Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 08/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. N. 4077/2024
RE PUB BLICA ITALI
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Paolo Rampini Presidente relatore estensore
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 4077/2024
avente per oggetto:
declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente proposta da:
Parte 1 nato/a ALBA (CN) il 25/10/1979
E
nato/a A STI il 31/07/1978Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MERLO PAOLA ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fissato all'uopo il termine, fallito essendo il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
"A) sotto il profilo personale: i coniugi dichiarano di aver ciascuno una propria distinta residenza;
B) sotto il profilo patrimoniale: i coniugi dichiarano di godere ciascuno di autonomo reddito e quindi di non avanzare alcuna richiesta di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro; C) in merito alla casa coniugale: confermare il provvedimento emesso in sede di separazione di assegnazione della casa coniugale sita in Magliano Alfieri, Via B. Fenoglio n. 4/A, unitamente a tutti gli arredi alla Sig.ra
Pt 1 la quale vi abiterà con i figli Per 1 Per 2 D) per quanto riguarda i figli :; Persona 3 nata a [...] il [...], e Persona 4 nata a [...] il [...] vengono affida ti congiuntamente ad entrambi i genitori e l'esercizio della responsabilità genitoriale, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, avverrà in modo disgiunto da parte del genitore che di volta in volta sarà materialmente preposto alla cura de i minor i. Entrambi i figli risiedono presso l'abitazione della madre, in Magliano Alfieri, Via B. Fenoglio 4/ A;
Salvo ogni altro diverso accordo tra i genitori nell'interesse de i figli minor i Per 1 Per 2, il padre, potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità: - durante la settimana: il mercoledì dalle ore 17,00 con rientro alla sera dopo la cena presso l'abitazione materna alternando i fine settimana dal venerdì sera alla domenica sera per riaccompagnarli entro le ore 21 dalla madre;
- durante le vacanze natalizie: ogni anno Per 1 Per 2 trascorreranno con il padre o con la madre, rispettivamente, ad anni alterni, i giorni 24 e 25 dicembre con un genitore e il 25 sera e 26 dicembre con l'altro genitore;
per il 31 dicembre e l'1 gennaio varrà l'alternanza tra i genitori. - durante le vacanze pasquali: ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore il Lunedì dell'Angelo con l'altro, salvo altro periodo da concordare tra le parti in caso di particolari esigenze. - durante le vacanze estive: almeno 15 giorni consecutivi, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno fatti salvi imprevisti di natura lavorativa;
- I tempi di permanenza dei minori, presso ciascun genitore, potranno essere ridiscussi e variati con congruo preavviso, tenuto conto degli impegni lavorativi dei ricorrenti e della vita di relazione degli stessi e delle esigenze scolastiche e di vita di relazione della figlia. E) sotto il profilo del mantenimento dei figli: il sig. Pt 2 verserà alla sig.ra Pt_1 la somma complessiva mensile, già pattuita nel precedente citato ricorso omologato, di euro 400,00 da corrispondersi tramite bonifico bancario entro e non oltre l'11 di ogni mese;
A partire dall'anno successivo il mantenimento per entrambe i figli verrà rivalutato annualmente secondo indici ISTAT. F) Per i criteri di determinazione delle spese straordinarie nell'interesse dei figli minori, che saranno a carico di entrambi i genitori per la quota del 50% ciascuno, le parti richiamano e fanno espresso rinvio al protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Asti sottoscritto in data 07 luglio 2017 che si produce (doc.5) e che costituisce parte integrante del presente accordo. G) L'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.ra H) I coniugi si rilasciano reciprocamente Parte 1
consenso, sia per sé stessi che per i figli minori Per 1 Per 2 al fine di ottenere il passaporto e i documenti equipollenti ed eventuali rinnovi o visti. I) Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti di natura patrimoniale ed economica tra i coniugi, dipendenti e conseguenti all'intercorso rapporto di coniugio, le parti convengono quanto segue: Il sig. Parte 3 si impegna ed obbliga a trasferire alla sig.ra Parte 1 la propria quota, pari al 50%, della casa coniugale sita in
Magliano Alfieri n. 4/A, censita al Catasto Fabbricati del citato Comune al foglio n. 4 particella n.
485 sub. 6 categoria A/ 2 classe 2 consistenza 6 vani (come risulta dall'atto notarile che di seguito si allega), unitamente al mobilio e a tutto quanto ivi contenuto e particella 485 sub. 7 categoria C/6, classe 2, metri quadrati 37 - Le parti convengono che il successivo atto di trasferimento con effetti reali sarà stipulato entro il mese di ottobre 2024 avanti Notaio che le parti concorderanno. Il costo di tale atto e gli oneri collegati saranno a carico del signor Parte 2 - La signora [...]
Parte 1 a fronte del trasferimento di cui sopra, si impegna ed obbliga a versare al signor Pt 2
[...] contestualmente al rogito notarile e a mezzo assegno circolare, la complessiva somma di euro 50.000,00. J) I coniugi dichiarano, con la sottoscrizione del presente ricorso e con la puntuale esecuzione delle pattuizioni in esso indicate, di aver risolto ogni rapporto patrimoniale tra essi intercorso, ritenendosi integralmente soddisfatti e tacitati per ogni loro pretesa e di nulla richiedersi reciprocamente a qualsiasi titolo oggi retro. K) Le spese legali della relativa procedura saranno integralmente a carico del sig. Pt_2 L) Le parti dichiarano di rinunciare alla comparizione alla fissanda udienza di cui all'art. 4 c. 16 L. 898/70";
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale dichiara la cessazione degli effetti civili relativamente al matrimonio contratto da:
Parte 1 nata a [...] il [...] e da Parte_2 nato a A STI il
,
31/07/1978, celebrato in ALBA in data 30/04/2006, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 10, Parte II, Serie A, Anno 2006
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 23/12/2024
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.