TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/01/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 16043/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Pierangela Congiu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 16043/2023 avente ad oggetto: opposizione a D.I. n. 4173/2023 del 14.10.2023 del Tribunale di BO (rg
9524/2023) – pagamento ratei polizza fideiussoria
TRA
- (C.F. e P. I.V.A. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, ed il C.F. e P. I.V.A. ), in Parte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, entrambe con sede in BO, rappresentati e difesi dagli avv.ti Enrico CARPANELLI (p.e.c. e Simona Email_1
LUCCHETTI (p.e.c. , con domicilio digitale eletto presso Email_2
l'avv. Enrico CARPANELLI all'indirizzo p.e.c. come da Email_1
procura in atti - opponenti -
E
- (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, con sede in BO, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca
PRANDINI (pec: con domicilio digitale eletto Email_3
presso il seguente indirizzo p.e.c. come da procura Email_3
in atti
- opposta –
CONCLUSIONI
Gli avv.ti Carpanelli e Lucchetti per gli opponenti nelle note di precisazione delle conclusioni del
23.09.24 hanno così concluso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di BO, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per le causali indicate nelle difese di Parte_1 [...]
e di e/o per qualsiasi altra ragione negoziale e/o di legge
[...] Parte_2 desumibile dal corso del giudizio, a) in via principale, ➢ in accoglimento dell'opposizione proposta dalla e dal con atto di citazione in data Parte_1 Parte_2
24.11.2023, previo accertamento e declaratoria, con ogni conseguenziale provvedimento di legge, dell'intervenuta risoluzione ex tunc, alla data del 04.07.2013, della polizza fideiussoria n.
96/45679243 rilasciata da menzionata in atti, ai sensi e per gli Controparte_1
effetti degli artt. 1463 e 1256, comma 1, c.c., revocare il decreto ingiuntivo n. 4173/2023 emesso dal Tribunale Civile di BO in data 14.10.2023 a favore della Controparte_1
e/o dichiararlo nullo e/o inefficace e/o annullarlo, anche per intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla stessa ed anche poiché inammissibile e, comunque, Controparte_1 infondato in fatto ed in diritto e sfornito di prova;
➢ in ogni caso, previo accertamento e declaratoria, con ogni conseguenziale provvedimento di legge, dell'intervenuta risoluzione ex tunc, alla data del 04.07.2013, della polizza fideiussoria n. 96/45679243 rilasciata da
[...]
menzionata in atti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1463 e 1256, comma 1, Controparte_1
c.c., accertare e dichiarare che la ed il nulla Parte_1 Parte_2
devono alla per i titoli dedotti in giudizio e, conseguentemente, Controparte_1
respingere integralmente le domande tutte proposte da quest'ultima nei confronti degli stessi
e poiché inammissibili e, comunque, infondate Parte_1 Parte_2
in fatto ed in diritto, nonché sfornite di prova;
b) in via subordinata, - per l'ipotesi in cui venga accertato che la Convenzione urbanistica con il Comune di BO in data 26.07.2007, di cui alla premessa dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla Parte_1
e dal in data 24.11.2023, sia scaduta alla data del 04.07.2018, e
[...] Parte_2
previo accertamento e declaratoria, con ogni conseguenziale provvedimento di legge, dell'intervenuta risoluzione ex tunc, alla data del 04.07.2018, della polizza fideiussoria n.
96/45679243 rilasciata da menzionata in atti, ai sensi e per gli Controparte_1
effetti degli artt. 1463 e 1256, comma 1, c.c., accertare e dichiarare che il credito della
[...]
nei confronti della e del è Controparte_1 Parte_1 Parte_2 pari alla somma di € 35.666,67 o a quella diversa maggiore e/o minore somma accertata in corso di causa, anche in via equitativa, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 4173/2023 emesso dal
Tribunale Civile di BO in data 14.10.2023 a favore della con Controparte_1
ogni conseguenziale provvedimento di legge;
c) respingere, in ogni caso, integralmente le domande
- 2 - e le eccezioni tutte formulate dalla nel presente giudizio nei Controparte_1
confronti della e del poiché inammissibili, Parte_1 Parte_2
infondate in fatto ed in diritto e comunque sfornite di prova;
d) condannare comunque la
[...]
alla restituzione, a favore della della somma Controparte_1 Parte_1 di € 83.867,22 da quest'ultima pagata in esecuzione dell'ordinanza del Tribunale civile di BO in data 17.07.2004, con la quale è stata concessa in corso di causa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, previa compensazione in caso di accoglimento della domanda subordinata di cui al precedente punto b); e) in ogni caso, - con vittoria di spese, compensi, oneri e contributi di causa, ivi compresi il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. Giustizia n. 55/2014 e ss.mm.ii., C.P.A. e I.V.A., come per legge.”;
l'Avv. Prandini per l'opposta nelle note di precisazione delle conclusioni del 23.09.24 ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis rejectis, previe le declaratorie e gli accertamenti di ragione e di legge, -RIGETTARE l'opposizione e qualsivoglia domanda svolta nei confronti di in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti nelle Controparte_1 difese tutte depositate nell'interesse della Compagnia;
-CONFERMARE conseguentemente in ogni sua parte l'opposto decreto ingiuntivo n.4173/2023 emesso dal Tribunale di BO in data
14.10.2023. -In ogni caso con vittoria di spese di lite e compensi professionali, oltre accessori di legge, ivi incluse spese forfettarie nella misura del 15% ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 55/2014.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
2.
Con atto di citazione del 24.11.23 il e la Parte_2 Parte_1
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4173/23 – n. 9524/2023 R.G., emesso da questo Tribunale in data 14.10.2023 in favore della ed a carico, in Controparte_1
via solidale, del e della dell'importo capitale di € Parte_2 Parte_1
71.332,97, oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. e spese legali, in ragione del mancato pagamento dei ratei semestrali scaduti (dal 19.07.2013 al 19.01.2023) della polizza fideiussoria n.
- 3 - 96/45679243 rilasciata nell'interesse del in favore del Comune di Controparte_2
BO (emessa il 19.07.2007), per la quale la aveva sottoscritto Parte_1
atto di coobbligazione.
2.1.
La parte attrice si opponeva alla pretesa dell' in quanto prescritta ex art. 2952, I comma CP_1
c.c., assumendo comunque la risoluzione della polizza fideiussoria per l'intervenuta scadenza (al
4.7.2013) della convenzione urbanistica del 26.7.2007 come prorogato dal successivo atto del
4.7.2011 (trattavasi di intervento di recupero e riqualificazione urbana di iniziativa privata) cui la stessa accedeva, ai sensi degli art. 1463 c.c. e 1256 c.c. in quanto:
- la prescrizione dei premi assicurativi prevista dall'art. 2952, I comma, c.c. era annuale, e quindi risultava interamente compiuta per tutti i ratei sino al 2016, essendo intervenuta la prima richiesta ad aprile 2017, così come quelli successivi dal 2018 al 2022 poiché le ulteriori richieste di pagamento erano intervenute nel giugno 2020 e 2023, ferma la contestazione comunque sull'esistenza del credito;
- la polizza risultava risolta ex tunc in virtù dell'art. 3 della stessa, stante il termine finale della convenzione al 4.7.2013, con conseguente irrealizzabilità delle opere oggetto della garanzia, venendo meno la finalità essenziale della garanzia fideiussoria prestata e quindi l'estinzione del diritto della convenuta ai premi;
CP_1
- i soggetti attuatori non avevano aderito alla proroga della Convenzione al 4.7.2018 richiesta dal
Comune di BO, con definitiva scadenza della stessa al 4.7.2013;
- la aveva provveduto alla realizzazione delle opere di sua Parte_1
competenza nell'intervento convenzionato, residuando solo quelle del fallito CO
CO (altro soggetto attuatore), tanto che con la vendita concorsuale dei beni si evidenziava la necessità, per completare le opere, di una nuova Convenzione (essendo la precedente scaduta) cui doveva accedere una nuova fideiussione.
Chiedeva quindi, previo rigetto della provvisoria esecuzione de decreto ingiuntivo opposto, la sua revoca.
3.
La si costituiva con atto del 5.02.2024, eccependo e rilevando che: CP_1
- vi era dichiarazione di parte opponente di non aver adempiuto al pagamento dei premi richiesti con l'ingiunzione opposta;
- 4 - - la natura del contratto sottoscritto tra le parti, ossia la polizza fideiussoria n. 96/45679243 (ed atto di coobbligazione), era quella della fideiussione, essendo l'obbligo assunto dalla Compagnia diretto a garantire l'adempimento degli obblighi assunti nella Convenzione urbanistica da parte del nei confronti del Comune e quindi risultava disciplinata dalle norme sulla Parte_2 fideiussione e non da quelle sull'assicurazione, come confermato dall'espresso richiamo a tale disciplina nella polizza (nelle condizioni generali, e negli artt. 4 e 9). Il termine di prescrizione era quindi decennale ex art. 2946 c.c. e pertanto non ancora decorso per i premi richiesti (dal
19.07.2013 al 19.01.2023), anche in ragione delle interruzioni della prescrizione;
- la fideiussione prestata non si risolveva con lo scadere del termine della Convenzione urbanistica. Ciò innanzitutto per la natura del contratto che era quella di contratto autonomo di garanzia, per cui la Compagnia era tenuta alla prestazione indipendentemente dall'esistenza e validità ed efficacia del rapporto di base tra creditore e debitore ma, nel caso concreto, in ragione dell'inadempimento conclamato, ovvero in assenza di ultimazione delle opere garantite (come riconosciuto anche dagli opponenti), che comportava il diritto del Comune di BO di escutere la polizza per ottenere l'indennizzo del pregiudizio subito;
- l'art. 7 delle condizioni della sottoscritta polizza precisava che “Per essere liberato dall'obbligo di pagamento del premio il Contraente è tenuto a consegnare l'originale di polizza con apposita annotazione di svincolo del Beneficiario oppure una apposita dichiarazione rilasciata dal
Beneficiario che liberi la società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata” e tale circostanza non si era verificata.
Chiedeva quindi l'accoglimento della richiesta di provvisoria esecuzione ed il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4.
Le parti, a seguito del decreto di conferma dell'udienza al 18.4.2024 di cui all'art. 171 bis c.p.c., depositavano in termini memorie ex art. 171 ter c.p.c.
5.
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.4.2024, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e fissava per la rimessione della causa in decisione l'udienza del
7.11.2024, con i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Le parti depositavano gi atti autorizzati in termini e, all'udienza del 7.11.2024, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c.
***
- 5 - 6. L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi di seguito indicati.
6.1.
L' eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice opponente deve essere respinta in quanto questo Tribunale ritiene che il profilo causale della polizza fideiussoria sottoscritta e fonte della richiesta monitoria sia da sussumere nella funzione di garanzia e non in quella propria del contratto di assicurazione. E' infatti evidente che i contraenti (ed i coobbligati) hanno inteso garantire il
Comune di BO dal mancato adempimento delle obbligazioni - indicate nella convenzione urbanistica a carico dei soggetti attuatori - di realizzazione delle opere di urbanizzazione (e delle penali) ben descritte nella premessa della polizza, riportando la polizza che la si CP_1 costituiva quale fideiussore del “a garanzia dell'adempimento degli oneri ed Parte_2
obblighi assunti dal contraente in dipendenza degli atti sopraindicati”, ossia della convenzione con il Comune di BO, beneficiario della garanzia.
Peraltro anche altre clausole negoziali hanno fatto espresso richiamo, ai fini della regolamentazione dei rapporti tra le parti, alla disciplina della fideiussione, come l'art. 4 (nel quale vi è la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. ed a sollevare le eccezioni di cui all'art. 1945 c.c., nonché ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) e l'art. 9 (per integrazioni convenzionali alle ipotesi di cui all'art. 1953 c.c.) con ciò dando base certa all'applicazione, nel caso in esame, del termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. piuttosto che di quello breve annuale in tema di contratto di assicurazione, invocato da parte opponente.
Pertanto, nessuno dei 20 premi/ratei a scadenza semestrale richiesti in via monitoria dall'opposta, relativi al periodo dal 19.07.2013 al 19.01.2023, può ritenersi prescritto, stante anche le interruzioni della prescrizione documentate da parte convenuta (docc. 5 e 6 convenuta).
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti: “Nei contratti di cosiddetta assicurazione fideiussoria, nei quali la funzione di garanzia è prevalente su quella assicurativa, possono trovare applicazione le regole che disciplinano il rapporto di assicurazione, tra cui quella relativa al termine annuale di prescrizione, di cui all'art. 2952, comma primo, c.c., solo quando sia accertato, mediante l'esame e l'interpretazione delle clausole di polizza, che le parti, nella loro piena autonomia contrattuale, abbiano voluto richiamare la disciplina propria dell'assicurazione, con particolare riguardo ai rapporti tra l'assicuratore e l'altro contraente” (tra le altre, vedi Cass. sent. n. 16283/2015).
6.2.
- 6 - Deve altresì essere respinta l'eccezione di parte opponente di intervenuta risoluzione del contratto di garanzia basata sul fatto che la garanzia prevista sarebbe terminata con lo scadere della convenzione poiché le opere ivi indicate sono da quel momento irrealizzabili, e quindi vi sarebbe una impossibilità oggettiva di adempiere.
Deve chiarirsi, con le parole del Consiglio di Stato sez. IV, 02/05/2024 n. 4018 ( riportate ancora da
Consiglio di Stato, sezione IV, 17 ottobre 2024, n. 8327), che “il termine decennale di prescrizione del diritto, il cui dies a quo decorre dalla decadenza della convenzione stessa, decadenza che non ha - di per sé - alcun effetto estintivo rispetto alle obbligazioni convenzionali” come, invece erroneamente sostenuto dalle parti opponenti, poiché (così il richiamato Consiglio di Stato, Sez. II,
1 dicembre 2021, n. 8006): "La scadenza del termine per l'ultimazione dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione previste in una convenzione urbanistica non fa venire meno la relativa obbligazione, mentre proprio da tale momento, inizia a decorrere l'ordinario termine di prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2946 c.c.; infatti, la scadenza della convenzione di lottizzazione riguarda l'efficacia del regime urbanistico introdotto dalla convenzione e non anche gli effetti obbligatori che la stessa convenzione va a produrre tra le parti, con la conseguenza che le parti possono anche oltre il termine di scadenza esigere l'adempimento degli obblighi che la controparte si è assunta con la convenzione stessa, quali la corresponsione di somme a titolo di oneri o la realizzazione di opere di urbanizzazione"; nonché, nel medesimo senso, Consiglio di
Stato, Sez. IV, 16 luglio 2021, n. 5358; Consiglio di Stato, Sez. II, 4 maggio 2020, n. 2843;
Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 novembre 2015, n. 5413.”
Di conseguenza la prescrizione dei predetti obblighi, oggetto di convenzione, decorre solo dal termine ultimo di validità della convenzione, ordinariamente previsto in dieci anni o nel diverso termine stabilito dalle parti, mentre il Comune, una volta consumato il termine di validità della convenzione, ha ancora dieci anni di tempo, ovvero il termine ordinario di prescrizione, per poter azionare i diritti previsti dalla convenzione stessa (Cons. Stato Sez. II, 20 aprile 2020, n. 2532) e procedere, quindi, anche all'escussione della garanzia fidejussoria concessa.
Indipendentemente quindi dalla proroga della convenzione oltre il 4.7.2013, anche ex lege (art. 30, comma 3-bis del D.L. n. 69/2013), è pacifico che lo scadere di tale termine comporta l'impossibilità di esecuzione dell'intervento edilizio, ma non produce l'effetto dello scadere delle obbligazioni garantite ove non adempiute - come nel caso concreto – determinando il dies a quo della prescrizione del diritto del Comune di richiedere l'adempimento o di escutere la polizza.
- 7 - La persistenza di tale diritto è quindi la ragione della persistenza della garanzia – nei termini di prescrizione – contenuta nella polizza n. 96/45679243 della che, peraltro, espressamente CP_1
prevedeva tale possibilità all'art. 3 determinando la cessazione dell'efficacia nel caso di adempimento nel termine di scadenza oppure fino alla liberazione da parte dell'ente garantito, attraverso la restituzione della polizza o tramite apposita dichiarazione di svincolo del Comune di
BO, fatti pacificamente non verificatisi nel caso in esame.
6.3.
Rispetto quindi alla persistenza del dovere di adempimento nei termini di prescrizione ordinaria decennale e della possibilità della Compagnia di essere esposta per tutto tale periodo alla escussione della garanzia, risultando i ratei richiesti riferiti esclusivamente a tale periodo - considerato a far data dal 4.7.2013 - non ha rilievo né la circostanza che il Comune sia rimasto silente per 11 anni, né la circostanza successiva dell'aggiudicazione dell'immobile sito nel comparto di cui alla
Convenzione urbanistica (atto pubblico del 17.04.2024) del fallito CO CO ad una nuova società che dovrà stipulare una nuova convenzione ed una nuova polizza ( circostanza, quest'ultima, che conferma il persistere dell'inadempimento alla convenzione urbanistica).
In tale contesto, quindi, non è neppure determinante la qualificazione del contratto come contratto autonomo di garanzia, che comunque chiaramente riveste la polizza fideiussoria per cui è causa
(contenendo clausole a prima richiesta e senza eccezioni, così Cass. Sez. Un. n.3947/2010), perché non risulta che la Compagnia non avesse dopo la scadenza della Convenzione il rischio economico connesso alla mancata esecuzione della prestazione contrattuale, come paventato da parte opponente, mantenendo il contratto la sua causa concreta.
Il contratto di garanzia, con riferimento al periodo decennale di richiesta dei premi, era in ogni caso vigente ed efficace, stante anche le clausole contrattuali che prevedevano il pagamento dei premi sia da parte del Contraente della polizza, , che del coobbligato Parte_2 Parte_1
sino alla consegna dell'originale della polizza o di dichiarazione di svincolo da parte del
[...]
Comune di BO, entrambe forme di liberazione non avvenute nel caso di specie.
L'art.7 delle condizioni di polizza infatti recita: “Per essere liberato dall'obbligo di pagamento del premio il Contraente è tenuto a consegnare l'originale di polizza con apposita annotazione di svincolo del Beneficiario oppure una apposita dichiarazione rilasciata dal Beneficiario che liberi la società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata”.
Parte opponente dichiara invece che le opere di urbanizzazione della convenzione urbanistica non sono state integralmente eseguite e non dimostra di aver consegnato l'originale della polizza
- 8 - ovvero un'apposita dichiarazione di svincolo da parte del Comune di BO, conseguendone la mancata liberazione dall'obbligo e quindi la debenza del pagamento dei premi assicurativi richiesti dalla controparte.
7
Per tali ragioni l'opposizione e le ulteriori domande proposte dalla parte opponente devono essere rigettate con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
8.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M.
55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022 (scaglione da 52.001 a 260.000) con applicazione delle tariffe medie per tutte le fasi del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di BO, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da in persona del l.r.p.t., nonché da Parte_2
in persona del l.r.p.t., contro il decreto ingiuntivo Parte_1
4173/2023 Ing. - n. 9524/2023 R.G., emesso da questo Tribunale in data 14.10. 2023, che, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c;
- condanna in persona del l.r.p.t., nonché Parte_2 Parte_1
in persona del l.r.p.t.., in solido tra loro, a pagare in favore di
[...] [...]
in persona del l.r.p.t., le spese processuali, che liquida in € 14.103,00 per Controparte_1
compenso, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A..
BO, 27 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
- 9 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Pierangela Congiu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 16043/2023 avente ad oggetto: opposizione a D.I. n. 4173/2023 del 14.10.2023 del Tribunale di BO (rg
9524/2023) – pagamento ratei polizza fideiussoria
TRA
- (C.F. e P. I.V.A. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, ed il C.F. e P. I.V.A. ), in Parte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, entrambe con sede in BO, rappresentati e difesi dagli avv.ti Enrico CARPANELLI (p.e.c. e Simona Email_1
LUCCHETTI (p.e.c. , con domicilio digitale eletto presso Email_2
l'avv. Enrico CARPANELLI all'indirizzo p.e.c. come da Email_1
procura in atti - opponenti -
E
- (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, con sede in BO, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca
PRANDINI (pec: con domicilio digitale eletto Email_3
presso il seguente indirizzo p.e.c. come da procura Email_3
in atti
- opposta –
CONCLUSIONI
Gli avv.ti Carpanelli e Lucchetti per gli opponenti nelle note di precisazione delle conclusioni del
23.09.24 hanno così concluso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di BO, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per le causali indicate nelle difese di Parte_1 [...]
e di e/o per qualsiasi altra ragione negoziale e/o di legge
[...] Parte_2 desumibile dal corso del giudizio, a) in via principale, ➢ in accoglimento dell'opposizione proposta dalla e dal con atto di citazione in data Parte_1 Parte_2
24.11.2023, previo accertamento e declaratoria, con ogni conseguenziale provvedimento di legge, dell'intervenuta risoluzione ex tunc, alla data del 04.07.2013, della polizza fideiussoria n.
96/45679243 rilasciata da menzionata in atti, ai sensi e per gli Controparte_1
effetti degli artt. 1463 e 1256, comma 1, c.c., revocare il decreto ingiuntivo n. 4173/2023 emesso dal Tribunale Civile di BO in data 14.10.2023 a favore della Controparte_1
e/o dichiararlo nullo e/o inefficace e/o annullarlo, anche per intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla stessa ed anche poiché inammissibile e, comunque, Controparte_1 infondato in fatto ed in diritto e sfornito di prova;
➢ in ogni caso, previo accertamento e declaratoria, con ogni conseguenziale provvedimento di legge, dell'intervenuta risoluzione ex tunc, alla data del 04.07.2013, della polizza fideiussoria n. 96/45679243 rilasciata da
[...]
menzionata in atti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1463 e 1256, comma 1, Controparte_1
c.c., accertare e dichiarare che la ed il nulla Parte_1 Parte_2
devono alla per i titoli dedotti in giudizio e, conseguentemente, Controparte_1
respingere integralmente le domande tutte proposte da quest'ultima nei confronti degli stessi
e poiché inammissibili e, comunque, infondate Parte_1 Parte_2
in fatto ed in diritto, nonché sfornite di prova;
b) in via subordinata, - per l'ipotesi in cui venga accertato che la Convenzione urbanistica con il Comune di BO in data 26.07.2007, di cui alla premessa dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla Parte_1
e dal in data 24.11.2023, sia scaduta alla data del 04.07.2018, e
[...] Parte_2
previo accertamento e declaratoria, con ogni conseguenziale provvedimento di legge, dell'intervenuta risoluzione ex tunc, alla data del 04.07.2018, della polizza fideiussoria n.
96/45679243 rilasciata da menzionata in atti, ai sensi e per gli Controparte_1
effetti degli artt. 1463 e 1256, comma 1, c.c., accertare e dichiarare che il credito della
[...]
nei confronti della e del è Controparte_1 Parte_1 Parte_2 pari alla somma di € 35.666,67 o a quella diversa maggiore e/o minore somma accertata in corso di causa, anche in via equitativa, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 4173/2023 emesso dal
Tribunale Civile di BO in data 14.10.2023 a favore della con Controparte_1
ogni conseguenziale provvedimento di legge;
c) respingere, in ogni caso, integralmente le domande
- 2 - e le eccezioni tutte formulate dalla nel presente giudizio nei Controparte_1
confronti della e del poiché inammissibili, Parte_1 Parte_2
infondate in fatto ed in diritto e comunque sfornite di prova;
d) condannare comunque la
[...]
alla restituzione, a favore della della somma Controparte_1 Parte_1 di € 83.867,22 da quest'ultima pagata in esecuzione dell'ordinanza del Tribunale civile di BO in data 17.07.2004, con la quale è stata concessa in corso di causa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, previa compensazione in caso di accoglimento della domanda subordinata di cui al precedente punto b); e) in ogni caso, - con vittoria di spese, compensi, oneri e contributi di causa, ivi compresi il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. Giustizia n. 55/2014 e ss.mm.ii., C.P.A. e I.V.A., come per legge.”;
l'Avv. Prandini per l'opposta nelle note di precisazione delle conclusioni del 23.09.24 ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis rejectis, previe le declaratorie e gli accertamenti di ragione e di legge, -RIGETTARE l'opposizione e qualsivoglia domanda svolta nei confronti di in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti nelle Controparte_1 difese tutte depositate nell'interesse della Compagnia;
-CONFERMARE conseguentemente in ogni sua parte l'opposto decreto ingiuntivo n.4173/2023 emesso dal Tribunale di BO in data
14.10.2023. -In ogni caso con vittoria di spese di lite e compensi professionali, oltre accessori di legge, ivi incluse spese forfettarie nella misura del 15% ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 55/2014.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
2.
Con atto di citazione del 24.11.23 il e la Parte_2 Parte_1
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4173/23 – n. 9524/2023 R.G., emesso da questo Tribunale in data 14.10.2023 in favore della ed a carico, in Controparte_1
via solidale, del e della dell'importo capitale di € Parte_2 Parte_1
71.332,97, oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. e spese legali, in ragione del mancato pagamento dei ratei semestrali scaduti (dal 19.07.2013 al 19.01.2023) della polizza fideiussoria n.
- 3 - 96/45679243 rilasciata nell'interesse del in favore del Comune di Controparte_2
BO (emessa il 19.07.2007), per la quale la aveva sottoscritto Parte_1
atto di coobbligazione.
2.1.
La parte attrice si opponeva alla pretesa dell' in quanto prescritta ex art. 2952, I comma CP_1
c.c., assumendo comunque la risoluzione della polizza fideiussoria per l'intervenuta scadenza (al
4.7.2013) della convenzione urbanistica del 26.7.2007 come prorogato dal successivo atto del
4.7.2011 (trattavasi di intervento di recupero e riqualificazione urbana di iniziativa privata) cui la stessa accedeva, ai sensi degli art. 1463 c.c. e 1256 c.c. in quanto:
- la prescrizione dei premi assicurativi prevista dall'art. 2952, I comma, c.c. era annuale, e quindi risultava interamente compiuta per tutti i ratei sino al 2016, essendo intervenuta la prima richiesta ad aprile 2017, così come quelli successivi dal 2018 al 2022 poiché le ulteriori richieste di pagamento erano intervenute nel giugno 2020 e 2023, ferma la contestazione comunque sull'esistenza del credito;
- la polizza risultava risolta ex tunc in virtù dell'art. 3 della stessa, stante il termine finale della convenzione al 4.7.2013, con conseguente irrealizzabilità delle opere oggetto della garanzia, venendo meno la finalità essenziale della garanzia fideiussoria prestata e quindi l'estinzione del diritto della convenuta ai premi;
CP_1
- i soggetti attuatori non avevano aderito alla proroga della Convenzione al 4.7.2018 richiesta dal
Comune di BO, con definitiva scadenza della stessa al 4.7.2013;
- la aveva provveduto alla realizzazione delle opere di sua Parte_1
competenza nell'intervento convenzionato, residuando solo quelle del fallito CO
CO (altro soggetto attuatore), tanto che con la vendita concorsuale dei beni si evidenziava la necessità, per completare le opere, di una nuova Convenzione (essendo la precedente scaduta) cui doveva accedere una nuova fideiussione.
Chiedeva quindi, previo rigetto della provvisoria esecuzione de decreto ingiuntivo opposto, la sua revoca.
3.
La si costituiva con atto del 5.02.2024, eccependo e rilevando che: CP_1
- vi era dichiarazione di parte opponente di non aver adempiuto al pagamento dei premi richiesti con l'ingiunzione opposta;
- 4 - - la natura del contratto sottoscritto tra le parti, ossia la polizza fideiussoria n. 96/45679243 (ed atto di coobbligazione), era quella della fideiussione, essendo l'obbligo assunto dalla Compagnia diretto a garantire l'adempimento degli obblighi assunti nella Convenzione urbanistica da parte del nei confronti del Comune e quindi risultava disciplinata dalle norme sulla Parte_2 fideiussione e non da quelle sull'assicurazione, come confermato dall'espresso richiamo a tale disciplina nella polizza (nelle condizioni generali, e negli artt. 4 e 9). Il termine di prescrizione era quindi decennale ex art. 2946 c.c. e pertanto non ancora decorso per i premi richiesti (dal
19.07.2013 al 19.01.2023), anche in ragione delle interruzioni della prescrizione;
- la fideiussione prestata non si risolveva con lo scadere del termine della Convenzione urbanistica. Ciò innanzitutto per la natura del contratto che era quella di contratto autonomo di garanzia, per cui la Compagnia era tenuta alla prestazione indipendentemente dall'esistenza e validità ed efficacia del rapporto di base tra creditore e debitore ma, nel caso concreto, in ragione dell'inadempimento conclamato, ovvero in assenza di ultimazione delle opere garantite (come riconosciuto anche dagli opponenti), che comportava il diritto del Comune di BO di escutere la polizza per ottenere l'indennizzo del pregiudizio subito;
- l'art. 7 delle condizioni della sottoscritta polizza precisava che “Per essere liberato dall'obbligo di pagamento del premio il Contraente è tenuto a consegnare l'originale di polizza con apposita annotazione di svincolo del Beneficiario oppure una apposita dichiarazione rilasciata dal
Beneficiario che liberi la società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata” e tale circostanza non si era verificata.
Chiedeva quindi l'accoglimento della richiesta di provvisoria esecuzione ed il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4.
Le parti, a seguito del decreto di conferma dell'udienza al 18.4.2024 di cui all'art. 171 bis c.p.c., depositavano in termini memorie ex art. 171 ter c.p.c.
5.
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.4.2024, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e fissava per la rimessione della causa in decisione l'udienza del
7.11.2024, con i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Le parti depositavano gi atti autorizzati in termini e, all'udienza del 7.11.2024, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c.
***
- 5 - 6. L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi di seguito indicati.
6.1.
L' eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice opponente deve essere respinta in quanto questo Tribunale ritiene che il profilo causale della polizza fideiussoria sottoscritta e fonte della richiesta monitoria sia da sussumere nella funzione di garanzia e non in quella propria del contratto di assicurazione. E' infatti evidente che i contraenti (ed i coobbligati) hanno inteso garantire il
Comune di BO dal mancato adempimento delle obbligazioni - indicate nella convenzione urbanistica a carico dei soggetti attuatori - di realizzazione delle opere di urbanizzazione (e delle penali) ben descritte nella premessa della polizza, riportando la polizza che la si CP_1 costituiva quale fideiussore del “a garanzia dell'adempimento degli oneri ed Parte_2
obblighi assunti dal contraente in dipendenza degli atti sopraindicati”, ossia della convenzione con il Comune di BO, beneficiario della garanzia.
Peraltro anche altre clausole negoziali hanno fatto espresso richiamo, ai fini della regolamentazione dei rapporti tra le parti, alla disciplina della fideiussione, come l'art. 4 (nel quale vi è la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. ed a sollevare le eccezioni di cui all'art. 1945 c.c., nonché ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) e l'art. 9 (per integrazioni convenzionali alle ipotesi di cui all'art. 1953 c.c.) con ciò dando base certa all'applicazione, nel caso in esame, del termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. piuttosto che di quello breve annuale in tema di contratto di assicurazione, invocato da parte opponente.
Pertanto, nessuno dei 20 premi/ratei a scadenza semestrale richiesti in via monitoria dall'opposta, relativi al periodo dal 19.07.2013 al 19.01.2023, può ritenersi prescritto, stante anche le interruzioni della prescrizione documentate da parte convenuta (docc. 5 e 6 convenuta).
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti: “Nei contratti di cosiddetta assicurazione fideiussoria, nei quali la funzione di garanzia è prevalente su quella assicurativa, possono trovare applicazione le regole che disciplinano il rapporto di assicurazione, tra cui quella relativa al termine annuale di prescrizione, di cui all'art. 2952, comma primo, c.c., solo quando sia accertato, mediante l'esame e l'interpretazione delle clausole di polizza, che le parti, nella loro piena autonomia contrattuale, abbiano voluto richiamare la disciplina propria dell'assicurazione, con particolare riguardo ai rapporti tra l'assicuratore e l'altro contraente” (tra le altre, vedi Cass. sent. n. 16283/2015).
6.2.
- 6 - Deve altresì essere respinta l'eccezione di parte opponente di intervenuta risoluzione del contratto di garanzia basata sul fatto che la garanzia prevista sarebbe terminata con lo scadere della convenzione poiché le opere ivi indicate sono da quel momento irrealizzabili, e quindi vi sarebbe una impossibilità oggettiva di adempiere.
Deve chiarirsi, con le parole del Consiglio di Stato sez. IV, 02/05/2024 n. 4018 ( riportate ancora da
Consiglio di Stato, sezione IV, 17 ottobre 2024, n. 8327), che “il termine decennale di prescrizione del diritto, il cui dies a quo decorre dalla decadenza della convenzione stessa, decadenza che non ha - di per sé - alcun effetto estintivo rispetto alle obbligazioni convenzionali” come, invece erroneamente sostenuto dalle parti opponenti, poiché (così il richiamato Consiglio di Stato, Sez. II,
1 dicembre 2021, n. 8006): "La scadenza del termine per l'ultimazione dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione previste in una convenzione urbanistica non fa venire meno la relativa obbligazione, mentre proprio da tale momento, inizia a decorrere l'ordinario termine di prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2946 c.c.; infatti, la scadenza della convenzione di lottizzazione riguarda l'efficacia del regime urbanistico introdotto dalla convenzione e non anche gli effetti obbligatori che la stessa convenzione va a produrre tra le parti, con la conseguenza che le parti possono anche oltre il termine di scadenza esigere l'adempimento degli obblighi che la controparte si è assunta con la convenzione stessa, quali la corresponsione di somme a titolo di oneri o la realizzazione di opere di urbanizzazione"; nonché, nel medesimo senso, Consiglio di
Stato, Sez. IV, 16 luglio 2021, n. 5358; Consiglio di Stato, Sez. II, 4 maggio 2020, n. 2843;
Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 novembre 2015, n. 5413.”
Di conseguenza la prescrizione dei predetti obblighi, oggetto di convenzione, decorre solo dal termine ultimo di validità della convenzione, ordinariamente previsto in dieci anni o nel diverso termine stabilito dalle parti, mentre il Comune, una volta consumato il termine di validità della convenzione, ha ancora dieci anni di tempo, ovvero il termine ordinario di prescrizione, per poter azionare i diritti previsti dalla convenzione stessa (Cons. Stato Sez. II, 20 aprile 2020, n. 2532) e procedere, quindi, anche all'escussione della garanzia fidejussoria concessa.
Indipendentemente quindi dalla proroga della convenzione oltre il 4.7.2013, anche ex lege (art. 30, comma 3-bis del D.L. n. 69/2013), è pacifico che lo scadere di tale termine comporta l'impossibilità di esecuzione dell'intervento edilizio, ma non produce l'effetto dello scadere delle obbligazioni garantite ove non adempiute - come nel caso concreto – determinando il dies a quo della prescrizione del diritto del Comune di richiedere l'adempimento o di escutere la polizza.
- 7 - La persistenza di tale diritto è quindi la ragione della persistenza della garanzia – nei termini di prescrizione – contenuta nella polizza n. 96/45679243 della che, peraltro, espressamente CP_1
prevedeva tale possibilità all'art. 3 determinando la cessazione dell'efficacia nel caso di adempimento nel termine di scadenza oppure fino alla liberazione da parte dell'ente garantito, attraverso la restituzione della polizza o tramite apposita dichiarazione di svincolo del Comune di
BO, fatti pacificamente non verificatisi nel caso in esame.
6.3.
Rispetto quindi alla persistenza del dovere di adempimento nei termini di prescrizione ordinaria decennale e della possibilità della Compagnia di essere esposta per tutto tale periodo alla escussione della garanzia, risultando i ratei richiesti riferiti esclusivamente a tale periodo - considerato a far data dal 4.7.2013 - non ha rilievo né la circostanza che il Comune sia rimasto silente per 11 anni, né la circostanza successiva dell'aggiudicazione dell'immobile sito nel comparto di cui alla
Convenzione urbanistica (atto pubblico del 17.04.2024) del fallito CO CO ad una nuova società che dovrà stipulare una nuova convenzione ed una nuova polizza ( circostanza, quest'ultima, che conferma il persistere dell'inadempimento alla convenzione urbanistica).
In tale contesto, quindi, non è neppure determinante la qualificazione del contratto come contratto autonomo di garanzia, che comunque chiaramente riveste la polizza fideiussoria per cui è causa
(contenendo clausole a prima richiesta e senza eccezioni, così Cass. Sez. Un. n.3947/2010), perché non risulta che la Compagnia non avesse dopo la scadenza della Convenzione il rischio economico connesso alla mancata esecuzione della prestazione contrattuale, come paventato da parte opponente, mantenendo il contratto la sua causa concreta.
Il contratto di garanzia, con riferimento al periodo decennale di richiesta dei premi, era in ogni caso vigente ed efficace, stante anche le clausole contrattuali che prevedevano il pagamento dei premi sia da parte del Contraente della polizza, , che del coobbligato Parte_2 Parte_1
sino alla consegna dell'originale della polizza o di dichiarazione di svincolo da parte del
[...]
Comune di BO, entrambe forme di liberazione non avvenute nel caso di specie.
L'art.7 delle condizioni di polizza infatti recita: “Per essere liberato dall'obbligo di pagamento del premio il Contraente è tenuto a consegnare l'originale di polizza con apposita annotazione di svincolo del Beneficiario oppure una apposita dichiarazione rilasciata dal Beneficiario che liberi la società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata”.
Parte opponente dichiara invece che le opere di urbanizzazione della convenzione urbanistica non sono state integralmente eseguite e non dimostra di aver consegnato l'originale della polizza
- 8 - ovvero un'apposita dichiarazione di svincolo da parte del Comune di BO, conseguendone la mancata liberazione dall'obbligo e quindi la debenza del pagamento dei premi assicurativi richiesti dalla controparte.
7
Per tali ragioni l'opposizione e le ulteriori domande proposte dalla parte opponente devono essere rigettate con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
8.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M.
55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022 (scaglione da 52.001 a 260.000) con applicazione delle tariffe medie per tutte le fasi del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di BO, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da in persona del l.r.p.t., nonché da Parte_2
in persona del l.r.p.t., contro il decreto ingiuntivo Parte_1
4173/2023 Ing. - n. 9524/2023 R.G., emesso da questo Tribunale in data 14.10. 2023, che, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c;
- condanna in persona del l.r.p.t., nonché Parte_2 Parte_1
in persona del l.r.p.t.., in solido tra loro, a pagare in favore di
[...] [...]
in persona del l.r.p.t., le spese processuali, che liquida in € 14.103,00 per Controparte_1
compenso, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A..
BO, 27 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
- 9 -