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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 21/03/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 165 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GIARDINA ANTONIO DOMENICO FRANCESCO , come da procura in atti. attori, contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MARULLO CP_1 C.F._2
CATERINA come da procura in atti. convenuto, avente ad oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Il Sig. premettendo che il proprio appartamento sito in Milazzo, piazza Roma Parte_2
angolo Via Cristoforo Colombo è locato alla Sig.ra moglie del precedente conduttore CP_1
, intimava licenza per finita locazione. Controparte_2
Si costituiva la conduttrice richiedendo un differimento del rilascio, in considerazione CP_1
della sua età e del suo modesto reddito.
Con ordinanza del 29.01.2019 il Giudice accoglieva la richiesta di differimento e ordinava ex art. 665 cpc all'intimata il rilascio dell'immobile entro il 30 gennaio 2020, disponeva il mutamento di rito ed assegnava il termine per l'inizio della procedura di mediazione.
Parte ricorrente ha provveduto a depositare memoria integrativa nella qauale insiste nelle sue domande.
Dopo una serie di rinvii, la causa giungeva all'udienza di discussione per la quale è stata fissata l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
****
Risulta, perché dichiarato dal locatore, che l'immobile è stato rilasciato dalla conduttrice in data 6.03.2020.
Ciò chiarito, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Tribunale, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alle pretese sostanziali o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
Nel presente giudizio, stante il rilascio dell'immobile oggetto del contratto di locazione per la quale è stata intimata la licenza per finita locazione, è venuto meno l'interesse alla definizione della causa.
Anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, le spese di giustizia dovrebbero essere liquidate dal giudice secondo il criterio di soccombenza virtuale.
Esaminati gli atti, rilevato che l'immobile è stato rilasciato un mese dopo la scadenza del termine concesso dal giudice e non risulta agli atti se spontaneamente o in seguito ad azione esecutiva, e non vi sono domande riconvenzionali formulate da parte resistente, le spese del giudizio vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del sottoscritto giudice onorario in funzione di giudice unico, sentite le parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 165/2019
R.G.A.C., così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 21 marzo 2025.
IL GIUDICE
(Dott. Maria Rita Cuzzola)
.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 165 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GIARDINA ANTONIO DOMENICO FRANCESCO , come da procura in atti. attori, contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MARULLO CP_1 C.F._2
CATERINA come da procura in atti. convenuto, avente ad oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Il Sig. premettendo che il proprio appartamento sito in Milazzo, piazza Roma Parte_2
angolo Via Cristoforo Colombo è locato alla Sig.ra moglie del precedente conduttore CP_1
, intimava licenza per finita locazione. Controparte_2
Si costituiva la conduttrice richiedendo un differimento del rilascio, in considerazione CP_1
della sua età e del suo modesto reddito.
Con ordinanza del 29.01.2019 il Giudice accoglieva la richiesta di differimento e ordinava ex art. 665 cpc all'intimata il rilascio dell'immobile entro il 30 gennaio 2020, disponeva il mutamento di rito ed assegnava il termine per l'inizio della procedura di mediazione.
Parte ricorrente ha provveduto a depositare memoria integrativa nella qauale insiste nelle sue domande.
Dopo una serie di rinvii, la causa giungeva all'udienza di discussione per la quale è stata fissata l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
****
Risulta, perché dichiarato dal locatore, che l'immobile è stato rilasciato dalla conduttrice in data 6.03.2020.
Ciò chiarito, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Tribunale, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alle pretese sostanziali o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
Nel presente giudizio, stante il rilascio dell'immobile oggetto del contratto di locazione per la quale è stata intimata la licenza per finita locazione, è venuto meno l'interesse alla definizione della causa.
Anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, le spese di giustizia dovrebbero essere liquidate dal giudice secondo il criterio di soccombenza virtuale.
Esaminati gli atti, rilevato che l'immobile è stato rilasciato un mese dopo la scadenza del termine concesso dal giudice e non risulta agli atti se spontaneamente o in seguito ad azione esecutiva, e non vi sono domande riconvenzionali formulate da parte resistente, le spese del giudizio vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del sottoscritto giudice onorario in funzione di giudice unico, sentite le parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 165/2019
R.G.A.C., così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 21 marzo 2025.
IL GIUDICE
(Dott. Maria Rita Cuzzola)
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