Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/06/2025, n. 2805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2805 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________ Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n° 7980/2023 R.G.L., promossa
Per ___________________ D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to MILAZZO Parte_1
ROSANNA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in
Indirizzo Telematico.
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
, in persona Controparte_1
del Ministro pro tempore, (cf: ) e per P.IVA_1 [...]
rappresentati e difesi dalla dott.ssa Daniela Bruno Controparte_2
elettivamente domiciliato presso gli uffici siti in Via della Ferrovia a San
Lorenzo n. 54 Palermo (PA).
- resistente -
All'esito dell'udienza del 16/06/2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 23.06.2023, parte ricorrente ha dedotto di avere formulato domanda per le graduatorie di terza fascia in provincia di Palermo giusto D.M.
50/2021 e per le GPS giusta O.M. 112/22 e lamentando l'erroneità del mancato riconoscimento di un punteggio pari a 6 punti per ciascun anno di servizio civile prestato non in costanza di nomina, chiese pertanto “- IN VIA CAUTELARE E URGENTE Ritenuta
la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora, - ritenere, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio (6 punti) del servizio
1
- conseguentemente, per l'effetto, ordinare all' ed ove Controparte_3 occorra al di procedere al riconoscimento del Controparte_1
punteggio (6 punti) del servizio civile prestato non in costanza di carica, con conseguente correzione della posizione nelle graduatorie del personale ATA, III fascia d'istituto e delle GPS della Provincia di Palermo per il triennio 2021-2024 e l'attribuzione della sede di servizio eventualmente spettante con il nuovo punteggio ottenuto;
- adottare ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito;
NEL MERITO - Nel merito, previa conferma del provvedimento cautelare emesso così come richiesto e previo espletamento e/o accertamento di rito o di merito, in via definitiva e previo riconoscimento del diritto in esame ordinare e/o dichiarare tenute e/o condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, a procedere alla correzione del punteggio del servizio civile (mediante attribuzione di 6 punti) prestato non in costanza di carica con conseguente correzione della posizione nelle graduatorie del personale ATA III fascia, e delle GPS per il triennio 2021-2024 e l'attribuzione della sede di servizio eventualmente spettante con il nuovo punteggio ottenuto;
”
La fase cautelare si è conclusa con ordinanza di rigetto del 22.7.2023, per mancanza di periculum in mora.
Si costituì in giudizio il ministero convenuto, eccependo il difetto di giurisdizione e contestando nel merito la fondatezza del ricorso di cui chiese il rigetto.
La causa senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127 ter, è decisa all'odierna udienza.
Va in primo luogo respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata in memoria.
La recente giurisprudenza di legittimità, a Sezioni Unite, ha infatti affermato che “In tema di personale ATA, nelle controversie concernenti la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, nell'ambito del comparto scolastico, sussiste la giurisdizione del
2 giudice amministrativo allorché oggetto della domanda sia la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo con il quale si pone la disciplina di tali graduatorie - che costituisce esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento - e, solo quale effetto della rimozione di tale atto, l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria;
sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del personale all'inserimento nella graduatoria di istituto o di circolo, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere. (Nella specie la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda avente ad oggetto il corretto posizionamento della ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto utilizzate dalle scuole statali per l'assunzione dei supplenti in sostituzione del personale ATA assente) (Cassazione civile sez. un., 04/04/2023, n.9330).
In applicazione dei principi giurisprudenziali succitati, tenuto conto che nella fattispecie in esame non è domandato l'annullamento di un atto amministrativo, bensì la corretta valutazione, in forza della normativa primaria, del servizio militare (e civile)
prestato e il conseguente accertamento del diritto a un determinato punteggio, ai fini del posizionamento in graduatoria, deve ritenersi sussistere la giurisdizione del giudice ordinario.
Nel merito il ricorso va respinto per le motivazioni di seguito riportate.
Parte ricorrente lamenta il contrasto delle disposizioni di cui al D.M. n.50 del 2021 e suoi allegati, relative alla valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina, con la normativa primaria e deduce l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione, per avere fatto applicazione, nell'attribuzione del punteggio al ricorrente, delle dette disposizioni ministeriali.
Al fine di vagliare la fondatezza delle pretese attoree, deve dunque, in primo luogo, esaminarsi la normativa applicabile nella specie.
Il D.M. 50 del 2021, all. A, prevede che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego,
3 sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva” ed assegna n. 0,6 punti per ogni anno di servizio militare prestato non in costanza di nomina e n. 6 punti per ogni anno di servizio militare svolto in costanza di nomina.
Il D. Lgs. 197 del 1994, all'art. 485, relativo al personale docente, disciplinando la valutazione di varie tipologie di servizio prestate dagli insegnanti, prevede che “ 1. delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualita' di docente non di ruolo,
e' riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonche' ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, e' riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualita' di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonche' nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari e' riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualita' di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate,
nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonche' i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.
4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato e' riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
5. Al
personale docente contemplato nel presente articolo e' riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualita' di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle universita'.
6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purche' prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto,
del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo”, specificando poi al comma 7 quanto segue “7. Il periodo di
4 servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva e' valido a tutti gli effetti” L'art. 569, del succitato decreto, prevede, relativamente al personale ATA, “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali e' riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. (( sono fatte salve le eventuali disposizioni piu' favorevoli contenute nei contratti collettivi gia' stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. )) 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore e' riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della meta'.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva e' valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi gia' effettuati in applicazione di norme piu' favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili”.
Ebbene, entrambe le disposizioni succitate riconoscono genericamente la valutabilità, a tutti gli effetti, del servizio militare prestato dal personale docente e Ata,
senza distinzione tra servizio prestato in costanza di rapporto e servizio prestato non in costanza di nomina. L'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010, riguardante la valutazione del servizio militare, prevede “1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le
Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le
norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali,
provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce ocategorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”.
Secondo la condivisibile interpretazione offerta dalla giurisprudenza, l'art. 2050 succitato deve intendersi nel senso che “deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1,
5 limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio
(obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485,
comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)” (Cass. Civ., sez. lav.,
n. 5679/2020).
Ne deriva che il servizio militare e quello civile sostitutivo devono considerarsi validi, e dunque valutabili, anche se non prestati in costanza di nomina.
Orbene, applicando il superiore approccio interpretativo al sistema scolastico, si giunge ad affermare che l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7,
d.lgs. n. 297/1994 (e per esso con l'art. 569, comma 3, d.lgs. n. 297/1994 che, come sopra visto, in tema di “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera” del personale amministrativo, tecnico e ausiliario detta una disciplina analoga a quella prevista dall'art. 485, comma 7, citato).
L'art. 485 comma 7 d.lgs. 297/1994 e l'art.569 cit., - disponendo che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” non hanno voluto introdurre alcuna precisazione e delimitazione, intendendo piuttosto attuare il principio espresso dall'art. 52 Cost. e, per l'effetto,
“l'esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione
6 lavorativa, non è evidentemente negabile che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate” (Consiglio di Stato, sez. VII, n. 7383 e n.
7376/2022).
Ciò posto, tenuto conto della più recente giurisprudenza, anche di merito, formatasi in materia, come né le norme di cui al d.lgs. 297/1994 succitate, né l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare abbiano imposto di valutare il servizio militare prestato in costanza di nomina e quello non in costanza di nomina con il medesimo punteggio.
Deve piuttosto ritenersi, sulla scorta del condivisibile orientamento della Corte di
Cassazione prima riportato, che dalla lettura integrata delle stesse derivi il principio secondo cui il servizio di leva obbligatorio, sia in costanza di nomina che non, e il servizio civile ad esso equiparato, vadano valutati, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, ai fini della ricostruzione di carriera e dell'accesso al ruolo, in misura non inferiore a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Il DM 50/2021, pertanto, laddove ha disposto che il servizio di leva sia sempre valutato, e che ove prestato non in costanza di rapporto sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali, ha dato attuazione a tale principio.
La previsione, invece, di punteggi differenti, maggiore per il servizio militare prestato in costanza e minore ove prestato non in costanza di rapporto, non è di per sé violativa delle norme primarie esaminate.
Deve dunque ritenersi infondata la richiesta del ricorrente di vedersi assegnato, per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, e pacificamente valutato dall'amministrazione al pari del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali, un punteggio identico a quello previsto dal DM 50/21 per il servizio prestato nella medesima qualifica.
Per i motivi su esposti, il ricorso va rigettato.
Sussistono giusti motivi, connessi all'esistenza di pronunce difformi, per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Palermo il 18/06/2025.
7 IL GIUDICE
Dante Martino
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