”.
Tale impostazione non può esser condivisa.
Invero, in primo luogo, la parte opponente ha documentato di aver pagato direttamente alla – come stabilito nel titolo esecutivo – una somma minore di quella già decurtata CP_1 dalla parte opposta (cfr. comparsa di risposta, pag. 8 e non contestazione da parte dell'opponente).
In secondo luogo, anche ove si volesse ritenere che il ha sostenuto spese Parte_1 ordinarie direttamente in favore delle figlie, deve convenirsi con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la determinazione dell'assegno di mantenimento dei
- 3 - figli, da parte del coniuge separato, risponde ad un superiore interesse di quelli, interesse che non è disponibile dalle parti per cui “una volta stabilito nel provvedimento giudiziale chi debba essere il debitore, e chi il creditore di quella obbligazione, tale provvedimento non è suscettibile di essere posto nel nulla per effetto di un successivo accordo tra i soggetti obbligati” (cfr. Cass. n. 9700/2021).
Peraltro, sempre secondo la Suprema Corte, “Il coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento del figlio potrebbe, in teoria, indicare quest'ultimo quale adiectus solutionis causa, ai sensi dell'art. 1188 c.c.: ma, da un lato, altro è l'indicazione di pagamento (la quale non muta la persona del creditore), ben altra cosa invece è la sostituzione del creditore fissato dal titolo giudiziale con altro creditore” (cfr. sempre Cass. n. 9700/2021).
Nel caso di specie, la parte opponente non ha mai dedotto la violazione dell'art. 1188
c.c., nè ha mai allegato che la propria ex moglie avesse indicato nelle figlie i destinatari del pagamento.
Per quanto riguarda poi le spese straordinarie documentate da parte opponente deve essere condiviso quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui “Il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti” (cfr. Cass. 23569/2016).
Pertanto, il credito derivante dal pagamento dell'assegno mensile di mantenimento, avente carattere alimentare, non può essere compensato con il credito che a un genitore spetta in forza del mancato rimborso pro quota da parte dell'altro delle spese straordinarie sostenute e anticipate per il figlio.
Alla luce di quanto evidenziato deve quindi concludersi per il rigetto dell'opposizione.
2.1. Non sussistono i presupposti per la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. atteso che non risulta dimostrato che questi abbia agito con dolo o colpa grave ovvero sulla base di motivi manifestamente infondati atteso che, alcune delle somme versate direttamente alle figlie, sono imputabili ad esigenze ordinarie delle stesse.
3. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi previsti dal
DM n. 55/2014, parzialmente ridotti attesa la non particolare complessità delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria (scaglione da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00).
P.Q.M.
1. RIGETTA l'opposizione;
- 4 - 2. CONDANNA la parte opponente a rifondere alla parte opposta le spese legali sostenute che liquida in euro 2.100,00, oltre il 15% per spese, oltre IVA e CAP se dovute.
Così deciso il 4 gennaio 2025
Il Giudice
Tommaso Bellei
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