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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/11/2024, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di ConSIlio e composto dai magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Elena Sollazzo Giudice dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 12/07/2024, al n. 2587/2024 V.G. e promossa da nata a [...] il [...] e residente in [...]
164,
C.F. C.F._1
e nato a [...] il [...] e residente negli Emirati Arabi, Parte_2
C.F. C.F._2
entrambi assistiti e difesi dall'Avv.to De Rossi Valentina del Foro di Vicenza
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
L'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473bis.51 e 127 ter c.p.c.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
I coniugi manifestano la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
“1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra i SInori e Parte_1 Parte_2
con rito civile in Mira (VE) in data 15.09.2018, atto registrato nel registro degli atti civili
[...] di matrimonio del Comune di Mira al n. 147, P. 2, Serie C, anno 2018, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mira (VE) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) confermarsi l'assegnazione della casa ex coniugale sita in Vicenza, Viale Dieci Giugno n. 164 int.1, di proprietà esclusiva della SI.ra , alla medesima, completa degli arredi e corredi, la Pt_1
quale ivi continuerà a vivere assieme al figlio minore che ivi manterrà la propria Persona_1
residenza anagrafica;
3) disporsi che il figlio minore resti affidato ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1
prevalente presso la madre nella casa ex coniugale;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in via condivisa tra loro assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio (quali quelle riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute) tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione e/o modica importanza (in particolare quelle attinenti all'organizzazione del tempo libero del figlio) la responsabilità sarà esercitata in via disgiunta da entrambi i genitori;
4) il padre avrà il diritto-dovere di tenere con sé il figlio minore nei seguenti tempi: una Per_1
volta ogni due mesi, o ogni mese e mezzo qualora il SInor riuscisse a rientrare in Italia Per_1
più frequentemente, per almeno tre giorni;
per un periodo di tre settimane nel periodo estivo, anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
durante le vacanze invernali per una settimana con ciascuno dei due genitori che verrà concordata entro il 30 settembre di ogni anno, a meno che i genitori si accordino che trascorra le intere vacanze Per_1 natalizie ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore. Salvo diversi accordi tra i genitori, Per_1
trascorrerà la vigilia di Natale o il giorno di Natale ad anni alterni con ciascuno dei due genitori.
Nel periodo Pasquale, trascorrerà l'intero periodo delle vacanze ad anni alterni o con il Per_1
padre o con la madre tenuto conto che se avrà trascorso le intere vacanze natalizie con un genitore quelle pasquali spetteranno all'altro. I tempi di visita potranno essere ampliati o modificati, previo accordo tra i genitori, tenuto conto sempre e comunque delle volontà e dei desideri di , dei Per_1
suoi impegni sociali, conviviali, ricreativi e scolastici.
5) disporsi che il SI. quale contribuzione al mantenimento ordinario del figlio Parte_2
minore , corrisponda la somma mensile complessiva di € 504,00 da versarsi nel conto Per_1
corrente della NO entro il giorno 5 di ogni mese, somma annualmente Parte_1
rivalutabile secondo gli indici Istat famiglie a decorrere dal mese di luglio 2025. Le detrazioni per il figlio a carico nonché l'assegno unico spetteranno al 100% alla NO Parte_1 impegnandosi il SInor a non presentare la relativa domanda di corresponsione all'inps Per_1 ed a prestare l'assenso, laddove necessario anche per iscritto, affinchè ogni sussidio venga corrisposto alla NO . Pt_1
6) le spese straordinarie riguardanti il figlio minore , come individuate e disciplinate dal Per_1
Protocollo in uso attualmente presso il Tribunale di Vicenza, verranno ripartite al 50% tra i genitori, provvedendo i genitori o a pagare direttamente pro quota la spesa ovvero a chiederla in rimborso all'altro genitore. Le parti concordano che le spese relative a qualsiasi sport, compreso lo scii, che il figlio ritenesse di voler praticare durante l'anno scolastico resteranno sottratte Per_1
alla disciplina del previo accordo dei genitori e pertanto verranno sempre ripartite al 50% tra i genitori ovvero rimborsate pro quota dall'uno all'altro. Per quanto attiene invece alle attività didattiche, di studio, ludiche, ricreative e sportive che il figlio svolgerà durante i periodi di Per_1 vacanza trascorsi con l'uno o l'altro dei genitori si specifica che le stesse resteranno interamente a carico del genitore che le ha promosse, salvo che su espresso accordo delle parti si decida di ripartirne il costo tra i due genitori;
7) la NO si impegna a mettere a disposizione l'importo di € 25.000,00, per conto Parte_1 del SInor , in favore di “spese e bisogni speciali” (ad esempio acquisto auto, Parte_2
motorino, istruzione post laurea, corsi qualificanti di specializzazione ecc..) per il figlio che Per_1
esulano dalle spese straordinarie di cui al punto 6, concordate o non concordate, di cui al
Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza in merito alla disciplina delle quali resta vigente tutto quanto previsto nel Protocollo. In ordine all'impegno sopra indicato si precisa che, qualora la spesa affrontanda per il figlio sia concordata da entrambi i genitori, la quota del 50% a carico del SInor verrà pagata dalla NO scomputandola dai 25.000,00 euro mentre la Per_1 Pt_1
quota del 50% a carico della NO verrà erogata attingendola dalle proprie risorse Pt_1
personali; qualora invece la spesa affrontanda sia stata decisa solo dal SInor col figlio Per_1
senza accordo anche da parte della madre l'intero ammontare della spesa pari al 100% verrà erogato dalla NO scomputandolo interamente dal capitale sopra indicato. A seguito di Pt_1 ogni spesa verrà esibito da parte della NO rendiconto con indicazione dell'importo Pt_1
utilizzato, della percentuale di partecipazione alla spesa e del capitale residuo.
8) dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e, pertanto, non vi è alcun obbligo di corresponsione di assegni di mantenimento reciproci;
9) Il SInor conferma il proprio obbligo, per effetto dell'avvenuto trasferimento della Per_1
propria quota della ex casa coniugale in favore della NO prima del decorso del Pt_1 quinquennio e della conseguente perdita del beneficio “prima casa”, a rispondere nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di quanto gli verrà chiesto di versare (sanzione amministrativa, versamento imposte in misura ordinaria oltre interessi, ecc..) che resterà a suo carico. 10) Con l'esatto e puntuale adempimento delle condizioni di cui ai punti che precedono i coniugi dichiarano di non avere nulla più a pretendere l'uno dall'altro in ragione dei loro rapporti economici e patrimoniali per nessun titolo, motivo o ragione.
11) i coniugi prestano sin da ora reciproco consenso all'espatrio, consentendo l'emissione del passaporto personale e del proprio figlio;
12) Spese di lite compensate”.
CONCLUSIONI DEL P.M.:
Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che con ricorso depositato il 12/07/2024, esponendo di avere contratto matrimonio con rito civile in Mira (VE) il 15/09/2018; di avere avuto il figlio in data 25/02/2011; di essersi separati Per_1
consensualmente con provvedimento del Tribunale di Vicenza in data 25/05/2023; di vivere separati da allora in modo ininterrotto e di ritenere impossibile una riconciliazione, i SIg. e Parte_1
hanno chiesto che questo Tribunale dichiari lo scioglimento del matrimonio, ai Parte_2
sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/70 e successive modificazioni;
ritenuto che
la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta: sono, infatti, trascorsi più di sei mesi tra la comparizione dei coniugi avanti al Presidente del
Tribunale nel procedimento per separazione consensuale (16/05/2023) e la presentazione del ricorso in esame (12/07/2024) e la separazione si è conclusa con omologa in data 25/05/2023; i certificati allegati al ricorso, attestanti la diversa residenza dei coniugi e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta da allora senza interruzioni sino ad oggi e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi;
rilevato che dal matrimonio è nato il figlio in data 25/02/2011, e ritenuto che appaiono conformi Per_1
alle eSIenze di tutela materiale e morale del predetto le condizioni concordate fra i coniugi, ed in particolare che il padre corrisponda alla NO , a titolo di contributo per il mantenimento del Pt_1
figlio, la somma mensile di € 504,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico su conto corrente intestato alla SI.ra , oltre al 50% delle spese straordinarie, come regolamentate Pt_1
dal Protocollo del Tribunale di Vicenza;
sussistono i presupposti per confermare l'assegnazione della casa coniugale in favore della SI.ra
, quale genitore convivente con il figlio minore;
Pt_1
quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e di quello per il figlio minore;
delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando nella causa n. 2587/2024 V.G., così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Mira (VE) il 15/09/2018 tra e Parte_1
alle condizioni di cui in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate. Parte_2
2) Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Mira (VE) di annotare la presente sentenza sull'atto di matrimonio n. 147 P. II Serie C – Anno 2018 dei coniugi sopra indicati.
Nulla per le spese, stante la domanda congiuntamente proposta.
Vicenza, così deciso nella Camera di ConSIlio del 28/10/2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo dott.ssa Giovanna Sanfratello