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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 16/10/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. TO Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 197/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 P.IVA_1
speciale alle liti, dall'Avv. Andrea Vignini;
appellante
CONTRO
(c.f. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Lorenzo Cagli;
appellata avente ad oggetto: azione revocatoria fallimentare;
conclusioni: appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona adita, ogni contraria istanza, azione ed eccezione disattesa, per le ragioni esposte in narrativa e per le altre ritenute di giustizia, in
totale riforma della sentenza n. 90/2024 del Tribunale Civile di Ancona, pubblicata in data
17.01.2024 e notificata via pec in pari data, con la quale è stata accolta la domanda formulata
dal , con condanna della convenuta alla refusione in Controparte_2
1 favore dell'attore delle spese di lite;
in via pregiudiziale e cautelare: disporre l'immediata sospensione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 283 e 351 cpc,
dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per i motivi di cui in narrativa, con ogni consequenziale statuizione. In via preliminare nel merito: accertata l'intervenuta decadenza
dall'azione per revocatoria fallimentare proposta dalla Parte_2
(P. IVA ), in persona del Curatore pro tempre Dott.ssa
[...] P.IVA_2 Parte_3
nei confronti della in persona del legale
[...] Controparte_3 Parte_1
rappresentante pro tempore Sig. (P.I. e C.F.: ), per l'effetto Controparte_4 P.IVA_1
dichiarare l'inammissibilità, l'improponibilità, l'improcedibilità e l'invalidità dalla domanda
giudiziale ex adverso avanzata, per decorso del termine imperativo previsto ai sensi e per gli effetti dell'art. 69 bis L.F., per i motivi di cui al presente atto, con ogni consequenziale statuizione.Nel merito: in riforma integrale dell'impugnata sentenza, respingere la domanda per
revocatoria fallimentare proposta dalla Parte_2
(P. IVA ), in persona del Curatore pro tempre Dott.ssa nei P.IVA_2 Parte_3
confronti della , in persona del legale rappresentante pro Controparte_5
tempore Sig. (P.I. e C.F.: ), in quanto infondata in fatto e in Controparte_4 P.IVA_1
diritto, per i motivi di cui in narrativa, con ogni consequenziale statuizione. In via istruttoria: A
conferma di quanto sinora sostenuto da questa difesa, per mero tuziorismo difensivo, senza
peraltro invertire l'onus probandi a totale ed esclusivo carico di parte oggi appellata, si chiede
l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli: 1) “Vero è che, così come risulta dal documento 1) allegato alla seconda memoria istruttoria che si rammostra al teste, anche altri
clienti, oltre alla , hanno nel tempo pagato alla Parte_4 [...]
le forniture con emissione di cambiali o con girata in favore Controparte_5
dell'odierna convenuta di quelle emesse in loro favore”; 2)“Vero è che, con riferimento ai fatti ed alle circostanze di cui al precedente capitolo, nell'industria del mobilie e del legno il
pagamento delle forniture a mezzo cambiali, o con girata delle stesse, costituisce prassi
commerciale e modalità di pagamento di largo utilizzo da parte degli operatori del settore, così
come risulta dal documento 1) allegato alla seconda memoria istruttoria che si rammostra al
teste”; 3) “Vero è che la ET negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 Controparte_5
2 ha fatturato nei confronti della gli importi rispettivamente Parte_4
riportati nei documenti 3), 4), 5) e 6) che allegati alla seconda memoria istruttoria si
rammostrano al teste“; 4) “Vero è che, così come risulta dai documenti 2), 3), 4), 5) e 6) che allegati alla seconda memoria istruttoria si rammostrano al teste, la Controparte_5
è stata sino al dicembre 2019, data del fallimento della
[...] Parte_4
, un fornitore strategico di quest'ultima“; 5) “Vero è che sia nell'anno 2018 sia
[...]
nell'anno 2019 la ha comunicato alla ET Parte_4 [...]
il contenuto delle e-mail dalla Curatela allegate come documento n. 7) all'atto Controparte_5
di citazione che si rammostrano al teste”. Si indica come teste la Sig.ra Testimone_1
domiciliata a Camerano (AN) presso la ET . Con vittoria di spese, Controparte_5
funzioni e onorari di entrambi i gradi di giudizio”; appellata: “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria ed avversa domanda,
istanza ed eccezione, previo rigetto della prova testimoniale articolata dalla appellante in quanto
irrilevante ai fini della decisione e, in ogni caso, vertente su circostanze da provare
documetamente, respingere l'impugnazione avversaria con qualsiasi ed ogni conseguente statuizione e per l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Ancona n.
90/2024. Con vittoria di spese e compensi professionali del grado”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare superfluo, pertanto, indugiare nella ricapitolazione delle deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei cinque motivi di impugnazione cui è affidato il tempestivo appello.
******
I. Il primo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ommesso di rilevare che l'azione revocatoria fallimentare è stata promossa in epoca successiva alla scadenza dei termini di decadenza contemplati dalla norma di cui al primo comma dell'art. 69 bis L.F., che, secondo
3 la prospettazione difensiva ora reiterata, dovrebbero decorrere dall'avvenuta ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo ogniqualvolta, come nel caso di specie, vi sia consecuzione tra essa ed il fallimento, giusto il disposto di cui al secondo comma della norma sopra richiamata.
Il motivo è infondato.
La norma di cui al secondo comma dell'art. 69 bis L.F., lungi dall'interagire con i termini di proponibilità dell'azione revocatoria, disciplina unicamente l'aspetto temporale correlato all'individuazione del periodo sensibile e dunque, al fine di meglio presidiare la par condicio creditorum (e, dunque, nell'ottica di favorire i creditori concorsuali e non il debitore, come sembra sottintendere la difesa appellante), amplia tale periodo ammettendo la revocabilità degli atti lesivi compiuti in epoca pregressa al deposito del ricorso per l'accesso alla procedura di concordato preventivo che, in caso di consecuzione, viene equiparata alla dichiarazione di fallimento.
Diversamente, e trattasi di assunto veicolato in maniera inequivocabile dal dato normativo in esame, il termine triennale di decadenza dell'azione revocatoria fallimentare decorre sempre dalla dichiarazione di fallimento (d'altro canto, chi mai potrebbe attivare tale rimedio in pendenza del concordato preventivo?).
Declinando tali considerazioni al caso di specie, va rilevato, e trattasi di circostanze pacifiche, che il fallimento di è stato dichiarato con sentenza pubblicata in data 17.12.2019 Parte_4
e l'azione revocatoria è stata promossa con atto di citazione notificato in data 10.11.2022 e, dunque, entro il termine di tre anni.
Altresì, vi è che gli atti negoziali impugnati sono stati compiuti a far tempo dal 18.5.2018 e, dunque, entro il termine di cinque anni dalla proposizione dell'azione.
II. Il secondo motivo censura la sentenza impugnata nelle parte in cui ha affermato la natura anomala del mezzo di pagamento utilizzato da per il soddisfacimento delle Parte_4
pretese creditorie di Controparte_5
Con più precisione, la difesa appellante lamenta che il Tribunale di Ancona non ha recepito il quadro giurisprudenziale di riferimento, secondo cui l'anomalia del mezzo di pagamento è un connotato che deve essere accertato sul piano concreto e non in termini assoluti ed astratti, ciò
4 che preclude che l'emissione di una cambiale tratta possa di per sè essere qualificata come mezzo anomalo di pagamento.
Il motivo è infondato.
Come noto, “in tema di revocatoria fallimentare la normalità dell'atto estintivo di un debito pecuniario corrisponde a un dato oggettivo, da valutarsi alla stregua del solo fatto che il mezzo di pagamento utilizzato rientra tra quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro;
ne consegue che non può certamente ritenersi tale il pagamento eseguito da un terzo, su ordine o indicazione del debitore delegante, poi fallito, con denaro di quest'ultimo, non rilevando, per contro, la convinzione del creditore circa l'utilizzazione da parte del solvens di denaro proprio (così, Ordinanza n. 30254 del 25/11/2024)”.
Altresì, “la cessione di credito, se effettuata in funzione solutoria di un debito scaduto ed esigibile, si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro od altri titoli di credito equivalenti, in quanto il relativo processo satisfattorio non è usuale, alla stregua delle ordinarie transazioni commerciali, tanto da sottrarsi alla revocabilità esclusivamente qualora sia stata prevista come mezzo di estinzione contestuale al sorgere del debito che venga così estinto. Tuttavia, allorché le parti pattuiscano "ab origine", nell'ambito di un rapporto di durata, specifiche modalità di pagamento che prevedano il ricorso generalizzato alla cessione in parola,
è alle regole di tale accordo contrattuale a monte e alle modalità seguite in concreto, che il giudice deve aver riguardo per apprezzare se l'accipiens sia stato effettivamente in grado di rendersi conto di un adempimento sintomatico del dissesto del debitore (così, Ordinanza della
Corte di Cassazione n. 14002 del 31/05/2018)”.
Infine, “la cessione di credito, se effettuata in funzione solutoria di un debito scaduto ed esigibile, si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro od altri titoli di credito equivalenti, in quanto il relativo processo satisfattorio non è usuale, alla stregua delle ordinarie transizioni commerciali, ed è suscettibile di revocatoria fallimentare anche se pattuita contestualmente alla concessione di un ulteriore credito al cedente che versi già in posizione debitoria nei confronti del cessionario, dovendosene escludere la revocabilità solo quando sia stata prevista come mezzo di estinzione contestuale al sorgere del debito (così, Ordinanza della
Corte di Cassazione n. 26063 del 02/11/2017)”.
5 Declinando tali principi al caso di specie, occorre osservare che il Tribunale di Ancona, lungi dall'adagiarsi sul piano delle considerazioni astratte, si è premurato di verificare l'anomalia in concreto e correttamente, ossia con il sostegno dei documenti prodotti dalla difesa della curatela del fallimento (documenti nn. 7, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 8g, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato), ha rilevato come la modalità di pagamento proposta da Parte_4
(ed evidentemente accettata dai creditori in carenza di alternative di soddisfacimento),
[...]
incentrata sulla correlazione tra cessioni di credito ed emissione di cambiali tratte (nei termini correttamente ricostruiti dal primo giudice e dalla difesa appellata) sia stata posta in essere per sopperire alla carenza di liquidata ed all'impossibilità di potersi ancora avvalersi delle linee di credito autoliquidanti del sistema bancario.
Emerge, pertanto, la natura anomala dell'intera operazione, connotato immediatamente percepibile e che sottintende la crisi di liquidata di oltremodo accentuata dalla Parte_4
sopravvenienza di tale operazione rispetto al pregresso svolgimento della relazione negoziale intercorsa con e dall'avvenuto coinvolgimento di altri creditori. Controparte_5
III. Il terzo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di rilevare la carenza di conoscenza, in capo a dello stato di insolvenza di ciò Controparte_5 Parte_4
che preclude l'accoglimento dell'azione revocatoria, giusto il disposto di cui al primo comma dell'art. 67 L.F.
Il motivo è infondato.
Come noto, “in tema di revocatoria fallimentare, l'onere della prova contraria gravante sul convenuto, che intenda vincere la presunzione semplice di conoscenza dello stato di insolvenza, posta dall'art. 67, comma 1, l.fall., non ha contenuto meramente negativo, equivalente alla mancanza della prova positiva della conoscenza, e non può, quindi, essere assolto con la mera dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato di insolvenza, occorrendo invece la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistevano circostanze tali da far ritenere, ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza, che l'imprenditore si trovava in una situazione normale di esercizio dell'impresa
(così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 30252 del 25/11/2024; in tal senso, anche Ordinanza
6 della Corte di Cassazione n. 25166 del 19/09/2024 e Sentenza della Corte di Cassazione n. 5540 del 20/06/1997)”,
Declinando tale principio al caso di specie, occorre osservare che non ha Controparte_5
soddisfatto il proprio onere probatorio poiché non ha fornito alcun significativo elemento conoscitivo, nemmeno di adeguata consistenza presuntiva, volto a dimostrare di aver maturato, al momento del compimento degli atti negoziali impugnati, un ragionevole convincimento circa la carenza di connotati patologici nell'attività di impresa esercitata dalla controparte, nonostante l'avvenuto adempimento delle obbligazioni tramite mezzi anomali di pagamento.
A conferma di tale assunto, vi è che, anche nella presente sede, la difesa appellante pone erroneamente l'onere della prova a carico della curatela del fallimento.
Nell'atto di appello, infatti, si legge quanto segue: “la domanda avanzata dal Parte_2
risulta comunque infondata e dovrà essere pertanto rigettata in quanto,
[...]
contrariamente a quanto tassativamente e imperativamente richiesto dalla norma, la Curatela non ha mai fornito la prova del fatto che all'epoca dei pagamenti per cui è causa la società conoscesse lo stato di insolvenza della ”. CP_5 Parte_4
IV. Il quarto motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di rilevare che gli atti negoziali impugnati sono stati effettuati nei termini d'uso che predicavano la relazione contrattuale intercorsa tra e con conseguente preclusione alla Controparte_5 Parte_4
revocabilità, giusto il disposto di cui alla lettera a) del terzo comma dell'art. 67 L.F.
Il motivo, che intercetta un tema concettualmente contiguo a quello su cui è incentrato il secondo motivo, sicchè le riflessioni sopra svolte devono intendersi ora richiamate, è infondato.
La norma richiamata si premura di attribuire rilievo alla conformazione concreta impressa alla persistente relazione contrattuale dall'autonomina negoziale delle parti, operando dunque ad un livello di specificità più intenso rispetto a quello contemplato dalla disposizione di cui al n. 2 del primo comma dell'art. 67 L.F., con la conseguenza della non revocabilità del pagamento eseguito tramite un mezzo anomalo che, tuttavia, risulta, in concreto, geneticamente voluto dalle parti o, comunque, aderente alla prassi imprenditoriale in cui si inserisce quella specifica relazione contrattuale.
In altri e più compiuti termini,
7 Come noto, “in tema di revocatoria fallimentare, l'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett.
a), l.fall., volta a favorire la conservazione dell'impresa nell'ottica dell'uscita dalla crisi, esclude la revocabilità dei pagamenti di forniture riferibili all'oggetto tipico dell'attività imprenditoriale, che, seppur eseguiti in tempi e con modalità diversi da quelli contrattualmente previsti, sono corrispondenti a pratiche commerciali consolidate e stabili, in precedenza invalse tra le parti, salvo che esse non siano in concreto individuabili, trattandosi di forniture effettuate per la prima volta o regolate in modo diverso dai precedenti, ipotesi in cui il parametro di riferimento ai fini della valutazione torna ad essere costituito dalle condizioni contrattualmente pattuite (così,
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 30127 del 22/11/2024)”.
Altresì, “il rinvio dell'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. ai termini d'uso, ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività
d'impresa, attiene alle modalità di pagamento concretamente invalse tra le parti, dovendo il giudice di merito verificare anche l'eventuale sistematica tolleranza del creditore di ritardi nei pagamenti rispetto alle scadenze pattiziamente convenute (così, Ordinanza della Corte di
Cassazione n. 7580 del 18/03/2019)”.
Ancora, “il rinvio dell'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. ai termini d'uso, ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività
d'impresa, attiene alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti e non già alla prassi del settore economico di riferimento (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 25162 del 07/12/2016)”.
Declinando tali principi al caso di specie, va rilevato che disattendendo il proprio Controparte_5
onere probatorio, non ha fornito alcun significativo elemento volto a lumeggiare la sussistenza di una prassi commerciale “specifica”, ovvero riguardante la società appellante e la società poi fallita, consolidatasi in epoca pregressa al compimento del primo atto negoziale impugnato, ed alla quale siano riconducibili, costituendone dunque diretta espressione, i susseguenti atti impugnati.
Invero, anche nel presente grado la difesa appellante indugia unicamente sulle coordinate cronologiche della vicenda (errando, peraltro, laddove colloca il pagamento al momento dell'adempimento reso dal debitor debitoris ceduto), ma nulla dimostra circa l'ordinarietà, ossia
8 la conformità all'uso specifico, dell'estinzione delle obbligazioni tramite la cessione di credito e la correlata emissione di cambiali.
V. Il quinto motivo censura la sentenza del Tribunale di Ancona nella parte in cui non ha sottratto alla revocatoria fallimentare i pagamenti eseguiti in epoca successiva al deposito del ricorso formulato ai sensi del sesto comma dell'art. 161 L.F., con conseguente violazione, secondo la prospettazione difensiva ora reiterata, della norma di cui alla lettera e) del terzo comma dell'art. 67 L.F.
Il motivo, che passa anche per il richiamato privo di ogni conferenza alla norma di cui all'art. 140
L.F., è infondato.
La circostanza che il pagamento di un credito concorsuale sia eseguito in pendenza della procedura di concordato preventivo ma fuori dal concorso è di per sé un accadimento patologico
(in quanto contrario alla finalità della procedura concorsuale ) e, infatti, la norma sopra richiamata, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa appellante, afferma la non revocabilità dei pagamenti non concorsuali a condizione che essi siano “legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'art. 161”.
Tal ultima circostanza ricorre solo quando il pagamento non concorsuale sia stato eseguito in conformità ad una specifica disposizione integrante la disciplina del concordato preventivo, ossia qualora il pagamento (avvenuto prima dell'ammissione al concordato preventivo) sia stato autorizzato dal Tribunale ai sensi della norma di cui al settimo comma dell'art. 161 L.F. o (qualora avvenuto dopo l'ammissione) dal giudice delegato ai sensi della norma di cui al primo comma dell'art. 167 L.F.
La circostanza non ricorre nel caso di specie.
VI. L'infondatezza di tutti i motivi conduce al rigetto dell'appello e all'integrale conferma della sentenza impugnata.
VII. La regolamentazione delle spese del grado deve avvenire in ragione della soccombenza, attesa la carenza di circostanze idonee a giustificare ipotesi di compensazione integrale o parziale.
La difesa appellata ha svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per tutte e tre le fasi.
9 L'esito dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza, nei confronti dell'appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita, rigettata o dichiarata improcedibile, in riforma della sentenza impugnata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna unipersonale all'immediato pagamento, in favore della curatela Controparte_5 [...]
, delle spese del presente grado, che si liquidano in Controparte_1 Parte_4
euro 9.991,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte appellante, dei presupposti contemplati dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 15.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. TO Savino
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. TO Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 197/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 P.IVA_1
speciale alle liti, dall'Avv. Andrea Vignini;
appellante
CONTRO
(c.f. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Lorenzo Cagli;
appellata avente ad oggetto: azione revocatoria fallimentare;
conclusioni: appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona adita, ogni contraria istanza, azione ed eccezione disattesa, per le ragioni esposte in narrativa e per le altre ritenute di giustizia, in
totale riforma della sentenza n. 90/2024 del Tribunale Civile di Ancona, pubblicata in data
17.01.2024 e notificata via pec in pari data, con la quale è stata accolta la domanda formulata
dal , con condanna della convenuta alla refusione in Controparte_2
1 favore dell'attore delle spese di lite;
in via pregiudiziale e cautelare: disporre l'immediata sospensione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 283 e 351 cpc,
dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per i motivi di cui in narrativa, con ogni consequenziale statuizione. In via preliminare nel merito: accertata l'intervenuta decadenza
dall'azione per revocatoria fallimentare proposta dalla Parte_2
(P. IVA ), in persona del Curatore pro tempre Dott.ssa
[...] P.IVA_2 Parte_3
nei confronti della in persona del legale
[...] Controparte_3 Parte_1
rappresentante pro tempore Sig. (P.I. e C.F.: ), per l'effetto Controparte_4 P.IVA_1
dichiarare l'inammissibilità, l'improponibilità, l'improcedibilità e l'invalidità dalla domanda
giudiziale ex adverso avanzata, per decorso del termine imperativo previsto ai sensi e per gli effetti dell'art. 69 bis L.F., per i motivi di cui al presente atto, con ogni consequenziale statuizione.Nel merito: in riforma integrale dell'impugnata sentenza, respingere la domanda per
revocatoria fallimentare proposta dalla Parte_2
(P. IVA ), in persona del Curatore pro tempre Dott.ssa nei P.IVA_2 Parte_3
confronti della , in persona del legale rappresentante pro Controparte_5
tempore Sig. (P.I. e C.F.: ), in quanto infondata in fatto e in Controparte_4 P.IVA_1
diritto, per i motivi di cui in narrativa, con ogni consequenziale statuizione. In via istruttoria: A
conferma di quanto sinora sostenuto da questa difesa, per mero tuziorismo difensivo, senza
peraltro invertire l'onus probandi a totale ed esclusivo carico di parte oggi appellata, si chiede
l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli: 1) “Vero è che, così come risulta dal documento 1) allegato alla seconda memoria istruttoria che si rammostra al teste, anche altri
clienti, oltre alla , hanno nel tempo pagato alla Parte_4 [...]
le forniture con emissione di cambiali o con girata in favore Controparte_5
dell'odierna convenuta di quelle emesse in loro favore”; 2)“Vero è che, con riferimento ai fatti ed alle circostanze di cui al precedente capitolo, nell'industria del mobilie e del legno il
pagamento delle forniture a mezzo cambiali, o con girata delle stesse, costituisce prassi
commerciale e modalità di pagamento di largo utilizzo da parte degli operatori del settore, così
come risulta dal documento 1) allegato alla seconda memoria istruttoria che si rammostra al
teste”; 3) “Vero è che la ET negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 Controparte_5
2 ha fatturato nei confronti della gli importi rispettivamente Parte_4
riportati nei documenti 3), 4), 5) e 6) che allegati alla seconda memoria istruttoria si
rammostrano al teste“; 4) “Vero è che, così come risulta dai documenti 2), 3), 4), 5) e 6) che allegati alla seconda memoria istruttoria si rammostrano al teste, la Controparte_5
è stata sino al dicembre 2019, data del fallimento della
[...] Parte_4
, un fornitore strategico di quest'ultima“; 5) “Vero è che sia nell'anno 2018 sia
[...]
nell'anno 2019 la ha comunicato alla ET Parte_4 [...]
il contenuto delle e-mail dalla Curatela allegate come documento n. 7) all'atto Controparte_5
di citazione che si rammostrano al teste”. Si indica come teste la Sig.ra Testimone_1
domiciliata a Camerano (AN) presso la ET . Con vittoria di spese, Controparte_5
funzioni e onorari di entrambi i gradi di giudizio”; appellata: “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria ed avversa domanda,
istanza ed eccezione, previo rigetto della prova testimoniale articolata dalla appellante in quanto
irrilevante ai fini della decisione e, in ogni caso, vertente su circostanze da provare
documetamente, respingere l'impugnazione avversaria con qualsiasi ed ogni conseguente statuizione e per l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Ancona n.
90/2024. Con vittoria di spese e compensi professionali del grado”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare superfluo, pertanto, indugiare nella ricapitolazione delle deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei cinque motivi di impugnazione cui è affidato il tempestivo appello.
******
I. Il primo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ommesso di rilevare che l'azione revocatoria fallimentare è stata promossa in epoca successiva alla scadenza dei termini di decadenza contemplati dalla norma di cui al primo comma dell'art. 69 bis L.F., che, secondo
3 la prospettazione difensiva ora reiterata, dovrebbero decorrere dall'avvenuta ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo ogniqualvolta, come nel caso di specie, vi sia consecuzione tra essa ed il fallimento, giusto il disposto di cui al secondo comma della norma sopra richiamata.
Il motivo è infondato.
La norma di cui al secondo comma dell'art. 69 bis L.F., lungi dall'interagire con i termini di proponibilità dell'azione revocatoria, disciplina unicamente l'aspetto temporale correlato all'individuazione del periodo sensibile e dunque, al fine di meglio presidiare la par condicio creditorum (e, dunque, nell'ottica di favorire i creditori concorsuali e non il debitore, come sembra sottintendere la difesa appellante), amplia tale periodo ammettendo la revocabilità degli atti lesivi compiuti in epoca pregressa al deposito del ricorso per l'accesso alla procedura di concordato preventivo che, in caso di consecuzione, viene equiparata alla dichiarazione di fallimento.
Diversamente, e trattasi di assunto veicolato in maniera inequivocabile dal dato normativo in esame, il termine triennale di decadenza dell'azione revocatoria fallimentare decorre sempre dalla dichiarazione di fallimento (d'altro canto, chi mai potrebbe attivare tale rimedio in pendenza del concordato preventivo?).
Declinando tali considerazioni al caso di specie, va rilevato, e trattasi di circostanze pacifiche, che il fallimento di è stato dichiarato con sentenza pubblicata in data 17.12.2019 Parte_4
e l'azione revocatoria è stata promossa con atto di citazione notificato in data 10.11.2022 e, dunque, entro il termine di tre anni.
Altresì, vi è che gli atti negoziali impugnati sono stati compiuti a far tempo dal 18.5.2018 e, dunque, entro il termine di cinque anni dalla proposizione dell'azione.
II. Il secondo motivo censura la sentenza impugnata nelle parte in cui ha affermato la natura anomala del mezzo di pagamento utilizzato da per il soddisfacimento delle Parte_4
pretese creditorie di Controparte_5
Con più precisione, la difesa appellante lamenta che il Tribunale di Ancona non ha recepito il quadro giurisprudenziale di riferimento, secondo cui l'anomalia del mezzo di pagamento è un connotato che deve essere accertato sul piano concreto e non in termini assoluti ed astratti, ciò
4 che preclude che l'emissione di una cambiale tratta possa di per sè essere qualificata come mezzo anomalo di pagamento.
Il motivo è infondato.
Come noto, “in tema di revocatoria fallimentare la normalità dell'atto estintivo di un debito pecuniario corrisponde a un dato oggettivo, da valutarsi alla stregua del solo fatto che il mezzo di pagamento utilizzato rientra tra quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro;
ne consegue che non può certamente ritenersi tale il pagamento eseguito da un terzo, su ordine o indicazione del debitore delegante, poi fallito, con denaro di quest'ultimo, non rilevando, per contro, la convinzione del creditore circa l'utilizzazione da parte del solvens di denaro proprio (così, Ordinanza n. 30254 del 25/11/2024)”.
Altresì, “la cessione di credito, se effettuata in funzione solutoria di un debito scaduto ed esigibile, si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro od altri titoli di credito equivalenti, in quanto il relativo processo satisfattorio non è usuale, alla stregua delle ordinarie transazioni commerciali, tanto da sottrarsi alla revocabilità esclusivamente qualora sia stata prevista come mezzo di estinzione contestuale al sorgere del debito che venga così estinto. Tuttavia, allorché le parti pattuiscano "ab origine", nell'ambito di un rapporto di durata, specifiche modalità di pagamento che prevedano il ricorso generalizzato alla cessione in parola,
è alle regole di tale accordo contrattuale a monte e alle modalità seguite in concreto, che il giudice deve aver riguardo per apprezzare se l'accipiens sia stato effettivamente in grado di rendersi conto di un adempimento sintomatico del dissesto del debitore (così, Ordinanza della
Corte di Cassazione n. 14002 del 31/05/2018)”.
Infine, “la cessione di credito, se effettuata in funzione solutoria di un debito scaduto ed esigibile, si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro od altri titoli di credito equivalenti, in quanto il relativo processo satisfattorio non è usuale, alla stregua delle ordinarie transizioni commerciali, ed è suscettibile di revocatoria fallimentare anche se pattuita contestualmente alla concessione di un ulteriore credito al cedente che versi già in posizione debitoria nei confronti del cessionario, dovendosene escludere la revocabilità solo quando sia stata prevista come mezzo di estinzione contestuale al sorgere del debito (così, Ordinanza della
Corte di Cassazione n. 26063 del 02/11/2017)”.
5 Declinando tali principi al caso di specie, occorre osservare che il Tribunale di Ancona, lungi dall'adagiarsi sul piano delle considerazioni astratte, si è premurato di verificare l'anomalia in concreto e correttamente, ossia con il sostegno dei documenti prodotti dalla difesa della curatela del fallimento (documenti nn. 7, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 8g, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato), ha rilevato come la modalità di pagamento proposta da Parte_4
(ed evidentemente accettata dai creditori in carenza di alternative di soddisfacimento),
[...]
incentrata sulla correlazione tra cessioni di credito ed emissione di cambiali tratte (nei termini correttamente ricostruiti dal primo giudice e dalla difesa appellata) sia stata posta in essere per sopperire alla carenza di liquidata ed all'impossibilità di potersi ancora avvalersi delle linee di credito autoliquidanti del sistema bancario.
Emerge, pertanto, la natura anomala dell'intera operazione, connotato immediatamente percepibile e che sottintende la crisi di liquidata di oltremodo accentuata dalla Parte_4
sopravvenienza di tale operazione rispetto al pregresso svolgimento della relazione negoziale intercorsa con e dall'avvenuto coinvolgimento di altri creditori. Controparte_5
III. Il terzo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di rilevare la carenza di conoscenza, in capo a dello stato di insolvenza di ciò Controparte_5 Parte_4
che preclude l'accoglimento dell'azione revocatoria, giusto il disposto di cui al primo comma dell'art. 67 L.F.
Il motivo è infondato.
Come noto, “in tema di revocatoria fallimentare, l'onere della prova contraria gravante sul convenuto, che intenda vincere la presunzione semplice di conoscenza dello stato di insolvenza, posta dall'art. 67, comma 1, l.fall., non ha contenuto meramente negativo, equivalente alla mancanza della prova positiva della conoscenza, e non può, quindi, essere assolto con la mera dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato di insolvenza, occorrendo invece la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistevano circostanze tali da far ritenere, ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza, che l'imprenditore si trovava in una situazione normale di esercizio dell'impresa
(così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 30252 del 25/11/2024; in tal senso, anche Ordinanza
6 della Corte di Cassazione n. 25166 del 19/09/2024 e Sentenza della Corte di Cassazione n. 5540 del 20/06/1997)”,
Declinando tale principio al caso di specie, occorre osservare che non ha Controparte_5
soddisfatto il proprio onere probatorio poiché non ha fornito alcun significativo elemento conoscitivo, nemmeno di adeguata consistenza presuntiva, volto a dimostrare di aver maturato, al momento del compimento degli atti negoziali impugnati, un ragionevole convincimento circa la carenza di connotati patologici nell'attività di impresa esercitata dalla controparte, nonostante l'avvenuto adempimento delle obbligazioni tramite mezzi anomali di pagamento.
A conferma di tale assunto, vi è che, anche nella presente sede, la difesa appellante pone erroneamente l'onere della prova a carico della curatela del fallimento.
Nell'atto di appello, infatti, si legge quanto segue: “la domanda avanzata dal Parte_2
risulta comunque infondata e dovrà essere pertanto rigettata in quanto,
[...]
contrariamente a quanto tassativamente e imperativamente richiesto dalla norma, la Curatela non ha mai fornito la prova del fatto che all'epoca dei pagamenti per cui è causa la società conoscesse lo stato di insolvenza della ”. CP_5 Parte_4
IV. Il quarto motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di rilevare che gli atti negoziali impugnati sono stati effettuati nei termini d'uso che predicavano la relazione contrattuale intercorsa tra e con conseguente preclusione alla Controparte_5 Parte_4
revocabilità, giusto il disposto di cui alla lettera a) del terzo comma dell'art. 67 L.F.
Il motivo, che intercetta un tema concettualmente contiguo a quello su cui è incentrato il secondo motivo, sicchè le riflessioni sopra svolte devono intendersi ora richiamate, è infondato.
La norma richiamata si premura di attribuire rilievo alla conformazione concreta impressa alla persistente relazione contrattuale dall'autonomina negoziale delle parti, operando dunque ad un livello di specificità più intenso rispetto a quello contemplato dalla disposizione di cui al n. 2 del primo comma dell'art. 67 L.F., con la conseguenza della non revocabilità del pagamento eseguito tramite un mezzo anomalo che, tuttavia, risulta, in concreto, geneticamente voluto dalle parti o, comunque, aderente alla prassi imprenditoriale in cui si inserisce quella specifica relazione contrattuale.
In altri e più compiuti termini,
7 Come noto, “in tema di revocatoria fallimentare, l'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett.
a), l.fall., volta a favorire la conservazione dell'impresa nell'ottica dell'uscita dalla crisi, esclude la revocabilità dei pagamenti di forniture riferibili all'oggetto tipico dell'attività imprenditoriale, che, seppur eseguiti in tempi e con modalità diversi da quelli contrattualmente previsti, sono corrispondenti a pratiche commerciali consolidate e stabili, in precedenza invalse tra le parti, salvo che esse non siano in concreto individuabili, trattandosi di forniture effettuate per la prima volta o regolate in modo diverso dai precedenti, ipotesi in cui il parametro di riferimento ai fini della valutazione torna ad essere costituito dalle condizioni contrattualmente pattuite (così,
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 30127 del 22/11/2024)”.
Altresì, “il rinvio dell'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. ai termini d'uso, ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività
d'impresa, attiene alle modalità di pagamento concretamente invalse tra le parti, dovendo il giudice di merito verificare anche l'eventuale sistematica tolleranza del creditore di ritardi nei pagamenti rispetto alle scadenze pattiziamente convenute (così, Ordinanza della Corte di
Cassazione n. 7580 del 18/03/2019)”.
Ancora, “il rinvio dell'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. ai termini d'uso, ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività
d'impresa, attiene alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti e non già alla prassi del settore economico di riferimento (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 25162 del 07/12/2016)”.
Declinando tali principi al caso di specie, va rilevato che disattendendo il proprio Controparte_5
onere probatorio, non ha fornito alcun significativo elemento volto a lumeggiare la sussistenza di una prassi commerciale “specifica”, ovvero riguardante la società appellante e la società poi fallita, consolidatasi in epoca pregressa al compimento del primo atto negoziale impugnato, ed alla quale siano riconducibili, costituendone dunque diretta espressione, i susseguenti atti impugnati.
Invero, anche nel presente grado la difesa appellante indugia unicamente sulle coordinate cronologiche della vicenda (errando, peraltro, laddove colloca il pagamento al momento dell'adempimento reso dal debitor debitoris ceduto), ma nulla dimostra circa l'ordinarietà, ossia
8 la conformità all'uso specifico, dell'estinzione delle obbligazioni tramite la cessione di credito e la correlata emissione di cambiali.
V. Il quinto motivo censura la sentenza del Tribunale di Ancona nella parte in cui non ha sottratto alla revocatoria fallimentare i pagamenti eseguiti in epoca successiva al deposito del ricorso formulato ai sensi del sesto comma dell'art. 161 L.F., con conseguente violazione, secondo la prospettazione difensiva ora reiterata, della norma di cui alla lettera e) del terzo comma dell'art. 67 L.F.
Il motivo, che passa anche per il richiamato privo di ogni conferenza alla norma di cui all'art. 140
L.F., è infondato.
La circostanza che il pagamento di un credito concorsuale sia eseguito in pendenza della procedura di concordato preventivo ma fuori dal concorso è di per sé un accadimento patologico
(in quanto contrario alla finalità della procedura concorsuale ) e, infatti, la norma sopra richiamata, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa appellante, afferma la non revocabilità dei pagamenti non concorsuali a condizione che essi siano “legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'art. 161”.
Tal ultima circostanza ricorre solo quando il pagamento non concorsuale sia stato eseguito in conformità ad una specifica disposizione integrante la disciplina del concordato preventivo, ossia qualora il pagamento (avvenuto prima dell'ammissione al concordato preventivo) sia stato autorizzato dal Tribunale ai sensi della norma di cui al settimo comma dell'art. 161 L.F. o (qualora avvenuto dopo l'ammissione) dal giudice delegato ai sensi della norma di cui al primo comma dell'art. 167 L.F.
La circostanza non ricorre nel caso di specie.
VI. L'infondatezza di tutti i motivi conduce al rigetto dell'appello e all'integrale conferma della sentenza impugnata.
VII. La regolamentazione delle spese del grado deve avvenire in ragione della soccombenza, attesa la carenza di circostanze idonee a giustificare ipotesi di compensazione integrale o parziale.
La difesa appellata ha svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per tutte e tre le fasi.
9 L'esito dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza, nei confronti dell'appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita, rigettata o dichiarata improcedibile, in riforma della sentenza impugnata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna unipersonale all'immediato pagamento, in favore della curatela Controparte_5 [...]
, delle spese del presente grado, che si liquidano in Controparte_1 Parte_4
euro 9.991,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte appellante, dei presupposti contemplati dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 15.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. TO Savino
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