TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/07/2025, n. 1472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1472 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3244/2019 R.G., avente ad oggetto responsabilità risarcitoria da sinistro stradale e vertente
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Castoro in virtù di Parte_1
mandato in calce all'atto di citazione e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- ATTORE -
E
(già denominata incorporante Controparte_1 Controparte_2
e Controparte_3 Controparte_4
in persona del procuratore speciale, rappresentato e Controparte_5
difeso dall'avv. Romina Avigliano in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio della stessa domiciliato;
- CONVENUTO -
NONCHE'
; CP
- CONVENUTO CONTUMACE -
Conclusioni: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69 del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 5-11-2019 e in data 11-11-2019 Parte_1
agiva in giudizio nei confronti di e
[...] CP_7 Controparte_1
in qualità rispettivamente di proprietario e assicuratore dell'autovettura
[...]
investitrice, al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in seguito ad un incidente stradale.
In particolare, l'attore allegava a fondamento della domanda che:
- in data 2-1-2018, alle ore 18,15 circa, mentre percorreva a piedi, tenendo il margine destro della strada, la Via della Fisica in Potenza in direzione degli Uffici
RAI, era stato investito e trascinato per alcuni metri dall'autovettura FI NT di colore blu targata BX250YX di proprietà e condotta da e assicurata CP
per la RCA presso la Controparte_1
- il sinistro era ascrivibile in via esclusiva alla condotta di guida di , CP
che, provenendo ad alta velocità da tergo rispetto al pedone, aveva sbandato e lo aveva travolto;
- sul luogo dell'incidente erano intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di
Potenza, i quali avevano sanzionato l'attore per violazione dell'articolo 190
2 commi 2 e 10 del Codice della Strada;
- con sentenza n. 375/2018 il Giudice di pace di Potenza aveva accolto il ricorso in opposizione proposto da ed aveva annullato la predetta Parte_1
sanzione amministrativa sul presupposto che il verbale di accertamento della contestazione fa fede fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza, mentre è liberamente apprezzabile dal
Giudice dell'opposizione allorquando gli agenti verbalizzanti non abbiano assistito al sinistro, ma siano intervenuti dopo il verificarsi dello stesso;
- in seguito all'urto l'attore era stato trascinato in avanti per diversi metri ed aveva riportato gravi lesioni per le quali si era reso necessario l'intervento di un'autoambulanza che lo aveva trasportato presso l'Ospedale San Carlo di
Potenza, dove era giunto in condizioni gravissime;
- nei giorni seguenti era stato ricoverato nel Reparto di Rianimazione per
“politrauma della strada con ematoma splenico sub capsulare del polo inferiore, fratture mieliniche dell'apofisi spinosa di C7, del processo traverso di L3 e dell'angolo antero-superiore di L5, frattura del V metatarso piede destro, frattura delle ossa proprie del naso”;
- dalla relazione medico-legale di parte a firma del dott. era Parte_2
emerso che aveva riportato per i fatti per cui è causa postumi Parte_1
permanenti nella misura del 18%, oltre che una invalidità temporanea totale per 40 giorni e parziale al 75% per 30 giorni e al 50% per ulteriori 30 giorni;
- l'attore aveva sostenuto spese mediche documentate per l'importo complessivo di euro 900,24;
- in seguito alla richiesta di risarcimento del danno inviata alla compagnia assicuratrice del veicolo investitore, con raccomandata a/r dell'8-6-2018 il danneggiato aveva comunicato di accettare a titolo di mero acconto sul maggior danno subito la somma di euro 24.300,00, di cui euro 2.000,00 per onorario
3 professionale, che gli era stata offerta da Controparte_1
- l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita aveva avuto esito negativo.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attore chiedeva che, previo accertamento della responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro, i convenuti CP
venissero condannati in solido fra loro al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in seguito all'incidente per l'importo complessivo di euro
92.992,00 (di cui euro 92.091,76 a titolo di danno alla salute con personalizzazione ed euro 900,24 per spese mediche documentate), detratto l'acconto già incassato, ovvero per il diverso importo da accertarsi in corso di causa a mezzo C.T.U. medico-legale, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino al soddisfo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11-2-2020 si costituiva in giudizio che in via principale chiedeva il rigetto Controparte_1
della domanda attorea, deducendo che doveva ritenersi congrua e satisfattiva di qualsivoglia pretesa risarcitoria la somma già incassata dall'attore prima dell'instaurazione del giudizio, e in via subordinata chiedeva che venisse accertato un concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'incidente.
Il convenuto non si costituiva in giudizio e, verificata la ritualità CP
della notifica dell'atto di citazione, veniva dichiarato contumace.
Esaurita l'istruttoria - nel corso della quale veniva disposto l'espletamento della prova testimoniale richiesta dall'attore e di una consulenza tecnica d'ufficio -, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 28 Marzo
2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
4 Preliminarmente occorre rilevare che l'attore ha fornito la prova di avere adempiuto alle formalità di cui all'articolo 148 del Decreto legislativo n. 209 del
2005, avendo allegato alla produzione di parte la richiesta di risarcimento dei danni inviata alla compagnia assicuratrice prima della instaurazione del giudizio e l'offerta risarcitoria da quest'ultima formulata (si vedano i documenti prodotti ai n. 3 e 4 fascicolo di parte attrice).
Verificata la proponibilità della domanda, occorre valutarne nel merito la fondatezza.
ha agito in giudizio nei confronti di e Parte_1 CP [...]
nella qualità rispettivamente di proprietario-conducente e Controparte_1
assicuratore del veicolo danneggiante, al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale subito a causa dell'investimento da parte dell'autovettura FI NT targata BX250YX.
Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall'articolo 2054 primo comma c.c., che prevede a carico del conducente di un veicolo senza guida di rotaie la cui circolazione abbia prodotto danni a persone o cose una presunzione relativa di responsabilità che può essere superata soltanto dalla prova liberatoria, cioè dalla prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Pertanto, nel caso in cui il veicolo abbia investito un pedone che si trovava sulla sede stradale opera la responsabilità presunta a carico del conducente, il quale può superare la presunzione relativa di colpa soltanto dimostrando di essersi trovato, nonostante l'osservanza delle norme specifiche sulla circolazione stradale e delle norme di comune diligenza e prudenza, nella oggettiva impossibilità di evitare l'evento, perché ad esempio il fatto dannoso è ascrivibile esclusivamente ad un comportamento improvviso ed imprevedibile dello stesso pedone, tale da impedire qualsiasi manovra di emergenza idonea ad evitare l'investimento, sicché la stessa condotta si sia posta quale fattore causale esclusivo dell'evento dannoso (si
5 vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 138 del 1972: nel caso di investimento di un pedone, qualora non sia possibile ricostruire la dinamica dell'incidente né sia possibile accertare i movimenti ed il comportamento del pedone immediatamente prima del sinistro, trova integrale applicazione il principio della colpa presunta a carico del conducente del veicolo e Corte di cassazione n. 2241 del 2019: in materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'articolo 2054 primo comma c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso di colpa del pedone investito occorre accertare in concreto la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente e nello stesso senso Corte di cassazione n. 20137 del 2023).
Quindi, per superare la presunzione relativa posta a suo carico dall'articolo 2054 primo comma c.c. il conducente del veicolo che abbia investito un pedone deve dimostrare che, nonostante l'osservanza da parte sua di tutte le norme della circolazione stradale, la condotta del pedone - in considerazione delle specifiche circostanze del caso concreto - si sia stata la causa esclusiva e non evitabile dal conducente, perché ad esempio il pedone ha attraversato la sede stradale senza servirsi delle apposite strisce pedonali, immettendosi nel flusso della circolazione senza dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano, in modo distratto o di corsa, e a breve distanza dal veicolo che sopraggiungeva, in modo tale da impedirgli di porre in essere qualsiasi manovra di emergenza per evitare l'evento dannoso.
Peraltro, la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'articolo 2054 primo comma c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine
6 sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa ai sensi dell'articolo 1227 primo comma c.c.: in particolare, in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'articolo 2054 c.c. - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'articolo
1227 c.c. esige da parte del Giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso concreto (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 13786 del 2024,
Corte di cassazione n. 26873 del 2022, Corte di cassazione n. 27515 del 2021;
Corte di cassazione n. 17985 del 2020 e Corte di cassazione n. 842 del 2020).
Premesso che, come si vedrà in seguito, dall'istruttoria svolta è emerso che
è stato investito dall'autovettura FI NT proveniente da tergo Parte_1
mentre percorreva Via della Fisica sul margine destro della carreggiata su un tratto di strada sprovvisto di marciapiedi, vengono in rilievo l'articolo 141 secondo e terzo comma del Decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della strada) - che impone al conducente del veicolo di conservarne il controllo e di essere in grado di compiere in condizioni di sicurezza tutte le manovre necessarie, compreso l'arresto del veicolo nei limiti di visibilità di fronte ad un ostacolo prevedibile - e l'articolo 190 primo comma del Codice della strada - che prevede che i pedoni hanno l'obbligo di circolare sulle banchine, sui marciapiedi, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti e, qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, di circolare sul margine della carreggiata opposto a quello di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione -.
Tanto premesso in punto di individuazione dei rispettivi obblighi gravanti sui conducenti dei veicoli e sui pedoni, ritiene questo Giudice che dall'istruttoria
7 svolta risulti dimostrato un apporto causale del pedone investito nel verificarsi del sinistro idoneo a superare la presunzione di responsabilità esclusiva prevista a carico del conducente dall'articolo 2054 primo comma c.c.
Il materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione è costituito dalla relazione redatta dalla Polizia locale di Potenza intervenuta sul posto nell'immediatezza del fatto, dalla quale risultano anche le spontanee dichiarazioni rese dalle persone presenti sul posto, oltre che dal pedone investito e dal conducente dell'autovettura FI NT (si veda il documento prodotto sub 8 nel fascicolo di parte di e dalle risultanze della prova Controparte_1
testimoniale espletata nel corso del giudizio.
In punto di fatto, costituisce circostanza pacifica fra le parti che nelle circostanze di luogo e di tempo indicate nell'atto introduttivo del giudizio è Parte_1
stato investito dall'autovettura FI NT targata BX250YX di proprietà e condotta da e assicurata per la RCA presso la CP [...]
in quanto la relativa allegazione ad opera dell'attore non ha Controparte_1
costituito oggetto di specifica contestazione da parte della compagnia assicuratrice, che, pertanto, con il suo comportamento processuale ha esonerato la controparte dal relativo onus probandi; in ogni caso, la verificazione dell'incidente nelle condizioni di luogo e di tempo descritte dall'attore risulta provata anche sulla base delle risultanze del rapporto redatto dagli agenti della
Polizia stradale di Potenza intervenuti sul posto nella immediatezza del sinistro (si veda il documento prodotto sub 8 nel fascicolo di parte di Controparte_1
, oltre che delle dichiarazioni rese dal testimone escusso nel corso del
[...]
giudizio.
Quanto alla ricostruzione della dinamica dell'investimento, oggetto di specifica contestazione ad opera della compagnia assicuratrice, appare opportuno procedere ad alcune precisazioni in ordine all'efficacia probatoria della relazione di servizio
8 redatta dalla Polizia locale di Potenza intervenuta sul posto nell'immediatezza del fatto: per giurisprudenza consolidata i rapporti ed i verbali redatti dalla polizia giudiziaria fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda i fatti che il pubblico ufficiale afferma di avere personalmente compiuto o constatato e per quanto riguarda i fatti conoscitivi che non presuppongono alcun margine di apprezzamento, mentre, per quanto attiene alle dichiarazioni che il pubblico ufficiale attesta essere state rese in sua presenza, riproducendole nel verbale, resta affidata alla libera valutazione del giudice la veridicità delle dichiarazioni stesse
(Corte di cassazione n. 1384 del 1997).
Se, poi, le stesse dichiarazioni sono relative a fatti sfavorevoli al dichiarante, occorre distinguere a seconda che siano state semplicemente verbalizzate dal pubblico ufficiale oppure anche sottoscritte dal dichiarante: nel primo caso, infatti, le suddette dichiarazioni devono essere qualificate come confessione stragiudiziale resa ad un terzo e, ai sensi dell'articolo 2735 primo comma seconda parte c.c., devono essere liberamente valutate dal giudice (Corte di cassazione n.
100 del 1982; n. 3309 del 1997); nel secondo caso, invece, essendo consacrate in una scrittura la cui paternità è da attribuirsi direttamente alla parte, hanno ordinaria efficacia probatoria.
Restano esclusi dalla fede privilegiata riconosciuta ai verbali ed ai rapporti redatti dalla polizia giudiziaria soltanto le dichiarazioni rese da persone informate sui fatti, la cui veridicità deve essere oggetto di libero apprezzamento ad opera del
Giudice, i giudizi valutativi, in quanto gli stessi non attengono a fatti oggetto di percezione diretta del pubblico ufficiale, e gli apprezzamenti personali che sono mediati attraverso la occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono tanto rapidamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro oggettivo (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 17106 del 2002 e n. 11751 del 2004).
9 Premesso che gli agenti della Polizia locale sono intervenuti sul luogo dell'incidente dopo il verificarsi del sinistro e che, pertanto, alcuna efficacia di prova è attribuibile alla ricostruzione della dinamica del sinistro dagli stessi effettuata nella relazione di servizio in atti né alla contestazione di infrazione del
Codice della strada dagli stessi effettuata a carico del soggetto investito per violazione dell'articolo 190 del Codice della strada (contestazione che, peraltro, risulta essere stata annullata dal Giudice di pace di Potenza con sentenza n.
385/2018 emessa in data 9-3-2018 allegata al n. 17 nel fascicolo di parte dell'attore), occorre rilevare che i verbalizzanti hanno dato atto che la strada in questione, larga 8,50 metri nel tratto dove era avvenuto l'investimento, era una strada urbana asfaltata con un'unica carreggiata a doppio senso di marcia, che il fondo stradale era bagnato a causa della pioggia in atto, che l'illuminazione pubblica disposta su pali convergenti verso il centro della carreggiata era funzionante, che il più vicino attraversamento pedonale era tracciato a 56 metri dal punto dell'investimento e che sul posto non erano visibili tracce di frenata (si veda la relazione di servizio prodotta sub 8 nel fascicolo di parte della compagnia assicuratrice).
Dal momento che gli agenti hanno riportato nel verbale alcuni fatti statici (le condizioni climatiche, le caratteristiche della strada e l'assenza di tracce di frenata sull'asfalto) che hanno costituito oggetto di percezione diretta, deve ritenersi che la relativa attestazione faccia piena prova di tali dati di fatto, non avendo le parti interessate a fornire la prova contraria proposto querela di falso.
Risultano, poi, allegate alla relazione di servizio le dichiarazioni rese agli agenti verbalizzanti dal testimone oculare che, quale persona Testimone_1
informata sui fatti, ha riferito che mentre percorreva Via della Fisica provenendo dalla RAI in direzione del Ponte SU (dalla opposta direzione di marcia percorsa dal veicolo investitore), alle ore 18,15 circa, aveva notato una persona a
10 bordo strada sulla sua sinistra, che non pensava che il pedone in questione avesse intenzione di attraversare la strada perché era lontano dalle strisce pedonali e che, dopo averlo superato, aveva visto con la coda dell'occhio che lo stesso pedone aveva iniziato ad attraversare la strada lontano dalle strisce ed era stato investito da un'autovettura proveniente dal senso opposto di marcia (si vedano le dichiarazioni rese da riportate nella relazione di servizio Testimone_1
prodotta sub 8 nel fascicolo di parte di . Controparte_1
Siffatte dichiarazioni, sebbene estrinsecamente attendibili in quanto rese da un soggetto comunque estraneo alle parti e agli interessi in causa, sono divergenti rispetto alla deposizione resa dall'unico testimone escusso nel corso del giudizio - della cui attendibilità estrinseca non vi sono ragioni di dubitare, trattandosi di soggetto estraneo agli interessi in causa e non legato alle parti da nessun rapporto, neanche di conoscenza, e la cui attendibilità intrinseca può essere riconosciuta in considerazione della precisione e della completezza delle dichiarazioni rese -, il quale ha riferito di aver assistito all'incidente in quanto si trovava a bordo della sua autovettura che seguiva il veicolo investitore nello stesso senso di marcia ad una distanza di circa 10 metri e di avere constatato che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell'atto introduttivo del giudizio è stato Parte_1
investito dall'autovettura FI NT mentre camminava vicino ad un cordoletto in cemento lungo il margine di una strada priva di marciapiedi con le spalle rivolte verso il veicolo investitore (si veda la deposizione resa dal teste Tes_2
riportata nel verbale di udienza del 19-5-2023).
[...]
Le dichiarazioni rese da - in considerazione delle Testimone_1
particolari condizioni atmosferiche (buio e pioggia) e della posizione da cui lo stesso deduce di avere visto il sinistro (lo stesso ha dichiarato di essersi accorto dell'investimento “con la coda dell'occhio”, transitando nel senso opposto di marcia rispetto all'autovettura FI NT e dopo aver già superato il pedone) -
11 non appaiono idonee ad inficiare la ricostruzione dell'incidente riferita dal teste
, che, invece, ha assistito al sinistro da una posizione Testimone_2
privilegiata, in quanto si trovava a bordo della sua autovettura e transitava nello stesso senso di marcia del veicolo investitore ad una distanza di pochi metri e con una visuale libera ed illuminata dai fari delle autovetture, oltre che dalla pubblica illuminazione.
Pertanto, ritiene questo Giudice che sia stata acquisita al processo la prova della seguente dinamica dell'incidente: mentre il pedone percorreva Via della Fisica in
Potenza sul margine destro della carreggiata, camminando in adiacenza ad un cordolo di cemento in un tratto di strada con unica carreggiata a doppio senso di marcia, privo di marciapiedi, illuminato dalla pubblica illuminazione e bagnato a causa della pioggia in atto, è sopraggiunto da tergo, nello stesso senso di marcia percorso dal pedone, il veicolo FI NT targato BX250YX, condotto da CP
, che lo ha investito.
[...]
La circostanza riferita dal teste ed ammessa dallo stesso Testimone_2
attore che quest'ultimo stesse camminando in un tratto di strada sprovvisto di marciapiedi nella stessa direzione di marcia del veicolo investitore è di per sé sintomatica della violazione da parte del pedone dell'obbligo di percorrere la strada nel senso opposto a quello di marcia dei veicoli previsto dal primo comma dell'articolo 190 del Codice della strada.
D'altra parte, però, il conducente del veicolo, che non si è costituito in giudizio, non ha neanche allegato di non avere avuto la possibilità di porre in essere manovre di emergenza in considerazione della breve distanza rispetto al punto di avvistamento del pedone sulla sua traiettoria;
peraltro, dalla relazione di servizio redatta dalla Polizia locale è emerso che il tratto di strada in cui si è verificato l'incidente era ben illuminato e che, pertanto, il conducente dell'autovettura era in grado di accorgersi della presenza del pedone a maggior ragione se si considera
12 che le condizioni di pioggia in atto e il buio gli imponessero comunque di moderare la velocità per essere in grado di arrestare il veicolo di fronte ad ogni ostacolo prevedibile.
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre concludere che - tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto (inosservanza dell'obbligo di circolare nel senso di marcia opposto a quello dei veicoli, mancata allegazione da parte del conducente del veicolo della impossibilità di porre in essere manovre di emergenza per evitare l'investimento e inosservanza ad opera di quest'ultimo dell'obbligo di conservarne il controllo e di essere in grado di compiere in condizioni di sicurezza tutte le manovre necessarie, compreso l'arresto del veicolo di fronte ad ogni ostacolo prevedibile) - la responsabilità dell'evento dannoso deve essere attribuita in misura concorrente a nella misura del 70% e CP
a nella misura del 30%. Parte_1
Configurandosi, poi, a carico dell'assicuratore una responsabilità solidale, seppure atipica - in quanto ad interesse unisoggettivo e caratterizzata da un diverso titolo e da una diversa estensione (titolo contrattuale e responsabilità limitata dal massimale in un caso, titolo extracontrattuale e responsabilità illimitata nell'altro)
-, anche è chiamata a rispondere del danno Controparte_1
cagionato dal conducente del veicolo assicurato unitamente al responsabile civile.
Ne consegue che e devono essere Controparte_1 CP
condannati in solido fra loro al risarcimento dei danni subiti dall'attore in seguito al sinistro per cui è causa nella misura del 70%.
In ordine al quantum del danno risarcibile, nell'atto introduttivo del giudizio ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale sotto il Parte_1
profilo del danno alla salute con personalizzazione, oltre che il risarcimento del danno patrimoniale sotto il profilo del danno emergente per le spese mediche sostenute.
13 L'attore ha allegato e dimostrato di aver subito a causa dell'impatto con il veicolo investitore e del successivo trascinamento un danno alla sua integrità psico-fisica: non soltanto dalla documentazione tempestivamente prodotta in giudizio risulta che nell'immediatezza del fatto è stato trasportato a mezzo 118 Parte_1
presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Carlo di Potenza, dove gli è stato diagnosticato “politrauma della strada con ematoma splenico, frattura proc. trasv. Di L3 + angolo AS di L5, frattura delle ossa proprie del naso” (si vedano il referto del Pronto soccorso e la certificazione rilasciata dall'Ospedale San Carlo di
Potenza prodotti ai n. 6 e 7 nel fascicolo di parte attrice), ma soprattutto il C.T.U. nominato nel corso del giudizio ha riconosciuto la riconducibilità sul piano causale dei postumi accertati al fatto dannoso: in particolare, le condivisibili conclusioni alle quali è pervenuto il C.T.U. - il quale ha accertato che “la dinamica traumatologica (investimento di pedone da parte di autoveicolo e trascinamento) è in tesi generale capace di produrre le suddette lesioni. L'impatto da investimento, o da abbattimento al suolo, è stato di entità sufficientemente importante da superare la forza di resistenza ossea, determinandone la rottura”
(si veda pag. 8 della relazione peritale depositata in data 14-10-2024 dal dott.
- inducono a ritenere accertato il rapporto di causalità fra il Persona_1
verificarsi del sinistro per cui è causa e le lesioni lamentate dall'attore secondo i criteri tradizionali della medicina legale (cronologico, qualitativo, quantitativo, modale, topografico, della continuità fenomenologica e quello di esclusione delle altre cause).
Pertanto, deve riconoscersi all'attore il risarcimento del danno non patrimoniale sub specie di danno biologico - inteso come lesione dell'integrità psico-fisica, che prescinde dalla capacità del danneggiato di produrre reddito e che comprende il pregiudizio della capacità lavorativa generica -.
Appare opportuno in proposito rilevare che, alla luce dell'orientamento
14 giurisprudenziale inaugurato dalla sentenza n. 26972 del 2008 della Corte di cassazione a Sezioni Unite e ormai consolidato, da un lato, il riferimento a determinati tipi di pregiudizio (danno morale, danno biologico, danno estetico, danno esistenziale..) risponde ad esigenze descrittive e non implica il riconoscimento di autonome categorie di danno e, dall'altro, il riconoscimento al danneggiato del risarcimento del danno non patrimoniale non è subordinato alla configurabilità di un fatto-reato, dovendo il riferimento contenuto nell'articolo
2059 c.c. ai casi previsti dalla legge essere esteso, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata, a tutte le ipotesi in cui il fatto illecito abbia leso diritti inviolabili della persona oggetto di tutela costituzionale: pertanto, il danno biologico, il danno morale e qualsiasi pregiudizio di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica devono essere risarciti, indipendentemente dalla configurabilità di un reato, non come autonome voci di danno, ma come componenti della categoria unitaria del danno non patrimoniale e la loro entità deve essere valutata soltanto ai fini della quantificazione della voce unitaria del danno non patrimoniale in sede di personalizzazione del danno.
A tal fine è necessario che ogni sub specie di danno alla persona venga allegata e provata dal danneggiato in attuazione del principio di allegazione e di prova che regola il processo civile (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n.
13992 del 2018 e Corte di cassazione n. 7964 del 2020).
Tanto premesso in punto di inquadramento della categoria di danno invocata a fondamento della domanda risarcitoria e di onere di allegazione e prova a carico del danneggiato, occorre evidenziare che nel caso che ci occupa l'attore ha correttamente allegato un danno all'integrità psico-fisica, ma si è limitato a chiedere che venga applicato un incremento per la personalizzazione del danno senza neppure specificare sotto quale profilo siffatto incremento dovrebbe essere riconosciuto e senza dedurre che dalle lesioni riportate in seguito al sinistro sia
15 derivato un pregiudizio di altri interessi inerenti la persona non connotati da valenza economica, che, quindi, per le suesposte ragioni attinenti alla necessità di allegazione (e di prova) di specifiche circostanze individualizzati, non possono presumersi, in difetto della relativa allegazione, quali conseguenze dei postumi invalidanti delle lesioni subite.
Escluso, pertanto, che in sede di personalizzazione del danno alla salute si debba operare un incremento in vista del ristoro di ulteriori pregiudizi riconducibili alle lesioni subite della vittima che non sono stati specificamente allegati, il danno non patrimoniale subito da deve essere riconosciuto limitatamente Parte_1
alla percentuale di incidenza sulla sua integrità psico-fisica delle lesioni riportate in seguito all'investimento.
In proposito, il C.T.U. nominato nel corso del giudizio ha accertato, con giudizio che appare condivisibile, in quanto adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici, che - sulla base della documentazione medica agli atti e tenendo conto degli esiti mediamente attesi derivanti dalle lesioni - Parte_1
a seguito dell'incidente stradale ha riportato “un politrauma con trauma
[...]
cranico commotivo;
frattura composta delle ossa nasali;
frattura composta dell'apofisi spinosa di C7; frattura composta dell'apofisi trasversa di L3; frattura dello spigolo antero-superiore di L5; frattura composta del V metatarso del piede destro;
piccolo ematoma splenico subcapsulare al polo inferiore;
ferita lacero- contusa regione frontale destra e II dito mano sinistra;
escoriazione ginocchio destro”, che gli esiti permanenti delle lesioni riportate nel sinistro possono essere quantificati nella misura del 15%, e che, infine, il periodo complessivo di inabilità temporanea totale è pari a 30 giorni, il periodo di inabilità temporanea parziale al
50% è pari a 30 giorni e quello di inabilità temporanea parziale al 25% è pari ad ulteriori 30 giorni (si vedano pag. 9 e 10 della relazione peritale depositata in data
14-10-2024 dal dott. . Persona_1
16 Quanto alla individuazione del parametro per la liquidazione del danno non patrimoniale sotto il profilo del danno biologico e del danno morale, escluso - a fronte di un danno alla salute con postumi permanenti inquadrabili nella categoria delle macropermanenti (postumi superiori al 9%) - il ricorso agli specifici criteri di liquidazione del danno da micropermanenti previsti dall'articolo 139 del
Decreto legislativo n. 209 del 2005 per l'ipotesi in cui il danno sia derivato dalla circolazione dei veicoli a motore ed esclusa l'applicabilità della Tabella Unica
Nazionale per la liquidazione del danno biologico e del danno morale causati da sinistri stradali introdotta dal d.p.r. n. 12 del 2025 in attuazione della norma dettata dall'articolo 138 del Decreto legislativo n. 209 del 2005, dal momento che l'articolo 5 del suddetto d.p.r. prevede che lo stesso si applica per la liquidazione dei danni causati da sinistri avvenuti dopo la sua entrata in vigore, appare condivisibile l'orientamento giurisprudenziale che attribuisce efficacia para- normativa alle Tabelle per la liquidazione del danno alla persona elaborate dal
Tribunale di Milano, in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'articolo 1226 c.c., richiamato dall'articolo 2056 c.c., assicurando nel contempo uniformità di giudizio nella liquidazione di danni omogenei (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 8532 del 2020,
Corte di cassazione n. 11754 del 2018, Corte di cassazione n. 27562 del 2017 e
Corte di cassazione n. 12408 del 2011).
Tanto premesso, il danno non patrimoniale subito da in seguito Parte_1
all'incidente per cui è causa deve essere liquidato in via equitativa, utilizzando le
Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2024 e tenendo conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (37 anni), della durata dell'inabilità, della natura e dell'entità delle lesioni, nella somma complessiva di euro
43.912,00, di cui euro 39.502,00 per invalidità permanente (risultante dal prodotto del valore punto corrispondente alla lesione riportata e del grado di invalidità
17 permanente, cui va applicato il coefficiente demoltiplicatore corrispondente all'età del danneggiato al momento dell'illecito) ed euro 4.410,00 per invalidità temporanea - di cui euro 2.520,00 per inabilità temporanea assoluta (euro 84,00 x
30 giorni), euro 1.260,00 per inabilità temporanea parziale al 50% (euro 42,00 x
30 giorni) ed euro 630,00 per inabilità temporanea parziale al 25% (euro 21,00 x
30 giorni) -.
Quanto al risarcimento del danno patrimoniale subito dall'attore in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro sotto il profilo del danno emergente per l'esborso sostenuto per visite e cure mediche, ritiene questo Giudice che la domanda di risarcimento di tale voce di danno possa essere accolta nei limiti dell'importo di euro 762,00 che risulta dalla documentazione in atti (si vedano le fatture prodotte al n. 11 nel fascicolo di parte attrice) e di cui il nominato C.T.U. ha riconosciuto la congruità (si veda pag. 10 della relazione peritale depositata in data 14-10-2024 dal dott. . Persona_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta da nei confronti del proprietario e Parte_1
dell'assicuratore dell'autovettura FI NT, riconosciuta la responsabilità concorrente nella misura del 70% del conducente del suddetto veicolo nella causazione del sinistro, e devono CP Controparte_1
essere condannati in solido fra loro al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di euro 31.271,80 (corrispondente alla quota pari al 70% del danno patrimoniale e non patrimoniale liquidato in favore del danneggiato) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale dallo stesso subito.
Dall'importo riconosciuto al danneggiato va detratta, poi, la somma di euro
22.300,00 (già al netto delle spese legali), che è stata versata dall'assicuratore
18 prima della instaurazione del giudizio e che è stata trattenuta dal danneggiato a titolo di acconto: la suddetta somma deve essere rivalutata, secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo, dalla data dell'accettazione a titolo di acconto dell'assegno ricevuto (9-6-2018) ad oggi (sulla base dell'ultimo indice Istat disponibile) per un importo complessivo di euro 26.447,80, in attuazione del consolidato orientamento giurisprudenziale che, in caso di versamento di un acconto nelle more della definizione del giudizio relativo alla liquidazione del danno da illecito civile, impone di sottrarre l'acconto dall'ammontare del risarcimento, calcolato con riferimento al momento del sinistro, e di rivalutare la differenza oppure di rivalutare l'acconto già pagato e sottrarlo all'ammontare del risarcimento liquidato in moneta attuale (in tal senso Corte di cassazione n. 2074 del 1989 e Corte di cassazione n. 1163 del 1998).
Sull'importo complessivo liquidato a favore dell'attore devono essere calcolati gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata e via via rivalutata (non anche la rivalutazione monetaria, essendo lo stesso importo già attualizzato) dalla data dell'evento dannoso (2-1-2018) sull'intero capitale dovuto (euro 31.271,80) fino al 9-6-2018 e da tale data sulla somma residua ancora dovuta all'esito del pagamento dell'acconto fino alla pronuncia della sentenza e agli interessi al tasso legale sul capitale rivalutato da tale momento fino al saldo.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, ritiene questo Giudice che, nonostante non possa operare per effetto dell'accoglimento soltanto parziale della domanda risarcitoria proposta dall'attore la compensazione delle spese in attuazione del principio di soccombenza reciproca di cui all'articolo 92 primo comma c.p.c. alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che hanno escluso che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo possa dare luogo a reciproca soccombenza ed hanno ritenuto ammissibile in tal caso la compensazione delle
19 spese processuali soltanto in presenza degli altri presupposti previsti dall'articolo
92 secondo comma c.p.c. (Corte di cassazione Sezioni Unite n. 32061 del 2022), ricorrano gravi ed eccezionali ragioni per compensare per metà fra le parti le spese del giudizio in considerazione dell'atteggiamento assunto dalla compagnia assicuratrice, che non soltanto ha pagato un sostanzioso acconto sulla somma dovuta prima della instaurazione del giudizio, ma ha resistito in giudizio soltanto al fine di ottenere il riconoscimento di un concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro.
Nella parte residua le spese processuali seguono il principio della soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico dei convenuti in solido fra loro, devono essere attribuite all'avv. Alberto Castoro per dichiarato anticipo e devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta e applicando i valori medi dello scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del
2022 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10- 2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022 -, dal momento che l'attività svolta dal difensore non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore 22 del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto stabilisce che le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e, secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo 41 del
Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di cassazione
Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico, la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n. 147 del 2022 deve essere
20 interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che,
a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale, anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente.
Le spese relative alla C.T.U. espletata nel corso del giudizio, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dei convenuti in solido fra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 5-11-2019 e in data 11-11-2019, da Parte_1
nei confronti di e di ogni contraria CP Controparte_1
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che l'incidente per cui
è causa è ascrivibile alla responsabilità concorrente di nella misura CP
del 70% e di nella misura del 30%; Parte_1
- condanna e in solido fra loro al CP Controparte_1
pagamento in favore di a titolo di risarcimento del danno Parte_1
patrimoniale e non patrimoniale subito dell'importo complessivo di euro 4.824,00, oltre agli interessi legali sulla somma devalutata e via via rivalutata dal 2-1-2018 sull'intero capitale dovuto (euro 31.271,80) fino al 9-6-2018 e da tale data sulla somma residua ancora dovuta all'esito del pagamento dell'acconto fino alla pronuncia della sentenza e agli interessi al tasso legale sul capitale rivalutato da tale momento fino al saldo;
21 - condanna e in solido fra loro al CP Controparte_1
pagamento in favore di di metà delle spese del giudizio, quota Parte_1
che liquida in complessivi euro 2.820,72, di cui euro 282,22 per esborsi ed euro
2.538,50 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, da attribuire all'avv. Alberto Castoro per dichiarato anticipo;
- compensa fra le parti le residue spese processuali;
- pone definitivamente a carico di e in CP Controparte_1
solido fra loro il pagamento delle spese relative alla C.T.U., liquidate con separato decreto.
Potenza, 15-7-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3244/2019 R.G., avente ad oggetto responsabilità risarcitoria da sinistro stradale e vertente
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Castoro in virtù di Parte_1
mandato in calce all'atto di citazione e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- ATTORE -
E
(già denominata incorporante Controparte_1 Controparte_2
e Controparte_3 Controparte_4
in persona del procuratore speciale, rappresentato e Controparte_5
difeso dall'avv. Romina Avigliano in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio della stessa domiciliato;
- CONVENUTO -
NONCHE'
; CP
- CONVENUTO CONTUMACE -
Conclusioni: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69 del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 5-11-2019 e in data 11-11-2019 Parte_1
agiva in giudizio nei confronti di e
[...] CP_7 Controparte_1
in qualità rispettivamente di proprietario e assicuratore dell'autovettura
[...]
investitrice, al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in seguito ad un incidente stradale.
In particolare, l'attore allegava a fondamento della domanda che:
- in data 2-1-2018, alle ore 18,15 circa, mentre percorreva a piedi, tenendo il margine destro della strada, la Via della Fisica in Potenza in direzione degli Uffici
RAI, era stato investito e trascinato per alcuni metri dall'autovettura FI NT di colore blu targata BX250YX di proprietà e condotta da e assicurata CP
per la RCA presso la Controparte_1
- il sinistro era ascrivibile in via esclusiva alla condotta di guida di , CP
che, provenendo ad alta velocità da tergo rispetto al pedone, aveva sbandato e lo aveva travolto;
- sul luogo dell'incidente erano intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di
Potenza, i quali avevano sanzionato l'attore per violazione dell'articolo 190
2 commi 2 e 10 del Codice della Strada;
- con sentenza n. 375/2018 il Giudice di pace di Potenza aveva accolto il ricorso in opposizione proposto da ed aveva annullato la predetta Parte_1
sanzione amministrativa sul presupposto che il verbale di accertamento della contestazione fa fede fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza, mentre è liberamente apprezzabile dal
Giudice dell'opposizione allorquando gli agenti verbalizzanti non abbiano assistito al sinistro, ma siano intervenuti dopo il verificarsi dello stesso;
- in seguito all'urto l'attore era stato trascinato in avanti per diversi metri ed aveva riportato gravi lesioni per le quali si era reso necessario l'intervento di un'autoambulanza che lo aveva trasportato presso l'Ospedale San Carlo di
Potenza, dove era giunto in condizioni gravissime;
- nei giorni seguenti era stato ricoverato nel Reparto di Rianimazione per
“politrauma della strada con ematoma splenico sub capsulare del polo inferiore, fratture mieliniche dell'apofisi spinosa di C7, del processo traverso di L3 e dell'angolo antero-superiore di L5, frattura del V metatarso piede destro, frattura delle ossa proprie del naso”;
- dalla relazione medico-legale di parte a firma del dott. era Parte_2
emerso che aveva riportato per i fatti per cui è causa postumi Parte_1
permanenti nella misura del 18%, oltre che una invalidità temporanea totale per 40 giorni e parziale al 75% per 30 giorni e al 50% per ulteriori 30 giorni;
- l'attore aveva sostenuto spese mediche documentate per l'importo complessivo di euro 900,24;
- in seguito alla richiesta di risarcimento del danno inviata alla compagnia assicuratrice del veicolo investitore, con raccomandata a/r dell'8-6-2018 il danneggiato aveva comunicato di accettare a titolo di mero acconto sul maggior danno subito la somma di euro 24.300,00, di cui euro 2.000,00 per onorario
3 professionale, che gli era stata offerta da Controparte_1
- l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita aveva avuto esito negativo.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attore chiedeva che, previo accertamento della responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro, i convenuti CP
venissero condannati in solido fra loro al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in seguito all'incidente per l'importo complessivo di euro
92.992,00 (di cui euro 92.091,76 a titolo di danno alla salute con personalizzazione ed euro 900,24 per spese mediche documentate), detratto l'acconto già incassato, ovvero per il diverso importo da accertarsi in corso di causa a mezzo C.T.U. medico-legale, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino al soddisfo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11-2-2020 si costituiva in giudizio che in via principale chiedeva il rigetto Controparte_1
della domanda attorea, deducendo che doveva ritenersi congrua e satisfattiva di qualsivoglia pretesa risarcitoria la somma già incassata dall'attore prima dell'instaurazione del giudizio, e in via subordinata chiedeva che venisse accertato un concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'incidente.
Il convenuto non si costituiva in giudizio e, verificata la ritualità CP
della notifica dell'atto di citazione, veniva dichiarato contumace.
Esaurita l'istruttoria - nel corso della quale veniva disposto l'espletamento della prova testimoniale richiesta dall'attore e di una consulenza tecnica d'ufficio -, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 28 Marzo
2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
4 Preliminarmente occorre rilevare che l'attore ha fornito la prova di avere adempiuto alle formalità di cui all'articolo 148 del Decreto legislativo n. 209 del
2005, avendo allegato alla produzione di parte la richiesta di risarcimento dei danni inviata alla compagnia assicuratrice prima della instaurazione del giudizio e l'offerta risarcitoria da quest'ultima formulata (si vedano i documenti prodotti ai n. 3 e 4 fascicolo di parte attrice).
Verificata la proponibilità della domanda, occorre valutarne nel merito la fondatezza.
ha agito in giudizio nei confronti di e Parte_1 CP [...]
nella qualità rispettivamente di proprietario-conducente e Controparte_1
assicuratore del veicolo danneggiante, al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale subito a causa dell'investimento da parte dell'autovettura FI NT targata BX250YX.
Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall'articolo 2054 primo comma c.c., che prevede a carico del conducente di un veicolo senza guida di rotaie la cui circolazione abbia prodotto danni a persone o cose una presunzione relativa di responsabilità che può essere superata soltanto dalla prova liberatoria, cioè dalla prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Pertanto, nel caso in cui il veicolo abbia investito un pedone che si trovava sulla sede stradale opera la responsabilità presunta a carico del conducente, il quale può superare la presunzione relativa di colpa soltanto dimostrando di essersi trovato, nonostante l'osservanza delle norme specifiche sulla circolazione stradale e delle norme di comune diligenza e prudenza, nella oggettiva impossibilità di evitare l'evento, perché ad esempio il fatto dannoso è ascrivibile esclusivamente ad un comportamento improvviso ed imprevedibile dello stesso pedone, tale da impedire qualsiasi manovra di emergenza idonea ad evitare l'investimento, sicché la stessa condotta si sia posta quale fattore causale esclusivo dell'evento dannoso (si
5 vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 138 del 1972: nel caso di investimento di un pedone, qualora non sia possibile ricostruire la dinamica dell'incidente né sia possibile accertare i movimenti ed il comportamento del pedone immediatamente prima del sinistro, trova integrale applicazione il principio della colpa presunta a carico del conducente del veicolo e Corte di cassazione n. 2241 del 2019: in materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'articolo 2054 primo comma c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso di colpa del pedone investito occorre accertare in concreto la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente e nello stesso senso Corte di cassazione n. 20137 del 2023).
Quindi, per superare la presunzione relativa posta a suo carico dall'articolo 2054 primo comma c.c. il conducente del veicolo che abbia investito un pedone deve dimostrare che, nonostante l'osservanza da parte sua di tutte le norme della circolazione stradale, la condotta del pedone - in considerazione delle specifiche circostanze del caso concreto - si sia stata la causa esclusiva e non evitabile dal conducente, perché ad esempio il pedone ha attraversato la sede stradale senza servirsi delle apposite strisce pedonali, immettendosi nel flusso della circolazione senza dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano, in modo distratto o di corsa, e a breve distanza dal veicolo che sopraggiungeva, in modo tale da impedirgli di porre in essere qualsiasi manovra di emergenza per evitare l'evento dannoso.
Peraltro, la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'articolo 2054 primo comma c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine
6 sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa ai sensi dell'articolo 1227 primo comma c.c.: in particolare, in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'articolo 2054 c.c. - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'articolo
1227 c.c. esige da parte del Giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso concreto (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 13786 del 2024,
Corte di cassazione n. 26873 del 2022, Corte di cassazione n. 27515 del 2021;
Corte di cassazione n. 17985 del 2020 e Corte di cassazione n. 842 del 2020).
Premesso che, come si vedrà in seguito, dall'istruttoria svolta è emerso che
è stato investito dall'autovettura FI NT proveniente da tergo Parte_1
mentre percorreva Via della Fisica sul margine destro della carreggiata su un tratto di strada sprovvisto di marciapiedi, vengono in rilievo l'articolo 141 secondo e terzo comma del Decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della strada) - che impone al conducente del veicolo di conservarne il controllo e di essere in grado di compiere in condizioni di sicurezza tutte le manovre necessarie, compreso l'arresto del veicolo nei limiti di visibilità di fronte ad un ostacolo prevedibile - e l'articolo 190 primo comma del Codice della strada - che prevede che i pedoni hanno l'obbligo di circolare sulle banchine, sui marciapiedi, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti e, qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, di circolare sul margine della carreggiata opposto a quello di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione -.
Tanto premesso in punto di individuazione dei rispettivi obblighi gravanti sui conducenti dei veicoli e sui pedoni, ritiene questo Giudice che dall'istruttoria
7 svolta risulti dimostrato un apporto causale del pedone investito nel verificarsi del sinistro idoneo a superare la presunzione di responsabilità esclusiva prevista a carico del conducente dall'articolo 2054 primo comma c.c.
Il materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione è costituito dalla relazione redatta dalla Polizia locale di Potenza intervenuta sul posto nell'immediatezza del fatto, dalla quale risultano anche le spontanee dichiarazioni rese dalle persone presenti sul posto, oltre che dal pedone investito e dal conducente dell'autovettura FI NT (si veda il documento prodotto sub 8 nel fascicolo di parte di e dalle risultanze della prova Controparte_1
testimoniale espletata nel corso del giudizio.
In punto di fatto, costituisce circostanza pacifica fra le parti che nelle circostanze di luogo e di tempo indicate nell'atto introduttivo del giudizio è Parte_1
stato investito dall'autovettura FI NT targata BX250YX di proprietà e condotta da e assicurata per la RCA presso la CP [...]
in quanto la relativa allegazione ad opera dell'attore non ha Controparte_1
costituito oggetto di specifica contestazione da parte della compagnia assicuratrice, che, pertanto, con il suo comportamento processuale ha esonerato la controparte dal relativo onus probandi; in ogni caso, la verificazione dell'incidente nelle condizioni di luogo e di tempo descritte dall'attore risulta provata anche sulla base delle risultanze del rapporto redatto dagli agenti della
Polizia stradale di Potenza intervenuti sul posto nella immediatezza del sinistro (si veda il documento prodotto sub 8 nel fascicolo di parte di Controparte_1
, oltre che delle dichiarazioni rese dal testimone escusso nel corso del
[...]
giudizio.
Quanto alla ricostruzione della dinamica dell'investimento, oggetto di specifica contestazione ad opera della compagnia assicuratrice, appare opportuno procedere ad alcune precisazioni in ordine all'efficacia probatoria della relazione di servizio
8 redatta dalla Polizia locale di Potenza intervenuta sul posto nell'immediatezza del fatto: per giurisprudenza consolidata i rapporti ed i verbali redatti dalla polizia giudiziaria fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda i fatti che il pubblico ufficiale afferma di avere personalmente compiuto o constatato e per quanto riguarda i fatti conoscitivi che non presuppongono alcun margine di apprezzamento, mentre, per quanto attiene alle dichiarazioni che il pubblico ufficiale attesta essere state rese in sua presenza, riproducendole nel verbale, resta affidata alla libera valutazione del giudice la veridicità delle dichiarazioni stesse
(Corte di cassazione n. 1384 del 1997).
Se, poi, le stesse dichiarazioni sono relative a fatti sfavorevoli al dichiarante, occorre distinguere a seconda che siano state semplicemente verbalizzate dal pubblico ufficiale oppure anche sottoscritte dal dichiarante: nel primo caso, infatti, le suddette dichiarazioni devono essere qualificate come confessione stragiudiziale resa ad un terzo e, ai sensi dell'articolo 2735 primo comma seconda parte c.c., devono essere liberamente valutate dal giudice (Corte di cassazione n.
100 del 1982; n. 3309 del 1997); nel secondo caso, invece, essendo consacrate in una scrittura la cui paternità è da attribuirsi direttamente alla parte, hanno ordinaria efficacia probatoria.
Restano esclusi dalla fede privilegiata riconosciuta ai verbali ed ai rapporti redatti dalla polizia giudiziaria soltanto le dichiarazioni rese da persone informate sui fatti, la cui veridicità deve essere oggetto di libero apprezzamento ad opera del
Giudice, i giudizi valutativi, in quanto gli stessi non attengono a fatti oggetto di percezione diretta del pubblico ufficiale, e gli apprezzamenti personali che sono mediati attraverso la occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono tanto rapidamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro oggettivo (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 17106 del 2002 e n. 11751 del 2004).
9 Premesso che gli agenti della Polizia locale sono intervenuti sul luogo dell'incidente dopo il verificarsi del sinistro e che, pertanto, alcuna efficacia di prova è attribuibile alla ricostruzione della dinamica del sinistro dagli stessi effettuata nella relazione di servizio in atti né alla contestazione di infrazione del
Codice della strada dagli stessi effettuata a carico del soggetto investito per violazione dell'articolo 190 del Codice della strada (contestazione che, peraltro, risulta essere stata annullata dal Giudice di pace di Potenza con sentenza n.
385/2018 emessa in data 9-3-2018 allegata al n. 17 nel fascicolo di parte dell'attore), occorre rilevare che i verbalizzanti hanno dato atto che la strada in questione, larga 8,50 metri nel tratto dove era avvenuto l'investimento, era una strada urbana asfaltata con un'unica carreggiata a doppio senso di marcia, che il fondo stradale era bagnato a causa della pioggia in atto, che l'illuminazione pubblica disposta su pali convergenti verso il centro della carreggiata era funzionante, che il più vicino attraversamento pedonale era tracciato a 56 metri dal punto dell'investimento e che sul posto non erano visibili tracce di frenata (si veda la relazione di servizio prodotta sub 8 nel fascicolo di parte della compagnia assicuratrice).
Dal momento che gli agenti hanno riportato nel verbale alcuni fatti statici (le condizioni climatiche, le caratteristiche della strada e l'assenza di tracce di frenata sull'asfalto) che hanno costituito oggetto di percezione diretta, deve ritenersi che la relativa attestazione faccia piena prova di tali dati di fatto, non avendo le parti interessate a fornire la prova contraria proposto querela di falso.
Risultano, poi, allegate alla relazione di servizio le dichiarazioni rese agli agenti verbalizzanti dal testimone oculare che, quale persona Testimone_1
informata sui fatti, ha riferito che mentre percorreva Via della Fisica provenendo dalla RAI in direzione del Ponte SU (dalla opposta direzione di marcia percorsa dal veicolo investitore), alle ore 18,15 circa, aveva notato una persona a
10 bordo strada sulla sua sinistra, che non pensava che il pedone in questione avesse intenzione di attraversare la strada perché era lontano dalle strisce pedonali e che, dopo averlo superato, aveva visto con la coda dell'occhio che lo stesso pedone aveva iniziato ad attraversare la strada lontano dalle strisce ed era stato investito da un'autovettura proveniente dal senso opposto di marcia (si vedano le dichiarazioni rese da riportate nella relazione di servizio Testimone_1
prodotta sub 8 nel fascicolo di parte di . Controparte_1
Siffatte dichiarazioni, sebbene estrinsecamente attendibili in quanto rese da un soggetto comunque estraneo alle parti e agli interessi in causa, sono divergenti rispetto alla deposizione resa dall'unico testimone escusso nel corso del giudizio - della cui attendibilità estrinseca non vi sono ragioni di dubitare, trattandosi di soggetto estraneo agli interessi in causa e non legato alle parti da nessun rapporto, neanche di conoscenza, e la cui attendibilità intrinseca può essere riconosciuta in considerazione della precisione e della completezza delle dichiarazioni rese -, il quale ha riferito di aver assistito all'incidente in quanto si trovava a bordo della sua autovettura che seguiva il veicolo investitore nello stesso senso di marcia ad una distanza di circa 10 metri e di avere constatato che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell'atto introduttivo del giudizio è stato Parte_1
investito dall'autovettura FI NT mentre camminava vicino ad un cordoletto in cemento lungo il margine di una strada priva di marciapiedi con le spalle rivolte verso il veicolo investitore (si veda la deposizione resa dal teste Tes_2
riportata nel verbale di udienza del 19-5-2023).
[...]
Le dichiarazioni rese da - in considerazione delle Testimone_1
particolari condizioni atmosferiche (buio e pioggia) e della posizione da cui lo stesso deduce di avere visto il sinistro (lo stesso ha dichiarato di essersi accorto dell'investimento “con la coda dell'occhio”, transitando nel senso opposto di marcia rispetto all'autovettura FI NT e dopo aver già superato il pedone) -
11 non appaiono idonee ad inficiare la ricostruzione dell'incidente riferita dal teste
, che, invece, ha assistito al sinistro da una posizione Testimone_2
privilegiata, in quanto si trovava a bordo della sua autovettura e transitava nello stesso senso di marcia del veicolo investitore ad una distanza di pochi metri e con una visuale libera ed illuminata dai fari delle autovetture, oltre che dalla pubblica illuminazione.
Pertanto, ritiene questo Giudice che sia stata acquisita al processo la prova della seguente dinamica dell'incidente: mentre il pedone percorreva Via della Fisica in
Potenza sul margine destro della carreggiata, camminando in adiacenza ad un cordolo di cemento in un tratto di strada con unica carreggiata a doppio senso di marcia, privo di marciapiedi, illuminato dalla pubblica illuminazione e bagnato a causa della pioggia in atto, è sopraggiunto da tergo, nello stesso senso di marcia percorso dal pedone, il veicolo FI NT targato BX250YX, condotto da CP
, che lo ha investito.
[...]
La circostanza riferita dal teste ed ammessa dallo stesso Testimone_2
attore che quest'ultimo stesse camminando in un tratto di strada sprovvisto di marciapiedi nella stessa direzione di marcia del veicolo investitore è di per sé sintomatica della violazione da parte del pedone dell'obbligo di percorrere la strada nel senso opposto a quello di marcia dei veicoli previsto dal primo comma dell'articolo 190 del Codice della strada.
D'altra parte, però, il conducente del veicolo, che non si è costituito in giudizio, non ha neanche allegato di non avere avuto la possibilità di porre in essere manovre di emergenza in considerazione della breve distanza rispetto al punto di avvistamento del pedone sulla sua traiettoria;
peraltro, dalla relazione di servizio redatta dalla Polizia locale è emerso che il tratto di strada in cui si è verificato l'incidente era ben illuminato e che, pertanto, il conducente dell'autovettura era in grado di accorgersi della presenza del pedone a maggior ragione se si considera
12 che le condizioni di pioggia in atto e il buio gli imponessero comunque di moderare la velocità per essere in grado di arrestare il veicolo di fronte ad ogni ostacolo prevedibile.
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre concludere che - tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto (inosservanza dell'obbligo di circolare nel senso di marcia opposto a quello dei veicoli, mancata allegazione da parte del conducente del veicolo della impossibilità di porre in essere manovre di emergenza per evitare l'investimento e inosservanza ad opera di quest'ultimo dell'obbligo di conservarne il controllo e di essere in grado di compiere in condizioni di sicurezza tutte le manovre necessarie, compreso l'arresto del veicolo di fronte ad ogni ostacolo prevedibile) - la responsabilità dell'evento dannoso deve essere attribuita in misura concorrente a nella misura del 70% e CP
a nella misura del 30%. Parte_1
Configurandosi, poi, a carico dell'assicuratore una responsabilità solidale, seppure atipica - in quanto ad interesse unisoggettivo e caratterizzata da un diverso titolo e da una diversa estensione (titolo contrattuale e responsabilità limitata dal massimale in un caso, titolo extracontrattuale e responsabilità illimitata nell'altro)
-, anche è chiamata a rispondere del danno Controparte_1
cagionato dal conducente del veicolo assicurato unitamente al responsabile civile.
Ne consegue che e devono essere Controparte_1 CP
condannati in solido fra loro al risarcimento dei danni subiti dall'attore in seguito al sinistro per cui è causa nella misura del 70%.
In ordine al quantum del danno risarcibile, nell'atto introduttivo del giudizio ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale sotto il Parte_1
profilo del danno alla salute con personalizzazione, oltre che il risarcimento del danno patrimoniale sotto il profilo del danno emergente per le spese mediche sostenute.
13 L'attore ha allegato e dimostrato di aver subito a causa dell'impatto con il veicolo investitore e del successivo trascinamento un danno alla sua integrità psico-fisica: non soltanto dalla documentazione tempestivamente prodotta in giudizio risulta che nell'immediatezza del fatto è stato trasportato a mezzo 118 Parte_1
presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Carlo di Potenza, dove gli è stato diagnosticato “politrauma della strada con ematoma splenico, frattura proc. trasv. Di L3 + angolo AS di L5, frattura delle ossa proprie del naso” (si vedano il referto del Pronto soccorso e la certificazione rilasciata dall'Ospedale San Carlo di
Potenza prodotti ai n. 6 e 7 nel fascicolo di parte attrice), ma soprattutto il C.T.U. nominato nel corso del giudizio ha riconosciuto la riconducibilità sul piano causale dei postumi accertati al fatto dannoso: in particolare, le condivisibili conclusioni alle quali è pervenuto il C.T.U. - il quale ha accertato che “la dinamica traumatologica (investimento di pedone da parte di autoveicolo e trascinamento) è in tesi generale capace di produrre le suddette lesioni. L'impatto da investimento, o da abbattimento al suolo, è stato di entità sufficientemente importante da superare la forza di resistenza ossea, determinandone la rottura”
(si veda pag. 8 della relazione peritale depositata in data 14-10-2024 dal dott.
- inducono a ritenere accertato il rapporto di causalità fra il Persona_1
verificarsi del sinistro per cui è causa e le lesioni lamentate dall'attore secondo i criteri tradizionali della medicina legale (cronologico, qualitativo, quantitativo, modale, topografico, della continuità fenomenologica e quello di esclusione delle altre cause).
Pertanto, deve riconoscersi all'attore il risarcimento del danno non patrimoniale sub specie di danno biologico - inteso come lesione dell'integrità psico-fisica, che prescinde dalla capacità del danneggiato di produrre reddito e che comprende il pregiudizio della capacità lavorativa generica -.
Appare opportuno in proposito rilevare che, alla luce dell'orientamento
14 giurisprudenziale inaugurato dalla sentenza n. 26972 del 2008 della Corte di cassazione a Sezioni Unite e ormai consolidato, da un lato, il riferimento a determinati tipi di pregiudizio (danno morale, danno biologico, danno estetico, danno esistenziale..) risponde ad esigenze descrittive e non implica il riconoscimento di autonome categorie di danno e, dall'altro, il riconoscimento al danneggiato del risarcimento del danno non patrimoniale non è subordinato alla configurabilità di un fatto-reato, dovendo il riferimento contenuto nell'articolo
2059 c.c. ai casi previsti dalla legge essere esteso, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata, a tutte le ipotesi in cui il fatto illecito abbia leso diritti inviolabili della persona oggetto di tutela costituzionale: pertanto, il danno biologico, il danno morale e qualsiasi pregiudizio di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica devono essere risarciti, indipendentemente dalla configurabilità di un reato, non come autonome voci di danno, ma come componenti della categoria unitaria del danno non patrimoniale e la loro entità deve essere valutata soltanto ai fini della quantificazione della voce unitaria del danno non patrimoniale in sede di personalizzazione del danno.
A tal fine è necessario che ogni sub specie di danno alla persona venga allegata e provata dal danneggiato in attuazione del principio di allegazione e di prova che regola il processo civile (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n.
13992 del 2018 e Corte di cassazione n. 7964 del 2020).
Tanto premesso in punto di inquadramento della categoria di danno invocata a fondamento della domanda risarcitoria e di onere di allegazione e prova a carico del danneggiato, occorre evidenziare che nel caso che ci occupa l'attore ha correttamente allegato un danno all'integrità psico-fisica, ma si è limitato a chiedere che venga applicato un incremento per la personalizzazione del danno senza neppure specificare sotto quale profilo siffatto incremento dovrebbe essere riconosciuto e senza dedurre che dalle lesioni riportate in seguito al sinistro sia
15 derivato un pregiudizio di altri interessi inerenti la persona non connotati da valenza economica, che, quindi, per le suesposte ragioni attinenti alla necessità di allegazione (e di prova) di specifiche circostanze individualizzati, non possono presumersi, in difetto della relativa allegazione, quali conseguenze dei postumi invalidanti delle lesioni subite.
Escluso, pertanto, che in sede di personalizzazione del danno alla salute si debba operare un incremento in vista del ristoro di ulteriori pregiudizi riconducibili alle lesioni subite della vittima che non sono stati specificamente allegati, il danno non patrimoniale subito da deve essere riconosciuto limitatamente Parte_1
alla percentuale di incidenza sulla sua integrità psico-fisica delle lesioni riportate in seguito all'investimento.
In proposito, il C.T.U. nominato nel corso del giudizio ha accertato, con giudizio che appare condivisibile, in quanto adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici, che - sulla base della documentazione medica agli atti e tenendo conto degli esiti mediamente attesi derivanti dalle lesioni - Parte_1
a seguito dell'incidente stradale ha riportato “un politrauma con trauma
[...]
cranico commotivo;
frattura composta delle ossa nasali;
frattura composta dell'apofisi spinosa di C7; frattura composta dell'apofisi trasversa di L3; frattura dello spigolo antero-superiore di L5; frattura composta del V metatarso del piede destro;
piccolo ematoma splenico subcapsulare al polo inferiore;
ferita lacero- contusa regione frontale destra e II dito mano sinistra;
escoriazione ginocchio destro”, che gli esiti permanenti delle lesioni riportate nel sinistro possono essere quantificati nella misura del 15%, e che, infine, il periodo complessivo di inabilità temporanea totale è pari a 30 giorni, il periodo di inabilità temporanea parziale al
50% è pari a 30 giorni e quello di inabilità temporanea parziale al 25% è pari ad ulteriori 30 giorni (si vedano pag. 9 e 10 della relazione peritale depositata in data
14-10-2024 dal dott. . Persona_1
16 Quanto alla individuazione del parametro per la liquidazione del danno non patrimoniale sotto il profilo del danno biologico e del danno morale, escluso - a fronte di un danno alla salute con postumi permanenti inquadrabili nella categoria delle macropermanenti (postumi superiori al 9%) - il ricorso agli specifici criteri di liquidazione del danno da micropermanenti previsti dall'articolo 139 del
Decreto legislativo n. 209 del 2005 per l'ipotesi in cui il danno sia derivato dalla circolazione dei veicoli a motore ed esclusa l'applicabilità della Tabella Unica
Nazionale per la liquidazione del danno biologico e del danno morale causati da sinistri stradali introdotta dal d.p.r. n. 12 del 2025 in attuazione della norma dettata dall'articolo 138 del Decreto legislativo n. 209 del 2005, dal momento che l'articolo 5 del suddetto d.p.r. prevede che lo stesso si applica per la liquidazione dei danni causati da sinistri avvenuti dopo la sua entrata in vigore, appare condivisibile l'orientamento giurisprudenziale che attribuisce efficacia para- normativa alle Tabelle per la liquidazione del danno alla persona elaborate dal
Tribunale di Milano, in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'articolo 1226 c.c., richiamato dall'articolo 2056 c.c., assicurando nel contempo uniformità di giudizio nella liquidazione di danni omogenei (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 8532 del 2020,
Corte di cassazione n. 11754 del 2018, Corte di cassazione n. 27562 del 2017 e
Corte di cassazione n. 12408 del 2011).
Tanto premesso, il danno non patrimoniale subito da in seguito Parte_1
all'incidente per cui è causa deve essere liquidato in via equitativa, utilizzando le
Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2024 e tenendo conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (37 anni), della durata dell'inabilità, della natura e dell'entità delle lesioni, nella somma complessiva di euro
43.912,00, di cui euro 39.502,00 per invalidità permanente (risultante dal prodotto del valore punto corrispondente alla lesione riportata e del grado di invalidità
17 permanente, cui va applicato il coefficiente demoltiplicatore corrispondente all'età del danneggiato al momento dell'illecito) ed euro 4.410,00 per invalidità temporanea - di cui euro 2.520,00 per inabilità temporanea assoluta (euro 84,00 x
30 giorni), euro 1.260,00 per inabilità temporanea parziale al 50% (euro 42,00 x
30 giorni) ed euro 630,00 per inabilità temporanea parziale al 25% (euro 21,00 x
30 giorni) -.
Quanto al risarcimento del danno patrimoniale subito dall'attore in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro sotto il profilo del danno emergente per l'esborso sostenuto per visite e cure mediche, ritiene questo Giudice che la domanda di risarcimento di tale voce di danno possa essere accolta nei limiti dell'importo di euro 762,00 che risulta dalla documentazione in atti (si vedano le fatture prodotte al n. 11 nel fascicolo di parte attrice) e di cui il nominato C.T.U. ha riconosciuto la congruità (si veda pag. 10 della relazione peritale depositata in data 14-10-2024 dal dott. . Persona_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta da nei confronti del proprietario e Parte_1
dell'assicuratore dell'autovettura FI NT, riconosciuta la responsabilità concorrente nella misura del 70% del conducente del suddetto veicolo nella causazione del sinistro, e devono CP Controparte_1
essere condannati in solido fra loro al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di euro 31.271,80 (corrispondente alla quota pari al 70% del danno patrimoniale e non patrimoniale liquidato in favore del danneggiato) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale dallo stesso subito.
Dall'importo riconosciuto al danneggiato va detratta, poi, la somma di euro
22.300,00 (già al netto delle spese legali), che è stata versata dall'assicuratore
18 prima della instaurazione del giudizio e che è stata trattenuta dal danneggiato a titolo di acconto: la suddetta somma deve essere rivalutata, secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo, dalla data dell'accettazione a titolo di acconto dell'assegno ricevuto (9-6-2018) ad oggi (sulla base dell'ultimo indice Istat disponibile) per un importo complessivo di euro 26.447,80, in attuazione del consolidato orientamento giurisprudenziale che, in caso di versamento di un acconto nelle more della definizione del giudizio relativo alla liquidazione del danno da illecito civile, impone di sottrarre l'acconto dall'ammontare del risarcimento, calcolato con riferimento al momento del sinistro, e di rivalutare la differenza oppure di rivalutare l'acconto già pagato e sottrarlo all'ammontare del risarcimento liquidato in moneta attuale (in tal senso Corte di cassazione n. 2074 del 1989 e Corte di cassazione n. 1163 del 1998).
Sull'importo complessivo liquidato a favore dell'attore devono essere calcolati gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata e via via rivalutata (non anche la rivalutazione monetaria, essendo lo stesso importo già attualizzato) dalla data dell'evento dannoso (2-1-2018) sull'intero capitale dovuto (euro 31.271,80) fino al 9-6-2018 e da tale data sulla somma residua ancora dovuta all'esito del pagamento dell'acconto fino alla pronuncia della sentenza e agli interessi al tasso legale sul capitale rivalutato da tale momento fino al saldo.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, ritiene questo Giudice che, nonostante non possa operare per effetto dell'accoglimento soltanto parziale della domanda risarcitoria proposta dall'attore la compensazione delle spese in attuazione del principio di soccombenza reciproca di cui all'articolo 92 primo comma c.p.c. alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che hanno escluso che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo possa dare luogo a reciproca soccombenza ed hanno ritenuto ammissibile in tal caso la compensazione delle
19 spese processuali soltanto in presenza degli altri presupposti previsti dall'articolo
92 secondo comma c.p.c. (Corte di cassazione Sezioni Unite n. 32061 del 2022), ricorrano gravi ed eccezionali ragioni per compensare per metà fra le parti le spese del giudizio in considerazione dell'atteggiamento assunto dalla compagnia assicuratrice, che non soltanto ha pagato un sostanzioso acconto sulla somma dovuta prima della instaurazione del giudizio, ma ha resistito in giudizio soltanto al fine di ottenere il riconoscimento di un concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro.
Nella parte residua le spese processuali seguono il principio della soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico dei convenuti in solido fra loro, devono essere attribuite all'avv. Alberto Castoro per dichiarato anticipo e devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta e applicando i valori medi dello scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del
2022 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10- 2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022 -, dal momento che l'attività svolta dal difensore non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore 22 del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto stabilisce che le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e, secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo 41 del
Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di cassazione
Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico, la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n. 147 del 2022 deve essere
20 interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che,
a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale, anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente.
Le spese relative alla C.T.U. espletata nel corso del giudizio, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dei convenuti in solido fra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 5-11-2019 e in data 11-11-2019, da Parte_1
nei confronti di e di ogni contraria CP Controparte_1
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che l'incidente per cui
è causa è ascrivibile alla responsabilità concorrente di nella misura CP
del 70% e di nella misura del 30%; Parte_1
- condanna e in solido fra loro al CP Controparte_1
pagamento in favore di a titolo di risarcimento del danno Parte_1
patrimoniale e non patrimoniale subito dell'importo complessivo di euro 4.824,00, oltre agli interessi legali sulla somma devalutata e via via rivalutata dal 2-1-2018 sull'intero capitale dovuto (euro 31.271,80) fino al 9-6-2018 e da tale data sulla somma residua ancora dovuta all'esito del pagamento dell'acconto fino alla pronuncia della sentenza e agli interessi al tasso legale sul capitale rivalutato da tale momento fino al saldo;
21 - condanna e in solido fra loro al CP Controparte_1
pagamento in favore di di metà delle spese del giudizio, quota Parte_1
che liquida in complessivi euro 2.820,72, di cui euro 282,22 per esborsi ed euro
2.538,50 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, da attribuire all'avv. Alberto Castoro per dichiarato anticipo;
- compensa fra le parti le residue spese processuali;
- pone definitivamente a carico di e in CP Controparte_1
solido fra loro il pagamento delle spese relative alla C.T.U., liquidate con separato decreto.
Potenza, 15-7-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
22