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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/03/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
Il Giudice, dott.ssa DE RO, a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi oggi 27.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1354/2018 R.G.A.C. avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2049 c.c. vertente
TRA
(c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. C.F._2
Francesco Granato, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attori -
E
(c.f. ), in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Anita Corigliano ed elettivamente domiciliata presso lo l'Ufficio Legale della società sito in Catanzaro (CZ) alla piazza L. Rossi 1, giusta procura in atti;
- convenuta -
Conclusioni: come da verbale del 27.3.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
e con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio deducendo di aver investito, Controparte_1 nell'anno 2011 presso l'ufficio postale di Miglierina (CZ), l'importo di euro 80.000,00, conseguendo un buono di euro 50.000,00 e depositando i restanti euro 30.000,00 sul libretto postale a loro intestato.
Negli anni, sul predetto libretto sono state poi effettuate ulteriori operazioni quali: dematerializzazione di due buoni postali, l'uno dal valore di 50.000 euro e l'altro dal valore di 19.388,00 euro;
l'emissione di un vaglia postale in favore di Persona_1
per euro 10.000 e un deposito da tradursi in buono dematerializzato per euro 5.000.
1 Tali operazioni hanno riferito essere state poste in essere facendo sempre affidamento sul responsabile della filiale Controparte_2
In data 28.4.2016, tuttavia, recatosi presso l'ufficio postale e in assenza del responsabile di filiale, si avvedeva dell'inesistenza di depositi e/o Parte_1
provviste corrispondenti alle somme depositate nonché della presenza di un saldo minore per euro 39.919,58.
Presa contezza della situazione, con p.e.c. del 01.06.2016 gli attori hanno quindi diffidato la convenuta al riaccredito della somma mancante e contestualmente hanno richiesto copia degli estratti documentali inerenti la posizione aperta presso l'ufficio di
Miglierina.
Con comunicazione in risposta del 29.09.2016 l'ente postale ha invitato gli attori a presenziare ad un incontro da tenersi presso la sede in Catanzaro e, in quella sede, è stata esibita da parte dell'ufficio la documentazione relativa ai movimenti effettuati sul libretto;
attività che gli attori hanno, nell'immediato, disconosciuto.
Successivamente, si è svolto un ulteriore incontro ove avrebbe CP_1
richiesto il rilascio di dichiarazioni liberatorie.
In entrambe le occasioni gli attori hanno abbandonato gli uffici, insistendo nelle proprie doglianze nonché nella richiesta di riaccredito delle somme mancanti e nella richiesta di ricevere copia di tutta la documentazione contabile.
In data 11.05.2017 è stato promosso il procedimento di mediazione e all'esito negativo dello stesso gli attori hanno affidato ad un consulente di fiducia il compito di quantificare l'entità dell'ammanco pregiudizievole.
Il perito incaricato, rilevando una serie di operazioni sospette e prive di apparente logicità, ha stimato la cifra mancante in euro 111.070,68.
Alla luce della ricostruzione dei fatti testé operata, e Parte_1 Parte_2
hanno quindi dedotto la sussistenza di una responsabilità in capo all' per
[...] CP_3
fatto del dipendente ex art. 2049 c.c. il quale avrebbe operato in loro danno causando l'ammanco economico e, per l'effetto, hanno quindi concluso chiedendo il riconoscimento della responsabilità delle e la condanna alla restituzione delle CP_1
somme ovvero, in subordine, al risarcimento del danno.
1.2 Si è costituita in giudizio la quale, nel merito, ha dedotto Controparte_1
l'infondatezza della domanda avversaria, contestando il contenuto della perizia di parte le cui conclusioni sarebbero scaturite da una errata valutazione della documentazione contabile. Inoltre, ha rilevato che nessun tipo di anomalia potesse addebitarsi ai prelievi
2 e ai versamenti registrati, in quanto operazioni avvenute con modalità identificative del cliente, non potendosi quindi configurare alcuna ipotesi di sottrazione illecita di somme.
Anche in ordine alla richiamata responsabilità ex art. 2049 c.c. ne ha dedotto l'insussistenza dei presupposti applicativi, non avendo controparte fornito prova dell'esistenza del fatto illecito del dipendente e, su tali presupposti ha quindi concluso chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
In prima udienza parte attrice ha disconosciuto la documentazione allegata dalla controparte la quale ha tuttavia contestualmente dichiarato di volersene avvalere formulando all'uopo istanza di verificazione.
La causa è stata istruita mediante ctu grafologica e prova per testi e, all'udienza del 23 gennaio 2025, il Giudice ha rinviato all'udienza del 27 marzo 2023 per la decisione ovvero discussione orale, invitando le parti nelle more a trovare una soluzione bonaria della vertenza.
All'udienza del 27.3.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza della quale è stata data lettura all'esito dell'udienza,
2. Ciò posto la domanda di rimborso proposta dagli attori è infondata.
Preliminarmente deve rilevarsi l'infondatezza della richieste di sostituzione del teste richiesto e ammesso, a seguito del di lui decesso, ovvero la istanza di rimessione in termini proposta, già rigettata nel corso del giudizio con ordinanza del 7.11.2023
(richiamata con ordinanza del 10.2.2025) in adesione all'orientamento della Suprema
Corte che evidenzia come “l'assunzione di testi che non siano stati preventivamente e specificamente indicati può essere consentita solamente nei casi previsti dall'art. 257
c.p.c., con una enunciazione che deve ritenersi tassativa, dal momento che l'obbligo della rituale indicazione è inderogabile e la preclusione ex art. 244 c.p.c. ha il suo fondamento nel sistema del vigente codice e si inquadra nel principio, espresso dal successivo art. 245 c.p.c., secondo il quale il giudice provvede sull'ammissibilità delle prove proposte e sui testi da escutere con una valutazione sincrona e complessiva delle istanze che tutte le parti hanno sottoposto al suo esame. Di conseguenza, la parte non può pretendere di sostituire i testi deceduti prima dell'assunzione con altri che non siano stati da essa stessa indicati nei modi e nei termini di cui all'art. 244 c.p.c.” (Cass,
n. 8929 del 29/03/2019)”.
Gli attori hanno agito nei confronti di al fine di far valere la CP_1
responsabilità dei padroni e dei committenti ai sensi dell'art. 2049 c.c., sul presupposto che , nell'espletamento della propria attività, essendosi avvalso dell'opera del CP_1
3 proprio dipendente, ebbe ad assumersi il rischio connaturato alla sua utilizzazione e, pertanto, rispondeva anche dei fatti dolosi o colposi di costui (Cassazione civile sez. III,
12/10/2018, n.25373)
La responsabilità dei padroni o committenti per gli illeciti commessi dai
"domestici e commessi" nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti costituisce una forma di responsabilità oggettiva per fatto altrui che prescinde dalla colpa in eligendo o in vigilando del padrone o committente e quindi dalla valutazione della sua condotta in termini di colpa.
Ai fini della responsabilità in questione poi non è rilevante l'atteggiamento del preponente, né l'inconsapevolezza di concorrere alla produzione del fatto lesivo, essendo sufficiente il rapporto di occasionalità necessaria tra il fatto lesivo e le mansioni affidate al preposto;
inoltre, né il carattere doloso dell'attività posta in essere accertata in sede penale e/o i motivi personali perseguiti dal dipendente possono costituire un'esimente ai fini della riconducibilità dell'operato al datore di lavoro: “la responsabilità indiretta ex art. 2049 cod. civ. del datore di lavoro per il fatto dannoso commesso dal dipendente non richiede che tra le mansioni affidate all'autore dell'illecito e l'evento sussista un nesso di causalità, essendo sufficiente che ricorra un rapporto di occasionalità necessaria tale per cui le funzioni esercitate abbiano determinato o anche soltanto agevolato la realizzazione del fatto lesivo. È irrilevante, pertanto, che il dipendente abbia superato i limiti delle mansioni affidategli, od abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali” (ex plurimis Cass. Civ. sentenza n.
17836/2007).
In tema di onere della prova quindi il terzo danneggiato che agisce nei confronti del datore di lavoro è tenuto a dimostrare i presupposti della sua responsabilità, ossia: il rapporto di preposizione, il fatto illecito del dipendente produttivo di un danno e il nesso di occasionalità necessaria;
mentre il datore di lavoro, per andare esente da responsabilità non può fornire una prova liberatoria in senso stretto, in quanto non prevista, ma può solo dimostrare che non sussistono i presupposti per applicare la norma.
3. Tanto chiarito in punto di diritto, nel merito è controversa la commissione da parte del preposto dell'ufficio postale di una serie di operazioni non autorizzate che secondo la prospettazione attorea sarebbero consistite in versamenti, prelievi e pagamenti sul libretto postale a loro intestato.
4 Orbene con riferimento ai movimenti registrati sul libretto n. 27987468, di cui allega documentazione cartacea, ancorché ne abbia disconosciuto CP_1 Parte_1
le sottoscrizioni, la CTU espletata in corso di causa ha consentito di accertare al contrario che le firme apposte sui moduli sono riconducibili proprio ad . Parte_1
A riguardo, premettendo che non sussistono ragioni per il Tribunale per discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico nominato Dott. in Persona_2
quanto immune da vizi logici e condotta nel contraddittorio delle parti, si osserva che il
CTU ha esaminato le firme in questione e le ha confrontate con altra documentazione recante firme sicuramente autografe, nonché con il saggio grafico reso dall'attore nel corso delle operazioni peritali, ed è giunto ad affermare che queste provengano da e siano quindi autentiche. Parte_1
Il consulente ha dato atto che tra le firme in esame sussiste una sostanziale continuità logica e morfologica risalendo le firme contestate e le grafie autografe di comparizione a periodo sostanzialmente attigui ed in assenza di notizie in ordine a articolare accidenti o specifiche patologie collegate ad;
esse infatti “ Parte_1
condividono tutti i caratteri rilevabili (qualità mediocre, grafia stentata, staccata, inceppamenti, stessa tipologia delle oltrepassanti, pressione causale, bassa velocità, disomogeneità grafica, grafia grandissima e personalizzazione del tutto assente). Per la presenza di tutte queste caratteristiche, seppur negative, le firme autentiche del Sig.
, malgrado l'apparenza , non sono un prodotto grafico di facile Parte_1
riproduzione, poiché le movimentazioni che in esse evidenziano, seppure a volte caotiche ed eccesive, sono sufficientemente costanti e sistematicamente ripetitive. Si tratta di testi grafici che, estremamente spontanei e personali sfuggono alla coscienza perché provengono direttamente dall'inconscio dello scrivente.”
In particolare, poi il consulente ha chiarito che “questa condivisione caratteriale corrisponde una totale assenza di quegli elementi che, di solito, costituiscono un trait
d'union con i fenomeni alterativi ed imitativi della grafia in particolare. Non vi sono infatti rallentamenti sospetti, né allargamenti d'inchiostro inspiegabili che possano fare pensare ai “bottoni di sosta” segno classico di copiatura”
In conclusione, le firme in esame, sia quelle in verifica che quelle di comparazione, presentano caratteri fortemente omogenei consentendo, quindi, affermare l'autenticità delle firme oggetto di disconoscimento con conseguente imputazione dei relativi movimenti indicati nei moduli di richiesta di servizi in capo a parte attrice
. Parte_1
5 4. La difesa attorea contesta, altresì, le operazioni sul libretto postale recanti la causale “pagamento/prelievo su POS”, adducendo di non aver mai ceduto il libretto e di non aver mai posseduto e né tantomeno mai attivato una carta libretto e che pertanto anche tali operazioni sarebbero state eseguite dal preposto Controparte_2
Anche sul punto la domanda non può trovare accoglimento.
Ed, invero, la responsabilità ex art. 2049 c.c., per come sopra motivato, indefettibile presupposto preliminare, rispetto a quelli in presenza dei quali secondo la norma è configurabile la responsabilità, è la dimostrazione dell'esistenza di un fatto illecito del dipendente o del commesso il cui onere della prova è posto a carico del danneggiato.
A tal riguardo nel merito va rilevato che, dal compendio probatorio in atti, non è emerso nessun elemento per cui imputare all' la commissione dei fatti illeciti CP_2
lamentati in danno degli attori.
In primis, la deposizione del teste è da ritenersi del tutto superflua Tes_1
atteso che questi nulla riferisce specificamente in merito;
privo di rilievo dirimente anche l'allegato decreto di rinvio a giudizio nei confronti di che non Controparte_2
può ritenersi indice di colpevolezza per i fatti a lui contestati in considerazione anche del fatto che, con riferimento alla posizione e , la Parte_1 Parte_2
documentazione allegata agli atti di indagine è la medesima prodotta nel presente giudizio civile con cui gli attori si sono limitati a disconoscere la proprietà e il possesso della carta libretto e che allo stato è rimasta priva di riscontro.
Ed, ancora, va rilevato che parte attrice ha omesso di produrre copia del libretto di risparmio 27987468, ma ha allegato una relazione contabile di parte, la quale ha analizzato “i movimenti contabili registrati sul deposito a risparmio N
1084/000027987468 intestato ai Sig.ri e per il periodo Parte_1 Parte_2 dell'1/1/0211 all' 8/09/2016”
Dalla disamina del libretto sarebbero, quindi, emerse le annotazioni relative ad operazioni di pagamento su POS non riconosciute.
A riguardo risulta applicabile alla fattispecie per cui è causa l'art. 1 n. 3 del
Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanza del 6 giugno 2002 il quale prevede che “sui libretti di risparmio postale sono annotati i versamenti e i prelevamenti di somme di denaro. Le annotazioni sono firmate dall'impiegato dell'ufficio postale che appare addetto al servizio e fanno prova nei rapporti fra e Controparte_1 depositante fino a querela di falso.”
6 Nel caso di specie si rileva che aldilà della circostanza dedotta dagli attori i quali hanno sostenuto di non aver mai affidato a nessuno, né tanto meno a dipendenti postali il libretto di risparmio, è fuor dubbio che l'eventuale fraudolenta annotazione sul libretto postale poteva essere contrastata solo dalla querela di falso che tuttavia non è stata proposta e, pertanto, in assenza di essa rimane integro il valore delle annotazioni di prelievo contestate;
tanto oltre alla circostanza che le parti attrici non hanno neppure prodotto il libretto per consentirne di accertarne le annotazioni, tanto sebbene per effettuarne l'accertamento contabile di parte si evidenzia ne avesse la disponibilità.
Per tali ragioni anche sotto questo profilo la domanda attorea va rigettata.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in conformità ai parametri indicati nel D.M. n. 147/2022 per lo scaglione di riferimento (€52.001 – €260.000), con applicazione dei parametri minimi per le fasi di studio – introduttiva - istruttoria e decisionale.
Pone definitivamente a carico di parte attrice le sese di CTU come liquidate
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) rigetta la domanda proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
Controparte_1
2) condanna e in solido a rifondere le spese del giudizio in Parte_1 Parte_2
favore di che liquida in euro 7.052,00 oltre spese generali, iva e Controparte_1
c.p.a. come per legge.
3) Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU come liquidate nel corso del giudizio.
Catanzaro, lì 27.3.2025
Il Giudice
dott.ssa DE RO
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