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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/06/2025, n. 2416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2416 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. Davide
Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4346 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Parte_1
Marcella Grosso
attore
E
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Maggì Controparte_1
convenuto
E
rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberta Controparte_2
Bongiorno, Maurizio Rossi e Niccolò Rossi
terzo chiamato in causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
Deducendo la sussistenza di difetto di conformità de bene acquistato rispetto a quanto contrattualmente stabilito, ha chiesto Parte_1
condannarsi, convenendola in giudizio, la alla sostituzione in Controparte_1
1 suo favore dell'autovettura Peugeot tg. GB009XJ acquistata con altra di eguale valore e caratteristiche;
in subordine, ha chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto sottoscritto dalle parti e la condanna di parte avversa alla restituzione del complessivo importo di € 38.200,00, pari al prezzo del veicolo, oltre interessi sino al soddisfo ed oltre ad ogni modo al risarcimento in via equitativa dei danni sofferti, ivi compreso quello da fermo tecnico.
Dal canto suo, la società convenuta, costituitasi in giudizio, eccependo preliminarmente il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita e chiedendo sempre in via preliminare di evocare in giudizio la
[...]
distributore del marchio Peugeot in Italia con cui ha rapporto Controparte_2
contrattuale diretto, per esser tenuta indenne di quanto eventualmente pagato in caso di accoglimento delle domande attoree, ha chiesto il rigetto delle domande attoree.
Chiamata in causa, la si è costituita eccependo Controparte_2
preliminarmente il difetto di legittimazione passiva della stessa, la prescrizione dell'azione attorea e il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, ha chiesto il rigetto delle domande avversarie.
Ciò premesso, mette conto evidenziare come a seguito dell'eccezione preliminare di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, ne veniva disposta ope iudicis l'attivazione; parte attrice in luogo del procedimento di negoziazione promuoveva invero quello di mediazione che veniva ritenuto da codesto Decidente tale da non incidere negativamente sul soddisfacimento della condizione di procedibilità.
E tuttavia, come allegato e documentato da parte convenuta, in sede di mediazione parte attrice dichiarava la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda principale, portando avanti il procedimento conciliativo esclusivamente per le spese vive e legali sostenute;
parallelamente in
2 sede giudiziale parte attrice non provvedeva a modificare le proprie domande, venendosi pertanto a determinare una asimmetria tra il petitum giudiziale e il petitum del procedimento stragiudiziale.
Ora, va osservato come in base all'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 28/2010,
l'istanza di mediazione debba indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa. La ratio di tale previsione è quella di ottenere, in caso di eventuale giudizio, una simmetria tra la disposizione richiamata ( art.4, comma 2, D. Lgs.
n. 28/2010 ) e l'art. 125 c.p.c., circa il contenuto degli atti processuali, fatta la sola eccezione per gli “elementi di diritto”.
Parimenti, alla luce della normativa che regola la negoziazione assistita ( D.L.
n. 132/14 ), deve ritenersi che, se il tentativo di conciliazione non ha esito positivo, la domanda giudiziale debba essere conforme a quella oggetto della negoziazione, altrimenti il giudizio dovrà essere precluso. In sintesi, la corrispondenza tra il petitum della negoziazione assistita ( o in alternativa della mediazione così come esperita dall'attore ) e quello del relativo giudizio è essenziale per evitare la preclusione dell'azione legale. Ne consegue l'impossibilità di proseguire il processo non essendo state rispettate le richieste formulate nell'ambito del procedimento di mediazione.
Nella specie, in ragione di quanto sopra esposto in ordine alla riscontrata asimmetria tra il petitum giudiziale e il petitum del procedimento stragiudiziale e non rilevando l'allegazione di ulteriori successive problematiche che avrebbero interessato l'autovettura, andrà dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale attorea, risultando assorbita ogni altra questione.
Essendosi arrestata la disamina ad una questione preliminare, si ritiene opportuno compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
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P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- dichiara improcedibile la domanda giudiziale attorea;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Palermo in data 3.06.2025.
Il G.O.P.
( dr. Davide Romeo )
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