TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/01/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 13337/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.11.2024 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], Corso di Porta Romana n.76 con l'Avv. Valeria De Vellis presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Francesca Maria Zanasi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in SA MA IG (GE), il 3.5.2014 (atto iscritto nel Registro di Stato Civile del Comune di
SA MA IG, anno 2014, atto n.4, parte II, serie A e trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di Milano, anno 2014, atto n.621, parte 2, serie B) in regime di separazione dei beni pagina 1 di 6 separati con sentenza del Tribunale di Milano n. 6141/2024 emessa in data 8.5.2024, pubblicata in data
17.6.2024 e notificata in data 28.6.2024 (passata in giudicato)
con i seguenti figli:
, nato a [...] il [...], cittadino italiano, Parte_3
, nato a [...] il [...], cittadino italiano Parte_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti il 3 maggio 2014, a SA MA IG (GE), trascritto nel Registro di Stato
Civile del Comune di SA MA IG (GE), anno 2014, atto n. 4, parte 2, serie A, nonché trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di Milano, anno 2014, atto n. 621, parte 2, serie B, in regime di separazione dei beni;
2. disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e , con collocamento Parte_3 Pt_2 prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
3. disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità, salvo migliori accordi tra i genitori:
− a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola (o alle ore 10.00 presso la casa della madre in assenza di scuola);
− ogni martedì, dall'uscita da scuola, fino al mercoledì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola (o alle ore 10.00 presso la casa della madre in assenza di scuola);
− per metà delle vacanze scolastiche natalizie, che saranno suddivise in due periodi alternati di anno in anno con la madre, con alternanza annuale anche dei giorni della Vigilia e del Natale;
− durante le vacanze scolastiche di Carnevale, ad anni alterni con la madre e in alternanza alle vacanze scolastiche di Pasqua;
− durante le vacanze scolastiche estive, la metà del mese di luglio e la metà del mese di agosto ad anni alterni con la madre, nonché la metà dei giorni di vacanza di giugno e settembre ad anni alterni con la madre, in periodi da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno, salvi i campi estivi ai quali i bambini saranno iscritti;
in tal caso, il tempo residuo, al netto dei campus, dovrà essere ripartito al 50% tra i genitori;
− i ponti saranno trascorsi dai figli con il genitore cui spetta il week end adiacente al ponte (il ponte, fino al mercoledì compreso, si accorpa al fine settimana precedente e, dal giovedì, si accorpa al fine settimana successivo);
− i genitori si autorizzano al rilascio dei documenti validi per l'espatrio e ad organizzare vacanze anche al di fuori dell'UE, impegnandosi previamente a condividere il programma di viaggio e fatte salve eventuali riserve per ragioni di sicurezza dei Paesi di destinazione.
4. disporre l'obbligo del NO di contribuire al mantenimento dei figli, fino al Parte_2 raggiungimento della autosufficienza economica da parte di ciascuno di essi, con le seguenti modalità: a. versando alla SI quale contributo al mantenimento ordinario dei figli, in via Pt_1 anticipata entro il giorno cinque di ogni mese e per dodici mensilità all'anno, l'assegno mensile di € 2.000,00 (€ 1.000,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione Istat annuale, per come già rivalutata a giugno 2023 e a giugno 2024, prossima rivalutazione giugno 2025; b. pagando e/o rimborsando alla SI il 50% del costo della mensa scolastica di Pt_1
e ; Pt_2 Parte_3
c. pagando e/o rimborsando alla madre collocataria il 50% delle spese straordinarie dei figli pagina 2 di 6 secondo il seguente schema e con le seguenti modalità:
− spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
− spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
− con riferimento a tutte le spese mediche che precedono, i genitori convengono che sosterranno al 50% la quota parte di spese non rimborsate dalle assicurazioni sanitarie dei genitori stessi ricomprendenti i figli, fino a quando le polizze saranno in essere;
− spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
− spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
− spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
− spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
− spese da concordare: avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
− spese anticipate: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e- mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
− l'assegno unico per la famiglia: qualora le parti dovessero richiederlo, verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50%.
5. Dare atto che la SI si impegna a restituire al NO , entro e non oltre Pt_1 Parte_2
30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso congiunto, i seguenti beni attualmente siti nella abitazione della SI Pt_1
− n.1 quadro “skyline Milano”;
− n. 2 candelieri piccoli in argento;
− n. 1 antipastiera in argento;
pagina 3 di 6 − n. 1 legumiera;
− libri sulla storia di;
Parte_2
− libri di storia di proprietà del NO;
Parte_2
− libri d'arte di proprietà del NO;
Parte_2
− n. 1 quadro di;
Persona_1
− n. 1 zuppiera di proprietà della famiglia;
Pt_2
− n. 2 candelabri in argento;
− n. 1 quadro di “pastello Turcata”; CP_1
− n. 1 bibbia rossa;
− n. 1 libro in tema di nomenclature marinare in varie lingue;
− n. 1 servizio da the regalato ai coniugi dalla madre del NO;
Parte_2
− n. 2 vasi in marmo;
− n. 2 quadretti “bambocci”;
− n. 1 cornice in argento;
− bicchieri flute donati ai coniugi dalla SI Persona_2
Dare atto che, subordinatamente alla restituzione dei beni sopra elencati, il NO Parte_2 riconosce che tutti gli altri beni presenti nell'abitazione della SI sono di proprietà esclusiva Pt_1 della stessa e che egli non ha e non avanzerà alcuna ulteriore pretesa su altri beni non compresi nell'elenco che precede.
6. Dare atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e che, con l'esatto adempimento dell'accordo di cui sopra, si danno reciprocamente atto di avere compiutamente definito e regolato ogni loro rapporto anche di natura patrimoniale ed economico e anche nascente dal matrimonio e dichiarano di non avere reciprocamente più nulla a pretendere, per qualsivoglia titolo, ragione e causa comunque connessi all'intercorso rapporto matrimoniale o per qualsivoglia altro titolo.
7. Ciascuno dei coniugi terrà a suo carico le spese del proprio legale e i legali sottoscrivono il presente ricorso anche per rinuncia alla solidarietà ex art. 13, VIII comma, L. 247/2012.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico pagina 4 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a SA MA IG
(GE) il 3.5.2014 tra e Parte_1 [...]
; Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SA MA IG (GE) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 22.1.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6