Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 28 dicembre 1962 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 31 luglio 2010 |
Commentario • 1
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Giurisprudenza • +500
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Versioni del testo
- Capo I : Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza presso il ministero del tesoro.
- Art. 1.
A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge ai superinvalidi titolari di pensione diretta di privilegio a carico degli Istituti di previdenza e' concessa l'indennita' speciale per l'accompagnatore, nella misura e con le norme di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74 , e successive modificazioni. - Art. 2.
A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge ai titolari di pensione diretta di privilegio di prima categoria a carico degli istituti di previdenza, qualora non competa l'assegno di superinvalidita', e' concesso l'assegno suppletivo nella misura e con le norme di cui all' articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 810 , e successive modificazioni. ((2)) ----------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 5 febbraio 1968, n. 85 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che con effetto dal 1 gennaio 1967, l'assegno suppletivo, di cui all' articolo 2 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 e successive modificazioni, e' soppresso.