Cass. pen., sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 2543
CASS
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Manifesta infondatezza del reclamo

    Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto inammissibile il reclamo per manifesta infondatezza, poiché il reclamante avrebbe dovuto impugnare direttamente il provvedimento di rigetto della liberazione anticipata e non reiterare la stessa domanda.

  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza

    La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, confermando l'inammissibilità del reclamo del detenuto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 2543
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2543
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo