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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/01/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N° 1485/2024 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to GENNARIONE FABIO, come da Parte_1
procura in atti;
- RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE
E
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: Per le parti come riportato nelle note di trattazione scritta;
il P.M. non ha rassegnato conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in cancelleria in data 05/03/2024, parte ricorrente chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto in data 21.07.2005 con parte resistente, esponendo: - che dal matrimonio sono nati tre figli: (22.6.2006), Per_1 Per_2
(18.03.2008) e (19.12.2013); - che con decreto di omologa del 23.03.2023 veniva Persona_3
pronunciata la separazione consensuale dei coniugi;
- che, in sede di separazione veniva previsto: l'affido condiviso dei figli della coppia ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre;
l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
l'obbligo a carico del padre di corrispondere un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della moglie e dei figli di complessivi € 750,00 (€ 200,00 a figlio ed € 150,00 per la moglie), oltre al 50% delle spese straordinarie;
- che il resistente si è trasferito a Palermo ed è attualmente detenuto;
- che lo stesso non sente i figli né versa il contributo di mantenimento.
Ciò posto, la ricorrente chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, prevedersi l'affido esclusivo a sé dei figli della coppia e la conferma delle restanti condizioni della separazione.
All'udienza di prima comparizione del 04.06.2024, il giudice delegato dichiarava la contumacia di parte resistente, autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati e disponeva l'affido esclusivo dei figli della coppia alla madre, lasciando all'accordo delle parti la regolamentazione del diritto di visita del padre e confermando per il resto la disciplina della separazione.
La causa era rimessa alla decisione del Collegio.
Deve rilevarsi che la domanda si fonda sul disposto dell'art. 3 n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall' art. 5 della legge 74/87 e da ultimo modificato con d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando, in caso di separazione la stessa si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale.
Nel caso di specie, ricorrono tutte le anzidette condizioni, dato che i coniugi risultano separati con decreto di omologa del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, depositato in data
23.03.2023, previa comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale all'udienza cartolare del
20.03.2023.
Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
L'atteggiamento processuale di parte resistente, contumace nel presente giudizio, conferma peraltro l'assoluta impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra le parti.
La domanda di scioglimento del matrimonio va, pertanto, accolta, con ordine all'Ufficiale di
Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Parte ricorrente ha concluso chiedendo la conferma dei provvedimenti di cui all'udienza di prima comparizione.
Ciò posto, nelle more del giudizio, la prima figlia della coppia è divenuta maggiorenne. Pertanto, nulla va disposto in punto di affido e diritto di visita della stessa.
Con riguardo agli altri due figli della coppia occorre osservare quanto segue.
Dagli atti di causa e dalle dichiarazioni di parte ricorrente, è emerso che il resistente non esercita regolarmente il diritto di visita, non partecipa alla gestione dei minori, né versa correttamente il contributo di mantenimento per gli stessi.
Pertanto, il disinteresse manifestato dal non può che indurre il Tribunale a CP_1
formulare, almeno allo stato degli atti, una valutazione negativa circa le competenze genitoriali dello stesso.
È, dunque, con riferimento al preminente interesse morale e materiale dei minori che si ritengono sussistenti, allo stato degli atti, ragioni più che adeguate per derogare alla regola dell'affido condiviso.
Per tali motivi, va disposto l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, anche per le decisioni di maggior interesse, con collocazione presso la stessa.
Per le medesime ragioni, il Collegio ritiene opportuno prevedere che il diritto di visita del padre sia esercitato liberamente, previo accordo tra le parti e compatibilmente con le esigenze dei minori.
La casa coniugale resta assegnata alla ricorrente in quanto genitore collocatario dei figli minori e della figlia maggiorenne non autosufficiente.
Ciò posto, il Tribunale ritiene congruo confermare il contributo di mantenimento a carico del resistente e in favore dei figli minori e del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Pertanto, il padre dovrà contribuire al mantenimento degli stessi, versando alla ricorrente la somma mensile di € 600,00 (ovvero € 200,00 ciascuno) rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente ha formulato domanda di assegno divorzile.
In merito, la Suprema Corte, con motivazione condivisibile, ha di recente sostenuto che l'assegno divorzile svolge una funzione non solo assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, che discende direttamente dal principio costituzionale di solidarietà e che si traduce nel riconoscimento di un contributo diretto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento di un livello reddituale adeguato all'apporto fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate (cfr. Cass., SS.UU., n. 18287 del 2018).
Sulla base di tale assunto, il giudice di legittimità ha sostenuto che, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, occorre, in primis, procedere alla comparazione delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti e, qualora ne risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque
l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, occorre accertarne rigorosamente le cause ovvero stabilire se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio (Cass. SS.UU. n. 18287 del 2018; Cass.
n. 10782 del 2019).
Una volta accertate le predette condizioni, l'assegno divorzile va quantificato in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare (cfr. Cass. SS.UU. n. 18287 del 2018).
Applicando al caso di specie tali principi che il Collegio condivide e intende far propri, la domanda di assegno divorzile risulta infondata.
Invero, la ricorrente si è limitata a domandare la conferma dell'assegno di mantenimento previsto in suo favore in sede di separazione senza, tuttavia, né allegare né provare i fatti a fondamento della domanda.
In definitiva, la domanda di assegno divorzile va rigettata, non avendo parte resistente assolto l'onere probatorio a proprio carico ex art. 2697 c.c.
Tenuto conto dell'oggetto del giudizio, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 1485/2024, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in CAPUA il 21.07.2005 da
[...]
, nata il [...] in [...] e da , nato Pt_1 Controparte_1
il 23/12/1984 in CAPUA (CE) (atto n. 5, parte I, S., registro atti matrimonio anno 2005);
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAPUA per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
- dispone l'affido super-esclusivo dei minori alla madre, con collocamento presso la stessa;
- assegna la casa coniugale alla ricorrente;
- dispone che il diritto di visita del padre sia esercitato come in parte motiva;
- dispone che il resistente versi alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli della coppia, la somma mensile complessiva di € 600,00 (ovvero € 200,00 ciascuno), oltre al
50% delle spese straordinarie, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
- rigetta la domanda di assegno divorzile;
- nulla per le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 24/12/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott.ssa Giovanna Caso