Art. 4.
I sussidi di cui al precedente art. 2, lettere a) e b), possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, purche' gli interessati prima dell'inizio dei lavori ne abbiano data comunicazione al competente ufficio del Genio civile o questo abbia proceduto all'accertamento dei danni.
I sussidi di cui alla lettera c) dello stesso art. 2, possono essere concessi anche se i lavori di riparazione siano stati eseguiti anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, qualora si tratti di opere effettuate in base ad invito dell'Amministrazione, ai sensi dell' art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 .
In ogni caso i sussidi possono essere concessi soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico contabile e nei limiti in cui risultano ammissibili dall'accertamento.
I sussidi di cui al precedente art. 2, lettere a) e b), possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, purche' gli interessati prima dell'inizio dei lavori ne abbiano data comunicazione al competente ufficio del Genio civile o questo abbia proceduto all'accertamento dei danni.
I sussidi di cui alla lettera c) dello stesso art. 2, possono essere concessi anche se i lavori di riparazione siano stati eseguiti anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, qualora si tratti di opere effettuate in base ad invito dell'Amministrazione, ai sensi dell' art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 .
In ogni caso i sussidi possono essere concessi soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico contabile e nei limiti in cui risultano ammissibili dall'accertamento.