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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/09/2025, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte di appello di Bari, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Salvatore GRILLO - Presidente
2) Dott. Antonello VITALE - Consigliere
3) Dott. Riccardo LEONETTI - Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. R.G. 334/2021, avverso la sentenza n.2467/2020 pubblicata il 30.7.20 dal Tribunale di Bari tra in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1 domiciliata in Mola di Bari presso lo studio dell'avv. Raffaele Pinto, che la rappresenta e difende come da procura speciale allegata all'atto di appello
Appellante/appellata incidentale
e
CONDOMINIO “GOLDEN RESIDENCE” di via dello Schiamante n.2 Bari RE a RE, in persona dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliata in Bari presso lo studio dell'avv.
Natale Caradonna, che lo rappresenta e difende come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale
Appellato/appellante incidentale
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
La ha proposto innanzi al Tribunale di Bari opposizione al decreto Parte_1
2274 del 3.10.13 con cui le era stato ingiunto – in solido con , Controparte_1
e – di pagare immediatamente al Controparte_2 Controparte_3 [...]
l'importo di € 13.784,51, Controparte_4 oltre accessori, a titolo di contributi e quote condominiali posti a loro carico, quali comproprietari pro indiviso di unità interne al condominio, da due rendiconti (consuntivo 2012
e preventivo 2013) approvati nell'assemblea del 25.1.13.
A fondamento dell'opposizione, la ha dedotto per un verso di avere impugnato la Pt_1 delibera condominiale alla base del d.i. per irritualità della convocazione e per mancata conoscenza ed approvazione delle tabelle millesimali utilizzate per il riparto di spesa (donde l'esigenza di sospendere il giudizio in attesa dell'esito dell'impugnazione), per altro verso di essere priva di legittimazione passiva per essere la sua qualità di comproprietaria di beni condominiali del tutto sfornita di prova e non rispondente del tutto al vero. Si è costituito il condominio opposto per contestare quanto dedotto ex adverso anche alla luce dell'intervento, in data 26.7.13, di una nuova delibera condominiale, non impugnata nei termini di legge, con cui era stata ratificata la precedente del 25.1.13 (circostanza che tra l'altro aveva indotto il Tribunale di Bari, con sentenza n.596/18, passata in giudicato, a dichiarare cessata la materia del contendere nel giudizio di impugnazione di quest'ultima delibera).
Rigettata la richiesta di sospensione dell'esecutività del d.i. opposto, con la sentenza appellata il giudice dell'opposizione, nel revocare il d.i. opposto (sul presupposto che, a seguito dell'adozione della delibera di ratifica, fosse venuto meno il titolo posto a fondamento dell'ingiunzione), ha comunque condannato la a pagare al Condominio Parte_1 le stesse somme da quest'ultimo chieste ed ottenute in sede monitoria (oltre che la metà delle spese di lite, con compensazione dell'altra metà), a tal fine da un lato individuando nella delibera di ratifica prova adeguata dell'esistenza del credito invocato dal condominio, dall'altro ritenendo allegata soltanto in termini generici e contraddittori, e comunque sfornita di prova, la circostanza – invocata dall'opponente – dell'estraneità della al contesto Pt_1 condominiale.
Avverso tale pronuncia ha interposto appello la per chiedere, in integrale riforma Pt_1 della stessa, il rigetto della domanda di pagamento del condominio, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito il Condominio per invocare il rigetto dell'avversa impugnazione e per chiedere, con appello incidentale, la riforma della decisione di revocare il d.i. opposto e di compensare per metà le spese di lite.
Nel corso del giudizio di appello l'appellante ha dedotto la pendenza di un giudizio Pt_1 di impugnazione di una successiva delibera condominiale del 17.3.14, giudizio già deciso in grado di appello ed avente natura pregiudiziale rispetto alla presente causa, sicchè ha chiesto e ottenuto, con ordinanza collegiale del 20.6.23, la sospensione del processo sino alla definizione della causa pregiudicante;
quindi, verificatasi quest'ultima circostanza (per intervenuta estinzione del giudizio di cassazione), ha provveduto a riassumere nei confronti della controparte la causa sospesa, la quale all'udienza del 23.4.25 è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di scritti conclusivi.
*****
Osserva questa Corte che a seguito del decreto 13-24.12.24, con cui la Suprema Corte ha dichiarato estinto il giudizio promosso dal Condominio per la riforma della sentenza n.1190 adottata il 13.7.22 dalla Corte di Appello di Bari, quest'ultima pronuncia, avente ad oggetto l'impugnazione da parte della di un'ulteriore delibera di riparto spese da parte Pt_1 dell'assemblea del condominio di via dello Schiamante n.2 di Bari RE a RE (ossia quella adottata il 17.3.14), deve ritenersi ormai passata in giudicato.
In tale sentenza definitiva, pronunciata nell'ambito del giudizio n.977/2020 R.G., la Corte di
Appello rileva, sulla base della documentazione in atti, che non vi è prova della qualità di condomina dell'appellante poiché il suo acquisto di suoli edificatori è antecedente Pt_1 alla nascita del complesso residenziale OL DE (e alla conseguente predisposizione di regolamento condominiale e tabelle millesimali), né la stessa risulta proprietaria all'interno pag. 2/5 del plesso condominiale di edifici o di parte di essi. Conclude, pertanto, nel senso dell'inopponibilità alla del regolamento condominiale con le annesse tabelle, Pt_1 nonché nel senso dell'inefficacia, nei confronti della stessa società, della deliberazione condominiale impugnata.
Si tratta, di tutta evidenza, di un giudicato c.d. esterno, che fa stato nell'odierno giudizio, pendente tra le medesime parti, in ordine all'accertamento delle predette circostanze di fatto e di diritto;
e che, secondo il condivisibile insegnamento della S.C., è senz'altro rilevabile d'ufficio, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, in ogni stato e grado del processo, e ciò anche nell'ipotesi in cui – come nel caso di specie – il passaggio in giudicato sia avvenuto in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, poiché si tratta di elemento assimilabile agli elementi normativi astratti (in quanto destinato a fissare la regola del caso concreto), per cui il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti in conformità al principio del ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche attraverso la stabilità della decisione (Cass. n.21087/22).
Deve dunque assumersi anche nella presente sede, sulla base di quanto ormai inoppugnabilmente accertato nell'altro giudizio, che la non riveste la Parte_1 qualità di condomina del OL DE;
che ad essa non possono opporsi il regolamento del condominio e le allegate tabelle condominiali;
e che, per quanto maggiormente interessa nella presente sede, le deliberazioni dell'assemblea condominiale che la riguardano, tra cui quella del 25.1.13 (posta a fondamento del d.i. opposto) e quella di ratifica del 26.7.13 (posta a fondamento della pronuncia di condanna adottata in primo grado) sono del tutto prive di effetti nei suoi confronti, in quanto riguardanti soggetto estraneo al condominio.
Trattasi di questione decisiva al fine di pervenire, in accoglimento dell'appello proposto dalla al rigetto della domanda – costituente l'oggetto del presente giudizio di Parte_1 opposizione a d.i. – volta a sentire condannare l'appellante a pagare al OL DE somme a titolo di quota di sua spettanza di contributi e quote condominiali;
con assorbimento di ogni altro motivo di impugnazione proposto nella presente sede dalla Pt_1
Per analoghe ragioni va rigettato l'appello incidentale che il condominio ha proposto per ottenere la riforma della decisione di primo grado di revoca del d.i. opposto (e, a seguito di ciò, la riforma della parziale compensazione delle spese di primo grado) sul rilievo – in sintesi – di una pretesa natura confermativa e non novativa della nuova delibera del 17.3.14; imponendosi la conferma della decisione di primo grado di revocare il d.i. per l'assorbente ragione della mancanza della qualità di condomino in capo al destinatario dell'ingiunzione, la quale rende prive di effetti entrambe le delibere condominiali laddove riferite a tale ultimo soggetto, a prescindere da ogni approfondimento circa il rapporto – di novazione o di conferma – esistente tra le stesse.
D'altra parte, tutte le argomentazioni difensive spese dal condominio nei suoi scritti conclusivi al fine di escludere l'effetto preclusivo dell'intervenuto giudicato esterno non colgono nel segno.
pag. 3/5 Così non può fondatamente lamentarsi che l'appellante abbia omesso di censurare il percorso motivazionale del primo giudice nella parte in cui attribuisce rilievo alla sopravvenienza della delibera di ratifica del 26.7.13 (con conseguente difetto d'interesse ad impugnare una sentenza sorretta da autonoma ratio decidendi inoppugnata e quindi ormai coperta da giudicato), poiché la rilevanza dell'intervento della delibera di ratifica, nella motivazione della sentenza appellata, risiede nella sua idoneità a provare adeguatamente (anche perché non fatta segno di tempestiva opposizione) il credito oggetto del presente giudizio di opposizione;
e, sotto tale profilo probatorio, non è dubitabile che l'appellante abbia senz'altro provveduto a contestare, anche e proprio alla luce della propria estraneità al condominio, l'esistenza di una prova adeguata del credito fatto valere dalla controparte.
Del pari, il fatto che la delibera di ratifica del 26.7.13 non sia stata impugnata nei termini di legge non può certo valere, come infondatamente preteso dal condominio appellato, a rendere le ragioni di credito ivi deliberate del tutto inoppugnabili e addirittura insensibili a quanto accertato – in termini di radicale inefficacia nei confronti della – da una Pt_1 sentenza inter partes passata in giudicato.
Effetti di giudicato in senso favorevole al condominio, poi, neppure possono farsi derivare dalla sentenza definitiva n.596/18 resa del Tribunale di Bari all'esito del giudizio di impugnazione della delibera del 25.1.13, posto che in quella sede il giudicante, preso atto dell'intervento di altra delibera finalizzata ad emendare da eventuali vizi la delibera impugnata, si è limitato a dichiarare cessata la materia del contendere tra le parti, senza statuire in alcun modo sul merito della controversia.
Infine, irrilevante è che il primo giudice abbia valutato generica e contradditoria (oltre che insufficientemente provata) la difesa della riguardante la sua estraneità al Pt_1 condominio, dovendosi ribadire in proposito che il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, essendo l'istituto posto a tutela di interessi pubblicistici esorbitanti dalla sfera di disponibilità delle parti in causa.
Quanto alle spese del doppio grado, le stesse, liquidate nella misura indicata nel dispositivo, vanno poste a carico del condominio in virtù del criterio della soccombenza.
Si dà altresì atto che ricorrono, ex art.13 co.1 quater TUSG, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellato condominio, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 co.1 bis del medesimo testo unico.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 nonché sull'appello incidentale proposto dal Controparte_4
, avverso la sentenza n.2467/20 emessa dal Tribunale di
[...]
Bari il 30.7.20, disattesa o assorbita ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello principale, accoglie l'opposizione proposta dalla Pt_1 avverso il d.i. n.2274/13 emesso dal Tribunale di Bari il 3.10.13 e, per l'effetto, rigetta la domanda di pagamento proposta dal condominio OL DE nei confronti della
Pt_1
2) rigetta l'appello incidentale;
pag. 4/5 3) condanna il condominio OL DE a rifondere alla le spese del doppio Pt_1 grado di giudizio, che liquida per il primo grado in € 4.835,00, oltre R.S.G. del 15%, C.P.A. e
I.V.A. come per legge, e per il presente grado in € 4.800,00, oltre R.S.G. del 15%, C.P.A. e
I.V.A. come per legge;
3) dichiara che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte dell'appellato condominio
OL DE, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R.
115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 10.9.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Riccardo Leonetti Dott. Salvatore Grillo
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte di appello di Bari, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Salvatore GRILLO - Presidente
2) Dott. Antonello VITALE - Consigliere
3) Dott. Riccardo LEONETTI - Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. R.G. 334/2021, avverso la sentenza n.2467/2020 pubblicata il 30.7.20 dal Tribunale di Bari tra in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1 domiciliata in Mola di Bari presso lo studio dell'avv. Raffaele Pinto, che la rappresenta e difende come da procura speciale allegata all'atto di appello
Appellante/appellata incidentale
e
CONDOMINIO “GOLDEN RESIDENCE” di via dello Schiamante n.2 Bari RE a RE, in persona dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliata in Bari presso lo studio dell'avv.
Natale Caradonna, che lo rappresenta e difende come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale
Appellato/appellante incidentale
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
La ha proposto innanzi al Tribunale di Bari opposizione al decreto Parte_1
2274 del 3.10.13 con cui le era stato ingiunto – in solido con , Controparte_1
e – di pagare immediatamente al Controparte_2 Controparte_3 [...]
l'importo di € 13.784,51, Controparte_4 oltre accessori, a titolo di contributi e quote condominiali posti a loro carico, quali comproprietari pro indiviso di unità interne al condominio, da due rendiconti (consuntivo 2012
e preventivo 2013) approvati nell'assemblea del 25.1.13.
A fondamento dell'opposizione, la ha dedotto per un verso di avere impugnato la Pt_1 delibera condominiale alla base del d.i. per irritualità della convocazione e per mancata conoscenza ed approvazione delle tabelle millesimali utilizzate per il riparto di spesa (donde l'esigenza di sospendere il giudizio in attesa dell'esito dell'impugnazione), per altro verso di essere priva di legittimazione passiva per essere la sua qualità di comproprietaria di beni condominiali del tutto sfornita di prova e non rispondente del tutto al vero. Si è costituito il condominio opposto per contestare quanto dedotto ex adverso anche alla luce dell'intervento, in data 26.7.13, di una nuova delibera condominiale, non impugnata nei termini di legge, con cui era stata ratificata la precedente del 25.1.13 (circostanza che tra l'altro aveva indotto il Tribunale di Bari, con sentenza n.596/18, passata in giudicato, a dichiarare cessata la materia del contendere nel giudizio di impugnazione di quest'ultima delibera).
Rigettata la richiesta di sospensione dell'esecutività del d.i. opposto, con la sentenza appellata il giudice dell'opposizione, nel revocare il d.i. opposto (sul presupposto che, a seguito dell'adozione della delibera di ratifica, fosse venuto meno il titolo posto a fondamento dell'ingiunzione), ha comunque condannato la a pagare al Condominio Parte_1 le stesse somme da quest'ultimo chieste ed ottenute in sede monitoria (oltre che la metà delle spese di lite, con compensazione dell'altra metà), a tal fine da un lato individuando nella delibera di ratifica prova adeguata dell'esistenza del credito invocato dal condominio, dall'altro ritenendo allegata soltanto in termini generici e contraddittori, e comunque sfornita di prova, la circostanza – invocata dall'opponente – dell'estraneità della al contesto Pt_1 condominiale.
Avverso tale pronuncia ha interposto appello la per chiedere, in integrale riforma Pt_1 della stessa, il rigetto della domanda di pagamento del condominio, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito il Condominio per invocare il rigetto dell'avversa impugnazione e per chiedere, con appello incidentale, la riforma della decisione di revocare il d.i. opposto e di compensare per metà le spese di lite.
Nel corso del giudizio di appello l'appellante ha dedotto la pendenza di un giudizio Pt_1 di impugnazione di una successiva delibera condominiale del 17.3.14, giudizio già deciso in grado di appello ed avente natura pregiudiziale rispetto alla presente causa, sicchè ha chiesto e ottenuto, con ordinanza collegiale del 20.6.23, la sospensione del processo sino alla definizione della causa pregiudicante;
quindi, verificatasi quest'ultima circostanza (per intervenuta estinzione del giudizio di cassazione), ha provveduto a riassumere nei confronti della controparte la causa sospesa, la quale all'udienza del 23.4.25 è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di scritti conclusivi.
*****
Osserva questa Corte che a seguito del decreto 13-24.12.24, con cui la Suprema Corte ha dichiarato estinto il giudizio promosso dal Condominio per la riforma della sentenza n.1190 adottata il 13.7.22 dalla Corte di Appello di Bari, quest'ultima pronuncia, avente ad oggetto l'impugnazione da parte della di un'ulteriore delibera di riparto spese da parte Pt_1 dell'assemblea del condominio di via dello Schiamante n.2 di Bari RE a RE (ossia quella adottata il 17.3.14), deve ritenersi ormai passata in giudicato.
In tale sentenza definitiva, pronunciata nell'ambito del giudizio n.977/2020 R.G., la Corte di
Appello rileva, sulla base della documentazione in atti, che non vi è prova della qualità di condomina dell'appellante poiché il suo acquisto di suoli edificatori è antecedente Pt_1 alla nascita del complesso residenziale OL DE (e alla conseguente predisposizione di regolamento condominiale e tabelle millesimali), né la stessa risulta proprietaria all'interno pag. 2/5 del plesso condominiale di edifici o di parte di essi. Conclude, pertanto, nel senso dell'inopponibilità alla del regolamento condominiale con le annesse tabelle, Pt_1 nonché nel senso dell'inefficacia, nei confronti della stessa società, della deliberazione condominiale impugnata.
Si tratta, di tutta evidenza, di un giudicato c.d. esterno, che fa stato nell'odierno giudizio, pendente tra le medesime parti, in ordine all'accertamento delle predette circostanze di fatto e di diritto;
e che, secondo il condivisibile insegnamento della S.C., è senz'altro rilevabile d'ufficio, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, in ogni stato e grado del processo, e ciò anche nell'ipotesi in cui – come nel caso di specie – il passaggio in giudicato sia avvenuto in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, poiché si tratta di elemento assimilabile agli elementi normativi astratti (in quanto destinato a fissare la regola del caso concreto), per cui il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti in conformità al principio del ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche attraverso la stabilità della decisione (Cass. n.21087/22).
Deve dunque assumersi anche nella presente sede, sulla base di quanto ormai inoppugnabilmente accertato nell'altro giudizio, che la non riveste la Parte_1 qualità di condomina del OL DE;
che ad essa non possono opporsi il regolamento del condominio e le allegate tabelle condominiali;
e che, per quanto maggiormente interessa nella presente sede, le deliberazioni dell'assemblea condominiale che la riguardano, tra cui quella del 25.1.13 (posta a fondamento del d.i. opposto) e quella di ratifica del 26.7.13 (posta a fondamento della pronuncia di condanna adottata in primo grado) sono del tutto prive di effetti nei suoi confronti, in quanto riguardanti soggetto estraneo al condominio.
Trattasi di questione decisiva al fine di pervenire, in accoglimento dell'appello proposto dalla al rigetto della domanda – costituente l'oggetto del presente giudizio di Parte_1 opposizione a d.i. – volta a sentire condannare l'appellante a pagare al OL DE somme a titolo di quota di sua spettanza di contributi e quote condominiali;
con assorbimento di ogni altro motivo di impugnazione proposto nella presente sede dalla Pt_1
Per analoghe ragioni va rigettato l'appello incidentale che il condominio ha proposto per ottenere la riforma della decisione di primo grado di revoca del d.i. opposto (e, a seguito di ciò, la riforma della parziale compensazione delle spese di primo grado) sul rilievo – in sintesi – di una pretesa natura confermativa e non novativa della nuova delibera del 17.3.14; imponendosi la conferma della decisione di primo grado di revocare il d.i. per l'assorbente ragione della mancanza della qualità di condomino in capo al destinatario dell'ingiunzione, la quale rende prive di effetti entrambe le delibere condominiali laddove riferite a tale ultimo soggetto, a prescindere da ogni approfondimento circa il rapporto – di novazione o di conferma – esistente tra le stesse.
D'altra parte, tutte le argomentazioni difensive spese dal condominio nei suoi scritti conclusivi al fine di escludere l'effetto preclusivo dell'intervenuto giudicato esterno non colgono nel segno.
pag. 3/5 Così non può fondatamente lamentarsi che l'appellante abbia omesso di censurare il percorso motivazionale del primo giudice nella parte in cui attribuisce rilievo alla sopravvenienza della delibera di ratifica del 26.7.13 (con conseguente difetto d'interesse ad impugnare una sentenza sorretta da autonoma ratio decidendi inoppugnata e quindi ormai coperta da giudicato), poiché la rilevanza dell'intervento della delibera di ratifica, nella motivazione della sentenza appellata, risiede nella sua idoneità a provare adeguatamente (anche perché non fatta segno di tempestiva opposizione) il credito oggetto del presente giudizio di opposizione;
e, sotto tale profilo probatorio, non è dubitabile che l'appellante abbia senz'altro provveduto a contestare, anche e proprio alla luce della propria estraneità al condominio, l'esistenza di una prova adeguata del credito fatto valere dalla controparte.
Del pari, il fatto che la delibera di ratifica del 26.7.13 non sia stata impugnata nei termini di legge non può certo valere, come infondatamente preteso dal condominio appellato, a rendere le ragioni di credito ivi deliberate del tutto inoppugnabili e addirittura insensibili a quanto accertato – in termini di radicale inefficacia nei confronti della – da una Pt_1 sentenza inter partes passata in giudicato.
Effetti di giudicato in senso favorevole al condominio, poi, neppure possono farsi derivare dalla sentenza definitiva n.596/18 resa del Tribunale di Bari all'esito del giudizio di impugnazione della delibera del 25.1.13, posto che in quella sede il giudicante, preso atto dell'intervento di altra delibera finalizzata ad emendare da eventuali vizi la delibera impugnata, si è limitato a dichiarare cessata la materia del contendere tra le parti, senza statuire in alcun modo sul merito della controversia.
Infine, irrilevante è che il primo giudice abbia valutato generica e contradditoria (oltre che insufficientemente provata) la difesa della riguardante la sua estraneità al Pt_1 condominio, dovendosi ribadire in proposito che il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, essendo l'istituto posto a tutela di interessi pubblicistici esorbitanti dalla sfera di disponibilità delle parti in causa.
Quanto alle spese del doppio grado, le stesse, liquidate nella misura indicata nel dispositivo, vanno poste a carico del condominio in virtù del criterio della soccombenza.
Si dà altresì atto che ricorrono, ex art.13 co.1 quater TUSG, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellato condominio, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 co.1 bis del medesimo testo unico.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 nonché sull'appello incidentale proposto dal Controparte_4
, avverso la sentenza n.2467/20 emessa dal Tribunale di
[...]
Bari il 30.7.20, disattesa o assorbita ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello principale, accoglie l'opposizione proposta dalla Pt_1 avverso il d.i. n.2274/13 emesso dal Tribunale di Bari il 3.10.13 e, per l'effetto, rigetta la domanda di pagamento proposta dal condominio OL DE nei confronti della
Pt_1
2) rigetta l'appello incidentale;
pag. 4/5 3) condanna il condominio OL DE a rifondere alla le spese del doppio Pt_1 grado di giudizio, che liquida per il primo grado in € 4.835,00, oltre R.S.G. del 15%, C.P.A. e
I.V.A. come per legge, e per il presente grado in € 4.800,00, oltre R.S.G. del 15%, C.P.A. e
I.V.A. come per legge;
3) dichiara che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte dell'appellato condominio
OL DE, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R.
115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 10.9.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Riccardo Leonetti Dott. Salvatore Grillo
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