Ordinanza cautelare 14 gennaio 2021
Sentenza 1 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 01/04/2021, n. 2233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2233 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/04/2021
N. 02233/2021 REG.PROV.COLL.
N. 04691/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4691 del 2020, proposto da:
Italiana Progetti - I. Pro S.r.l. (di seguito I. Pro), in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Tommaso De Maria - in proprio e quale mandataria nel RTP costituendo con Finalca Ingegneria S.R.L., Studio Associato Protea Ingegneria, Terre Leggere s.r.l. e Dott. Leonardo Lester - rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci, con recapito digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Asmel Consortile S.c.a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
- Città di Foglianise, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Velotti, con recapito digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
- Archeo Project S.n.c., Geoscan S.r.l.s., NO RO, NI EL, NI AG non costituiti in giudizio;
- Studio Tecnico Rosiello S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) con: Arch. NO RO, Ing. NI EL, Geoscan s.r.l.s., Archeo Project s.n.c., Ing. NI AG, rappresentato e difeso dagli avvocati Orazio Abbamonte e NO Russo, con recapito digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Napoli, viale Gramsci 16;
per l'annullamento:
- della determinazione n. 200 del 21 ottobre 2020, comunicata alla Società ricorrente in pari data, con cui il Comune di Foglianise ha disposto l'aggiudicazione definitiva della gara a favore del R.T.P. guidato dalla Studio Tecnico Rosiello S.r.l.;
- dei verbali di gara n. 1 e n. 2 del 16 giugno 2020 (), verbale di gara n. 3 del 3.7.2020, verbale di gara n. 4 del 13 agosto 2020, verbale di gara n. 5 del 28 settembre 2020, verbale n. 6 del 7 ottobre 2020;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché allo stato non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città di Foglianise e dello Studio Tecnico Rosiello S.r.l.;
Vista l’ordinanza cautelare n. 135 del 14 gennaio 2021;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Gianmario Palliggiano, nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2021, ai sensi dell’art. 25 del D.L. n.137/2020, convertito dalla L. n. 176/2020, e del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con determina a contrarre n. 33 del 15 aprile 2020, il Comune di Foglianise aveva indetto una procedura di gara aperta per l’affidamento dei <<Servizi tecnici di architettura ed ingegneria. Rimodulazione progetto di fattibilità, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, studi archeologici, direzione lavori, misurazione e contabilizzazione inerenti ai “Lavori per la messa in sicurezza idrogeologica del versante sud-est del Monte Caruso per la salvaguardia del centro abitato”>>.
Alla procedura di gara in questione partecipava, oltre al RTP ricorrente, anche il raggruppamento composto dai seguenti professionisti: Studio Tecnico Rosiello S.r.l. (mandataria), Arch. NO RO, Ing. NI EL, Geoscan S.r.l.s. (mandanti).
All’esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, nella seduta di gara del 7 ottobre 2020, la Commissione classificava il RTP Rosiello con un punteggio pari a 98,91 superiore a quello del RTP ricorrente pari a 87,10.
Con determina n. 200 del 21 ottobre 2020, il Comune disponeva l’aggiudicazione definitiva della commessa a favore del RTP Rosiello.
2.- Con l’odierno ricorso, notificato il 20 novembre 2020 e depositato il successivo 26, il Raggruppamento I.Pro. ha impugnato, per l’annullamento, previa sospensione cautelare, l’appena menzionata delibera.
Resistono in giudizio il Comune di Foglianise ed il controinteressato aggiudicatario, Studio Tecnico Rosiello, in proprio e nella qualità di mandataria del RTI.
Con ordinanza n. 135 del 14 gennaio 2021, la Sezione ha respinto la richiesta di sospensione cautelare della determina impugnata.
La discussione del merito della causa è stata fissata per l’udienza pubblica del 10 marzo 2021, svoltasi con modalità telematica, ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 176/2020, e del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020; la stessa è quindi trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1.- Con unico articolato motivo, il RTP ricorrente sostiene che due delle mandanti dell’RTP odierno controinteressato, ovvero l’ing. NI EL e Geoscan S.r.l.s., le quali avrebbero assunto una quota di partecipazione e di esecuzione del servizio, rispettivamente dell’8% e del 4%, sarebbero prive sia del requisito di capacità economico-finanziaria, di cui al par. III.2.2 del bando, sia di quello di capacità tecnico-professionale, di cui al successivo par. III.2.3.
Più precisamente, la ricorrente osserva che, essendo il raggruppamento con capofila lo Studio Tecnico Rosiello, di tipo orizzontale e non verticale e non avendo previsto il bando alcuna distinzione tra prestazione principale e prestazioni secondarie, sussisterebbe in capo a tutti i componenti del raggruppamento il regime di responsabilità solidale di cui all’art. 48, comma 5, d. lgs 50/2016. Ne conseguirebbe che ciascuno di essi - a prescindere dalla quota di partecipazione e di esecuzione assunta - sarebbe tenuto ad assicurare alla Stazione appaltante la corretta esecuzione della prestazione contrattuale.
Da questa premessa, la ricorrente deduce che tanto le mandanti quanto la capofila dovrebbero essere munite dei requisiti richiesti per svolgere il servizio oggetto dell’appalto, ragion per cui, avendone segnalato la suddetta carenza per due delle mandanti dell’RTP Studio Tecnico Rosiello, la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere quest’ultimo dalla gara.
2.- Il motivo è infondato.
2.1.- Il disciplinare di gara, all’art. 2.6.5, prescrive che, per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 45 del d. lgs. 50/2016, i requisiti di cui all’articolo 3.2.2 e all’articolo 3.2.3, devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento nel senso che il mandatario deve esserne titolare in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno degli operatori economici mandanti, ai quali non sono richieste percentuali minime di possesso dei requisiti medesimi.
La previsione di gara, non sottoposta a censura da parte della ricorrente, è inequivoca sul punto nel suo significato letterale laddove stabilisce che è il raggruppamento nel suo complesso a dovere rispondere ai requisiti previsti, fermo il rispetto dell’unica condizione per la quale quelli detenuti dalla mandataria siano superiori a quelli delle mandanti e senza minimi prestabiliti per queste ultime.
La ratio è di assicurare, da un lato, che la capogruppo sia il soggetto prevalente nel raggruppamento, evitando in questo modo che finisca per rivestire una posizione marginale tale da riflettersi inevitabilmente sul corretto e puntuale l’adempimento della prestazione, dall’altro che vi sia una semplificazione nell’accesso al settore dell’appalto di servizi.
2.2.- La previsione del disciplinare è, peraltro, coerente all’art. 83, comma 8, d. lgs 50/2016, disposizione che riproduce il previgente art. 275 D.p.r. 207/2010, secondo cui rientra nella discrezionalità della stazione appaltante indicare: “le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite”. Il menzionato art. 83, comma 8 – riguardo, tra gli altri, agli operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), d. lgs. 50/2016 (ossia i raggruppamenti temporanei di concorrenti, com’è nella fattispecie in esame) – consente ai bandi di indicare: “le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.”.
Sempre il menzionato art. 83, comma 8, aggiunge che: “I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle.”.
2.3.- La disposizioni appena illustrata del codice dei contratti pubblici è d’altronde rispondente alle prescrizioni della legge 11 del 2016 – contenente la delega per l’attuazione delle direttive CE sugli appalti pubblici – la quale, all’art. 1, comma 1, lett. ccc), ha espressamente richiesto il: “miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, anche con riferimento ai servizi di architettura e ingegneria e agli altri servizi professionali dell'area tecnica, per i piccoli e medi operatori economici, per i giovani professionisti, per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione”.
2.4- Sul preciso solco tracciato dal legislatore, l’ANAC, con le linee guida n. 1 - contenenti gli “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, aggiornati alla Delibera n. 417 del 15 maggio 2019 - al capitolo 2.2.3.1, avente ad oggetto l’articolazione del concorrente in RTP, chiarisce che: “I requisiti finanziari e tecnici [...] devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il bando di gara, la lettera di invito o l’avviso di gara possono prevedere, con opportuna motivazione, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti”.
2.5.- Condivisibile giurisprudenza ha precisato che, a differenza degli appalti avente ad oggetto lavori – per i quali, come chiarito dall’Adunanza plenaria con la sentenza 27 marzo 2019, n. 6, vale il principio di corrispondenza tra requisito di qualificazione e quota dei lavori - negli appalti di servizi da affidarsi a raggruppamenti temporanei d’imprese, non vige il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis (Adunanza Plenaria, 28 aprile 2014, n. 27; Tar Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 3 dicembre 2020, n. 800; CGA, 22 dicembre 2015, n. 728).
3.- Rientra pertanto nell’ambito della discrezionalità della Stazione appaltante la scelta dei criteri di selezione incentrati su capacità tecnica o economica e la relativa misura richiesta ai concorrenti in RTP ai fini della loro partecipazione.
Nel caso in esame, dalla documentazione presentata agli atti della causa, l’aggiudicatario RTP, odierno controinteressato, ha dimostrato di possedere nel suo complesso i requisiti qualitativi e quantitativi di cui la mandataria è titolare in misura superiore rispetto a ciascuno dei mandanti per i quali non sono richieste percentuali minime di titolarità dei requisiti.
Quanto sopra, esime il Collegio dal condurre un’indagine relative alle specifiche censure sollevate dalla ricorrente in ordine ai requisiti indicati nel DCGUE presentato all’atto della domanda, dai due mandanti, Ing. NI EL e Geo.Scan. s.r.l.s..
Le spese processuale seguono il criterio della soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente, Italiana Progetti – I. Pro s.r.l., al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre accessori di legge, per ciascuna delle parti resistenti: Comune di Foglianise; Studio Tecnico Rosiello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 - svoltasi con modalità telematica, ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 176/2020, e del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020 - l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore
Domenico De Falco, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianmario Palliggiano | Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO