Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 24/04/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
RE PU BBLICA ITATIONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Adriana Gherardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa N. 2116/2023, proposta ex art. 281 decies cpc
Avente ad oggetto: colpa medica
Promossa da
Parte 1 -ricorrente-
Rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Romanelli
Contro
Controparte_1 -resistente-
Rappresentata e difesa dall'Avv. Tania Vatteroni
Con la chiamata in causa di
Controparte_2 -terza chiamata-
Rappresentata e difesa dall'Avv. Antonello Lucianetti
Conclusioni come da verbale in data 10/4/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
presso laParte ricorrente ha introdotto il presente giudizio nei confronti della Controparte_1 quale aveva effettuato cure odontoiatriche che non erano state correttamente eseguite, chiedendo pertanto il risarcimento del danno subito.
Si costituiva la resistente chiedendo la chiamata in causa della propria Compagnia assicurativa, il rigetto della domanda, in subordine offriva la restituzione della somma di € 4200,00 e chiedeva la condanna della terza chiamata al pagamento in manleva delle ulteriori somme che fossero riconosciute a titolo di risarcimento del danno.
La CTU, non contestata dalle parti, condivisa e fatta propria da questo giudicante e da intendersi qui integralmente richiamata, ha fornito le seguenti risposte ai quesiti formulati dal Giudice di quel procedimento:
In particolare al quesito: "2) Accerti se gli interventi svolti e le cure prestate dalla convenuta risultino eseguiti o meno a regola d'arte, specificando se il trattamento posto in essere abbia condotto a miglioramenti della situazione pregressa, ovvero se - come lamentato in ricorso – abbia causato un peggioramento della stessa e specificando se eventuali complicanze fossero incluse nel consenso informato sottoscritto dalla paziente Ha fornito la seguente risposta:
"Degli interventi svolti e delle cure prestate sono da ritenersi
- eseguite a regola d'arte le procedure estrattive di 31.32.33 non essendosi rilevati ex post segni radiografici indicativi di permanenza nei tessuti ossei corrispondenti di residui radicolari o quant'altro di patologico ad essi riconducibile e la trasformazione provvisoria del manufatto protesico preesistente da parziale a totale;
- non eseguiti a regola d'arte il trattamento implanto-protesico all-on-four, in quanto le strutture implantari portanti la protesi toronto (collocate in sede 42.41.32.34) sono risultate distribuite in arcata in modo non rispondente a principi di biomeccanica protesica favorevoli, tale da inficiare nel breve termine la prognosi delle stesse in termini di riassorbimento osseo perimplantare da sovraccarico e tale da produrre effetti negativi sulla capacità di resistenza e serraggio delle viti di connessione inducendo la loro frattura e/o il loro svitamento;
tale trattamento implanto-protesico ha causato un peggioramento della situazione pregressa, indicabile nella perdita di tessuto osseo alveolare nelle sedi di posizionamento implantare per sovraccarico e manifestazioni infettivo- infiammatorie sovrapposte tale da indurre i sanitari di alla rimozione dell'intera riabilitazione istallata (4 impianti + toronto); la perdita ossea andatasi a produrre nelle sedi di inserimento/rimozione implantare 42.41.32.34, risulta annotata, nel consenso informato sottoscritto agli atti, quale evenienza possibile;
per la fenomenologia determinante sopra descritta (anomala distribuzione implantare a supporto di protesi toronto) si conferma essere l'evento avverso instauratosi causalmente correlabile alla riabilitazione implanto-protesica installata. Al quesito:
3) Nel caso in cui gli interventi sopra descritti non risultino eseguiti a regola d'arte, dica se risulti sussistente il nesso causale tra la non corretta prestazione medica ed i danni lamentati dalla ricorrente;
Ha fornito la seguente risposta:
"Risulta sussistere nesso causale tra la non corretta prestazione medica e danno identificabile nella perdita di tessuto osseo alveolare nelle sedi di posizionamento implantare". Al quesito:
4) In caso di accertamento dell'esecuzione da parte della convenuta di interventi non a regola d'arte e della sussistenza del nesso causale con i danni lamentati, dica quale sia il danno biologico e l'invalidità temporanea totale e/o parziale cagionati dalla non corretta prestazione medica, specificando quali danni siano da ritenere conseguenti agli effettuati interventi di implantologia e quali invece siano da ritenere conseguenti a prestazioni medico-odontoiatriche che esulino dall'implantologia; Ha fornito la seguente risposta:
"Il danno biologico cagionato dalla non corretta prestazione medica era stimabile, avendo a riferimento le tabelle di Valutazione del danno odontoiatrico Andi, nella misura del 3%, successivamente in larga parte emendato, così da poter definire il postumo permanente residuato in misura pari a 1% (uno per cento); L'invalidità temporanea cagionata dalla non corretta prestazione medica è indicabile in giorni 70 di cui 10 al 50% e 60 al 25 %; tutti i danni insorti sono da ritenersi conseguenti esclusivamente agli effettuati interventi di implantologia" Al quesito:
5) Indichi quali tra i compensi ricevuti dalla convenuta siano afferenti ad interventi non correttamente eseguiti;
Ha fornito la seguente risposta:
"Tra i compensi ricevuti dalla convenuta, quelli afferenti ad interventi non correttamente eseguiti sono quelli relativi alla riabilitazione implanto-protesica all-on-four non correttamente eseguita, indicabili in € 4.200,00".
Al quesito:
6) Dica se le eventuali menomazioni riconosciute, poste in nesso causale con errori professionali addebitabili alla convenuta (dunque ulteriori rispetto alle problematiche per la cui cura la paziente si era a lei rivolta), possano essere eliminate in tutto o in parte, precisando in quale modo e con quali costi, dunque con quantificazione delle spese future eventualmente da sostenere per la riabilitazione orale resasi necessaria a causa dell'errato intervento;
Ha fornito la seguente risposta: "Le menomazioni riconosciute, poste in nesso causale con errori professionali addebitabili alla convenuta, sono state già in larga parte eliminate attraverso gli interventi di rigenerazione ossea con innesti tessutali e utilizzo di membrana, eseguiti successivamente presso CP_3 il cui costo è quantificabile in € 3200,00 complessivi, facendo definire, come già indicato, il postumo permanente residuo di natura ossea non emendabile indicabile nella misura dell'1% (uno per cento").
Al quesito: 7) Valuti infine la congruità delle spese mediche sostenute, come documentate in atti
Ha fornito la seguente risposta:
"Considerato l'importo liquidato complessivamente dalla paziente per l'intero trattamento, pari ad
€ 5.000,00, tenuto conto il costo degli interventi eseguiti in modo idoneo quantificabile complessivamente in € 800,00 (n 3 estrazioni pari ad € 300,00 + conversione manufatto pari ad € 500,00) il costo sostenuto per la riabilitazione all-on-four non correttamente eseguita è indicabile in
€ 4.200,00.
Le spese mediche sostenute dalla paziente e documentate in atti sono esclusivamente quelle relative alla perizia medico legale di parte del dr Per 1 (€ 3050,00) + accertamenti radiologici eseguiti dallo stesso (€ 550,00) pari ad € 3.600,00.
Per quanto attiene il costo per l'indagine radiografica, del tutto pertinente, si rileva collocarsi lo stesso in termini largamente superiori a quelli medi del mercato, orientativamente collocabile in misura ricompresa tra euro 150 ed euro 200.
Si rimette all'Illustrissimo Signor Giudice determinazione in ordine al ristoro del costo sostenuto per la relazione medico legale, significando come anche tale importo sia largamente superiore ai valori medi di mercato, collocandosi all'incirca intorno al doppio di quelli usualmente esposti".
Alla luce di quanto esposto si deve ritenere accertato l'inadempimento alla prestazione professionale da parte di Controparte_1 e sussistente il nesso causale tra tale inadempimento ed il danno lamentato dalla ricorrente.
Si deve ritenere che la somma di € 4200,00 pacificamente corrisposta dalla ricorrente ad CP 1 quale parte del corrispettivo per l'attività professionale svolta, non abbia portato alcuna utilità alla paziente, così come evidenziato dalla CTU acquisita agli atti, pertanto tale importo dovrà essere restituito da Controparte_1 alla ricorrente, in conseguenza dell'inadempimento alla prestazione professionale, in quanto non ricompreso nel risarcimento del danno.
Sulla quantificazione dei danni subiti
Danno non patrimoniale In merito alla quantificazione del danno non patrimoniale subito dalla ricorrente, così come accertato nella richiamata CTU, in applicazione delle tabelle previste con Decreto Ministeriale per le lesioni di lieve entità, deve essere liquidato come segue:
Età della danneggiata al momento della prestazione professionale: anni 69
1) danno biologico 1% (postumi non emendabili) 667,85
2) Invalidità temporanea gg. 10 al 50% 276,00
3) Invalidità temporanea gg. 60 al 25% = 828,00 Così per un totale pari ad € 1772,65 a titolo di danno non patrimoniale.
Sul danno non patrimoniale riconosciuto e liquidato all'attualità, sono dovuti gli interessi legali da calcolarsi previa devalutazione della somma indicata al momento dell'evento e da conteggiarsi tenendo conto della rivalutazione maturata anno per anno (Cass. SS.UU.1712/1995).
Danno patrimoniale
Parte ricorrente ha documentato di avere sostenuto la spesa di € 3200,00 per emendare il danno causato dalla non corretta prestazione odontoiatrica, tale importo è stato altresì riconosciuto nell'elaborato peritale. Il Collegio ha infatti accertato che, in assenza di tale prestazione, il danno permanente sarebbe stato del 3%, anziché dell'1%, residuato.
Il Collegio peritale ha ritenuto pertinente la spesa effettuata per l'indagine radiologica, pur segnalando che l'importo sostenuto per € 550,00, non appaia congruo rispetto ai prezzi medi di mercato collocabili tra € 150,00 ed € 200,00, si ritiene pertanto corretto riconoscere a tale titolo la somma di
€ 200,00.
Sul danno patrimoniale di complessivi € 3400,00 decorrono gli interessi nella misura legale dalla data degli esborsi al saldo effettivo.
Stante la sussistenza e l'operatività della polizza, la terza chiamata deve essere condannata a mantenere indenne Controparte_1 per le somme che quest'ultima dovrà corrispondere a titolo risarcitorio alla parte ricorrente in relazione al presente giudizio ( per danno non patrimoniale pari ad
€ 1772,65 e per danno patrimoniale pari ad € 3400,00 ), con applicazione dello scoperto e della franchigia previsti dalla polizza, nonché delle spese di lite. Si deve a tale proposito osservare che, come accertato dalla CTU, i danni subiti dalla Sig.ra [...] Parte 1 , sono tutti riferibili agli interventi di implantologia, con conseguente applicazione dello scoperto pari al 10%, con un minimo di € 1000,00 previsto dalla polizza. Con riferimento al consenso informato, si ritiene che lo stesso non possa essere considerato mancante, in quanto il relativo modulo è stato sottoscritto dalla paziente, la quale - in occasione della visita medico-legale ha dichiarato al Collegio peritale di avere ricevuto tutte le informazioni relative ai
-
trattamenti ai quali si sarebbe sottoposta, pertanto non si ritengono applicabili la franchigia e lo scoperto minimo non indennizzabile previsti dalle condizioni di polizza per mancanza di consenso informato. Quanto alle spese processuali: Saranno liquidate nei valori medi tenuto conto della somma complessivamente liquidata in favore della ricorrente e poste a carico della parte soccombente. Procedimento per ATP
Deve essere riconosciuta la spesa di € 3189,70 sostenuta dalla ricorrente quale compenso per il Collegio peritale, oltre alle spese legali da liquidarsi nei valori medi. Deve essere altresì riconosciuta la spesa sostenuta per la consulenza tecnica di parte, da ritenersi congrua in misura pari ad € 1500,00 oltre accessori.
Le spese del presente giudizio, trattandosi di rito semplificato, saranno liquidate nei valori medi per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, in quanto - in assenza di richieste istruttorie o di deposito di memorie - non è stata svolta alcuna fase istruttoria/di trattazione.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
-accerta e dichiara la non corretta prestazione d'opera professionale da parte di Controparte 1 nei confronti di Parte 1
E per l'effetto
-condanna Controparte_1 lla restituzione in favore di Parte 1 della somma di € 4200,00, oltre interessi nella misura legale dalla data del versamento al saldo effettivo;
-condanna Controparte_1 1 risarcimento, a favore di Parte 1 del danno non patrimoniale pari ad euro 1772,65 e del danno patrimoniale pari ad € 3400,00 oltre accessori con le specificazioni di cui in parte motiva;
-condanna Controparte_1 al pagamento a favore di delle spese Parte 1 del procedimento per ATP che liquida in complessivi € 2337,00 per compenso professionale ed €
145,50 per spese, € 1500,00, oltre accessori per CTp ed € 3189,70, per spese relative al Collegio peritale;
delle spese Controparte_1 al pagamento a favore di
-condanna Parte 1 del presente giudizio che liquida in complessivi euro 3397,00 per compenso professionale ed euro
145,50 per spese, oltre accessori di legge;
-accerta e dichiara l'operatività della polizza assicurativa stipulata da Controparte 1 con
Controparte_2 E per l'effetto
-condanna Controparte 2 a mantenere indenne Controparte 1 delle somme che dovrà corrispondere a solo titolo risarcitorio, sulla base della presente pronuncia, comprese le spese processuali liquidate a favore della parte ricorrente, con applicazione dello scoperto pari al 10%, con un minimo di € 1000,00 previsto dalla polizza.
La Spezia, 24/4/2025 Il Giudice
Adriana Gherardi