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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/12/2025, n. 2310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2310 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2168/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa IA MA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 20.2.2023 da:
P. IVA Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. Giampiero Zingari e l'avv. Eleonora D'Orta opponente nei confronti di
P. IVA Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. Gianni Ricciuti convenuta opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione sopra richiamato, la ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 4253/2022 emesso in data 28.11.2022 dal Tribunale di Monza a favore della per il pagamento della somma di euro 9.150,00, oltre interessi, Controparte_1 quale prima tranche del corrispettivo pattuito nell'ambito di un contratto di c.d. “influencer marketing” intercorso tra le parti.
A sostegno dell'opposizione la eccepiva l'inadempimento della Parte_1 CP_1 alle obbligazioni da essa assunte e sosteneva di nulla dovere alla convenuta opposta. La
[...] chiedeva che, previo accertamento dell'inadempimento della Parte_1 Controparte_1 alle obbligazioni assunte, fosse dichiarato di nulla dovere e che conseguentemente il decreto ingiuntivo fosse revocato.
Si costituiva la con comparsa 19.6.2023 chiedendo in via preliminare che fosse Controparte_1 concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, in principalità che l'opposizione
1 fosse rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, veniva sottoposto all'interrogatorio formale il legale rappresentante della convenuta opposta e venivano escussi i testi.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla deve essere rigettata. Pt_1 Parte_1
La pretesa creditoria della convenuta opposta si fonda sul contratto di c.d. influencer marketing sottoscritto dalle parti in data 10.5.2022, avente lo scopo di promuovere il torneo
“Drive to Dream”, organizzato dalla incentivando i fan dell'influencer Parte_1
, legale rappresentante della ed attivo nel settore Automotive, a Persona_1 Controparte_1 prenderne parte, acquistando dal sito ufficiale dell'evento un video corso del costo di euro 99,00 per l'utilizzo della vettura Porsche 911 GT3 CUP.
Il suddetto contratto prevedeva che il dott. doveva svolgere un set di stories Persona_1 Instagram da pubblicare sul profilo dell'influencer per il lancio del progetto, con scopo di amplificazione e conversione, recanti hashtag e tag alla pagina ufficiale dell'iniziativa, e una diretta Twitch da trasmettersi sul canale Twitch dell'influencer avente ad oggetto una conversazione con il pilota per pubblicizzare il torneo con invito a prendere CP_2 parte all'evento versando l'apposita quota di iscrizione.
Quanto alle condizioni economiche, il corrispettivo spettante alla convenuta opposta veniva concordato in una quota fissa di euro 15.000,00, oltre IVA, da corrispondersi in due tranches di euro 7.500,00 ciascuna, rispettivamente alla sottoscrizione del contratto e al termine della collaborazione, e in una quota variabile, calcolata nella misura di 6,5 euro, oltre IVA, per ogni nuova iscrizione dei membri della community dell'influencer dott. . Persona_1
La collaborazione tra le parti doveva avere inizio in data 16.5.2022 e terminare in data 27.6.2022.
L'opponente lamentava che il giorno stesso dell'avvio della campagna di sponsorizzazione, il 16.5.2022, il dott. , oltre ad essersi reso reperibile per la definizione del lancio Persona_1 soltanto a partire dalle ore 11 di tale giorno nonostante la pubblicazione delle stories sulla piattaforma Instagram fosse prevista per le ore 16, non aveva alcuna dettagliata conoscenza né del contest né del suo regolamento/funzionamento. L'opponente eccepiva che il dott.
nei video trasmessi a società di digital marketing responsabile Persona_1 Parte_2 per conto di della sponsorizzazione del torneo, per l'approvazione prima Parte_1 della loro diffusione on line, aveva effettuato una serie di errori nel riportare sia il nome della competizione che quello dell'auto che gli aspiranti piloti avrebbero potuto guidare in caso di vittoria del contest. In particolare, il dott. avrebbe utilizzato la definizione Persona_1
“Porsche Carrera Cup”, che è il nome del campionato cui il vincitore del contest avrebbe avuto accesso, in luogo di quello di “Porsche 911 GT3 Cup”, nome effettivo dell'autovettura che il vincitore avrebbe potuto guidare per tutta la durata della stagione del predetto campionato. Ciò avrebbe costretto il signor referente di per le Testimone_1 Parte_2 successive quattro ore a partire dal primo contenuto trasmesso dall'influencer ad intervenire per richiedere la correzione delle stories prodotte da quest'ultimo prima che le stesse venissero pubblicate. Nonostante ciò l'opponente sosteneva che le prime stories pubblicate dal dott. sul proprio profilo Instagram non solo riportavano i medesimi errori ma Persona_1 neppure fornivano specifiche indicazione ai followers in merito al funzionamento del torneo. Aggiungeva, inoltre, l'opponente che i contenuti relativi alla promozione del torneo “Drive to
2 Dream” sarebbero stati alternati dall'influencer ad altre stories relative alla sponsorizzazione di altre aziende, circostanza che rendeva il messaggio promozionale ancor meno diretto ed efficace. Lamentava, quindi, l'opponente che i contenuti editoriali realizzati dall'influencer erano risultati confusionari, caotici ed inefficaci agli scopi perseguiti, motivo per cui
[...] con mail del 19.5.2022 comunicava al dott. la decisione di Parte_1 Persona_1 concludere anticipatamente il rapporto di collaborazione, stante il mancato raggiungimento dell'obiettivo commerciale perseguito, costituito dalla conversione dei followers del dott.
in acquirenti del videocorso per l'uso della vettura Porche 911 GT3 CUP. Persona_1
Il contratto di influencer marketing intercorso tra le parti è un contratto atipico a prestazioni corrispettive in forza del quale, a fronte dell'obbligo del committente di pagare il corrispettivo per i servizi resi, l'influencer si impegna alla creazione di contenuti digitali finalizzati alla successiva pubblicazione sulle varie piattaforme/canali digitali dell'influencer stesso e volti alla promozione dei prodotti/iniziative commerciali oggetto della campagna di influencer marketing.
Ciò posto, alla luce delle contestazioni sollevate dall'opponente, occorre accertare se il dott.
si sia reso inadempiente alle obbligazioni contrattuali assunte. Persona_1
Dall'esame dell'espletata istruttoria è emerso che il dott. , nella duplice veste di Persona_1 legale rappresentante della e di influencer, ha regolarmente eseguito le Controparte_1 prestazioni dedotte in contratto.
Dalla documentazione agli atti si evince che il dott. si era interfacciato Persona_1 inizialmente con il signor responsabile dell'Ufficio Commerciale di Persona_2 [...] (doc 1-5 fascicolo convenuta opposta), e con il signor di AK Parte_1 Controparte_3 Informatica S.a.s., partner di nell'organizzazione dell'evento, che Parte_1 approvava la pubblicazione della prima story (doc. 6 fascicolo convenuta opposta del 13.5.2022 ore 16.13). Dall'esame del messaggio del 13.5.2022 ore 17.03 (doc. 5 fascicolo convenuta) risulta che il signor a cui il dott. aveva girato la Persona_2 Persona_1 prima story, non essendo rimasto pienamente soddisfatto, aveva invitato l'influencer a relazionarsi con il signor di , società che curava per conto Testimone_1 Parte_2 dell'opponente la comunicazione legata alla sponsorizzazione del torneo (doc. 7 fascicolo convenuta opposta), con il quale il giorno stesso del lancio seguivano numerosi contatti (doc. 10-20 fascicolo convenuta opposta). In particolare si evince che il signor Testimone_1 richiedeva al dott. di apportare in corso d'opera delle modifiche ai contenuti già Persona_1 realizzati, che venivano sottoposti alla sua attenzione e successivamente, dopo le modifiche apportate, da lui confermati. Dopo aver richiesto la rettifica del nome della vettura, invertita con il nome del campionato, il signor confermava l'approvazione del Testimone_1 video, la cui pubblicazione veniva concordata per le ore 20 circa (v. doc. 17-20 fascicolo convenuta opposta).
Esente da censure è, pertanto, la prestazione resa dal dott. in favore Persona_1 dell'opponente in quanto, come emerge dai messaggi e dalle note audio agli atti, le informazioni fornite all'influencer venivano via via modificate in corso d'opera, costringendolo a rivedere i contenuti predisposti, posto che neppure il signor aveva Testimone_1 esatta contezza delle indicazioni da sottoporre agli utenti, tanto da indurlo più volte a scusarsi con il dott. per la disorganizzazione. È, quindi, emerso dalla documentazione Persona_1 agli atti che il dott. si è attenuto alle indicazioni fornite, si è reso disponibile a Persona_1 rivedere più volte i contenuti elaborati e ha pubblicato solo quelli espressamente approvati dai referenti di Parte_1
La ricostruzione degli eventi, come risultante dalle prove documentali, ha trovato conferma
3 anche nelle prove orali assunte in corso di causa.
Il teste ha confermato che il dott. aveva predisposto e Testimone_2 Persona_1 trasmesso vari video bozza rispetto ai quali il signor aveva richiesto di Testimone_1 apportare modifiche ai contenuti e che soltanto a seguito di specifica approvazione da parte di quest'ultimo l'influencer aveva provveduto alla pubblicazione.
Anche il teste ha confermato che i video erano stati modificati a seguito Testimone_1 delle richieste dell'opponente, corretti in riferimento al nome dell'auto che era stato in un primo tempo indicato in modo sbagliato e pubblicati solo dopo l'approvazione della committente.
Quanto all'eccezione sollevata dall'opponente a fondamento del mancato assolvimento dei propri obblighi contrattuali per non essersi perfezionata la conversione delle visualizzazioni ottenute dal dott. in acquisti dei video-corsi si osserva quanto segue. Persona_1
Sia il teste che il teste hanno riferito che già il primo Testimone_2 Testimone_1 video pubblicato dal dott. sulla propria pagina Instagram in data 13.5.2022 Persona_1 aveva raggiunto oltre 7800 visualizzazioni e circa 500 accessi alla pagina Instagram del torneo. Tuttavia, a prescindere da tali dati, non è stata fornita alcuna prova per sostenere che il mancato raggiungimento degli obbiettivi commerciali perseguiti sia dipeso dall'operato dell'influencer, tenuto conto anche dell'anticipata interruzione della collaborazione per volere della stessa opponente, che ha impedito la realizzazione di ulteriori contenuti editoriali da parte del dott. , come confermato anche dai testi e Persona_1 Per_2 Tes_1 [...]
. Inoltre l'effettivo acquisto del prodotto da parte dei followers è legato ad una Tes_2 molteplicità di fattori non dipendenti dall'influencer, quali per esempio i costi complessivi di partecipazione al concorso. Occorre, infatti, evidenziare che il contratto di influencer marketing, proprio perché assimilabile alla prestazione d'opera intellettuale, costituisce tipicamente obbligazioni di mezzi e non di risultato, con la conseguenza che le stesse devono essere retribuite indipendentemente dai vantaggi che il committente abbia effettivamente conseguito.
Pertanto è stato dimostrato che il dott. ha correttamente adempiuto le Persona_1 prestazioni a cui era contrattualmente obbligato, rese nel pieno rispetto delle indicazioni ricevute e con la preventiva approvazione da parte dell'opponente e che la mancata realizzazione di parte dei contenuti editoriali previsti è dipesa dall'interruzione anticipata della collaborazione professionale voluta proprio da Parte_1
La ha, quindi, diritto alla corresponsione della somma di euro 7.500,00, oltre IVA, Controparte_1 quale prima tranche del corrispettivo pattuito, che, peraltro, doveva essere versata dall'opponente al momento della sottoscrizione del contratto.
Ne consegue, stante la fondatezza della pretesa creditoria vantata dalla che Controparte_1 l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Da rigettare è la domanda formulata dalla convenuta opposta di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96, 1 e 3 comma c.p.c., non sussistendone i presupposti.
Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando emana il seguente
DISPOSITIVO
1) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Parte_1
2) Conferma il decreto ingiuntivo n. 4253/2022 emesso in data 28.11.2022 dal Tribunale 4 di Monza;
3) Condanna la al pagamento in favore della della Parte_1 Controparte_1 somma di euro 5.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, CPA ed IVA come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto dall'art. 282 c.p.c.
Così deciso il 15 dicembre 2025
Il G.O.T.
IA MA
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa IA MA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 20.2.2023 da:
P. IVA Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. Giampiero Zingari e l'avv. Eleonora D'Orta opponente nei confronti di
P. IVA Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. Gianni Ricciuti convenuta opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione sopra richiamato, la ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 4253/2022 emesso in data 28.11.2022 dal Tribunale di Monza a favore della per il pagamento della somma di euro 9.150,00, oltre interessi, Controparte_1 quale prima tranche del corrispettivo pattuito nell'ambito di un contratto di c.d. “influencer marketing” intercorso tra le parti.
A sostegno dell'opposizione la eccepiva l'inadempimento della Parte_1 CP_1 alle obbligazioni da essa assunte e sosteneva di nulla dovere alla convenuta opposta. La
[...] chiedeva che, previo accertamento dell'inadempimento della Parte_1 Controparte_1 alle obbligazioni assunte, fosse dichiarato di nulla dovere e che conseguentemente il decreto ingiuntivo fosse revocato.
Si costituiva la con comparsa 19.6.2023 chiedendo in via preliminare che fosse Controparte_1 concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, in principalità che l'opposizione
1 fosse rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, veniva sottoposto all'interrogatorio formale il legale rappresentante della convenuta opposta e venivano escussi i testi.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla deve essere rigettata. Pt_1 Parte_1
La pretesa creditoria della convenuta opposta si fonda sul contratto di c.d. influencer marketing sottoscritto dalle parti in data 10.5.2022, avente lo scopo di promuovere il torneo
“Drive to Dream”, organizzato dalla incentivando i fan dell'influencer Parte_1
, legale rappresentante della ed attivo nel settore Automotive, a Persona_1 Controparte_1 prenderne parte, acquistando dal sito ufficiale dell'evento un video corso del costo di euro 99,00 per l'utilizzo della vettura Porsche 911 GT3 CUP.
Il suddetto contratto prevedeva che il dott. doveva svolgere un set di stories Persona_1 Instagram da pubblicare sul profilo dell'influencer per il lancio del progetto, con scopo di amplificazione e conversione, recanti hashtag e tag alla pagina ufficiale dell'iniziativa, e una diretta Twitch da trasmettersi sul canale Twitch dell'influencer avente ad oggetto una conversazione con il pilota per pubblicizzare il torneo con invito a prendere CP_2 parte all'evento versando l'apposita quota di iscrizione.
Quanto alle condizioni economiche, il corrispettivo spettante alla convenuta opposta veniva concordato in una quota fissa di euro 15.000,00, oltre IVA, da corrispondersi in due tranches di euro 7.500,00 ciascuna, rispettivamente alla sottoscrizione del contratto e al termine della collaborazione, e in una quota variabile, calcolata nella misura di 6,5 euro, oltre IVA, per ogni nuova iscrizione dei membri della community dell'influencer dott. . Persona_1
La collaborazione tra le parti doveva avere inizio in data 16.5.2022 e terminare in data 27.6.2022.
L'opponente lamentava che il giorno stesso dell'avvio della campagna di sponsorizzazione, il 16.5.2022, il dott. , oltre ad essersi reso reperibile per la definizione del lancio Persona_1 soltanto a partire dalle ore 11 di tale giorno nonostante la pubblicazione delle stories sulla piattaforma Instagram fosse prevista per le ore 16, non aveva alcuna dettagliata conoscenza né del contest né del suo regolamento/funzionamento. L'opponente eccepiva che il dott.
nei video trasmessi a società di digital marketing responsabile Persona_1 Parte_2 per conto di della sponsorizzazione del torneo, per l'approvazione prima Parte_1 della loro diffusione on line, aveva effettuato una serie di errori nel riportare sia il nome della competizione che quello dell'auto che gli aspiranti piloti avrebbero potuto guidare in caso di vittoria del contest. In particolare, il dott. avrebbe utilizzato la definizione Persona_1
“Porsche Carrera Cup”, che è il nome del campionato cui il vincitore del contest avrebbe avuto accesso, in luogo di quello di “Porsche 911 GT3 Cup”, nome effettivo dell'autovettura che il vincitore avrebbe potuto guidare per tutta la durata della stagione del predetto campionato. Ciò avrebbe costretto il signor referente di per le Testimone_1 Parte_2 successive quattro ore a partire dal primo contenuto trasmesso dall'influencer ad intervenire per richiedere la correzione delle stories prodotte da quest'ultimo prima che le stesse venissero pubblicate. Nonostante ciò l'opponente sosteneva che le prime stories pubblicate dal dott. sul proprio profilo Instagram non solo riportavano i medesimi errori ma Persona_1 neppure fornivano specifiche indicazione ai followers in merito al funzionamento del torneo. Aggiungeva, inoltre, l'opponente che i contenuti relativi alla promozione del torneo “Drive to
2 Dream” sarebbero stati alternati dall'influencer ad altre stories relative alla sponsorizzazione di altre aziende, circostanza che rendeva il messaggio promozionale ancor meno diretto ed efficace. Lamentava, quindi, l'opponente che i contenuti editoriali realizzati dall'influencer erano risultati confusionari, caotici ed inefficaci agli scopi perseguiti, motivo per cui
[...] con mail del 19.5.2022 comunicava al dott. la decisione di Parte_1 Persona_1 concludere anticipatamente il rapporto di collaborazione, stante il mancato raggiungimento dell'obiettivo commerciale perseguito, costituito dalla conversione dei followers del dott.
in acquirenti del videocorso per l'uso della vettura Porche 911 GT3 CUP. Persona_1
Il contratto di influencer marketing intercorso tra le parti è un contratto atipico a prestazioni corrispettive in forza del quale, a fronte dell'obbligo del committente di pagare il corrispettivo per i servizi resi, l'influencer si impegna alla creazione di contenuti digitali finalizzati alla successiva pubblicazione sulle varie piattaforme/canali digitali dell'influencer stesso e volti alla promozione dei prodotti/iniziative commerciali oggetto della campagna di influencer marketing.
Ciò posto, alla luce delle contestazioni sollevate dall'opponente, occorre accertare se il dott.
si sia reso inadempiente alle obbligazioni contrattuali assunte. Persona_1
Dall'esame dell'espletata istruttoria è emerso che il dott. , nella duplice veste di Persona_1 legale rappresentante della e di influencer, ha regolarmente eseguito le Controparte_1 prestazioni dedotte in contratto.
Dalla documentazione agli atti si evince che il dott. si era interfacciato Persona_1 inizialmente con il signor responsabile dell'Ufficio Commerciale di Persona_2 [...] (doc 1-5 fascicolo convenuta opposta), e con il signor di AK Parte_1 Controparte_3 Informatica S.a.s., partner di nell'organizzazione dell'evento, che Parte_1 approvava la pubblicazione della prima story (doc. 6 fascicolo convenuta opposta del 13.5.2022 ore 16.13). Dall'esame del messaggio del 13.5.2022 ore 17.03 (doc. 5 fascicolo convenuta) risulta che il signor a cui il dott. aveva girato la Persona_2 Persona_1 prima story, non essendo rimasto pienamente soddisfatto, aveva invitato l'influencer a relazionarsi con il signor di , società che curava per conto Testimone_1 Parte_2 dell'opponente la comunicazione legata alla sponsorizzazione del torneo (doc. 7 fascicolo convenuta opposta), con il quale il giorno stesso del lancio seguivano numerosi contatti (doc. 10-20 fascicolo convenuta opposta). In particolare si evince che il signor Testimone_1 richiedeva al dott. di apportare in corso d'opera delle modifiche ai contenuti già Persona_1 realizzati, che venivano sottoposti alla sua attenzione e successivamente, dopo le modifiche apportate, da lui confermati. Dopo aver richiesto la rettifica del nome della vettura, invertita con il nome del campionato, il signor confermava l'approvazione del Testimone_1 video, la cui pubblicazione veniva concordata per le ore 20 circa (v. doc. 17-20 fascicolo convenuta opposta).
Esente da censure è, pertanto, la prestazione resa dal dott. in favore Persona_1 dell'opponente in quanto, come emerge dai messaggi e dalle note audio agli atti, le informazioni fornite all'influencer venivano via via modificate in corso d'opera, costringendolo a rivedere i contenuti predisposti, posto che neppure il signor aveva Testimone_1 esatta contezza delle indicazioni da sottoporre agli utenti, tanto da indurlo più volte a scusarsi con il dott. per la disorganizzazione. È, quindi, emerso dalla documentazione Persona_1 agli atti che il dott. si è attenuto alle indicazioni fornite, si è reso disponibile a Persona_1 rivedere più volte i contenuti elaborati e ha pubblicato solo quelli espressamente approvati dai referenti di Parte_1
La ricostruzione degli eventi, come risultante dalle prove documentali, ha trovato conferma
3 anche nelle prove orali assunte in corso di causa.
Il teste ha confermato che il dott. aveva predisposto e Testimone_2 Persona_1 trasmesso vari video bozza rispetto ai quali il signor aveva richiesto di Testimone_1 apportare modifiche ai contenuti e che soltanto a seguito di specifica approvazione da parte di quest'ultimo l'influencer aveva provveduto alla pubblicazione.
Anche il teste ha confermato che i video erano stati modificati a seguito Testimone_1 delle richieste dell'opponente, corretti in riferimento al nome dell'auto che era stato in un primo tempo indicato in modo sbagliato e pubblicati solo dopo l'approvazione della committente.
Quanto all'eccezione sollevata dall'opponente a fondamento del mancato assolvimento dei propri obblighi contrattuali per non essersi perfezionata la conversione delle visualizzazioni ottenute dal dott. in acquisti dei video-corsi si osserva quanto segue. Persona_1
Sia il teste che il teste hanno riferito che già il primo Testimone_2 Testimone_1 video pubblicato dal dott. sulla propria pagina Instagram in data 13.5.2022 Persona_1 aveva raggiunto oltre 7800 visualizzazioni e circa 500 accessi alla pagina Instagram del torneo. Tuttavia, a prescindere da tali dati, non è stata fornita alcuna prova per sostenere che il mancato raggiungimento degli obbiettivi commerciali perseguiti sia dipeso dall'operato dell'influencer, tenuto conto anche dell'anticipata interruzione della collaborazione per volere della stessa opponente, che ha impedito la realizzazione di ulteriori contenuti editoriali da parte del dott. , come confermato anche dai testi e Persona_1 Per_2 Tes_1 [...]
. Inoltre l'effettivo acquisto del prodotto da parte dei followers è legato ad una Tes_2 molteplicità di fattori non dipendenti dall'influencer, quali per esempio i costi complessivi di partecipazione al concorso. Occorre, infatti, evidenziare che il contratto di influencer marketing, proprio perché assimilabile alla prestazione d'opera intellettuale, costituisce tipicamente obbligazioni di mezzi e non di risultato, con la conseguenza che le stesse devono essere retribuite indipendentemente dai vantaggi che il committente abbia effettivamente conseguito.
Pertanto è stato dimostrato che il dott. ha correttamente adempiuto le Persona_1 prestazioni a cui era contrattualmente obbligato, rese nel pieno rispetto delle indicazioni ricevute e con la preventiva approvazione da parte dell'opponente e che la mancata realizzazione di parte dei contenuti editoriali previsti è dipesa dall'interruzione anticipata della collaborazione professionale voluta proprio da Parte_1
La ha, quindi, diritto alla corresponsione della somma di euro 7.500,00, oltre IVA, Controparte_1 quale prima tranche del corrispettivo pattuito, che, peraltro, doveva essere versata dall'opponente al momento della sottoscrizione del contratto.
Ne consegue, stante la fondatezza della pretesa creditoria vantata dalla che Controparte_1 l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Da rigettare è la domanda formulata dalla convenuta opposta di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96, 1 e 3 comma c.p.c., non sussistendone i presupposti.
Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando emana il seguente
DISPOSITIVO
1) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Parte_1
2) Conferma il decreto ingiuntivo n. 4253/2022 emesso in data 28.11.2022 dal Tribunale 4 di Monza;
3) Condanna la al pagamento in favore della della Parte_1 Controparte_1 somma di euro 5.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, CPA ed IVA come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto dall'art. 282 c.p.c.
Così deciso il 15 dicembre 2025
Il G.O.T.
IA MA
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