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Articolo 3 della Legge 26 novembre 1957, n. 1285
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Legge 26 novembre 1957, n. 1285
Articolo 3 della Legge 26 novembre 1957, n. 1285
Versione
25 gennaio 1958
Art. 3.
Agli oneri derivanti dalla Convenzione indicata nell'art. 1 si fara' fronte con le normali dotazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 25 gennaio 1958
Vedi fonte istituzionale
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