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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/02/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 931/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da: con l'avv. Sabatti Claudio Parte_1
Parte ricorrente contro
(incorporante per fusione con l'avv. Controparte_1 CP_2
Cominelli Cristina Alba
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
In via principale e nel merito:
1) accertare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto dalla convenuta, ad essere inquadrata al I livello del C.C.N.L. commercio a partire dal 15.07.2020, o comunque dalla data ritenuta da Codesto
Tribunale, nonché la decorrenza dell'anzianità di servizio dal 15.07.2022 oppure dalla data ritenuta da
Codesto Tribunale e condannare la convenuta al pagamento della somma di €10.403.40 ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, dovuta a titolo di differenze retributive;
2) Accertare e dichiarare, per le ragioni sopra indicate che la ricorrente è stata oggetto di atti persecutori diretti alla emarginazione dal contesto aziendale e, di conseguenza, annullarli;
3) Condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illegittimo comportamento datoriale, sia di natura pagina 1 di 14 patrimoniale, da quantificarsi all'esito di idonea CTU che sin d'ora si richiede e/o comunque non inferiore all'importo corrispondente alla retribuzione globale di fatto percepita in costanza di rapporto
(€ 31.999,95) o di quell'altra maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, il tutto con interessi legali, sia non patrimoniale da determinarsi in via equitativa o da quantificarsi sempre all'esito della richiesta CTU medica e danno da perdita di chance da determinarsi in via equitativa.
4) Condannare, infine, la convenuta a versare la contribuzione previdenziale, sulla base della retribuzione globale di fatto dovuta per il superiore inquadramento.
Per la parte convenuta:
Nel merito: respingersi, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui in premessa, le domande tutte svolte da parte ricorrente, con ogni conseguente effetto di legge.
In ogni caso: spese di lite integralmente rifuse.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A fondamento delle domande trascritte in epigrafe, ha esposto che: Parte_1 aveva iniziato a prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze di – società che si occupa CP_2 dell'approntamento e realizzazione di fiere commerciali, in particolare della fiera denominata CP_2
con cadenza annuale - in allora denominata , dal 1997 sino al 2014; Controparte_3
il rapporto di lavoro, nel corso di quegli anni, era stato regolarizzato a mezzo di contratti di co-co-pro e/o contratti a progetto, rinnovati automaticamente di anno in anno, senza riconoscimento di scatti di anzianità o rinnovi di stipendi;
dal 2014 al 2020 aveva continuato a prestare attività lavorativa per attraverso collaborazioni CP_2 occasionali e per alcuni viaggi all'estero; successivamente all'anno 2020, le era stato chiesto di tornare a lavorare per con un contratto a CP_2
tempo determinato con scadenza il 14.7.2021, successivamente prorogato per altri 12 mesi;
nonostante i 17 anni di anzianità di servizio era stata assunta come impiegata addetta alla vendita di terzo livello CCNL commercio con adibizione al settore estero, per occuparsi esclusivamente della vendita telemarketing, con una retribuzione annua inferiore agli anni precedenti;
sin dal momento della assunzione nel 2020 si era interfacciata con le due colleghe presenti in ufficio,
, con ruolo di back office e segreteria e , addetta alle vendite italiane;
Persona_1 Persona_2
secondo le mansioni affidatele con la lettera di assunzione, avrebbe dovuto occuparsi della vendita del solo spazio espositivo delle fiere, relativamente alle aziende estere attraverso telemarketing, ma nella realtà dei fatti, appena arrivata sul luogo di lavoro, aveva dovuto occuparsi anche di molte altre pagina 2 di 14 incombenze, non di sua competenza, ed in particolare della intera organizzazione e gestione degli eventi;
al momento della sua assunzione, nell'organigramma aziendale era presente anche
[...]
assunta con la qualifica di addetta alle vendite di primo livello, cui avrebbe dovuto Persona_3
riferire, ma giunta in ufficio aveva appreso che la suddetta collega aveva rassegnato da poco le dimissioni, con la conseguenza che le erano stata affidate le di lei mansioni, facendosi carico di tutta una serie di incombenze che sarebbero appartenute alla qualifica di project manager (Responsabile ufficio Estero); sin dal primo momento il luogo di lavoro era risultato essere molto ostile, essendosi trovata ad interfacciarsi con la collega che era solita aggredirla verbalmente, oltre a delegarle, per Persona_1
incapacità o pigrizia, mansioni ad essa assegnate;
la sola collega con cui aveva avuto un dialogo, almeno all'inizio, era stata , la quale aveva Persona_2
confermato lo stato di stasi di e concordato che i comportamenti della collega fossero ostili CP_2 Per_1
e poco collaborativi;
il clima ostile era peggiorato successivamente al convegno denominato “Piazza della Fonderia by
Metef”, organizzato all'interno di Mecspe, tenutosi a nel novembre 2021; CP_1 per questo evento le era stata demandata l'individuazione e l'accreditamento di espositori italiani, benché fosse stata assunta per occuparsi solo dell'estero e, nell'occasione, aveva acconsentito a supportare le colleghe, dichiaratesi non in grado di adempiere alle consegne affidate loro dalla direzione;
aveva anche presenziato all'evento, recandosi a durante lo svolgimento delle fiere e, in CP_1 quell'occasione, le colleghe e l'avevano schernita ripetutamente davanti ai Persona_1 Persona_2
clienti; dopo quell'evento, il clima era diventato sempre più ostile, avendo le colleghe constatato la loro inadeguatezza professionale e, per l'effetto, iniziato ad assumere comportamenti vessatori nei suoi confronti, sentendosi professionalmente minacciate;
capitava spesso che le due colleghe si mandassero messaggi tra loro, escludendola dal dialogo o insultandola con epiteti verbali;
il clima astioso e maldisposto dell'ufficio era stato notato da un importante cliente CP_2 PE
, direttore commerciale di Metra spa, nonché moderatore di vari convegni di il quale, in
[...] CP_2 una conversazione, non solo aveva confermato che la convenuta, all'epoca dell'assunzione della pagina 3 di 14 ricorrente, non aveva più investito negli eventi, ma altresì il comportamento ostile e scorretto delle due colleghe;
avrebbe voluto parlare della situazione creatasi con il responsabile ma spesso le Pt_2 Persona_1
faceva presente che era lei stessa a fare rapporto alla direzione e che se voleva che il proprio contratto venisse convertito a tempo indeterminato, avrebbe fatto meglio ad adeguarsi ai di lei desiderata;
spesso le chiedeva di trascrivere e/o scrivere mail (posta la propria sostanziale incapacità) Persona_1
in inglese, nonché suggerimenti su come risolvere problematiche sopraggiunte e aspetti relativi alle fiere, data l'esperienza maturata dalla ricorrente a far data dal 1997, poi prendendosi il merito dei risultati cui perveniva grazie ai consigli ed al lavoro della ricorrente;
e la avevano sfruttata, non avendo alcuna intenzione di favorire un clima Persona_1 Persona_2 collaborativo e costruttivo all'interno dell'azienda tanto che, la stessa alla collega in un Per_1 Per_2
attimo in cui la ricorrente lasciava la propria postazione lavorativa, riferiva: “io allora le auguro di stare bene, ma allo stesso tempo mi auguro che ci sia un impedimento che non la faccia più venire qua”; qualche giorno più tardi ancora le colleghe, in un momento in cui la ricorrente lasciava la propria postazione per recarsi al bagno, si mettevano a sparlare della stessa, dipingendola come se fosse pazza e pericolosa e che alla stessa non dovesse essere rinnovato il contratto di lavoro;
le due colleghe, anche parlando tra loro, avevano ribadito come la ricorrente non avrebbe dovuto essere riassunta e che la stessa “andrebbe presa a sberle”, nonché che avrebbe dovuto esserle preferita una stagista;
le due colleghe l'avevano diffamata anche agli occhi della direttrice di Mecspe, mettendola in cattiva luce con becere illazioni e falsità, arrecandole un grave danno di immagine;
concluso il contratto con le era stata fatta un'offerta di lavoro dalla società – operante nel CP_2 Pt_3
medesimo settore - con una retribuzione parti ad €18.400,00 lordi annui e cioè un'offerta economica ben lontana dall'anzianità e competenze raggiunte;
poco prima del mancato rinnovo del contratto, era stata promossa responsabile del Persona_2
padiglione, mentre ad essa era stato comunicato che il contratto non le sarebbe stato rinnovato e nell'occasione la collega si era così espressa: “per me le darei un calcio nel culo”; Per_1
successivamente al mancato rinnovo del contratto, aveva ritenuto di mettere a conoscenza il presidente onorario di il quale era intervenuto rappresentando a lo straordinario CP_2 Persona_5 Pt_2
lavoro svolto dalla ricorrente e confermando il disordine aziendale ed il clima poco sano in azienda;
pagina 4 di 14 l'ambiente lavorativo in cui si era trovata ad operare, le condotte protratte dalle colleghe, avevano portato alla cesura del rapporto di lavoro con e causato plurimi danni patrimoniali e non. CP_2
Tutto ciò esposto, la ricorrente ha rivendicato il diritto al superiore inquadramento, essendo le mansioni svolte nel periodo lavorativo compreso tra luglio 2020 e luglio 2022 sussumibili in quelle di un impiegato di primo livello del CCNL Commercio, con una retribuzione globale di fatto pari a
€2.619,63, in luogo di quella corrisposta di €2.248,08 e alle conseguenti relative differenze retributive, anche in ragione degli aumenti salariali legati all'anzianità di servizio di oltre 17 anni, computata a partire dall'assunzione attraverso contratti coco,co e a progetto.
La ricorrente inoltre, ritenuto di essere stata vittima di mobbing e straining, per essere stata oggetto di azioni ad alto contenuto persecutorio da parte delle due colleghe, ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale e biologico, morale ed esistenziale.
Si è costituita per contestare tutto quanto dedotto in fatto e in diritto dalla ricorrente e CP_2
chiedere il rigetto delle domande proposte.
Con comparsa depositata il 4.2.2025 è intervenuta Controparte_1
nel giudizio ex art.105 c.p.c quale incorporante per fusione di con conseguente subentro in CP_2
tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi di facendo proprie tutte le domande, difese, eccezioni CP_2
già proposte da CP_2
Con ordinanza emessa in data 28.2.2024 non è stata ammessa la richiesta della ricorrente di prova per interrogatorio formale e testi sulle circostanze (1-49) di cui alla narrativa “depurate da eventuali elementi valutativi e/o negativi” avendo il Tribunale ritenuto l'inammissibilità di tale richiesta istruttoria in quanto in contrasto con la disciplina di cui all'art.244 c.p.c., ai sensi del quale la prova per testimoni deve essere formulata mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna deve essere interrogata, con indicazione delle coordinate minime di tempo, di luogo e di soggetti intervenuti, sì da consentire alla controparte di formulare la prova contraria e al giudice di valutarne la concludenza (cfr. Cass.
20997/2011); osservato inoltre che la capitolazione della prova deve essere articolata in relazione a fatti obiettivi e non al fine di ottenere dal teste meri giudizi, scevri da riferimenti oggettivi, come invece emerge dalla narrativa del ricorso di modo che la richiesta istruttoria in esame finisce col porre a carico del giudice una non consentita opera di ripulitura dei fatti e rimodulazione delle circostanze oggetto di testimonianza;
ritenuta altresì l'inammissibilità degli ulteriori capitoli di prova formulati in calce al ricorso in quanto o valutativi o comunque generici.
pagina 5 di 14 La causa pertanto è stata discussa e decisa, come da separato dispositivo, all'udienza del 6 febbraio
2025.
***
Con una prima domanda, la ricorrente chiede che sia accertato il suo diritto ad essere inquadrata al I livello del CCNL Commercio e che sia riconosciuta l'anzianità di servizio, computata a partire dall'assunzione attraverso i contratti di coco.co e coco.pro prodotti sub doc. 1, con riconoscimento delle relative differenze retributive.
Per le ragioni che si espongono la domanda è infondata e va rigettata.
Come risulta dalla precedente esposizione in fatto, ai fini del riconoscimento della anzianità di servizio, la ricorrente ha esposto di avere prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze di CP_2
dal 1997 al 2014, con contratti di co-co-pro e/o contratti a progetto, rinnovati di anno in anno e di avere continuato a prestare la propria attività lavorativa dal 2014 al 2020 per la convenuta attraverso collaborazioni occasionali e per alcuni viaggi all'estero, precisando che in quegli anni la società, in allora denominata aveva mutato la propria denominazione sociale, Controparte_3
divenendo (punti1,4,5 del ricorso). La ricorrente ha poi esposto che ha stipulato con un CP_2 CP_2
contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza 14.7.2021, prorogato per altri 12 mesi (punto 6 del ricorso).
A fondamento dei sopra riportati punti 1,4,5 del ricorso, la ricorrente ha prodotto il doc.1 denominato contratti di lavoro e, a fondamento del punto 6 del ricorso, il doc. 2 denominato contratto e CP_2
proroga.
Quanto precede per sostenere di avere maturato un'anzianità di servizio di 17 anni al fine di rivendicare il diritto al riconoscimento retributivo legato alla anzianità di servizio.
La convenuta ha confermato che la ricorrente è stata assunta il 15.7.2020 con contratto di lavoro a tempo determinato, con scadenza 14.7.2021, prorogato sino al 14.7.2022.
Ha esposto di avere precedentemente conferito alla ricorrente i seguenti incarichi per “prestazioni di lavoro autonomo occasionale”: dal 15 al 20 giugno 2015; dal 7 al 10 ottobre 2015; dal 11 al 15 gennaio
2016 (doc. 5 conv,) ed ha contestato la riferibilità ad essa degli ulteriori rapporti dedotti dalla ricorrente, dando atto di essere stata costituita nell'anno 2012 e rilevando che e CP_4 [...]
sono società differenti, svolgenti attività di editoria cui essa è estranea. Ha quindi contestato CP_5 che la ricorrente vantasse un'anzianità di servizio di 17 anni.
Tutti i contratti prodotti dalla ricorrente con il doc.1 attengono ad incarichi ad essa conferiti da pagina 6 di 14 – svolgente, come si legge nelle lettere di incarico, attività nel settore dell'editoria - ad CP_5 eccezione dell'ultimo, che risulta essere stato conferito da Ente Autonomo per le Fiere di Verona.
La ricorrente, la quale ha dedotto che tra e vi sarebbe stato un cambio di CP_5 CP_2
denominazione, non ha fornito alcuna prova per dimostrare quanto affermato, neppure producendo una visura di CP_2
La visura è invece stata prodotta dalla convenuta e da essa risulta che è stata costituita nel 2012 e CP_2
non vi è stato alcun cambio di denominazione.
Deriva da quanto precede che i rapporti di lavoro di cui al doc.1 della ricorrente non sono riferibili alla convenuta.
A sono invece riferibili i tre incarichi conferiti alla ricorrente di cui al doc.5 della convenuta e il CP_2
rapporto di lavoro a tempo determinato, con decorrenza 15.7.2020 e scadenza 14.7.2021, prorogato sino al 14.7.2022.
Poiché la pretesa al riconoscimento di una retribuzione legata all'anzianità di servizio è fondata sul presupposto che la ricorrente avesse maturato 17 anni di anzianità presso che, per quanto detto, CP_2
non trova riscontro nei contratti in atti, essendo invece dimostrato un rapporto di lavoro tra le parti della durata di due anni, la pretesa creditoria collegata alla anzianità di servizio è infondata.
La ricorrente inoltre rivendica, in relazione alle mansioni svolte in adempimento del contratto a tempo determinato, con decorrenza 14.7.2020, cessato, a seguito di proroga, il 14.7.2022 – con il quale
è stata inquadrata al livello III del CCNL settore Commercio-Confcommercio, con mansioni di
Impiegata Commerciale Vendite – l'inquadramento al I livello del CCNL Commercio.
Secondo la ricorrente, in quanto assunta come impiegata addetta alle vendite di terzo livello, avrebbe dovuto occuparsi esclusivamente della vendita dello spazio espositivo nelle fiere mediante il c.d. telemarketing. Rileva che invece aveva dovuto occuparsi di molte altre incombenze, relative alla gestione ed organizzazione degli eventi di spendendosi per la ricerca di clienti italiani, per CP_2
riallacciare i rapporti con riviste giornalistiche del settore ed associazioni, anche con assegnazione di mansioni svolte da assunta con la qualifica di addetta alle vendite di primo Persona_6
livello e dimessasi non appena la ricorrente aveva iniziato il rapporto di lavoro con la convenuta.
Quanto dedotto dalla ricorrente è stato contestato dalla convenuta secondo cui la ricorrente ha sempre svolto mansioni riconducibili all'inquadramento contrattualmente previsto. A tal riguardo la convenuta ha osservato che le mansioni di impiegata commerciale addetta alle vendite di cui al terzo livello non possono essere ricondotte alla sola attività di telemarketing, ma prevedono necessariamente pagina 7 di 14 l'acquisizione, la gestione e lo sviluppo della clientela e come, nel settore fieristico, la gestione ed implementazione del database degli espositori, l'attività di traduzione di documenti per la promozione dell'evento fieristico presso la clientela estera sono tutte attività inerenti alla mansione dell'account sale (impiegato commerciale vendite), così come i contatti con le associazioni di categoria e le editorie specializzate sono attività del funzionario commerciale.
Come è noto, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il procedimento per verificare il corretto inquadramento del dipendente consiste: a) nell'individuazione dei criteri generali ed astratti previsti dalla contrattazione collettiva per l'inquadramento in singole categorie o qualifiche;
b) nell'accertamento delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
c) nella comparazione delle previsioni astratte con le mansioni concretamente svolte al fine di ricondurre le mansioni accertate nell'ambito della categoria o qualifica tipizzata dal contratto collettivo, secondo il principio di corrispondenza tra categoria o qualifica e mansioni (ex multiis Cass. 30580/2019,
9414/2018, 3308/2016).
Spetta al lavoratore che avanzi pretese connesse ad un diverso livello di inquadramento fornire una puntuale allegazione delle declaratorie contrattuali di riferimento, con specifica deduzione dei presupposti e delle caratteristiche su cui la contrattazione collettiva fonda l'attribuzione di un determinato livello;
al lavoratore spetta inoltre provare l'effettiva sussistenza, nel concreto svolgimento delle mansioni, del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, dovendo dunque indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli con quelli che lo stesso deduce di aver concretamente svolto.
Nel ricorso le suddette allegazioni sono assenti.
La ricorrente non ha neppure prodotto il contratto collettivo applicato al rapporto, essendosi limitata a produrre un estratto (doc. 20 ric.) che riproduce definizioni di primo e secondo livello, la cui riconducibilità al CCNL Commercio Confcommercio è stata contestata dalla convenuta che invece ha prodotto – doc. 8 – il CCNL Commercio Confcommercio applicato, recante una definizione dell'invocato primo livello, differente da quella che si legge nel documento prodotto dalla ricorrente.
Precisato che la ricorrente non ha contestato il doc.
8 - a mente del quale ai sensi dell'art.113 appartengono al I Livello i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad
pagina 8 di 14 essi delegate - vi è da rilevare che la ricorrente non ha proprio individuato i profili previsti dalla contrattazione collettiva per il corretto inquadramento.
Come risulta dalla definizione sopra riportata al primo livello appartengono i lavoratori con funzioni di alto contenuto professionale e che abbiano anche responsabilità di direzione esecutiva e che quindi sovraintendano a delle unità di lavoro o ad una funzione organizzativa.
La ricorrente nulla ha dedotto sugli elementi di fatto che, in tesi, consentirebbero di ricondurre le mansioni svolte a quelle del primo livello, con particolare riferimento alla responsabilità di direzione, così come non ha svolto alcun raffronto tra il profilo caratterizzante le mansioni della qualifica reclamata e le mansioni in concreto svolte.
Tutto quanto precede comporta il rigetto della domanda in esame anche sotto tale profilo.
***
Con l'ulteriore domanda svolta, la ricorrente lamenta di avere subito nell'ambiente di lavoro, con riferimento al rapporto instaurato con nel luglio 2020, condotte vessatorie poste in essere CP_2
dalle colleghe di lavoro e costituenti mobbing o straining e chiede il Persona_2 Persona_1
risarcimento del danno patrimoniale e non asseritamente derivatone.
Secondo la definizione giurisprudenziale, costituisce mobbing una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere sul luogo di lavoro nei confronti di un lavoratore da parte dei membri dell'ufficio o dell'unità produttiva in cui è inserito o da parte del suo datore di lavoro, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione, finalizzati all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo. Diverse sono le condotte riconducibili alla nozione di mobbing, non necessariamente integranti illeciti, ma necessariamente caratterizzate dall'intento vessatorio e dal carattere sistematico dell'azione, portata avanti in maniera mirata e prolungata nel tempo per emarginare il lavoratore preso di mira ed escluderlo dal gruppo.
Sono elementi costitutivi del mobbing – oltre ad una serie di comportamenti di carattere persecutorio con le caratteristiche sopra delineate - l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente, il nesso di causalità tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio che unifica e lega tra loro tutti i singoli comportamenti ostili (Cass.17698/2014).
Costituisce invece forma attenuata di mobbing lo straining ad integrare il quale, diversamente dal mobbing che richiede la sistematicità delle condotte persecutorie, concorrono anche singoli episodi di conflittualità sul posto di lavoro che, in presenza di determinati livelli di gravità, possano pagina 9 di 14 avere efficacia “stressogena” e provocare quindi un'effettiva lesione della salute e del benessere del lavoratore (Cass. 3291/2016).
Grava lavoratore l'onere di provare tutti gli elementi di fatto della condotta vessatoria e persecutoria lamentata ed il nesso causale tra questa e la lesione all'integrità psico-fisica lamentata (Cass.
12364/2020).
Tanto premesso, l'esame delle allegazioni della ricorrente riportate in precedenza impone i seguenti rilievi.
Da un lato la ricorrente lamenta che le colleghe e le avessero richiesto di Persona_1 Persona_2
svolgere dei compiti che non le sarebbero spettati (supporto in occasione del convegno tenutosi a del novembre 2021, scrittura di testi in lingua straniera, suggerimenti per risolvere CP_1
problematiche etc.) perché, a dire della ricorrente, erano incapaci di svolgerli, laddove invece la ricorrente nel corso degli anni aveva maturato esperienza nel settore (punti 24,27,33 ricorso). La ricorrente lamenta in tal modo di essere stata sfruttata e la promozione della come responsabile Per_2
del padiglione, mentre ad essa, con la lettera 14.7.2022 aveva comunicato la cessazione del CP_2
contratto di lavoro a tempo determinato (doc.14 ric.).
Deve escludersi che, ove sussistenti, le richieste rivolte a dalle colleghe di lavoro di Parte_1
svolgere compiti che, secondo la prospettazione della ricorrente, le colleghe non sarebbero state in grado di eseguire integrino la fattispecie del mobbing o dello straining, non essendo ravvisabile alcun intento persecutorio in richieste di questo genere che, a seguire la difesa della ricorrente, sarebbero invece espressione di inadeguatezza professionale delle colleghe.
A tal riguardo non sfugge come dalle allegazioni difensive emerge che fosse Parte_1 insoddisfatta dell'ambiente di lavoro a motivo della “incapacità o pigrizia” della collega Persona_1
(punto 24 ricorso) e più in generale delle criticità organizzative di CP_2
E' in questa prospettiva che si colloca il colloquio registrato dalla ricorrente (doc. 7 ric.) tra la ricorrente stessa e tale , indicato come un importante cliente di Persona_4 CP_2
Anzitutto deve essere sgomberato il campo da quanto dedotto dalla ricorrente – punto 31 del ricorso - secondo cui nel corso di quel colloquio avrebbe confermato il comportamento ostile e scorretto PE
delle due colleghe verso la in quanto ciò non trova riscontro nella conversazione. Piuttosto Pt_1 dalla conversazione emerge una severa critica verso l'inadeguata organizzazione di tale da non CP_2
consentire di conseguire risultati di successo, con riferimenti anche alla lamentata inadeguatezza professionale delle colleghe e . Persona_7 Persona_2
pagina 10 di 14 Nella stessa direzione è il messaggio vocale prodotto sub doc.5 dalla ricorrente, inviato da Parte_1
a , nel quale, come viene riportato in ricorso, “dava atto del fatto che ci fosse
[...] Persona_2 molto lavoro da fare per l'evento prossimo” paragonando “ad una macchina rotta che deve CP_2 essere ricostruita” (punto 22 ricorso).
La ricorrente ha poi prodotto (doc. 6) la conversazione tra essa e dal cui contenuto Persona_2 emerge l'insoddisfazione della ricorrente verso le scelte aziendali, non pienamente condivisa dalla in particolare quanto alle cause dell'insuccesso di (con la precisazione che, anche in tal Per_2 CP_2
caso, come per il doc.7, il contenuto della conversazione non conforta quanto si legge in ricorso e cioè che avrebbe concordato che i comportamenti della collega fossero ostili e poco Persona_2 Per_1
collaboranti, punto 25 ricorso).
Da quanto precede non emergono condotte vessatorie verso la ricorrente, ma risulta, dal punto di vista della ricorrente, incapacità professionale delle colleghe e inadeguata organizzazione aziendale, non all'altezza degli obiettivi da raggiungere, che, può dar luogo ad una profonda insoddisfazione per il lavoratore che operi in un tale ambiente, ma che è tutt'altra cosa dal mobbing o dallo straining, essendo estranea ad un tale quadro la finalità persecutoria verso il lavoratore che è il tratto caratterizzante il mobbing.
Oltre a quanto precede, non probante per le ragioni esposte, la ricorrente ha dedotto che sin dal primo momento il luogo di lavoro si era rivelato ostile in quanto si era trovata ad interfacciarsi con la collega la “quale era solita aggredirla verbalmente” (punto 24 ricorso) e che il clima ostile era Per_1
peggiorato successivamente al convegno tenutosi a nel novembre 2021, in occasione del quale CP_1 le colleghe “la schernivano ripetutamente davanti ai colleghi” (punto 28 ricorso).
Ha inoltre dedotto: che spesso le due colleghe si mandassero messaggi tra loro, escludendola dal dialogo o insultandola con epiteti verbali (punto 30 del ricorso); che le aveva fatto Persona_1
presente che era lei stessa a fare rapporto alla direzione e che se voleva che il proprio contratto venisse convertito a tempo indeterminato, avrebbe fatto meglio ad adeguarsi ai di lei desiderata (punto 32 ricorso); che parlando con la collega , in un attimo in cui la ricorrente Persona_1 Persona_2 aveva lasciato la propria postazione lavorativa e riuscendo a carpire dall'uscio della porta la conversazione, riferiva: “io allora le auguro di stare bene, ma allo stesso tempo mi auguro che ci sia un impedimento che non la faccia più venire qua” (punto 34 ricorso, con riferimento alla conversazione registrata di cui al doc.8 ); che qualche giorno più tardi le colleghe, in un momento in cui la ricorrente aveva lasciato la propria postazione per recarsi al bagno, si erano messe a sparlare pagina 11 di 14 della stessa, dipingendola come se fosse pazza e pericolosa e che alla stessa non dovesse essere rinnovato il contratto di lavoro (punto 35 ricorso, con riferimento alla conversazione registrata di cui al doc.9); che le due colleghe, anche parlando tra loro, ribadivano come la ricorrente non avrebbe dovuto essere riassunta e che la stessa “andrebbe presa a sberle”, nonché che doveva esserle preferita una stagista (punto 36 ricorso, con riferimento con riferimento alle conversazioni registrate di cui ai docc.10 e 11); che le due colleghe l'avevano diffamata anche agli occhi della direttrice di Mecspe mettendola in cattiva luce con becere illazioni e falsità (punto 37 ricorso); che nell'occasione in cui veniva promossa responsabile del padiglione, mentre ad essa veniva comunicato che il Persona_2
contratto non le sarebbe stato rinnovato, la collega si era così espressa per me le darei un calcio Per_1
nel culo (punto 39 ricorso, con riferimento alla conversazione registrata di cui al doc. 13).
Deve rilevarsi che, allorchè la ricorrente contesta che le due colleghe la avrebbero aggredita verbalmente, avrebbero tenuto comportamenti ostili, l'avrebbero schernita ripetutamente davanti ai clienti, insultata con epiteti verbali, diffamata agli occhi della direttrice di Mecspe, non ha allegato alcun specifico episodio suscettibile di essere oggetto della richiesta prova testimoniale.
Come già ritenuto nella ordinanza istruttoria, la ricorrente non ha allegato concrete situazioni, indicando le relative circostanze di tempo e luogo, le persone presenti, così come neppure ha esposto in cosa sarebbero consistite le aggressioni verbali, lo scherno, l'ostilità, la diffamazione, limitandosi a formulare delle sintesi valutative, come tali non suscettibili di prova testimoniale.
Anche il testo della mail 5.8.2022 (doc. 15 ric.) inviata da – presidente del consiglio di Testimone_1
amministrazione di - al legale rappresentante di e per conoscenza a CP_2 CP_2 CP_6
ha contenuti squisitamente valutativi, senza riferimento alcuno a episodi specifici. Parte_1
Con quella lettera , dopo avere dato conto della positiva intervista raccolta da Testimone_1
per il lavoro svolto nel campo dell'alluminio con e non solo, segnala a Parte_1 CP_2 Per_8 come “il paziente lavoro di contatti e relazioni che ha portato, tra i vari successi di comunicazione, anche a questo buon risultato” sia stato “osteggiato e criticato in ogni modo dalla coppia di nostre dipendenti, immagino per il timore del confronto con e nel contesto di una forte Parte_1 ostilità nei suoi riguardi”. Quindi la lettera prosegue osservando come le suddette dipendenti abbiano preso di mira proprio lo scrivente (“….le suddette dipendenti sono andate in giro parlando di operazioni condotte a puro vantaggio dalla mia ambizione personale e degli interessi di che Parte_4
siamo in un campo delicato di comportamenti intollerabili, significativi di disordine aziendale e clima poco sano, certamente corresponsabili del modesto risultato aziendale che ti avevo già sintetizzato nel pagina 12 di 14 mio messaggio del 14 luglio scorso. E' chiaro che ci troviamo di fronte a dipendenti che oltre a operare poco e male hanno ramato e stanno remando contro l'interesse aziendale, gettando discredito sull'istituzione”, il tutto per concludere che “…il problema è la stupidità umana di modesti personaggi, privi di esperienza e professionalità, che vittime della loro ignoranza, non hanno saputo valutare la gravità di loro comportamenti infedeli e scorretti su cui è difficile chiudere un occhio”).
Tale mail non ha valore probatorio perché con essa lo scrivente esprime solo giudizi personali e non vi
è alcun riferimento a specifici fatti alla luce dei quali possa comprendersi se siano fondate le severe valutazioni ivi espresse;
è peraltro significativo che non risulta che colui che ha espresso quei giudizi, pur facendo parte del consiglio di amministrazione di abbia assunto una qualche iniziativa nei CP_2 confronti delle “suddette dipendenti”, ritenute responsabili di non meglio precisati comportamenti ostili e più in generale volti a gettare discredito sull'azienda.
I soli fatti specifici dedotti dalla ricorrente sono quelli inerenti le registrazioni prodotte sub docc. 8,9,10,11, 13 (punti 34, 35, 36, 39 del ricorso), contestate dalla parte convenuta per non essere utilizzabili ai fini della decisione.
La contestazione della convenuta è fondata.
La Corte di Cassazione ha infatti affermato che la registrazione su nastro magnetico di una conversazione possa costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione
è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa (così Cass. 28398/2022, conf. Cass. 30977/2024).
Nel caso di specie le sopra indicate conversazioni registrate dalla ricorrente sono state effettuate, come
è incontestato, senza che la ricorrente fosse presente.
Si tratta pertanto di registrazioni acquisite illecitamente, come tali non utilizzabili ai fini della decisione.
Non è comunque superfluo aggiungere che giudizi anche pesanti nei confronti di un lavoratore, espressi tra colleghi nell'ambito di una conversazione confidenziale, il contenuto della quale resti tra i partecipanti alla conversazione stessa, non costituisce condotta di mobbimg.
Siffatte conversazioni sono espressione del diritto di critica e possono sfociare in mobbing solo nella misura in cui i giudizi siano esternalizzati al fine di emarginare il lavoratore e per realizzare contro di lui una violenza psicologica.
Dal ricorso emerge come le frasi attribuite alle colleghe e sarebbero state profferite in Per_1 Per_2
pagina 13 di 14 conversazioni ove vi erano solo le due colleghe per condividere il loro disappunto verso la ricorrente, senza che il loro giudizio sia stato veicolato all'esterno con il proposito di screditare l'immagine professionale della ricorrente e porla in uno stato di emarginazione.
La sola situazione in cui, secondo le allegazioni della ricorrente, le colleghe si sarebbero relazionate con terze persone è quella riportata al punto 37 del ricorso, pur tuttavia, per le ragioni già esposte, non suscettibile di prova testimoniale in quanto squisitamente valutativo.
Poiché alla luce dei rilievi esposti deve escludersi vi sia la prova della condotta di mobbing o straining in pregiudizio della ricorrente, difetta un elemento costitutivo della domanda risarcitoria, che pertanto deve essere rigettata.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del d.m. 55/2014, e succ. agg.– valore della causa indeterminabile per fase di studio, introduttiva e decisionale – in complessivi €3.700,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettate e/o disattese:
1) rigetta le domande della ricorrente;
2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della convenuta che liquida in €3.700,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a..
Indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza
Brescia, 6 febbraio 2025
La giudice
Elda Geraci
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 14 di 14
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da: con l'avv. Sabatti Claudio Parte_1
Parte ricorrente contro
(incorporante per fusione con l'avv. Controparte_1 CP_2
Cominelli Cristina Alba
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
In via principale e nel merito:
1) accertare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto dalla convenuta, ad essere inquadrata al I livello del C.C.N.L. commercio a partire dal 15.07.2020, o comunque dalla data ritenuta da Codesto
Tribunale, nonché la decorrenza dell'anzianità di servizio dal 15.07.2022 oppure dalla data ritenuta da
Codesto Tribunale e condannare la convenuta al pagamento della somma di €10.403.40 ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, dovuta a titolo di differenze retributive;
2) Accertare e dichiarare, per le ragioni sopra indicate che la ricorrente è stata oggetto di atti persecutori diretti alla emarginazione dal contesto aziendale e, di conseguenza, annullarli;
3) Condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illegittimo comportamento datoriale, sia di natura pagina 1 di 14 patrimoniale, da quantificarsi all'esito di idonea CTU che sin d'ora si richiede e/o comunque non inferiore all'importo corrispondente alla retribuzione globale di fatto percepita in costanza di rapporto
(€ 31.999,95) o di quell'altra maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, il tutto con interessi legali, sia non patrimoniale da determinarsi in via equitativa o da quantificarsi sempre all'esito della richiesta CTU medica e danno da perdita di chance da determinarsi in via equitativa.
4) Condannare, infine, la convenuta a versare la contribuzione previdenziale, sulla base della retribuzione globale di fatto dovuta per il superiore inquadramento.
Per la parte convenuta:
Nel merito: respingersi, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui in premessa, le domande tutte svolte da parte ricorrente, con ogni conseguente effetto di legge.
In ogni caso: spese di lite integralmente rifuse.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A fondamento delle domande trascritte in epigrafe, ha esposto che: Parte_1 aveva iniziato a prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze di – società che si occupa CP_2 dell'approntamento e realizzazione di fiere commerciali, in particolare della fiera denominata CP_2
con cadenza annuale - in allora denominata , dal 1997 sino al 2014; Controparte_3
il rapporto di lavoro, nel corso di quegli anni, era stato regolarizzato a mezzo di contratti di co-co-pro e/o contratti a progetto, rinnovati automaticamente di anno in anno, senza riconoscimento di scatti di anzianità o rinnovi di stipendi;
dal 2014 al 2020 aveva continuato a prestare attività lavorativa per attraverso collaborazioni CP_2 occasionali e per alcuni viaggi all'estero; successivamente all'anno 2020, le era stato chiesto di tornare a lavorare per con un contratto a CP_2
tempo determinato con scadenza il 14.7.2021, successivamente prorogato per altri 12 mesi;
nonostante i 17 anni di anzianità di servizio era stata assunta come impiegata addetta alla vendita di terzo livello CCNL commercio con adibizione al settore estero, per occuparsi esclusivamente della vendita telemarketing, con una retribuzione annua inferiore agli anni precedenti;
sin dal momento della assunzione nel 2020 si era interfacciata con le due colleghe presenti in ufficio,
, con ruolo di back office e segreteria e , addetta alle vendite italiane;
Persona_1 Persona_2
secondo le mansioni affidatele con la lettera di assunzione, avrebbe dovuto occuparsi della vendita del solo spazio espositivo delle fiere, relativamente alle aziende estere attraverso telemarketing, ma nella realtà dei fatti, appena arrivata sul luogo di lavoro, aveva dovuto occuparsi anche di molte altre pagina 2 di 14 incombenze, non di sua competenza, ed in particolare della intera organizzazione e gestione degli eventi;
al momento della sua assunzione, nell'organigramma aziendale era presente anche
[...]
assunta con la qualifica di addetta alle vendite di primo livello, cui avrebbe dovuto Persona_3
riferire, ma giunta in ufficio aveva appreso che la suddetta collega aveva rassegnato da poco le dimissioni, con la conseguenza che le erano stata affidate le di lei mansioni, facendosi carico di tutta una serie di incombenze che sarebbero appartenute alla qualifica di project manager (Responsabile ufficio Estero); sin dal primo momento il luogo di lavoro era risultato essere molto ostile, essendosi trovata ad interfacciarsi con la collega che era solita aggredirla verbalmente, oltre a delegarle, per Persona_1
incapacità o pigrizia, mansioni ad essa assegnate;
la sola collega con cui aveva avuto un dialogo, almeno all'inizio, era stata , la quale aveva Persona_2
confermato lo stato di stasi di e concordato che i comportamenti della collega fossero ostili CP_2 Per_1
e poco collaborativi;
il clima ostile era peggiorato successivamente al convegno denominato “Piazza della Fonderia by
Metef”, organizzato all'interno di Mecspe, tenutosi a nel novembre 2021; CP_1 per questo evento le era stata demandata l'individuazione e l'accreditamento di espositori italiani, benché fosse stata assunta per occuparsi solo dell'estero e, nell'occasione, aveva acconsentito a supportare le colleghe, dichiaratesi non in grado di adempiere alle consegne affidate loro dalla direzione;
aveva anche presenziato all'evento, recandosi a durante lo svolgimento delle fiere e, in CP_1 quell'occasione, le colleghe e l'avevano schernita ripetutamente davanti ai Persona_1 Persona_2
clienti; dopo quell'evento, il clima era diventato sempre più ostile, avendo le colleghe constatato la loro inadeguatezza professionale e, per l'effetto, iniziato ad assumere comportamenti vessatori nei suoi confronti, sentendosi professionalmente minacciate;
capitava spesso che le due colleghe si mandassero messaggi tra loro, escludendola dal dialogo o insultandola con epiteti verbali;
il clima astioso e maldisposto dell'ufficio era stato notato da un importante cliente CP_2 PE
, direttore commerciale di Metra spa, nonché moderatore di vari convegni di il quale, in
[...] CP_2 una conversazione, non solo aveva confermato che la convenuta, all'epoca dell'assunzione della pagina 3 di 14 ricorrente, non aveva più investito negli eventi, ma altresì il comportamento ostile e scorretto delle due colleghe;
avrebbe voluto parlare della situazione creatasi con il responsabile ma spesso le Pt_2 Persona_1
faceva presente che era lei stessa a fare rapporto alla direzione e che se voleva che il proprio contratto venisse convertito a tempo indeterminato, avrebbe fatto meglio ad adeguarsi ai di lei desiderata;
spesso le chiedeva di trascrivere e/o scrivere mail (posta la propria sostanziale incapacità) Persona_1
in inglese, nonché suggerimenti su come risolvere problematiche sopraggiunte e aspetti relativi alle fiere, data l'esperienza maturata dalla ricorrente a far data dal 1997, poi prendendosi il merito dei risultati cui perveniva grazie ai consigli ed al lavoro della ricorrente;
e la avevano sfruttata, non avendo alcuna intenzione di favorire un clima Persona_1 Persona_2 collaborativo e costruttivo all'interno dell'azienda tanto che, la stessa alla collega in un Per_1 Per_2
attimo in cui la ricorrente lasciava la propria postazione lavorativa, riferiva: “io allora le auguro di stare bene, ma allo stesso tempo mi auguro che ci sia un impedimento che non la faccia più venire qua”; qualche giorno più tardi ancora le colleghe, in un momento in cui la ricorrente lasciava la propria postazione per recarsi al bagno, si mettevano a sparlare della stessa, dipingendola come se fosse pazza e pericolosa e che alla stessa non dovesse essere rinnovato il contratto di lavoro;
le due colleghe, anche parlando tra loro, avevano ribadito come la ricorrente non avrebbe dovuto essere riassunta e che la stessa “andrebbe presa a sberle”, nonché che avrebbe dovuto esserle preferita una stagista;
le due colleghe l'avevano diffamata anche agli occhi della direttrice di Mecspe, mettendola in cattiva luce con becere illazioni e falsità, arrecandole un grave danno di immagine;
concluso il contratto con le era stata fatta un'offerta di lavoro dalla società – operante nel CP_2 Pt_3
medesimo settore - con una retribuzione parti ad €18.400,00 lordi annui e cioè un'offerta economica ben lontana dall'anzianità e competenze raggiunte;
poco prima del mancato rinnovo del contratto, era stata promossa responsabile del Persona_2
padiglione, mentre ad essa era stato comunicato che il contratto non le sarebbe stato rinnovato e nell'occasione la collega si era così espressa: “per me le darei un calcio nel culo”; Per_1
successivamente al mancato rinnovo del contratto, aveva ritenuto di mettere a conoscenza il presidente onorario di il quale era intervenuto rappresentando a lo straordinario CP_2 Persona_5 Pt_2
lavoro svolto dalla ricorrente e confermando il disordine aziendale ed il clima poco sano in azienda;
pagina 4 di 14 l'ambiente lavorativo in cui si era trovata ad operare, le condotte protratte dalle colleghe, avevano portato alla cesura del rapporto di lavoro con e causato plurimi danni patrimoniali e non. CP_2
Tutto ciò esposto, la ricorrente ha rivendicato il diritto al superiore inquadramento, essendo le mansioni svolte nel periodo lavorativo compreso tra luglio 2020 e luglio 2022 sussumibili in quelle di un impiegato di primo livello del CCNL Commercio, con una retribuzione globale di fatto pari a
€2.619,63, in luogo di quella corrisposta di €2.248,08 e alle conseguenti relative differenze retributive, anche in ragione degli aumenti salariali legati all'anzianità di servizio di oltre 17 anni, computata a partire dall'assunzione attraverso contratti coco,co e a progetto.
La ricorrente inoltre, ritenuto di essere stata vittima di mobbing e straining, per essere stata oggetto di azioni ad alto contenuto persecutorio da parte delle due colleghe, ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale e biologico, morale ed esistenziale.
Si è costituita per contestare tutto quanto dedotto in fatto e in diritto dalla ricorrente e CP_2
chiedere il rigetto delle domande proposte.
Con comparsa depositata il 4.2.2025 è intervenuta Controparte_1
nel giudizio ex art.105 c.p.c quale incorporante per fusione di con conseguente subentro in CP_2
tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi di facendo proprie tutte le domande, difese, eccezioni CP_2
già proposte da CP_2
Con ordinanza emessa in data 28.2.2024 non è stata ammessa la richiesta della ricorrente di prova per interrogatorio formale e testi sulle circostanze (1-49) di cui alla narrativa “depurate da eventuali elementi valutativi e/o negativi” avendo il Tribunale ritenuto l'inammissibilità di tale richiesta istruttoria in quanto in contrasto con la disciplina di cui all'art.244 c.p.c., ai sensi del quale la prova per testimoni deve essere formulata mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna deve essere interrogata, con indicazione delle coordinate minime di tempo, di luogo e di soggetti intervenuti, sì da consentire alla controparte di formulare la prova contraria e al giudice di valutarne la concludenza (cfr. Cass.
20997/2011); osservato inoltre che la capitolazione della prova deve essere articolata in relazione a fatti obiettivi e non al fine di ottenere dal teste meri giudizi, scevri da riferimenti oggettivi, come invece emerge dalla narrativa del ricorso di modo che la richiesta istruttoria in esame finisce col porre a carico del giudice una non consentita opera di ripulitura dei fatti e rimodulazione delle circostanze oggetto di testimonianza;
ritenuta altresì l'inammissibilità degli ulteriori capitoli di prova formulati in calce al ricorso in quanto o valutativi o comunque generici.
pagina 5 di 14 La causa pertanto è stata discussa e decisa, come da separato dispositivo, all'udienza del 6 febbraio
2025.
***
Con una prima domanda, la ricorrente chiede che sia accertato il suo diritto ad essere inquadrata al I livello del CCNL Commercio e che sia riconosciuta l'anzianità di servizio, computata a partire dall'assunzione attraverso i contratti di coco.co e coco.pro prodotti sub doc. 1, con riconoscimento delle relative differenze retributive.
Per le ragioni che si espongono la domanda è infondata e va rigettata.
Come risulta dalla precedente esposizione in fatto, ai fini del riconoscimento della anzianità di servizio, la ricorrente ha esposto di avere prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze di CP_2
dal 1997 al 2014, con contratti di co-co-pro e/o contratti a progetto, rinnovati di anno in anno e di avere continuato a prestare la propria attività lavorativa dal 2014 al 2020 per la convenuta attraverso collaborazioni occasionali e per alcuni viaggi all'estero, precisando che in quegli anni la società, in allora denominata aveva mutato la propria denominazione sociale, Controparte_3
divenendo (punti1,4,5 del ricorso). La ricorrente ha poi esposto che ha stipulato con un CP_2 CP_2
contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza 14.7.2021, prorogato per altri 12 mesi (punto 6 del ricorso).
A fondamento dei sopra riportati punti 1,4,5 del ricorso, la ricorrente ha prodotto il doc.1 denominato contratti di lavoro e, a fondamento del punto 6 del ricorso, il doc. 2 denominato contratto e CP_2
proroga.
Quanto precede per sostenere di avere maturato un'anzianità di servizio di 17 anni al fine di rivendicare il diritto al riconoscimento retributivo legato alla anzianità di servizio.
La convenuta ha confermato che la ricorrente è stata assunta il 15.7.2020 con contratto di lavoro a tempo determinato, con scadenza 14.7.2021, prorogato sino al 14.7.2022.
Ha esposto di avere precedentemente conferito alla ricorrente i seguenti incarichi per “prestazioni di lavoro autonomo occasionale”: dal 15 al 20 giugno 2015; dal 7 al 10 ottobre 2015; dal 11 al 15 gennaio
2016 (doc. 5 conv,) ed ha contestato la riferibilità ad essa degli ulteriori rapporti dedotti dalla ricorrente, dando atto di essere stata costituita nell'anno 2012 e rilevando che e CP_4 [...]
sono società differenti, svolgenti attività di editoria cui essa è estranea. Ha quindi contestato CP_5 che la ricorrente vantasse un'anzianità di servizio di 17 anni.
Tutti i contratti prodotti dalla ricorrente con il doc.1 attengono ad incarichi ad essa conferiti da pagina 6 di 14 – svolgente, come si legge nelle lettere di incarico, attività nel settore dell'editoria - ad CP_5 eccezione dell'ultimo, che risulta essere stato conferito da Ente Autonomo per le Fiere di Verona.
La ricorrente, la quale ha dedotto che tra e vi sarebbe stato un cambio di CP_5 CP_2
denominazione, non ha fornito alcuna prova per dimostrare quanto affermato, neppure producendo una visura di CP_2
La visura è invece stata prodotta dalla convenuta e da essa risulta che è stata costituita nel 2012 e CP_2
non vi è stato alcun cambio di denominazione.
Deriva da quanto precede che i rapporti di lavoro di cui al doc.1 della ricorrente non sono riferibili alla convenuta.
A sono invece riferibili i tre incarichi conferiti alla ricorrente di cui al doc.5 della convenuta e il CP_2
rapporto di lavoro a tempo determinato, con decorrenza 15.7.2020 e scadenza 14.7.2021, prorogato sino al 14.7.2022.
Poiché la pretesa al riconoscimento di una retribuzione legata all'anzianità di servizio è fondata sul presupposto che la ricorrente avesse maturato 17 anni di anzianità presso che, per quanto detto, CP_2
non trova riscontro nei contratti in atti, essendo invece dimostrato un rapporto di lavoro tra le parti della durata di due anni, la pretesa creditoria collegata alla anzianità di servizio è infondata.
La ricorrente inoltre rivendica, in relazione alle mansioni svolte in adempimento del contratto a tempo determinato, con decorrenza 14.7.2020, cessato, a seguito di proroga, il 14.7.2022 – con il quale
è stata inquadrata al livello III del CCNL settore Commercio-Confcommercio, con mansioni di
Impiegata Commerciale Vendite – l'inquadramento al I livello del CCNL Commercio.
Secondo la ricorrente, in quanto assunta come impiegata addetta alle vendite di terzo livello, avrebbe dovuto occuparsi esclusivamente della vendita dello spazio espositivo nelle fiere mediante il c.d. telemarketing. Rileva che invece aveva dovuto occuparsi di molte altre incombenze, relative alla gestione ed organizzazione degli eventi di spendendosi per la ricerca di clienti italiani, per CP_2
riallacciare i rapporti con riviste giornalistiche del settore ed associazioni, anche con assegnazione di mansioni svolte da assunta con la qualifica di addetta alle vendite di primo Persona_6
livello e dimessasi non appena la ricorrente aveva iniziato il rapporto di lavoro con la convenuta.
Quanto dedotto dalla ricorrente è stato contestato dalla convenuta secondo cui la ricorrente ha sempre svolto mansioni riconducibili all'inquadramento contrattualmente previsto. A tal riguardo la convenuta ha osservato che le mansioni di impiegata commerciale addetta alle vendite di cui al terzo livello non possono essere ricondotte alla sola attività di telemarketing, ma prevedono necessariamente pagina 7 di 14 l'acquisizione, la gestione e lo sviluppo della clientela e come, nel settore fieristico, la gestione ed implementazione del database degli espositori, l'attività di traduzione di documenti per la promozione dell'evento fieristico presso la clientela estera sono tutte attività inerenti alla mansione dell'account sale (impiegato commerciale vendite), così come i contatti con le associazioni di categoria e le editorie specializzate sono attività del funzionario commerciale.
Come è noto, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il procedimento per verificare il corretto inquadramento del dipendente consiste: a) nell'individuazione dei criteri generali ed astratti previsti dalla contrattazione collettiva per l'inquadramento in singole categorie o qualifiche;
b) nell'accertamento delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
c) nella comparazione delle previsioni astratte con le mansioni concretamente svolte al fine di ricondurre le mansioni accertate nell'ambito della categoria o qualifica tipizzata dal contratto collettivo, secondo il principio di corrispondenza tra categoria o qualifica e mansioni (ex multiis Cass. 30580/2019,
9414/2018, 3308/2016).
Spetta al lavoratore che avanzi pretese connesse ad un diverso livello di inquadramento fornire una puntuale allegazione delle declaratorie contrattuali di riferimento, con specifica deduzione dei presupposti e delle caratteristiche su cui la contrattazione collettiva fonda l'attribuzione di un determinato livello;
al lavoratore spetta inoltre provare l'effettiva sussistenza, nel concreto svolgimento delle mansioni, del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, dovendo dunque indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli con quelli che lo stesso deduce di aver concretamente svolto.
Nel ricorso le suddette allegazioni sono assenti.
La ricorrente non ha neppure prodotto il contratto collettivo applicato al rapporto, essendosi limitata a produrre un estratto (doc. 20 ric.) che riproduce definizioni di primo e secondo livello, la cui riconducibilità al CCNL Commercio Confcommercio è stata contestata dalla convenuta che invece ha prodotto – doc. 8 – il CCNL Commercio Confcommercio applicato, recante una definizione dell'invocato primo livello, differente da quella che si legge nel documento prodotto dalla ricorrente.
Precisato che la ricorrente non ha contestato il doc.
8 - a mente del quale ai sensi dell'art.113 appartengono al I Livello i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad
pagina 8 di 14 essi delegate - vi è da rilevare che la ricorrente non ha proprio individuato i profili previsti dalla contrattazione collettiva per il corretto inquadramento.
Come risulta dalla definizione sopra riportata al primo livello appartengono i lavoratori con funzioni di alto contenuto professionale e che abbiano anche responsabilità di direzione esecutiva e che quindi sovraintendano a delle unità di lavoro o ad una funzione organizzativa.
La ricorrente nulla ha dedotto sugli elementi di fatto che, in tesi, consentirebbero di ricondurre le mansioni svolte a quelle del primo livello, con particolare riferimento alla responsabilità di direzione, così come non ha svolto alcun raffronto tra il profilo caratterizzante le mansioni della qualifica reclamata e le mansioni in concreto svolte.
Tutto quanto precede comporta il rigetto della domanda in esame anche sotto tale profilo.
***
Con l'ulteriore domanda svolta, la ricorrente lamenta di avere subito nell'ambiente di lavoro, con riferimento al rapporto instaurato con nel luglio 2020, condotte vessatorie poste in essere CP_2
dalle colleghe di lavoro e costituenti mobbing o straining e chiede il Persona_2 Persona_1
risarcimento del danno patrimoniale e non asseritamente derivatone.
Secondo la definizione giurisprudenziale, costituisce mobbing una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere sul luogo di lavoro nei confronti di un lavoratore da parte dei membri dell'ufficio o dell'unità produttiva in cui è inserito o da parte del suo datore di lavoro, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione, finalizzati all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo. Diverse sono le condotte riconducibili alla nozione di mobbing, non necessariamente integranti illeciti, ma necessariamente caratterizzate dall'intento vessatorio e dal carattere sistematico dell'azione, portata avanti in maniera mirata e prolungata nel tempo per emarginare il lavoratore preso di mira ed escluderlo dal gruppo.
Sono elementi costitutivi del mobbing – oltre ad una serie di comportamenti di carattere persecutorio con le caratteristiche sopra delineate - l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente, il nesso di causalità tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio che unifica e lega tra loro tutti i singoli comportamenti ostili (Cass.17698/2014).
Costituisce invece forma attenuata di mobbing lo straining ad integrare il quale, diversamente dal mobbing che richiede la sistematicità delle condotte persecutorie, concorrono anche singoli episodi di conflittualità sul posto di lavoro che, in presenza di determinati livelli di gravità, possano pagina 9 di 14 avere efficacia “stressogena” e provocare quindi un'effettiva lesione della salute e del benessere del lavoratore (Cass. 3291/2016).
Grava lavoratore l'onere di provare tutti gli elementi di fatto della condotta vessatoria e persecutoria lamentata ed il nesso causale tra questa e la lesione all'integrità psico-fisica lamentata (Cass.
12364/2020).
Tanto premesso, l'esame delle allegazioni della ricorrente riportate in precedenza impone i seguenti rilievi.
Da un lato la ricorrente lamenta che le colleghe e le avessero richiesto di Persona_1 Persona_2
svolgere dei compiti che non le sarebbero spettati (supporto in occasione del convegno tenutosi a del novembre 2021, scrittura di testi in lingua straniera, suggerimenti per risolvere CP_1
problematiche etc.) perché, a dire della ricorrente, erano incapaci di svolgerli, laddove invece la ricorrente nel corso degli anni aveva maturato esperienza nel settore (punti 24,27,33 ricorso). La ricorrente lamenta in tal modo di essere stata sfruttata e la promozione della come responsabile Per_2
del padiglione, mentre ad essa, con la lettera 14.7.2022 aveva comunicato la cessazione del CP_2
contratto di lavoro a tempo determinato (doc.14 ric.).
Deve escludersi che, ove sussistenti, le richieste rivolte a dalle colleghe di lavoro di Parte_1
svolgere compiti che, secondo la prospettazione della ricorrente, le colleghe non sarebbero state in grado di eseguire integrino la fattispecie del mobbing o dello straining, non essendo ravvisabile alcun intento persecutorio in richieste di questo genere che, a seguire la difesa della ricorrente, sarebbero invece espressione di inadeguatezza professionale delle colleghe.
A tal riguardo non sfugge come dalle allegazioni difensive emerge che fosse Parte_1 insoddisfatta dell'ambiente di lavoro a motivo della “incapacità o pigrizia” della collega Persona_1
(punto 24 ricorso) e più in generale delle criticità organizzative di CP_2
E' in questa prospettiva che si colloca il colloquio registrato dalla ricorrente (doc. 7 ric.) tra la ricorrente stessa e tale , indicato come un importante cliente di Persona_4 CP_2
Anzitutto deve essere sgomberato il campo da quanto dedotto dalla ricorrente – punto 31 del ricorso - secondo cui nel corso di quel colloquio avrebbe confermato il comportamento ostile e scorretto PE
delle due colleghe verso la in quanto ciò non trova riscontro nella conversazione. Piuttosto Pt_1 dalla conversazione emerge una severa critica verso l'inadeguata organizzazione di tale da non CP_2
consentire di conseguire risultati di successo, con riferimenti anche alla lamentata inadeguatezza professionale delle colleghe e . Persona_7 Persona_2
pagina 10 di 14 Nella stessa direzione è il messaggio vocale prodotto sub doc.5 dalla ricorrente, inviato da Parte_1
a , nel quale, come viene riportato in ricorso, “dava atto del fatto che ci fosse
[...] Persona_2 molto lavoro da fare per l'evento prossimo” paragonando “ad una macchina rotta che deve CP_2 essere ricostruita” (punto 22 ricorso).
La ricorrente ha poi prodotto (doc. 6) la conversazione tra essa e dal cui contenuto Persona_2 emerge l'insoddisfazione della ricorrente verso le scelte aziendali, non pienamente condivisa dalla in particolare quanto alle cause dell'insuccesso di (con la precisazione che, anche in tal Per_2 CP_2
caso, come per il doc.7, il contenuto della conversazione non conforta quanto si legge in ricorso e cioè che avrebbe concordato che i comportamenti della collega fossero ostili e poco Persona_2 Per_1
collaboranti, punto 25 ricorso).
Da quanto precede non emergono condotte vessatorie verso la ricorrente, ma risulta, dal punto di vista della ricorrente, incapacità professionale delle colleghe e inadeguata organizzazione aziendale, non all'altezza degli obiettivi da raggiungere, che, può dar luogo ad una profonda insoddisfazione per il lavoratore che operi in un tale ambiente, ma che è tutt'altra cosa dal mobbing o dallo straining, essendo estranea ad un tale quadro la finalità persecutoria verso il lavoratore che è il tratto caratterizzante il mobbing.
Oltre a quanto precede, non probante per le ragioni esposte, la ricorrente ha dedotto che sin dal primo momento il luogo di lavoro si era rivelato ostile in quanto si era trovata ad interfacciarsi con la collega la “quale era solita aggredirla verbalmente” (punto 24 ricorso) e che il clima ostile era Per_1
peggiorato successivamente al convegno tenutosi a nel novembre 2021, in occasione del quale CP_1 le colleghe “la schernivano ripetutamente davanti ai colleghi” (punto 28 ricorso).
Ha inoltre dedotto: che spesso le due colleghe si mandassero messaggi tra loro, escludendola dal dialogo o insultandola con epiteti verbali (punto 30 del ricorso); che le aveva fatto Persona_1
presente che era lei stessa a fare rapporto alla direzione e che se voleva che il proprio contratto venisse convertito a tempo indeterminato, avrebbe fatto meglio ad adeguarsi ai di lei desiderata (punto 32 ricorso); che parlando con la collega , in un attimo in cui la ricorrente Persona_1 Persona_2 aveva lasciato la propria postazione lavorativa e riuscendo a carpire dall'uscio della porta la conversazione, riferiva: “io allora le auguro di stare bene, ma allo stesso tempo mi auguro che ci sia un impedimento che non la faccia più venire qua” (punto 34 ricorso, con riferimento alla conversazione registrata di cui al doc.8 ); che qualche giorno più tardi le colleghe, in un momento in cui la ricorrente aveva lasciato la propria postazione per recarsi al bagno, si erano messe a sparlare pagina 11 di 14 della stessa, dipingendola come se fosse pazza e pericolosa e che alla stessa non dovesse essere rinnovato il contratto di lavoro (punto 35 ricorso, con riferimento alla conversazione registrata di cui al doc.9); che le due colleghe, anche parlando tra loro, ribadivano come la ricorrente non avrebbe dovuto essere riassunta e che la stessa “andrebbe presa a sberle”, nonché che doveva esserle preferita una stagista (punto 36 ricorso, con riferimento con riferimento alle conversazioni registrate di cui ai docc.10 e 11); che le due colleghe l'avevano diffamata anche agli occhi della direttrice di Mecspe mettendola in cattiva luce con becere illazioni e falsità (punto 37 ricorso); che nell'occasione in cui veniva promossa responsabile del padiglione, mentre ad essa veniva comunicato che il Persona_2
contratto non le sarebbe stato rinnovato, la collega si era così espressa per me le darei un calcio Per_1
nel culo (punto 39 ricorso, con riferimento alla conversazione registrata di cui al doc. 13).
Deve rilevarsi che, allorchè la ricorrente contesta che le due colleghe la avrebbero aggredita verbalmente, avrebbero tenuto comportamenti ostili, l'avrebbero schernita ripetutamente davanti ai clienti, insultata con epiteti verbali, diffamata agli occhi della direttrice di Mecspe, non ha allegato alcun specifico episodio suscettibile di essere oggetto della richiesta prova testimoniale.
Come già ritenuto nella ordinanza istruttoria, la ricorrente non ha allegato concrete situazioni, indicando le relative circostanze di tempo e luogo, le persone presenti, così come neppure ha esposto in cosa sarebbero consistite le aggressioni verbali, lo scherno, l'ostilità, la diffamazione, limitandosi a formulare delle sintesi valutative, come tali non suscettibili di prova testimoniale.
Anche il testo della mail 5.8.2022 (doc. 15 ric.) inviata da – presidente del consiglio di Testimone_1
amministrazione di - al legale rappresentante di e per conoscenza a CP_2 CP_2 CP_6
ha contenuti squisitamente valutativi, senza riferimento alcuno a episodi specifici. Parte_1
Con quella lettera , dopo avere dato conto della positiva intervista raccolta da Testimone_1
per il lavoro svolto nel campo dell'alluminio con e non solo, segnala a Parte_1 CP_2 Per_8 come “il paziente lavoro di contatti e relazioni che ha portato, tra i vari successi di comunicazione, anche a questo buon risultato” sia stato “osteggiato e criticato in ogni modo dalla coppia di nostre dipendenti, immagino per il timore del confronto con e nel contesto di una forte Parte_1 ostilità nei suoi riguardi”. Quindi la lettera prosegue osservando come le suddette dipendenti abbiano preso di mira proprio lo scrivente (“….le suddette dipendenti sono andate in giro parlando di operazioni condotte a puro vantaggio dalla mia ambizione personale e degli interessi di che Parte_4
siamo in un campo delicato di comportamenti intollerabili, significativi di disordine aziendale e clima poco sano, certamente corresponsabili del modesto risultato aziendale che ti avevo già sintetizzato nel pagina 12 di 14 mio messaggio del 14 luglio scorso. E' chiaro che ci troviamo di fronte a dipendenti che oltre a operare poco e male hanno ramato e stanno remando contro l'interesse aziendale, gettando discredito sull'istituzione”, il tutto per concludere che “…il problema è la stupidità umana di modesti personaggi, privi di esperienza e professionalità, che vittime della loro ignoranza, non hanno saputo valutare la gravità di loro comportamenti infedeli e scorretti su cui è difficile chiudere un occhio”).
Tale mail non ha valore probatorio perché con essa lo scrivente esprime solo giudizi personali e non vi
è alcun riferimento a specifici fatti alla luce dei quali possa comprendersi se siano fondate le severe valutazioni ivi espresse;
è peraltro significativo che non risulta che colui che ha espresso quei giudizi, pur facendo parte del consiglio di amministrazione di abbia assunto una qualche iniziativa nei CP_2 confronti delle “suddette dipendenti”, ritenute responsabili di non meglio precisati comportamenti ostili e più in generale volti a gettare discredito sull'azienda.
I soli fatti specifici dedotti dalla ricorrente sono quelli inerenti le registrazioni prodotte sub docc. 8,9,10,11, 13 (punti 34, 35, 36, 39 del ricorso), contestate dalla parte convenuta per non essere utilizzabili ai fini della decisione.
La contestazione della convenuta è fondata.
La Corte di Cassazione ha infatti affermato che la registrazione su nastro magnetico di una conversazione possa costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione
è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa (così Cass. 28398/2022, conf. Cass. 30977/2024).
Nel caso di specie le sopra indicate conversazioni registrate dalla ricorrente sono state effettuate, come
è incontestato, senza che la ricorrente fosse presente.
Si tratta pertanto di registrazioni acquisite illecitamente, come tali non utilizzabili ai fini della decisione.
Non è comunque superfluo aggiungere che giudizi anche pesanti nei confronti di un lavoratore, espressi tra colleghi nell'ambito di una conversazione confidenziale, il contenuto della quale resti tra i partecipanti alla conversazione stessa, non costituisce condotta di mobbimg.
Siffatte conversazioni sono espressione del diritto di critica e possono sfociare in mobbing solo nella misura in cui i giudizi siano esternalizzati al fine di emarginare il lavoratore e per realizzare contro di lui una violenza psicologica.
Dal ricorso emerge come le frasi attribuite alle colleghe e sarebbero state profferite in Per_1 Per_2
pagina 13 di 14 conversazioni ove vi erano solo le due colleghe per condividere il loro disappunto verso la ricorrente, senza che il loro giudizio sia stato veicolato all'esterno con il proposito di screditare l'immagine professionale della ricorrente e porla in uno stato di emarginazione.
La sola situazione in cui, secondo le allegazioni della ricorrente, le colleghe si sarebbero relazionate con terze persone è quella riportata al punto 37 del ricorso, pur tuttavia, per le ragioni già esposte, non suscettibile di prova testimoniale in quanto squisitamente valutativo.
Poiché alla luce dei rilievi esposti deve escludersi vi sia la prova della condotta di mobbing o straining in pregiudizio della ricorrente, difetta un elemento costitutivo della domanda risarcitoria, che pertanto deve essere rigettata.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del d.m. 55/2014, e succ. agg.– valore della causa indeterminabile per fase di studio, introduttiva e decisionale – in complessivi €3.700,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettate e/o disattese:
1) rigetta le domande della ricorrente;
2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della convenuta che liquida in €3.700,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a..
Indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza
Brescia, 6 febbraio 2025
La giudice
Elda Geraci
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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