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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/03/2025, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2389/2024 R.G.
TRA
e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale Parte_1 Parte_2 sul minore , Persona_1 tutti elettivamente domiciliati in Villa Literno, al C.so Umberto I n. 52, presso lo studio legale dell'avv. Pasqualina Noviello, dalla quale sono rappresentati e difesi
- ricorrente -
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dal funzionario Giuseppina Mottola, come in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/02/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' chiedendo il riconoscimento in capo al CP_2 figlio minore della sussistenza del requisito per beneficiare dell'indennità di frequenza e la conseguente condanna al pagamento della prestazione.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Che il minore, già beneficiario dell'indennità di frequenza, è stato sottoposto a visita di revisione all'esito della quale tale beneficio è stato revocato;
b) Di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo, conclusosi con l'estinzione del giudizio per assenza a visita non giustificata;
c) Che sussistevano tutti i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di frequenza in capo al minore.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto il rigetto del ricorso in CP_2
quanto infondato in fatto e in diritto.
A seguito di conferimento incarico al CTU dott. , la causa è stata rinviata per la Per_2
discussione.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente si è riportata al ricorso introduttivo, insistendo per l'integrale accoglimento.
Il ricorso è infondato e non può essere accolto per le ragioni di seguito evidenziate.
Il dott. – nominato quale CTU – ha, infatti, affermato che “si riconosce il minore Per_2
non invalido”. Persona_1
Le risultanze appaiono pienamente condivisibili in quanto coerenti con quanto espresso in sede di considerazioni medico-legali, ove si legge “Presa visione degli atti di causa, della documentazione sanitaria e sulla scorta delle risultanze dell'esame clinico, si può affermare che il minore è risultato affetto dalle seguenti infermità: “LIEVE DEFICIT DEL Persona_1
LINGUAGGIO”. Precisava altresì che le affezioni globalmente considerate: “allo stato attuale, non determinano una sua permanente invalidità e irrecuperabilità secondo legge 289/90 perche' le patologie di cui e' affetto, non riducono l'autonomia personale, correlata all'età e non rendono necessario un intervento assistenziale permanente”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Alla luce di tali circostanze, quindi, non sussistendo in capo al minore il requisito sanitario fondante la possibilità di ottenere la prestazione richiesta in giudizio, il ricorso deve essere rigettato. Nulla sulle spese a fronte della dichiarazione resa dalla parte ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c.
Le spese di CTU vengono poste a carico dell' e si liquidano con separato decreto. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara non sussistere il requisito sanitario per l'indennità di frequenza in capo al minore;
Persona_1
- nulla sulle spese;
- liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 29.03.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2389/2024 R.G.
TRA
e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale Parte_1 Parte_2 sul minore , Persona_1 tutti elettivamente domiciliati in Villa Literno, al C.so Umberto I n. 52, presso lo studio legale dell'avv. Pasqualina Noviello, dalla quale sono rappresentati e difesi
- ricorrente -
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dal funzionario Giuseppina Mottola, come in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/02/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' chiedendo il riconoscimento in capo al CP_2 figlio minore della sussistenza del requisito per beneficiare dell'indennità di frequenza e la conseguente condanna al pagamento della prestazione.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Che il minore, già beneficiario dell'indennità di frequenza, è stato sottoposto a visita di revisione all'esito della quale tale beneficio è stato revocato;
b) Di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo, conclusosi con l'estinzione del giudizio per assenza a visita non giustificata;
c) Che sussistevano tutti i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di frequenza in capo al minore.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto il rigetto del ricorso in CP_2
quanto infondato in fatto e in diritto.
A seguito di conferimento incarico al CTU dott. , la causa è stata rinviata per la Per_2
discussione.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente si è riportata al ricorso introduttivo, insistendo per l'integrale accoglimento.
Il ricorso è infondato e non può essere accolto per le ragioni di seguito evidenziate.
Il dott. – nominato quale CTU – ha, infatti, affermato che “si riconosce il minore Per_2
non invalido”. Persona_1
Le risultanze appaiono pienamente condivisibili in quanto coerenti con quanto espresso in sede di considerazioni medico-legali, ove si legge “Presa visione degli atti di causa, della documentazione sanitaria e sulla scorta delle risultanze dell'esame clinico, si può affermare che il minore è risultato affetto dalle seguenti infermità: “LIEVE DEFICIT DEL Persona_1
LINGUAGGIO”. Precisava altresì che le affezioni globalmente considerate: “allo stato attuale, non determinano una sua permanente invalidità e irrecuperabilità secondo legge 289/90 perche' le patologie di cui e' affetto, non riducono l'autonomia personale, correlata all'età e non rendono necessario un intervento assistenziale permanente”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Alla luce di tali circostanze, quindi, non sussistendo in capo al minore il requisito sanitario fondante la possibilità di ottenere la prestazione richiesta in giudizio, il ricorso deve essere rigettato. Nulla sulle spese a fronte della dichiarazione resa dalla parte ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c.
Le spese di CTU vengono poste a carico dell' e si liquidano con separato decreto. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara non sussistere il requisito sanitario per l'indennità di frequenza in capo al minore;
Persona_1
- nulla sulle spese;
- liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 29.03.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo