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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/11/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 999/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
17/03/1973, residente in [...], Bargagli (GE) ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Gianpaolo Dalessio Clementi (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._2
e
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._3
residente in [...], Bargagli (GE), elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Gianpaolo Dalessio Clementi (C.F. ), C.F._2
che la rappresenta e la difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Bargagli (GE) il 27/07/2009 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative alle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1)I coniugi e vivranno separati nel reciproco Parte_1 Parte_2
rispetto;
2) La casa coniugale sita in Bargagli (GE), Via Adamello n. 8, sarà assegnata, unitamente agli arredi ivi contenuti, alla signora con esclusione degli Parte_2
effetti e regali personali, unitamente ad alcuni album di fotografie, del sig.
, che provvederà a ritirare accordandosi con la signora Pt_1 Pt_2
3) In ordine all'affidamento dei figli ed i coniugi optano per il Per_1 Per_2 regime congiunto e condiviso, con collocazione abitativa prevalente degli stessi presso la madre nell'immobile coniugale sito in Bargagli (GE), Via Adamello n.
8, ove manterranno la residenza;
4) I coniugi, nel regolamentare la loro frequentazione con i figli ed Per_1 Per_2
si atterranno, per quanto possibile e nell'interesse primario degli stessi, a criteri di elasticità, perseguendo l'obiettivo condiviso di una facilitazione del loro rapporto con entrambi i genitori;
5) A tal proposito, il padre potrà vedere i figli ogniqualvolta lo desideri, compatibilmente con le esigenze scolastiche e parascolastiche degli stessi e compatibilmente con gli impegni già assunti dalla madre. In ogni caso, egli potrà tenere con sé ed secondo le seguenti modalità, compatibilmente con Per_1 Per_2
i turni e gli orari di lavoro di entrambi i genitori:
• a fine settimana alternati, dalle ore 18:00 del venerdì fino alla mattina di lunedì riaccompagnandoli a scuola/asilo; ù
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 • il mercoledì pomeriggio dalle ore 18:00 fino alla mattina di venerdì riaccompagnandoli a scuola/asilo, nelle settimane in cui il weekend sarà trascorso dai figli con la mamma;
• il mercoledì pomeriggio dalle ore 18:00 fino alla mattina di giovedì riaccompagnandoli a scuola/asilo, nelle settimane in cui il weekend sarà trascorso dai figli con lo stesso;
• un periodo di una settimana durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, salvo diversi accordi tra i genitori;
• le vacanze di Natale,
seguendo il criterio dell'alternanza di anno in anno, saranno suddivise nel seguente modo: ed trascorreranno con un genitore il giorno del 24 dicembre Per_1 Per_2
e la mattina del 25 dicembre e con l'altro genitore dal pranzo del 25 dicembre sino a tutto il 26 dicembre compreso;
il successivo periodo di sospensione didattica verrà suddiviso come segue: dal 27/12 sino al mattino del 01/01 con il genitore con cui i figli hanno trascorso la vigilia di natale e dal pranzo dell'1/01/ sino al 6 gennaio con l'altro genitore;
dal 7/01 riprenderà il regime di frequentazione ordinario;
• il medesimo criterio dell'alternanza verrà seguito anche per le vacanze Pasquali che saranno così suddivise: dal giovedì al sabato compreso della settimana pasquale i figli staranno con un genitore, mentre dalla domenica di Pasqua fino al martedì con l'altro;
• il criterio dell'alternanza verrà applicato anche per eventuali ponti infrannuali e/o periodi di fermo scolastico, nonché per tutte le altre festività civili e/o religiose;
• per il compleanno di e di i genitori si accorderanno in modo che Per_1 Per_2
sia consentito ad entrambi di festeggiare la ricorrenza con i figli.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 6) Il signor si obbliga a corrispondere alla moglie un assegno mensile di Pt_1
€ 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli ed Tale Per_1 Per_2
assegno verrà corrisposto alla signora ntro il giorno dodici di ciascun mese Pt_2
e verrà adeguato annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) I coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento di tutte le spese aventi carattere straordinario necessarie per i figli, purché previamente concordate, nei termini e con le modalità stabilite dal documento di orientamento uniforme stilato dalla IV° Sezione del Tribunale di Genova in data 15/09/2016;
8) I coniugi concordano che l'assegno unico e universale erogato dall' per i CP_1
figli minori e sarà ripartito tra gli stessi in ragione del 50% ciascuno Per_1 Per_2 come per legge;
9) I coniugi si danno reciprocamente atto di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro, dichiarando di essere entrambi economicamente autosufficienti;
10) I coniugi acconsentono, per quanto possa occorrere, al rilascio del passaporto per ed impegnandosi a manifestare il consenso nelle forme Per_1 Per_2 richieste.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2009, Numero 3, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
17/03/1973, residente in [...], Bargagli (GE) ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Gianpaolo Dalessio Clementi (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._2
e
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._3
residente in [...], Bargagli (GE), elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Gianpaolo Dalessio Clementi (C.F. ), C.F._2
che la rappresenta e la difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Bargagli (GE) il 27/07/2009 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative alle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1)I coniugi e vivranno separati nel reciproco Parte_1 Parte_2
rispetto;
2) La casa coniugale sita in Bargagli (GE), Via Adamello n. 8, sarà assegnata, unitamente agli arredi ivi contenuti, alla signora con esclusione degli Parte_2
effetti e regali personali, unitamente ad alcuni album di fotografie, del sig.
, che provvederà a ritirare accordandosi con la signora Pt_1 Pt_2
3) In ordine all'affidamento dei figli ed i coniugi optano per il Per_1 Per_2 regime congiunto e condiviso, con collocazione abitativa prevalente degli stessi presso la madre nell'immobile coniugale sito in Bargagli (GE), Via Adamello n.
8, ove manterranno la residenza;
4) I coniugi, nel regolamentare la loro frequentazione con i figli ed Per_1 Per_2
si atterranno, per quanto possibile e nell'interesse primario degli stessi, a criteri di elasticità, perseguendo l'obiettivo condiviso di una facilitazione del loro rapporto con entrambi i genitori;
5) A tal proposito, il padre potrà vedere i figli ogniqualvolta lo desideri, compatibilmente con le esigenze scolastiche e parascolastiche degli stessi e compatibilmente con gli impegni già assunti dalla madre. In ogni caso, egli potrà tenere con sé ed secondo le seguenti modalità, compatibilmente con Per_1 Per_2
i turni e gli orari di lavoro di entrambi i genitori:
• a fine settimana alternati, dalle ore 18:00 del venerdì fino alla mattina di lunedì riaccompagnandoli a scuola/asilo; ù
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 • il mercoledì pomeriggio dalle ore 18:00 fino alla mattina di venerdì riaccompagnandoli a scuola/asilo, nelle settimane in cui il weekend sarà trascorso dai figli con la mamma;
• il mercoledì pomeriggio dalle ore 18:00 fino alla mattina di giovedì riaccompagnandoli a scuola/asilo, nelle settimane in cui il weekend sarà trascorso dai figli con lo stesso;
• un periodo di una settimana durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, salvo diversi accordi tra i genitori;
• le vacanze di Natale,
seguendo il criterio dell'alternanza di anno in anno, saranno suddivise nel seguente modo: ed trascorreranno con un genitore il giorno del 24 dicembre Per_1 Per_2
e la mattina del 25 dicembre e con l'altro genitore dal pranzo del 25 dicembre sino a tutto il 26 dicembre compreso;
il successivo periodo di sospensione didattica verrà suddiviso come segue: dal 27/12 sino al mattino del 01/01 con il genitore con cui i figli hanno trascorso la vigilia di natale e dal pranzo dell'1/01/ sino al 6 gennaio con l'altro genitore;
dal 7/01 riprenderà il regime di frequentazione ordinario;
• il medesimo criterio dell'alternanza verrà seguito anche per le vacanze Pasquali che saranno così suddivise: dal giovedì al sabato compreso della settimana pasquale i figli staranno con un genitore, mentre dalla domenica di Pasqua fino al martedì con l'altro;
• il criterio dell'alternanza verrà applicato anche per eventuali ponti infrannuali e/o periodi di fermo scolastico, nonché per tutte le altre festività civili e/o religiose;
• per il compleanno di e di i genitori si accorderanno in modo che Per_1 Per_2
sia consentito ad entrambi di festeggiare la ricorrenza con i figli.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 6) Il signor si obbliga a corrispondere alla moglie un assegno mensile di Pt_1
€ 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli ed Tale Per_1 Per_2
assegno verrà corrisposto alla signora ntro il giorno dodici di ciascun mese Pt_2
e verrà adeguato annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) I coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento di tutte le spese aventi carattere straordinario necessarie per i figli, purché previamente concordate, nei termini e con le modalità stabilite dal documento di orientamento uniforme stilato dalla IV° Sezione del Tribunale di Genova in data 15/09/2016;
8) I coniugi concordano che l'assegno unico e universale erogato dall' per i CP_1
figli minori e sarà ripartito tra gli stessi in ragione del 50% ciascuno Per_1 Per_2 come per legge;
9) I coniugi si danno reciprocamente atto di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro, dichiarando di essere entrambi economicamente autosufficienti;
10) I coniugi acconsentono, per quanto possa occorrere, al rilascio del passaporto per ed impegnandosi a manifestare il consenso nelle forme Per_1 Per_2 richieste.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2009, Numero 3, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV
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