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Ordinanza 17 aprile 2025
Ordinanza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, ordinanza 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE così composto: dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente dott.ssa Dora Tagliafierro Giudice dott. Vittorio Todisco Giudice Relatore letto l'art. 127-ter c.p.c.; visto il provvedimento con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 26.03.2025 con lo scambio di note scritte;
lette le note depositate dalle parti;
letto l'art. 669-terdecies c.p.c., ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 6360/2024 pendente tra:
(P. IVA ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1 Maurizio Maiello (C.F. ) e dell'Avv. Luca Cuffari (C.F. C.F._1
); C.F._2
RECLAMANTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Alberto Toffoletto Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), dell'Avv. Marco Pesenti (C.F. ), C.F._3 C.F._4 dell'Avv. Christian Romeo (C.F. ), dell'Avv. Luciana Cipolla (C.F. C.F._5
), dell'Avv. Flora Lettenmayer (C.F. ) e C.F._6 C.F._7 dell'Avv. Simona Daminelli (C.F. ); C.F._8
RECLAMATA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Rosita Leone Controparte_2 P.IVA_3
(C.F. ); C.F._9
RECLAMATA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. depositato in data 20.12.2024, la
[...]
ha impugnato l'ordinanza emessa in data 04.12.2024, nel giudizio R.G.N. Parte_2
4854/2024, con cui l'intestato Tribunale ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. formulato dalla stessa nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2
1.1 – Invero, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierna reclamante ha dedotto quanto segue:
1 • la ricorrente ha consegnato alla creditrice l'assegno n. 7255127570-02, Parte_3
per l'importo di € 5.122,43, tratto su su conto corrente n. 1063762924; CP_2
• l'assegno in questione è stato negoziato in data 07.06.2024 presso e, in Controparte_1
data 10.06.2024, è stato restituito impagato per “mancanza totale o parziale di fondi nel momento in cui il titolo viene presentato per il pagamento”;
• conseguentemente, in data 20.06.2024, è stato elevato il protesto, iscritto presso la
CC.I.A.A. di in data 01.07.2024; inoltre, il ricorrente è stato inserito all'interno Pt_3
della CRIF in data 08.07.2024;
• il protesto e la segnalazione sono illegittimi, in quanto l'assegno era munito di provvista al momento della negoziazione e, comunque, il debito è stato estinto dalla ricorrente a mezzo bonifico bancario, in data 18.06.2024; la segnalazione, inoltre, è stata effettuata senza alcun preavviso;
• sussiste il periculum in mora, in quanto il protesto e la segnalazione presso la CRIF impediscono l'accesso al credito alla società ricorrente.
Ha concluso, pertanto, chiedendo di ordinare la cancellazione dell'iscrizione del protesto e delle segnalazioni effettuate presso la CRIF e presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, con vittoria delle spese di lite.
1.2 – Il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda formulata dalla ricorrente, ritenendo insussistente il requisito del periculum in mora.
1.3 – Avverso tale pronuncia è stato formulato il reclamo in esame, con cui la reclamante, ribadita la sussistenza del fumus boni iuris, ha contestato la decisione del Giudice di prime cure, nella parte in cui ha negato l'esistenza del periculum in mora; nello specifico, ha rimarcato che l'iscrizione del protesto e la segnalazione presso la CRIF hanno determinato la revoca dei servizi offerti dalla Q8, il rigetto della proposta di acquisto di un veicolo aziendale da parte della e il rigetto di una richiesta di finanziamento da parte della CP_3
Findomestic.
1.4 – e si sono costituite in giudizio rispettivamente in Controparte_1 Controparte_2
data 10.03.2025 e in data 20.03.2025; entrambe hanno negato la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, chiedendo il rigetto dell'avverso reclamo, con vittoria delle spese di lite.
2 – Il reclamo è infondato, pur essendo necessario modificare la motivazione del provvedimento impugnato.
In effetti, a prescindere da ogni considerazione relativa al periculum in mora ed esaminando il requisito del fumus boni iuris, occorre rilevare che la reclamante ha evidenziato due motivi di
2 illegittimità del protesto elevato nei suoi confronti: da un lato, ha rimarcato che, in data
07.06.2024, sul conto corrente su cui è stato emesso l'assegno, era presente la provvista necessaria al pagamento;
dall'altro lato, ha rappresentato di aver provveduto a saldare il proprio debito in data 18.06.2024, nl termine di 60 giorni dalla presentazione dell'assegno per l'incasso.
Le doglianze formulate dalla reclamante non possono essere condivise.
2.1 – Invero, in primo luogo, non è stato provato che in data 07.06.2024, giorno in cui è stato negoziato l'assegno n. 7255127570-02, sul conto corrente intestato alla Parte_2
fosse presente la provvista necessaria al pagamento.
[...]
Infatti, dall'estratto conto depositato dall'odierna reclamante (allegato n. 12 del ricorso), emerge che, in data 06.06.2024, il saldo del conto corrente su cui è stato tratto l'assegno ammontava a € 3.096,90 e, dunque, era insufficiente al pagamento dell'assegno per cui è causa, relativo all'importo di € 5.122,43.
Dallo stesso estratto conto emerge che, in data 07.06.2024, ossia nel giorno in cui è stato negoziato l'assegno, è stato accreditato sul conto corrente l'importo di € 2.300,00. Infatti, la parte ha depositato (allegato 12.1 del ricorso) la minuta del bonifico istantaneo effettuato in data 07.06.2024, alle ore 11.22. Tale documentazione non è idonea a provare che, nel momento in cui è stato negoziato l'assegno n. 7255127570-02, sussisteva la provvista necessaria al pagamento del medesimo;
essa, infatti, non dimostra che, per l'intera giornata del 07.06.2024, era disponibile sul conto corrente intestato alla reclamante un importo superiore a quello dell'assegno emesso;
al contrario, consente di affermare che, fino alle ore
11.22 di quella data, la provvista era insufficiente.
Conseguentemente, ai sensi dell'art. 45 comma 1 del regio decreto 21 dicembre 1933, n.
1736, ha correttamente rilevato, con dichiarazione equivalente al protesto, Controparte_1 che l'assegno non è stato pagato per “mancanza totale o parziale dei fondi nel momento in cui il titolo viene presentato per il pagamento”.
Il protesto, dunque, è stato legittimamente iscritto presso la Camera di Commercio, in applicazione della legge n. 77/1995, con le modalità previste dalla Circolare n. 3512/c del 30 aprile 2001, emanata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
2.2 – In secondo luogo, il pagamento effettuato dalla società reclamante non incide sulla legittimità dell'iscrizione del protesto.
Invero, l'art. 8 della legge n. 386/1990 prevede che “le sanzioni amministrative non si applicano se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e
3 delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente”; l'art.
9-bis della medesima legge stabilisce che“nel caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per difetto di provvista, il trattario comunica al traente che, scaduto il termine indicato nell'articolo 8 senza che abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, il suo nominativo sarà iscritto nell'archivio di cui all'articolo 10-bis e che dalla stessa data gli sarà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni”.
Tali disposizioni, dunque, consentono al debitore che effettui il pagamento tardivo di evitare le sanzioni amministrative, l'iscrizione nell'elenco tenuto dalla Banca d'Italia e la revoca delle autorizzazioni a emettere assegni;
esse, invece, non incidono sul protesto, che resta legittimo.
2.3 – Alla luce di tali considerazioni, la levata del protesto e la sua iscrizione presso la
Camera di Commercio di risultano legittime, diversamente rispetto a quanto affermato Pt_3
da parte reclamante. Pertanto, deve essere rigettata la domanda cautelare finalizzata alla cancellazione del medesimo.
2.4 – La società ricorrente, peraltro, ha chiesto anche la cancellazione della segnalazione del protesto effettuata presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia e presso la CRIF.
Sul punto, si osserva che non è stata provata la sussistenza di segnalazioni presso la Centrale
Rischi della Banca d'Italia e, pertanto, la relativa domanda di cancellazione non può essere accolta.
Inoltre, si rileva che, come dedotto da parte reclamata, il sistema di informazioni creditizie gestito da CRIF non concerne i protesti, bensì le informazioni relative ai finanziamenti;
conseguentemente, nessuna segnalazione relativa al protesto in parola può essere stata effettuata presso la CRIF. In questa prospettiva, i documenti 6 e 7 allegati al ricorso introduttivo devono essere qualificati come monitoraggi relativi all'impresa, in cui viene dato atto dell'iscrizione del protesto effettuata presso la Camera di Commercio di invero, Pt_3
l'allegato 6 contiene un documento denominato “report impresa”, mentre l'allegato 7 contiene un “monitoraggio”.
Del resto, parte reclamante lamenta un unico motivo di illegittimità della citata segnalazione, consistente nell'omissione del preavviso. Al riguardo, deve essere evidenziato che, in tema di segnalazione alle cd. SIC, Società di informazioni creditizie per la facoltativa raccolta dei dati attinenti ai finanziamenti concessi ai soggetti censiti dagli intermediari aderenti, nella vigenza dell'art. 125 del d.lgs. n. 385/1993, il profilo di legittimità della segnalazione in rapporto all'onere di preventivo avviso al debitore, che, per la prima volta, venga a essere classificato negativamente, assume rilievo unicamente ove si tratti di segnalazioni per operazioni di
4 credito al consumo (cfr. Cassazione civile sez. I, 25/05/2021, n. 14382). Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, dunque, anche se fosse stata effettuata una segnalazione presso la
CRIF, la lamentata omissione del preavviso nei confronti dell'odierna reclamante sarebbe del tutto irrilevante ai fini della sua legittimità, atteso che la ha Parte_2 agito nello svolgimento di un'attività imprenditoriale e, dunque, non può essere classificata come consumatrice.
Anche con riferimento a tale profilo, dunque, deve essere rilevata l'insussistenza del fumus boni iuris.
2.5 – Alla luce di tali considerazioni, il reclamo deve essere rigettato, a prescindere da ogni considerazione relativa al periculum in mora, atteso che non sussiste il presupposto del fumus boni iuris.
3 – Con riferimento alle spese di lite, si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle stesse, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., in considerazione dell'obiettiva situazione di incertezza fattuale esistente, al momento della proposizione del ricorso e del reclamo, in ordine ai presupposti di fatto del protesto.
3.1 – Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico della reclamante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione del reclamo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il reclamo;
- compensa le spese di lite;
- dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico della reclamante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione del reclamo.
Nola, data della pubblicazione
La Presidente
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
5
PRIMA SEZIONE così composto: dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente dott.ssa Dora Tagliafierro Giudice dott. Vittorio Todisco Giudice Relatore letto l'art. 127-ter c.p.c.; visto il provvedimento con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 26.03.2025 con lo scambio di note scritte;
lette le note depositate dalle parti;
letto l'art. 669-terdecies c.p.c., ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 6360/2024 pendente tra:
(P. IVA ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1 Maurizio Maiello (C.F. ) e dell'Avv. Luca Cuffari (C.F. C.F._1
); C.F._2
RECLAMANTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Alberto Toffoletto Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), dell'Avv. Marco Pesenti (C.F. ), C.F._3 C.F._4 dell'Avv. Christian Romeo (C.F. ), dell'Avv. Luciana Cipolla (C.F. C.F._5
), dell'Avv. Flora Lettenmayer (C.F. ) e C.F._6 C.F._7 dell'Avv. Simona Daminelli (C.F. ); C.F._8
RECLAMATA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Rosita Leone Controparte_2 P.IVA_3
(C.F. ); C.F._9
RECLAMATA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. depositato in data 20.12.2024, la
[...]
ha impugnato l'ordinanza emessa in data 04.12.2024, nel giudizio R.G.N. Parte_2
4854/2024, con cui l'intestato Tribunale ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. formulato dalla stessa nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2
1.1 – Invero, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierna reclamante ha dedotto quanto segue:
1 • la ricorrente ha consegnato alla creditrice l'assegno n. 7255127570-02, Parte_3
per l'importo di € 5.122,43, tratto su su conto corrente n. 1063762924; CP_2
• l'assegno in questione è stato negoziato in data 07.06.2024 presso e, in Controparte_1
data 10.06.2024, è stato restituito impagato per “mancanza totale o parziale di fondi nel momento in cui il titolo viene presentato per il pagamento”;
• conseguentemente, in data 20.06.2024, è stato elevato il protesto, iscritto presso la
CC.I.A.A. di in data 01.07.2024; inoltre, il ricorrente è stato inserito all'interno Pt_3
della CRIF in data 08.07.2024;
• il protesto e la segnalazione sono illegittimi, in quanto l'assegno era munito di provvista al momento della negoziazione e, comunque, il debito è stato estinto dalla ricorrente a mezzo bonifico bancario, in data 18.06.2024; la segnalazione, inoltre, è stata effettuata senza alcun preavviso;
• sussiste il periculum in mora, in quanto il protesto e la segnalazione presso la CRIF impediscono l'accesso al credito alla società ricorrente.
Ha concluso, pertanto, chiedendo di ordinare la cancellazione dell'iscrizione del protesto e delle segnalazioni effettuate presso la CRIF e presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, con vittoria delle spese di lite.
1.2 – Il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda formulata dalla ricorrente, ritenendo insussistente il requisito del periculum in mora.
1.3 – Avverso tale pronuncia è stato formulato il reclamo in esame, con cui la reclamante, ribadita la sussistenza del fumus boni iuris, ha contestato la decisione del Giudice di prime cure, nella parte in cui ha negato l'esistenza del periculum in mora; nello specifico, ha rimarcato che l'iscrizione del protesto e la segnalazione presso la CRIF hanno determinato la revoca dei servizi offerti dalla Q8, il rigetto della proposta di acquisto di un veicolo aziendale da parte della e il rigetto di una richiesta di finanziamento da parte della CP_3
Findomestic.
1.4 – e si sono costituite in giudizio rispettivamente in Controparte_1 Controparte_2
data 10.03.2025 e in data 20.03.2025; entrambe hanno negato la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, chiedendo il rigetto dell'avverso reclamo, con vittoria delle spese di lite.
2 – Il reclamo è infondato, pur essendo necessario modificare la motivazione del provvedimento impugnato.
In effetti, a prescindere da ogni considerazione relativa al periculum in mora ed esaminando il requisito del fumus boni iuris, occorre rilevare che la reclamante ha evidenziato due motivi di
2 illegittimità del protesto elevato nei suoi confronti: da un lato, ha rimarcato che, in data
07.06.2024, sul conto corrente su cui è stato emesso l'assegno, era presente la provvista necessaria al pagamento;
dall'altro lato, ha rappresentato di aver provveduto a saldare il proprio debito in data 18.06.2024, nl termine di 60 giorni dalla presentazione dell'assegno per l'incasso.
Le doglianze formulate dalla reclamante non possono essere condivise.
2.1 – Invero, in primo luogo, non è stato provato che in data 07.06.2024, giorno in cui è stato negoziato l'assegno n. 7255127570-02, sul conto corrente intestato alla Parte_2
fosse presente la provvista necessaria al pagamento.
[...]
Infatti, dall'estratto conto depositato dall'odierna reclamante (allegato n. 12 del ricorso), emerge che, in data 06.06.2024, il saldo del conto corrente su cui è stato tratto l'assegno ammontava a € 3.096,90 e, dunque, era insufficiente al pagamento dell'assegno per cui è causa, relativo all'importo di € 5.122,43.
Dallo stesso estratto conto emerge che, in data 07.06.2024, ossia nel giorno in cui è stato negoziato l'assegno, è stato accreditato sul conto corrente l'importo di € 2.300,00. Infatti, la parte ha depositato (allegato 12.1 del ricorso) la minuta del bonifico istantaneo effettuato in data 07.06.2024, alle ore 11.22. Tale documentazione non è idonea a provare che, nel momento in cui è stato negoziato l'assegno n. 7255127570-02, sussisteva la provvista necessaria al pagamento del medesimo;
essa, infatti, non dimostra che, per l'intera giornata del 07.06.2024, era disponibile sul conto corrente intestato alla reclamante un importo superiore a quello dell'assegno emesso;
al contrario, consente di affermare che, fino alle ore
11.22 di quella data, la provvista era insufficiente.
Conseguentemente, ai sensi dell'art. 45 comma 1 del regio decreto 21 dicembre 1933, n.
1736, ha correttamente rilevato, con dichiarazione equivalente al protesto, Controparte_1 che l'assegno non è stato pagato per “mancanza totale o parziale dei fondi nel momento in cui il titolo viene presentato per il pagamento”.
Il protesto, dunque, è stato legittimamente iscritto presso la Camera di Commercio, in applicazione della legge n. 77/1995, con le modalità previste dalla Circolare n. 3512/c del 30 aprile 2001, emanata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
2.2 – In secondo luogo, il pagamento effettuato dalla società reclamante non incide sulla legittimità dell'iscrizione del protesto.
Invero, l'art. 8 della legge n. 386/1990 prevede che “le sanzioni amministrative non si applicano se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e
3 delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente”; l'art.
9-bis della medesima legge stabilisce che“nel caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per difetto di provvista, il trattario comunica al traente che, scaduto il termine indicato nell'articolo 8 senza che abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, il suo nominativo sarà iscritto nell'archivio di cui all'articolo 10-bis e che dalla stessa data gli sarà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni”.
Tali disposizioni, dunque, consentono al debitore che effettui il pagamento tardivo di evitare le sanzioni amministrative, l'iscrizione nell'elenco tenuto dalla Banca d'Italia e la revoca delle autorizzazioni a emettere assegni;
esse, invece, non incidono sul protesto, che resta legittimo.
2.3 – Alla luce di tali considerazioni, la levata del protesto e la sua iscrizione presso la
Camera di Commercio di risultano legittime, diversamente rispetto a quanto affermato Pt_3
da parte reclamante. Pertanto, deve essere rigettata la domanda cautelare finalizzata alla cancellazione del medesimo.
2.4 – La società ricorrente, peraltro, ha chiesto anche la cancellazione della segnalazione del protesto effettuata presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia e presso la CRIF.
Sul punto, si osserva che non è stata provata la sussistenza di segnalazioni presso la Centrale
Rischi della Banca d'Italia e, pertanto, la relativa domanda di cancellazione non può essere accolta.
Inoltre, si rileva che, come dedotto da parte reclamata, il sistema di informazioni creditizie gestito da CRIF non concerne i protesti, bensì le informazioni relative ai finanziamenti;
conseguentemente, nessuna segnalazione relativa al protesto in parola può essere stata effettuata presso la CRIF. In questa prospettiva, i documenti 6 e 7 allegati al ricorso introduttivo devono essere qualificati come monitoraggi relativi all'impresa, in cui viene dato atto dell'iscrizione del protesto effettuata presso la Camera di Commercio di invero, Pt_3
l'allegato 6 contiene un documento denominato “report impresa”, mentre l'allegato 7 contiene un “monitoraggio”.
Del resto, parte reclamante lamenta un unico motivo di illegittimità della citata segnalazione, consistente nell'omissione del preavviso. Al riguardo, deve essere evidenziato che, in tema di segnalazione alle cd. SIC, Società di informazioni creditizie per la facoltativa raccolta dei dati attinenti ai finanziamenti concessi ai soggetti censiti dagli intermediari aderenti, nella vigenza dell'art. 125 del d.lgs. n. 385/1993, il profilo di legittimità della segnalazione in rapporto all'onere di preventivo avviso al debitore, che, per la prima volta, venga a essere classificato negativamente, assume rilievo unicamente ove si tratti di segnalazioni per operazioni di
4 credito al consumo (cfr. Cassazione civile sez. I, 25/05/2021, n. 14382). Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, dunque, anche se fosse stata effettuata una segnalazione presso la
CRIF, la lamentata omissione del preavviso nei confronti dell'odierna reclamante sarebbe del tutto irrilevante ai fini della sua legittimità, atteso che la ha Parte_2 agito nello svolgimento di un'attività imprenditoriale e, dunque, non può essere classificata come consumatrice.
Anche con riferimento a tale profilo, dunque, deve essere rilevata l'insussistenza del fumus boni iuris.
2.5 – Alla luce di tali considerazioni, il reclamo deve essere rigettato, a prescindere da ogni considerazione relativa al periculum in mora, atteso che non sussiste il presupposto del fumus boni iuris.
3 – Con riferimento alle spese di lite, si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle stesse, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., in considerazione dell'obiettiva situazione di incertezza fattuale esistente, al momento della proposizione del ricorso e del reclamo, in ordine ai presupposti di fatto del protesto.
3.1 – Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico della reclamante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione del reclamo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il reclamo;
- compensa le spese di lite;
- dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico della reclamante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione del reclamo.
Nola, data della pubblicazione
La Presidente
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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