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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/11/2025, n. 3269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3269 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati Dott. Martina Gasparini Presidente Dott. Elena Garbo Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 596 del Ruolo Generale dell'anno 2025. T R A
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, quali eredi di , rappresentati e difesi dall' avv. C.F._2 Persona_1 Gabriella Erbifori, con domicilio eletto presso lo studio in Verona, Via Lungadige Bartolomeo Rubele n. 24.
PARTE APPELLANTE E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Alberto CP_1 C.F._3 Borghetti, con domicilio eletto presso lo studio in Verona, Via I. Nievo n. 15.
PARTE APPELLATA E Controparte_2 contumace.
PARTE APPELLATA Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2845 del Tribunale di Verona pubblicata il 16/12/2024.
CONCLUSIONI Per la parte appellante In via principale e nel merito: Accogliere per tutti i motivi dedotti in atto di appello e per l'effetto in riforma della sentenza n. 2845/2024 emessa dal Tribunale di Verona pubblicata il 16.12.2024, Rep. n. 3896/2024 del 16.12.2014, nell'ambito del giudizio con R.G. 6158/2018 così decidere: Individuata la linea di confine che separa la proprietà degli eredi , Persona_1 lungo il lato ovest del terreno identificato catastalmente al NCEU di Verona – foglio 46
– m-n- 145, 202 (ex 147) e 87 ed i terreni di proprietà dei terzi confinanti, identificati catastalmente come segue NCEU di Verona – foglio 46 – mm.nn. 187 (ex 169), 85, 148, 150; Determinare l'esatta ubicazione catastale del passaggio pedonale e carraio di cui alla costituita servitù coattiva sulla striscia di terra della larghezza di metri 3,30 che corre lungo il lato ovest dei suddetti mappali n. 145, 202 e 87 di proprietà di Persona_1 a confine con i mappali 187 (ex 169), 85, 148, 150 tutti di proprietà di terzi e Condannare la sig.ra nella sua veste di erede del sig. ed CP_1 Persona_2 attuale proprietaria del fondo dominante, a realizzare il passaggio sulla striscia di terra così individuata, a sua cura e spese, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative. Con la refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Per la parte appellata
- respingere, per le motivazioni tutte esposte in atti e con ogni conseguente statuizione, l'appello proposto dagli appellanti avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 2845/2024, pubblicata il 16.12.2024, nella causa R.G. 6158/2018, ed all'effetto confermare la predetta sentenza;
- condannare le parti appellanti a rifondere le spese di assistenza e difesa legale, comprensive di rimborso forfetario 15 %, IVA se dovuta, contributi unificati e ogni altro accessorio di legge, relative al presente grado di giudizio, atteso che il capo di sentenza riguardante la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado non è stato oggetto di impugnazione. In via istruttoria:
- si richiamano i documenti già prodotti in primo grado e contenuti nel fascicolo di primo grado, che è stato allegato alla comparsa di costituzione in appello;
- dandosi atto che parte appellante non ha formulato alcuna istanza istruttoria e che deve quindi ritenersi decaduta dal poter introdurre o reiterare proprie istanze istruttorie, si richiamano, per scrupolo difensionale, tutte le istanze istruttorie già formulate dalla scrivente difesa nel giudizio di primo grado, in comparsa di costituzione e nelle memorie autorizzate ex art. 183 cpc, con i testi già indicati, da intendersi qui di seguito ritrascritte e richieste, qualora ritenute necessarie. Disporsi la correzione dell'errore materiale in atti indicato, laddove al capo sub lettera d) del dispositivo della sentenza oggetto di appello (sentenza Tribunale di Verona n. 2845/2024, pubblicata il 16.12.2024, nella causa R.G. 6158/2018), i terreni a carico ed a favore dei quali è stato accertato e dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio pedonale e carraio sono stati identificati al N.C.E.U. anziché al N.C.T.. Conseguentemente la predetta dicitura (che compare solo due volte CP_3 nel citato capo di sentenza) deve essere sostituita e corretta con la dicitura “N.C.T.”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Verona, , proprietario Persona_1 del terreno censito al NCEU del Comune di Verona, foglio 46, mappali 145, 202 e 87, conveniva in giudizio i proprietari dei terreni confinanti, quale erede di CP_1
e attuale proprietaria del mappale 92, e Persona_2 Controparte_2
proprietaria dei mappali 187 e 190, chiedendo che venisse accertato: la linea di
[...] confine e l'esatta ubicazione della servitù di passaggio pedonale e carraio della larghezza di 3,30 m. che corre lungo il lato ovest dei mappali dell'attore, costituita con sentenza n. 1272/2009 della Corte d'Appello di Venezia. Con condanna della convenuta a realizzare il passaggio sulla striscia di terra CP_1 così individuata a proprie cura e spese, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative.
2. Si costituiva la convenuta quale erede di , chiedendo il CP_1 Persona_2 rigetto di ogni domanda e in via riconvenzionale che venisse accertata e dichiarata pag. 2/10 l'intervenuta usucapione della servitù di passaggio pedonale e carraio esercitato dal 1981 sul tratto di strada che insiste sul fondo dell'attore, mappali 87 e 80, e della servitù di passaggio solo pedonale sul mappale 78. Con condanna di parte attrice, quale proprietaria del fondo dominante, all'ampliamento del tratto di strada realizzato sui mappali 145 e 202 fino alla larghezza di metri 3,30 come da sentenza della Corte di Appello.
3. Si costituiva aderendo alla Controparte_2 domanda di accertamento della linea di confine tra il terreno di sua proprietà ed il terreno di . Persona_1
4. In seguito all'interruzione per decesso dell'attore, il giudizio veniva riassunto dagli eredi, e Parte_1 Parte_2
5. Il Tribunale di Verona, istruita la causa con l'acquisizione di documenti, prova per interpello, testimoniale e c.t.u., così disponeva: a) accerta e dichiara che il confine tra terreni identificati al N.C.E.U. del Comune di Verona, foglio 46, m.n. 145, 202 e 87 e quelli identificati al N.C.E.U. del Comune di Verona, foglio 46, m.n. 187 e 190 è quello indicato nelle tavole n. 4, 5 e 6 allegate alla consulenza tecnica d'ufficio a firma del geom. depositata il 1.2.2022; CP_4 b) condanna e , eredi di , ad ampliare Parte_1 Parte_2 Persona_1 la strada che corre lungo il lato ovest dei terreni identificati al N.C.E.U. del Comune di Verona, foglio 46, m.n. 145 e 87, a confine con i m.n. 187,148 e 150, fino alla larghezza di 3,30 metri;
c) rigetta la domanda attorea di condanna della convenuta a realizzare, a CP_1 proprie cura e spese, la strada destinata all'esercizio del passaggio sulla striscia di terra gravata dalla servitù costituita dalla sentenza n. 1272/2009 della Corte d'Appello di Venezia, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative;
d) accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio pedonale e carraio a favore del terreno identificato al N.C.E.U. del Comune di Verona, foglio 46, m.n. 92 e a carico del tratto di strada che corre lungo il margine ovest del terreno identificato al N.C.E.U. del Comune di Verona, foglio 46, m.n. 87, come descritto a pagg. 24-27 della consulenza tecnica d'ufficio a firma del geom. CP_4 depositata il 1.2.2022 e raffigurato graficamente nello “Ingrandimento Sud” di cui alla Tavola 5 allegata alla consulenza tecnica d'ufficio; e) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta CP_1 di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio
[...] sul tratto di strada che attraversa il terreno identificato al N.C.E.U. del Comune di Verona, foglio 46, m.n. 87 e prosegue sui terreni identificato al N.C.E.U. del Comune di Verona, foglio 46, m.n. 80 e 78; f) condanna e in solido a rifondere a le Parte_1 Parte_2 CP_1 spese processuali, che liquida in complessivi € 550,00 per esborsi ed € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.p.a. ed IVA (se dovuta) come per legge;
g) dichiara interamente compensate le spese processuali tra Controparte_2 e le altre parti;
[...] h) pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente giudizio, come liquidate in atti, a carico di e;
Parte_1 Parte_2 i) ordina ai competenti Funzionari dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Verona, Servizio di Pubblicità Immobiliare (ex Conservatoria dei Registri Immobiliari), pag. 3/10 di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
6. Rilevava il Tribunale, per quanto ancora di interesse, che:
- osservato che parte attrice ha espressamente dichiarato di rinunciare alla domanda di regolamento di confini nei confronti dei proprietari dei mappali 85, 148 e 150, il confine tra i m.n. 145, 202 e 87, attualmente di proprietà degli eredi di , e i Persona_1 m.n. 187 e 190, di proprietà della convenuta è stato Controparte_2 accertato dal C.T.U. (si veda a pag. 38-46 della consulenza tecnica d'ufficio) ed indicato nelle tavole n. 4, 5 e 6 allegate;
- inoltre, aggiungeva il primo giudice, il consulente ha individuato l'esatta ubicazione della servitù coattiva di passaggio pedonale e carraio costituita dalla sentenza n. 1272/2009 della Corte d'Appello di Venezia a favore del m.n. 92, di proprietà di CP_1
e a carico dei m.n. 145, 202 e 87, oggi di proprietà degli eredi di;
[...] Persona_1
- evidenziava il giudice di prime cure che il relativo tracciato non coincide completamente con le strade esistenti e non è neanche rispettata la larghezza indicata in sentenza di 3,30 metri, ad eccezione della porzione dello stradello esistente che insiste sul m.n. 202 e che nelle fotografie allegate alla c.t.u. sono ben visibili manufatti che restringono l'ampiezza dello spazio utile al transito, con conseguente accoglimento della domanda riconvenzionale e condanna degli eredi di ad ampliare Persona_1 la strada fino alla larghezza di 3,30 metri;
- veniva rigettata, invece, la domanda di condanna della convenuta a realizzare, a CP_1 proprie cura e spese, la strada destinata all'esercizio del passaggio sulla striscia di terra gravata dalla servitù costituita dalla Corte d'Appello di Venezia, in assenza di titolo degli attuali proprietari del fondo servente, tenuti solo a tollerare l'esercizio del diritto di passo da parte del proprietario del fondo dominante;
- la domanda riconvenzionale di usucapione era risultata fondata con riferimento al tratto di strada indicato sub a) sulla scorta di quanto emerso dalla c.t.u. ed in particolare dall'estratto della carta aerofotogrammetrica del 1960 che raffigura la strada, dalle dichiarazioni del il teste che ha confermato che i coniugi Tes_1 Persona_3 hanno percorso detto tratto di strada per oltre 20 anni per accedere alla propria abitazione, mentre quanto riferito dal teste “(che ha dichiarato che la Parte_1 convenuta ed il di lei marito avrebbero cessato di transitare sul fondo di CP_1 proprietà del padre nel 1992 per riprendere solo nel 2011 a seguito della costituzione della servitù ad opera della Corte d'Appello) poiché, per un verso, si tratta di teste legato all'attore da stretto rapporto di parentela, in quanto figlio di , Persona_1 divenuto egli stesso parte del giudizio a seguito del decesso del padre, mentre, per altro erso, trattandosi di fondo totalmente intercluso, per quanto accertato dalla Corte d'Appello di Venezia, non è dato comprendere dove la convenuta ed il di lei CP_1 marito sarebbero transitati per accedere all'abitazione di loro proprietà, acquistata nel 1981”;
- inoltre, la deposizione del teste , osservava il giudice di prime cure, Parte_1 non poteva avere alcun rilievo: “poiché, per un verso, si tratta di teste legato all'attore da stretto rapporto di parentela, in quanto figlio di , divenuto egli stesso Persona_1 parte del giudizio a seguito del decesso del padre”.
7. Per la riforma della sentenza proponevano appello e Parte_1 Pt_2
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello come da comparsa di
[...] CP_1
pag. 4/10 costituzione e risposta. restava contumace. Controparte_2 Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni e per le difese conclusive, la causa veniva trattenuta per la decisione.
* * * I motivi di appello 8. Con il primo motivo si lamenta, sull'usucapione del 3° segmento della servitù, il travisamento della prova testimoniale, in quanto il teste non avrebbe Tes_1 confermato il decorso del termine ventennale avendo collocato “dal 1999 (capitolo di prova n. 5) a fronte della domanda giudiziale avanzata da nel 2018”. Per_1
Inoltre, aggiunge l'appellante:
- il Tribunale di Verona avrebbe “dichiarato che solo un tratto della strada (il terzo) è stato usucapito…mentre per le restanti porzioni non risulta alcuna decisione in merito, del resto l'appellata…per la strada in questione non aveva chiesto alcuna usucapione”;
- “E' documentato che sino al 2010 l'accesso alla strada che si connetteva anche al mappale n. 87 era impedito per la presenza di recinzioni poste sui fondi 145 e 202 che rimosse, e per il quale fu condannato di cessare il passaggio con Per_2 l'ordinanza…Il Tribunale ha cioè riduttivamente motivato sul punto dichiarando che la deposizione di prevale rispetto a quella di , ma senza Tes_1 Parte_1 menzionare i divieti di passaggio che interessarono l'appellata, e che escludono il requisito c.d. oggettivo del possesso”;
- quanto alla circostanza che “anche avrebbe riconosciuto il passaggio nel terzo Per_1 segmento…In realtà il passaggio è avvenuto contro la volontà di che ha sempre Per_1 dal 2010 in poi contestato il transito, dimostrandosi quindi che il possesso non è stato pacifico”, v. pag. 6 note conclusive appellante;
- non sarebbe stato considerato che “sul lato ovest del mappale 87 ora vi è la contemporanea presenza di due servitù contigue, quella costituita con la servitù coattiva che dal confine dovrebbe estendersi per 3,30 mt e quella ora dichiarata usucapita” e che
“la striscia di 3,30 mt è già stata vincolata dalla costituita servitù coattiva con la sentenza della Corte di Appello di Venezia, costituendo a tutti gli effetti l'intervenuta dichiarazione di usucapione del terzo segmento un illegittimo aggravio per il fondo servente”. Con il secondo motivo, sull'usucapione del 3° segmento della servitù (lato ovest del mapp. 87, di raccordo ai segmenti sui mapp. 202 e 145) deduce l'appellante il vizio di ultrapetizione - non avendo l'appellata relativamente alla strada posta sui mappali 145, 202 e 87 chiesto un accertamento dell'intervenuta usucapione, ma solo l'allargamento della strada - e la violazione del giudicato dell'interclusione del fondo dell'appellata. La striscia di 3,30 mt, afferma l'appellante: “è già stata vincolata dalla costituita servitù coattiva con la sentenza della Corte di Appello di Venezia, costituendo a tutti gli effetti l'intervenuta dichiarazione di usucapione del terzo segmento un illegittimo aggravio per il fondo servente”. Con il terzo motivo per l'errata qualificazione della domanda attorea, l'omessa pronuncia e l'illogicità della motivazione si deduce:
- Il Giudice avrebbe “riconosciuto la parziale difformità della strada (rispetto a quanto statuito dalla Corte d'Appello di Venezia per la servitù coattiva)…La divergenza dei pag. 5/10 tracciati, integra infatti, secondo la difesa svolta, un illegittimo aggravio per il fondo servente”;
- secondo l'appellante, il giudice di primo grado avrebbe “dato prevalenza all'aspetto letterale della richiesta di individuazione del confine” e qualificato erroneamente come regolamento di confini la pretesa di “in quanto l'accertamento dell'utilizzo non Per_1 conforme della strada rispetto al tracciato della servitù coattiva avrebbe dovuto condurre il giudice a dichiarare illegittimo l'aggravio del fondo servente”, v. pag. 19 dell'atto di appello”. Con il quarto motivo, sulla erronea condanna all'allargamento della servitù, la violazione del principio del giudicato e dell'art. 1067 c.c., secondo l'appellante:
- il Tribunale avrebbe “violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) in quanto si è pronunciato ultra petita, disponendo l'ampliamento di una strada diversa da quella oggetto del titolo costitutivo della servitù” e comunque la pronuncia sarebbe in contrasto con l'art. 2909 c.c. essendo la sentenza della Corte di Appello la fonte primaria e vincolante ai fini della determinazione dell'estensione e le modalità di esercizio del diritto;
- inoltre, aggiunge l'appellante: “La decisione si pone anche in contrasto con l'art. 1051 c.c. che impone che il passaggio sia stabilito nel punto meno pregiudizievole per il fondo servente, la valutazione già operata con la sentenza costitutiva della servitù aveva individuato nel confine la collocazione ottimale del passaggio e non nella strada preesistente. Disporre l'ampliamento significa quindi ignorare tale precedente valutazione, cristallizzata nel giudicato”. Con il quinto motivo si lamenta che “l'attuale transito non sia conforme al diritto costituito” e dunque il Tribunale erroneamente avrebbe rigettato la domanda di condanna della convenuta a realizzare la strada di cui alla servitù coattiva in CP_1 violazione dell'art. 1065 c.c. per la difformità nell'esercizio della servitù già costituita con la più volte citata sentenza della Corte di Appello del 2009. Il titolare della servitù, sostiene parte appellante, non può usarne se non a norma del suo titolo, “nel caso di specie l'utilizzo di una strada in posizione diversa da quella stabilita costituisce la violazione della norma, che legittima il proprietario del fondo servente ad agire per il ripristino della conformità del titolo”.
9. I primi due motivi di appello, sull'usucapione della servitù ed esaminati congiuntamente, sono infondati per le assorbenti considerazioni che seguono.
9.1. Per una migliore comprensione appare utile una premessa:
- in relazione alla domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di passaggio proposta dalla convenuta ha rilevato il primo giudice: CP_1
“tale domanda ha ad oggetto: a) per un verso, la porzione di strada esistente che corre lungo il margine ovest del m.n. 87 per collegarsi con il tratto di strada che corre lungo il margine ovest dei m.n. 202 e 145 (individuata dal C.T.U. come 3° segmento, descritto a pagg. 24-27 della consulenza tecnica d'ufficio e raffigurato graficamente nell' “Ingrandimento Sud” di cui alla Tavola 5 ad allegata alla consulenza tecnica d'ufficio), solo in parte coincidente, per quanto si è detto, con il tracciato della servitù di passaggio costituita con sentenza della Corte d'Appello;
pag. 6/10 b) per altro verso, il tratto di strada che insiste sul m.n. 87 e prosegue sul m.n. 80 e sul m.n. 78 (individuato dal C.T.U. come 4° segmento, descritto a pagg. 27-29 della consulenza tecnica d'ufficio). Con riferimento al tratto di strada indicato sub a) la domanda di usucapione è sicuramente fondata…Va invece dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuta usucapione della servitù di passaggio pedonale sul tratto di strada che attraversa il m.n. 87 e prosegue sul m.n. 80 e sul m.n. 78 (individuato dal C.T.U. come 4° segmento, descritto a pagg. 27-29 della consulenza tecnica d'ufficio) per eccessiva genericità della stessa…”, v. pag.
6-7 della sentenza appellata;
- l'accoglimento della domanda limitatamente “al tratto di strada sub a)“ individuato dal C.T.U. come 3° segmento, come sopra riportato, è incontrovertibile e pertanto quanto dedotto in relazione ad altri tratti di strada e ad altri mappali non può trovare ingresso;
- diversamente da quanto eccepito dall'appellante, sull'oggetto della domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di passaggio che non avrebbe riguardato il mappale 87, chiedeva, invece, la parte convenuta: “in via riconvenzionale: - accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione delle servitù di passaggio carraio e pedonale, sul tratto di strada che insiste sui fondi serventi di proprietà dell'attore Sig. Per_1
di cui ai mapp. 87, 80”, v. pag. 22 della comparsa di costituzione e risposta di
[...] primo grado. Si osserva per completezza che sussiste il vizio di ultrapetizione allorchè a una parte viene attribuito un bene non richiesto e non, invece, quando la domanda, tendente a ottenere un effetto più ampio, viene accolta per un effetto minore come nella specie.
9.2. Ciò posto, ai fini dell'usucapione del diritto di servitù di passaggio non è necessaria la sussistenza di specifiche opere materiali ulteriori rispetto a quella (ad esempio il tracciato, la strada, la rampa, la scala) su cui il passaggio preteso è possibile, ma è sufficiente l'evidenza dell'inequivoco collegamento funzionale tra l'opera in sé destinata al passaggio e il preteso fondo dominante (cfr. Cass. 29555/2023). In particolare, la servitù di passaggio costituita per usucapione ha natura di servitù volontaria, sicché è irrilevante quanto eccepito sui successivi mutamenti dello stato dei luoghi dopo la maturazione dell'usucapione (cfr. Cass. 32684/2019 e 40824/2021). Inoltre, è possibile la coesistenza simultanea sulla medesima cosa di una pluralità di situazioni possessorie, di diverso contenuto, in capo a diversi soggetti, che si concretizzino, per ognuno di essi, in attività corrispondenti all'esercizio di differenti diritti reali, sicché l'accertamento dell'esistenza di un possesso conforme all'esercizio di una servitù di passaggio, non esclude che altri esercitino, sul medesimo bene, un possesso corrispondente alla estrinsecazione dei poteri propri del proprietario di un bene, ancorché gravato di servitù (cfr. Cass. 1584/2015 e 1648/1973).
9.3. Nella fattispecie, il teste ha dichiarato sul capitolo 8 (vero è che la Sig.ra Tes_1 ha utilizzato e tutt'ora utilizza la strada già esistente, che insiste sui mapp. CP_1 87, 80 e 78 foglio 46 N.C.E.U. di Verona, fin dal 1981, anno di acquisto della proprietà di cui al map. 92 foglio 46 N.C.E.U. di Verona, da parte del suo defunto marito Sig.
): “confermo, anche io vi transitavo a piedi, mentre la sig.ra Persona_2 CP_1 vi transitava anche con l'auto”.
9.4. Dalla c.t.u. espletata è emerso che:
- “lo stradello identificato con i segmenti 3° e 4°, risultano quelli evidenziati nei doc 4 e 5 di parte convenuta , v. pag. 54 della c.t.u. 1/2/2022; CP_1
pag. 7/10 - il tratto indicato come “3° segmento risulta insistente completamente sul mn°87 (propr. materializzato in parte quale “passaggio” tra recinzione metallica Per_1 (verso Ovest) e bosco (verso Est), parte corrente tra alberi”.
9.5. In questo quadro istruttorio, appare maggiormente plausibile quanto affermato dal teste sull'esercizio sistematico, reiterato e apparente del transito e, dunque, Tes_1 sulla situazione di asservimento del fondo. Il predetto teste, infatti, ha reso una testimonianza circostanziata, persuasiva e pienamente attendibile in quanto dettagliata, precisa e congruente con le altre risultanze istruttorie anche documentali, considerato che:
- le dichiarazioni del teste trovano riscontro nella c.t.u. e nella documentazione Tes_1 allegata (carta aerofotogrammetrica del 1960);
- ulteriore riscontro emerge dall'andamento del percorso che consente di raggiungere il fondo della parte appellata;
- le dichiarazioni rese, invece, dal teste indicato dall'appellante, oltre all'inattendibilità per le ragioni evidenziate dal primo giudice, sono generiche sulla mancanza del transito o irrilevanti sulle circostanze successive al termine previsto dall'art. 1158 c.c.;
- analogamente sugli asseriti episodi di violenza, sull'apprensione del possesso da parte del dante causa della convenuta al fine di escludere che il possesso giovi all'usucapione, e sulle contestazioni dell'attore sull'usurpazione della strada che sarebbero risalenti al 2010, anche ove ritualmente allegati e provati i fatti relativi, sono comunque ininfluenti le circostanze dedotte dall'appellante in quanto successive al momento dell'acquisto del possesso (cfr. art. 1163 c.c.) e alla maturata usucapione. I primi due motivi di appello vanno respinti. 10. Anche il terzo e il quinto motivo di appello, incentrati sul luogo di esercizio della servitù, sono infondati. Premesso che la servitù di passaggio è, per sua natura, una servitù discontinua non implicante necessariamente un'utilizzazione continuativa del transito, nel caso di costituzione per usucapione, il contenuto del diritto va stabilito in funzione della sola utilità obiettiva, cui sono riferibili gli atti di esercizio, nei quali si è realizzato il possesso della servitù, secondo il principio tantum praescriptum tantum possessum e dunque, anche ove ritualmente allegati e provati i relativi fatti su quanto eccepito dall'appellante, sarebbe comunque irrilevante l'eventuale sussistenza di altro passaggio sul terreno conteso derivante dalla costituzione di una servitù coattiva di passaggio ex art. 1051 e ss. c.c. per accedere dal fondo dominante alla via pubblica. 10.1. Peraltro, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante:
- come già rilevato dal primo giudice, nel corso del giudizio di primo grado, all'udienza del 21/2/2019 parte attrice dichiarava di rinunciare alla domanda di regolamento di confini nei confronti dei proprietari dei mappali 85, 148 e 150 precisando: “che la causa promossa nei confronti della signora e della non CP_1 Controparte_2 riguarda in alcun modo il confine tra la sua proprietà e i mappali 85-148 e 150 di proprietà di terzi”;
- inoltre, sull'ubicazione catastale del passaggio pedonale e carraio di cui alla costituita servitù coattiva, si afferma nella sentenza in esame: “il confine tra i m.n. 145, 202 e 87, attualmente di proprietà degli eredi di , e i m.n. 187 e 190, di proprietà Persona_1 della convenuta è stato accertato dal C.T.U. (si veda a Controparte_2 pag. 38-46 della consulenza tecnica d'ufficio) ed indicato nelle tavole n. 4, 5 e 6 allegate pag. 8/10 alla consulenza tecnica d'ufficio. Il C.T.U. ha provveduto, altresì, ad individuare l'esatta ubicazione della servitù coattiva di passaggio pedonale e carraio costituita dalla sentenza n. 1272/2009 della Corte d'Appello di Venezia a favore del m.n. 92, di proprietà di e a carico dei m.n. 145, 202 e 87, oggi di proprietà degli eredi CP_1 di , che corre lungo il lato ovest dei suddetti m.n. 145, 202 e 87, a Persona_1 confine con i m.n. 187 (ex 169), 85,148,150 (si veda a pag. 46-48 della consulenza tecnica d'ufficio), evidenziando che il relativo tracciato non coincide completamente con le strade esistenti e non è neanche rispettata la larghezza indicata in sentenza di 3,30 metri, ad eccezione della porzione dello stradello esistente che insiste sul m.n. 202 (individuata dal C.T.U. come 2° segmento, descritto a pagg. 21-24 della consulenza tecnica d'ufficio e raffigurato graficamente nell' “Ingrandimento centrale” di cui alla Tavola 5 ad allegata alla consulenza tecnica d'ufficio)”, v. pag. 5 e 6 della sentenza appellata;
- il Tribunale ha inoltre accertato: “che il confine tra terreni identificati al N.C.E.U. del Comune di Verona, foglio 46, m.n. 145, 202 e 87 e quelli identificati al N.C.E.U. del Comune di Verona, foglio 46, m.n. 187 e 190 è quello indicato nelle tavole n. 4, 5 e 6 allegate alla consulenza tecnica d'ufficio a firma del geom. depositata il CP_4 1.2.2022”, v. pag. 8, lett. a), del dispositivo della sentenza appellata. 10.2. Il peso imposto dalla servitù di passaggio consiste nel tollerare che il proprietario del fondo dominante attraversi il fondo servente per giungere al proprio e dunque condivisibilmente il primo giudice ha rigettato la domanda di condanna della convenuta a realizzare, a proprie cura e spese, la strada destinata all'esercizio del CP_1 passaggio sulla striscia di terra gravata dalla servitù costituita dalla Corte d'Appello di Venezia, in assenza di titolo da parte degli attuali proprietari del fondo servente.
10.3. In altre parole, il giudice di prime cure si è pronunciato sulle domande ritualmente proposte ed ammissibili. A tale riguardo, anche ove tempestivamente introdotti i fatti relativi, è inammissibile anche la domanda nuova, per diversità di "petitum" e di "causa petendi", diretta, ai sensi dell'art. 1067 c.c., all'accertamento dell'avvenuto aggravamento della servitù, così come la domanda sull'asserita violazione dell'art. 1065 c.c. per esercizio non conforme al titolo, proposte per la prima volta in appello, stante il divieto sancito dall'art. 345 c.p.c. (cfr. Cass. 14502/2018).
11. Il quarto motivo di appello non può essere accolto. Premesso che le azioni proposte, rispettivamente, in sede possessoria e petitoria, pur nell'eventuale identità soggettiva, sono caratterizzate dall'assoluta diversità degli altri elementi costitutivi ("causa petendi" e "petitum"), in particolare, ha chiarito la giurisprudenza in tema di tutela possessoria assume rilievo esclusivo la situazione di fatto esistente in epoca prossima allo spoglio, restando impregiudicata ogni questione sulla conformità a diritto della situazione di fatto oggetto di tutela (cfr. Cass. 2300/2016) e rimanendo estranea ogni questione relativa alla legittimità del possesso, alla sua rispondenza ad un titolo e quale delle due parti in causa abbia posseduto il bene in contestazione in epoca anteriore (così Cass. 12790/93). 11.1. Quanto all'asserita prevalenza del giudicato che si sarebbe formato nel giudizio possessorio, come sostenuto da ultimo dall'appellante, è appena il caso di evidenziare che:
pag. 9/10 - l'oggetto della tutela possessoria è rappresentato dall'esercizio di fatto di un diritto e non dalla titolarità di esso, restando impregiudicata ogni questione sulla conformità a diritto della situazione di fatto oggetto di tutela;
- le azioni proposte, rispettivamente, in sede possessoria e petitoria sono caratterizzate dall'assoluta diversità degli elementi costitutivi della causa petendi e del petitum, ne consegue che nel giudizio petitorio, di regola, non possono essere invocati i provvedimenti emessi in sede possessoria, nè le argomentazioni e le circostanze risultanti dalla sentenza che ha definito quel giudizio, atteso che la legittimità della situazione oggetto della tutela possessoria non può influire sull'esito del giudizio petitorio (cfr. Cass. 24386/2010 e 27009/2009);
- ne consegue che, sulla domanda di usucapione, resta privo di efficacia quanto eventualmente emerso in relazione al periodo temporale di durata del possesso utile ad usucapire che deve avere requisiti che non vengono in rilievo nei giudizi possessori (cfr. Cass. 21233/2009 e 2300/2016).
12. Infine, come richiesto dalla parte appellata va corretto l'evidente errore materiale nella sentenza appellata, n. 2845 del Tribunale di Verona pubblicata il 16/12/2024, riguardante l'identificazione dei terreni in oggetto sostituendosi a pag. 8, nel dispositivo, capo d), ove risulta scritto NCEU con NCT.
13. Il rigetto dell'appello proposto da e comporta la Parte_1 Parte_2 condanna alle spese del grado in favore della parte appellata. Spese liquidate come da dispositivo tenuto conto delle attività difensive svolte. Nulla per le spese per la parte contumace non avendo svolto difese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2) dispone la correzione della sentenza n. 2845/2024 del Tribunale di Verona pubblicata il 16/12/2024 nel senso che al dispositivo della sentenza capo d) ove si legge “NCEU” debba leggersi e intendersi “NCT”;
3) condanna e in solido al pagamento delle spese di Parte_1 Parte_2 lite del grado che si liquidano in € 3.966,00 per compensi oltre spese generali (15%) e oneri accessori come per legge in favore di CP_1
4) dà atto che sussistono a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia). Così deliberato in data 12/11/2025 Il Cons. Ausiliario Il Presidente Francesco Marchio Dott. Martina Gasparini
pag. 10/10
Composta dai Signori Magistrati Dott. Martina Gasparini Presidente Dott. Elena Garbo Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 596 del Ruolo Generale dell'anno 2025. T R A
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, quali eredi di , rappresentati e difesi dall' avv. C.F._2 Persona_1 Gabriella Erbifori, con domicilio eletto presso lo studio in Verona, Via Lungadige Bartolomeo Rubele n. 24.
PARTE APPELLANTE E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Alberto CP_1 C.F._3 Borghetti, con domicilio eletto presso lo studio in Verona, Via I. Nievo n. 15.
PARTE APPELLATA E Controparte_2 contumace.
PARTE APPELLATA Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2845 del Tribunale di Verona pubblicata il 16/12/2024.
CONCLUSIONI Per la parte appellante In via principale e nel merito: Accogliere per tutti i motivi dedotti in atto di appello e per l'effetto in riforma della sentenza n. 2845/2024 emessa dal Tribunale di Verona pubblicata il 16.12.2024, Rep. n. 3896/2024 del 16.12.2014, nell'ambito del giudizio con R.G. 6158/2018 così decidere: Individuata la linea di confine che separa la proprietà degli eredi , Persona_1 lungo il lato ovest del terreno identificato catastalmente al NCEU di Verona – foglio 46
– m-n- 145, 202 (ex 147) e 87 ed i terreni di proprietà dei terzi confinanti, identificati catastalmente come segue NCEU di Verona – foglio 46 – mm.nn. 187 (ex 169), 85, 148, 150; Determinare l'esatta ubicazione catastale del passaggio pedonale e carraio di cui alla costituita servitù coattiva sulla striscia di terra della larghezza di metri 3,30 che corre lungo il lato ovest dei suddetti mappali n. 145, 202 e 87 di proprietà di Persona_1 a confine con i mappali 187 (ex 169), 85, 148, 150 tutti di proprietà di terzi e Condannare la sig.ra nella sua veste di erede del sig. ed CP_1 Persona_2 attuale proprietaria del fondo dominante, a realizzare il passaggio sulla striscia di terra così individuata, a sua cura e spese, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative. Con la refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Per la parte appellata
- respingere, per le motivazioni tutte esposte in atti e con ogni conseguente statuizione, l'appello proposto dagli appellanti avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 2845/2024, pubblicata il 16.12.2024, nella causa R.G. 6158/2018, ed all'effetto confermare la predetta sentenza;
- condannare le parti appellanti a rifondere le spese di assistenza e difesa legale, comprensive di rimborso forfetario 15 %, IVA se dovuta, contributi unificati e ogni altro accessorio di legge, relative al presente grado di giudizio, atteso che il capo di sentenza riguardante la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado non è stato oggetto di impugnazione. In via istruttoria:
- si richiamano i documenti già prodotti in primo grado e contenuti nel fascicolo di primo grado, che è stato allegato alla comparsa di costituzione in appello;
- dandosi atto che parte appellante non ha formulato alcuna istanza istruttoria e che deve quindi ritenersi decaduta dal poter introdurre o reiterare proprie istanze istruttorie, si richiamano, per scrupolo difensionale, tutte le istanze istruttorie già formulate dalla scrivente difesa nel giudizio di primo grado, in comparsa di costituzione e nelle memorie autorizzate ex art. 183 cpc, con i testi già indicati, da intendersi qui di seguito ritrascritte e richieste, qualora ritenute necessarie. Disporsi la correzione dell'errore materiale in atti indicato, laddove al capo sub lettera d) del dispositivo della sentenza oggetto di appello (sentenza Tribunale di Verona n. 2845/2024, pubblicata il 16.12.2024, nella causa R.G. 6158/2018), i terreni a carico ed a favore dei quali è stato accertato e dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio pedonale e carraio sono stati identificati al N.C.E.U. anziché al N.C.T.. Conseguentemente la predetta dicitura (che compare solo due volte CP_3 nel citato capo di sentenza) deve essere sostituita e corretta con la dicitura “N.C.T.”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Verona, , proprietario Persona_1 del terreno censito al NCEU del Comune di Verona, foglio 46, mappali 145, 202 e 87, conveniva in giudizio i proprietari dei terreni confinanti, quale erede di CP_1
e attuale proprietaria del mappale 92, e Persona_2 Controparte_2
proprietaria dei mappali 187 e 190, chiedendo che venisse accertato: la linea di
[...] confine e l'esatta ubicazione della servitù di passaggio pedonale e carraio della larghezza di 3,30 m. che corre lungo il lato ovest dei mappali dell'attore, costituita con sentenza n. 1272/2009 della Corte d'Appello di Venezia. Con condanna della convenuta a realizzare il passaggio sulla striscia di terra CP_1 così individuata a proprie cura e spese, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative.
2. Si costituiva la convenuta quale erede di , chiedendo il CP_1 Persona_2 rigetto di ogni domanda e in via riconvenzionale che venisse accertata e dichiarata pag. 2/10 l'intervenuta usucapione della servitù di passaggio pedonale e carraio esercitato dal 1981 sul tratto di strada che insiste sul fondo dell'attore, mappali 87 e 80, e della servitù di passaggio solo pedonale sul mappale 78. Con condanna di parte attrice, quale proprietaria del fondo dominante, all'ampliamento del tratto di strada realizzato sui mappali 145 e 202 fino alla larghezza di metri 3,30 come da sentenza della Corte di Appello.
3. Si costituiva aderendo alla Controparte_2 domanda di accertamento della linea di confine tra il terreno di sua proprietà ed il terreno di . Persona_1
4. In seguito all'interruzione per decesso dell'attore, il giudizio veniva riassunto dagli eredi, e Parte_1 Parte_2
5. Il Tribunale di Verona, istruita la causa con l'acquisizione di documenti, prova per interpello, testimoniale e c.t.u., così disponeva: a) accerta e dichiara che il confine tra terreni identificati al N.C.E.U. del Comune di Verona, foglio 46, m.n. 145, 202 e 87 e quelli identificati al N.C.E.U. del Comune di Verona, foglio 46, m.n. 187 e 190 è quello indicato nelle tavole n. 4, 5 e 6 allegate alla consulenza tecnica d'ufficio a firma del geom. depositata il 1.2.2022; CP_4 b) condanna e , eredi di , ad ampliare Parte_1 Parte_2 Persona_1 la strada che corre lungo il lato ovest dei terreni identificati al N.C.E.U. del Comune di Verona, foglio 46, m.n. 145 e 87, a confine con i m.n. 187,148 e 150, fino alla larghezza di 3,30 metri;
c) rigetta la domanda attorea di condanna della convenuta a realizzare, a CP_1 proprie cura e spese, la strada destinata all'esercizio del passaggio sulla striscia di terra gravata dalla servitù costituita dalla sentenza n. 1272/2009 della Corte d'Appello di Venezia, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative;
d) accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio pedonale e carraio a favore del terreno identificato al N.C.E.U. del Comune di Verona, foglio 46, m.n. 92 e a carico del tratto di strada che corre lungo il margine ovest del terreno identificato al N.C.E.U. del Comune di Verona, foglio 46, m.n. 87, come descritto a pagg. 24-27 della consulenza tecnica d'ufficio a firma del geom. CP_4 depositata il 1.2.2022 e raffigurato graficamente nello “Ingrandimento Sud” di cui alla Tavola 5 allegata alla consulenza tecnica d'ufficio; e) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta CP_1 di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio
[...] sul tratto di strada che attraversa il terreno identificato al N.C.E.U. del Comune di Verona, foglio 46, m.n. 87 e prosegue sui terreni identificato al N.C.E.U. del Comune di Verona, foglio 46, m.n. 80 e 78; f) condanna e in solido a rifondere a le Parte_1 Parte_2 CP_1 spese processuali, che liquida in complessivi € 550,00 per esborsi ed € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.p.a. ed IVA (se dovuta) come per legge;
g) dichiara interamente compensate le spese processuali tra Controparte_2 e le altre parti;
[...] h) pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente giudizio, come liquidate in atti, a carico di e;
Parte_1 Parte_2 i) ordina ai competenti Funzionari dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Verona, Servizio di Pubblicità Immobiliare (ex Conservatoria dei Registri Immobiliari), pag. 3/10 di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
6. Rilevava il Tribunale, per quanto ancora di interesse, che:
- osservato che parte attrice ha espressamente dichiarato di rinunciare alla domanda di regolamento di confini nei confronti dei proprietari dei mappali 85, 148 e 150, il confine tra i m.n. 145, 202 e 87, attualmente di proprietà degli eredi di , e i Persona_1 m.n. 187 e 190, di proprietà della convenuta è stato Controparte_2 accertato dal C.T.U. (si veda a pag. 38-46 della consulenza tecnica d'ufficio) ed indicato nelle tavole n. 4, 5 e 6 allegate;
- inoltre, aggiungeva il primo giudice, il consulente ha individuato l'esatta ubicazione della servitù coattiva di passaggio pedonale e carraio costituita dalla sentenza n. 1272/2009 della Corte d'Appello di Venezia a favore del m.n. 92, di proprietà di CP_1
e a carico dei m.n. 145, 202 e 87, oggi di proprietà degli eredi di;
[...] Persona_1
- evidenziava il giudice di prime cure che il relativo tracciato non coincide completamente con le strade esistenti e non è neanche rispettata la larghezza indicata in sentenza di 3,30 metri, ad eccezione della porzione dello stradello esistente che insiste sul m.n. 202 e che nelle fotografie allegate alla c.t.u. sono ben visibili manufatti che restringono l'ampiezza dello spazio utile al transito, con conseguente accoglimento della domanda riconvenzionale e condanna degli eredi di ad ampliare Persona_1 la strada fino alla larghezza di 3,30 metri;
- veniva rigettata, invece, la domanda di condanna della convenuta a realizzare, a CP_1 proprie cura e spese, la strada destinata all'esercizio del passaggio sulla striscia di terra gravata dalla servitù costituita dalla Corte d'Appello di Venezia, in assenza di titolo degli attuali proprietari del fondo servente, tenuti solo a tollerare l'esercizio del diritto di passo da parte del proprietario del fondo dominante;
- la domanda riconvenzionale di usucapione era risultata fondata con riferimento al tratto di strada indicato sub a) sulla scorta di quanto emerso dalla c.t.u. ed in particolare dall'estratto della carta aerofotogrammetrica del 1960 che raffigura la strada, dalle dichiarazioni del il teste che ha confermato che i coniugi Tes_1 Persona_3 hanno percorso detto tratto di strada per oltre 20 anni per accedere alla propria abitazione, mentre quanto riferito dal teste “(che ha dichiarato che la Parte_1 convenuta ed il di lei marito avrebbero cessato di transitare sul fondo di CP_1 proprietà del padre nel 1992 per riprendere solo nel 2011 a seguito della costituzione della servitù ad opera della Corte d'Appello) poiché, per un verso, si tratta di teste legato all'attore da stretto rapporto di parentela, in quanto figlio di , Persona_1 divenuto egli stesso parte del giudizio a seguito del decesso del padre, mentre, per altro erso, trattandosi di fondo totalmente intercluso, per quanto accertato dalla Corte d'Appello di Venezia, non è dato comprendere dove la convenuta ed il di lei CP_1 marito sarebbero transitati per accedere all'abitazione di loro proprietà, acquistata nel 1981”;
- inoltre, la deposizione del teste , osservava il giudice di prime cure, Parte_1 non poteva avere alcun rilievo: “poiché, per un verso, si tratta di teste legato all'attore da stretto rapporto di parentela, in quanto figlio di , divenuto egli stesso Persona_1 parte del giudizio a seguito del decesso del padre”.
7. Per la riforma della sentenza proponevano appello e Parte_1 Pt_2
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello come da comparsa di
[...] CP_1
pag. 4/10 costituzione e risposta. restava contumace. Controparte_2 Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni e per le difese conclusive, la causa veniva trattenuta per la decisione.
* * * I motivi di appello 8. Con il primo motivo si lamenta, sull'usucapione del 3° segmento della servitù, il travisamento della prova testimoniale, in quanto il teste non avrebbe Tes_1 confermato il decorso del termine ventennale avendo collocato “dal 1999 (capitolo di prova n. 5) a fronte della domanda giudiziale avanzata da nel 2018”. Per_1
Inoltre, aggiunge l'appellante:
- il Tribunale di Verona avrebbe “dichiarato che solo un tratto della strada (il terzo) è stato usucapito…mentre per le restanti porzioni non risulta alcuna decisione in merito, del resto l'appellata…per la strada in questione non aveva chiesto alcuna usucapione”;
- “E' documentato che sino al 2010 l'accesso alla strada che si connetteva anche al mappale n. 87 era impedito per la presenza di recinzioni poste sui fondi 145 e 202 che rimosse, e per il quale fu condannato di cessare il passaggio con Per_2 l'ordinanza…Il Tribunale ha cioè riduttivamente motivato sul punto dichiarando che la deposizione di prevale rispetto a quella di , ma senza Tes_1 Parte_1 menzionare i divieti di passaggio che interessarono l'appellata, e che escludono il requisito c.d. oggettivo del possesso”;
- quanto alla circostanza che “anche avrebbe riconosciuto il passaggio nel terzo Per_1 segmento…In realtà il passaggio è avvenuto contro la volontà di che ha sempre Per_1 dal 2010 in poi contestato il transito, dimostrandosi quindi che il possesso non è stato pacifico”, v. pag. 6 note conclusive appellante;
- non sarebbe stato considerato che “sul lato ovest del mappale 87 ora vi è la contemporanea presenza di due servitù contigue, quella costituita con la servitù coattiva che dal confine dovrebbe estendersi per 3,30 mt e quella ora dichiarata usucapita” e che
“la striscia di 3,30 mt è già stata vincolata dalla costituita servitù coattiva con la sentenza della Corte di Appello di Venezia, costituendo a tutti gli effetti l'intervenuta dichiarazione di usucapione del terzo segmento un illegittimo aggravio per il fondo servente”. Con il secondo motivo, sull'usucapione del 3° segmento della servitù (lato ovest del mapp. 87, di raccordo ai segmenti sui mapp. 202 e 145) deduce l'appellante il vizio di ultrapetizione - non avendo l'appellata relativamente alla strada posta sui mappali 145, 202 e 87 chiesto un accertamento dell'intervenuta usucapione, ma solo l'allargamento della strada - e la violazione del giudicato dell'interclusione del fondo dell'appellata. La striscia di 3,30 mt, afferma l'appellante: “è già stata vincolata dalla costituita servitù coattiva con la sentenza della Corte di Appello di Venezia, costituendo a tutti gli effetti l'intervenuta dichiarazione di usucapione del terzo segmento un illegittimo aggravio per il fondo servente”. Con il terzo motivo per l'errata qualificazione della domanda attorea, l'omessa pronuncia e l'illogicità della motivazione si deduce:
- Il Giudice avrebbe “riconosciuto la parziale difformità della strada (rispetto a quanto statuito dalla Corte d'Appello di Venezia per la servitù coattiva)…La divergenza dei pag. 5/10 tracciati, integra infatti, secondo la difesa svolta, un illegittimo aggravio per il fondo servente”;
- secondo l'appellante, il giudice di primo grado avrebbe “dato prevalenza all'aspetto letterale della richiesta di individuazione del confine” e qualificato erroneamente come regolamento di confini la pretesa di “in quanto l'accertamento dell'utilizzo non Per_1 conforme della strada rispetto al tracciato della servitù coattiva avrebbe dovuto condurre il giudice a dichiarare illegittimo l'aggravio del fondo servente”, v. pag. 19 dell'atto di appello”. Con il quarto motivo, sulla erronea condanna all'allargamento della servitù, la violazione del principio del giudicato e dell'art. 1067 c.c., secondo l'appellante:
- il Tribunale avrebbe “violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) in quanto si è pronunciato ultra petita, disponendo l'ampliamento di una strada diversa da quella oggetto del titolo costitutivo della servitù” e comunque la pronuncia sarebbe in contrasto con l'art. 2909 c.c. essendo la sentenza della Corte di Appello la fonte primaria e vincolante ai fini della determinazione dell'estensione e le modalità di esercizio del diritto;
- inoltre, aggiunge l'appellante: “La decisione si pone anche in contrasto con l'art. 1051 c.c. che impone che il passaggio sia stabilito nel punto meno pregiudizievole per il fondo servente, la valutazione già operata con la sentenza costitutiva della servitù aveva individuato nel confine la collocazione ottimale del passaggio e non nella strada preesistente. Disporre l'ampliamento significa quindi ignorare tale precedente valutazione, cristallizzata nel giudicato”. Con il quinto motivo si lamenta che “l'attuale transito non sia conforme al diritto costituito” e dunque il Tribunale erroneamente avrebbe rigettato la domanda di condanna della convenuta a realizzare la strada di cui alla servitù coattiva in CP_1 violazione dell'art. 1065 c.c. per la difformità nell'esercizio della servitù già costituita con la più volte citata sentenza della Corte di Appello del 2009. Il titolare della servitù, sostiene parte appellante, non può usarne se non a norma del suo titolo, “nel caso di specie l'utilizzo di una strada in posizione diversa da quella stabilita costituisce la violazione della norma, che legittima il proprietario del fondo servente ad agire per il ripristino della conformità del titolo”.
9. I primi due motivi di appello, sull'usucapione della servitù ed esaminati congiuntamente, sono infondati per le assorbenti considerazioni che seguono.
9.1. Per una migliore comprensione appare utile una premessa:
- in relazione alla domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di passaggio proposta dalla convenuta ha rilevato il primo giudice: CP_1
“tale domanda ha ad oggetto: a) per un verso, la porzione di strada esistente che corre lungo il margine ovest del m.n. 87 per collegarsi con il tratto di strada che corre lungo il margine ovest dei m.n. 202 e 145 (individuata dal C.T.U. come 3° segmento, descritto a pagg. 24-27 della consulenza tecnica d'ufficio e raffigurato graficamente nell' “Ingrandimento Sud” di cui alla Tavola 5 ad allegata alla consulenza tecnica d'ufficio), solo in parte coincidente, per quanto si è detto, con il tracciato della servitù di passaggio costituita con sentenza della Corte d'Appello;
pag. 6/10 b) per altro verso, il tratto di strada che insiste sul m.n. 87 e prosegue sul m.n. 80 e sul m.n. 78 (individuato dal C.T.U. come 4° segmento, descritto a pagg. 27-29 della consulenza tecnica d'ufficio). Con riferimento al tratto di strada indicato sub a) la domanda di usucapione è sicuramente fondata…Va invece dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuta usucapione della servitù di passaggio pedonale sul tratto di strada che attraversa il m.n. 87 e prosegue sul m.n. 80 e sul m.n. 78 (individuato dal C.T.U. come 4° segmento, descritto a pagg. 27-29 della consulenza tecnica d'ufficio) per eccessiva genericità della stessa…”, v. pag.
6-7 della sentenza appellata;
- l'accoglimento della domanda limitatamente “al tratto di strada sub a)“ individuato dal C.T.U. come 3° segmento, come sopra riportato, è incontrovertibile e pertanto quanto dedotto in relazione ad altri tratti di strada e ad altri mappali non può trovare ingresso;
- diversamente da quanto eccepito dall'appellante, sull'oggetto della domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di passaggio che non avrebbe riguardato il mappale 87, chiedeva, invece, la parte convenuta: “in via riconvenzionale: - accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione delle servitù di passaggio carraio e pedonale, sul tratto di strada che insiste sui fondi serventi di proprietà dell'attore Sig. Per_1
di cui ai mapp. 87, 80”, v. pag. 22 della comparsa di costituzione e risposta di
[...] primo grado. Si osserva per completezza che sussiste il vizio di ultrapetizione allorchè a una parte viene attribuito un bene non richiesto e non, invece, quando la domanda, tendente a ottenere un effetto più ampio, viene accolta per un effetto minore come nella specie.
9.2. Ciò posto, ai fini dell'usucapione del diritto di servitù di passaggio non è necessaria la sussistenza di specifiche opere materiali ulteriori rispetto a quella (ad esempio il tracciato, la strada, la rampa, la scala) su cui il passaggio preteso è possibile, ma è sufficiente l'evidenza dell'inequivoco collegamento funzionale tra l'opera in sé destinata al passaggio e il preteso fondo dominante (cfr. Cass. 29555/2023). In particolare, la servitù di passaggio costituita per usucapione ha natura di servitù volontaria, sicché è irrilevante quanto eccepito sui successivi mutamenti dello stato dei luoghi dopo la maturazione dell'usucapione (cfr. Cass. 32684/2019 e 40824/2021). Inoltre, è possibile la coesistenza simultanea sulla medesima cosa di una pluralità di situazioni possessorie, di diverso contenuto, in capo a diversi soggetti, che si concretizzino, per ognuno di essi, in attività corrispondenti all'esercizio di differenti diritti reali, sicché l'accertamento dell'esistenza di un possesso conforme all'esercizio di una servitù di passaggio, non esclude che altri esercitino, sul medesimo bene, un possesso corrispondente alla estrinsecazione dei poteri propri del proprietario di un bene, ancorché gravato di servitù (cfr. Cass. 1584/2015 e 1648/1973).
9.3. Nella fattispecie, il teste ha dichiarato sul capitolo 8 (vero è che la Sig.ra Tes_1 ha utilizzato e tutt'ora utilizza la strada già esistente, che insiste sui mapp. CP_1 87, 80 e 78 foglio 46 N.C.E.U. di Verona, fin dal 1981, anno di acquisto della proprietà di cui al map. 92 foglio 46 N.C.E.U. di Verona, da parte del suo defunto marito Sig.
): “confermo, anche io vi transitavo a piedi, mentre la sig.ra Persona_2 CP_1 vi transitava anche con l'auto”.
9.4. Dalla c.t.u. espletata è emerso che:
- “lo stradello identificato con i segmenti 3° e 4°, risultano quelli evidenziati nei doc 4 e 5 di parte convenuta , v. pag. 54 della c.t.u. 1/2/2022; CP_1
pag. 7/10 - il tratto indicato come “3° segmento risulta insistente completamente sul mn°87 (propr. materializzato in parte quale “passaggio” tra recinzione metallica Per_1 (verso Ovest) e bosco (verso Est), parte corrente tra alberi”.
9.5. In questo quadro istruttorio, appare maggiormente plausibile quanto affermato dal teste sull'esercizio sistematico, reiterato e apparente del transito e, dunque, Tes_1 sulla situazione di asservimento del fondo. Il predetto teste, infatti, ha reso una testimonianza circostanziata, persuasiva e pienamente attendibile in quanto dettagliata, precisa e congruente con le altre risultanze istruttorie anche documentali, considerato che:
- le dichiarazioni del teste trovano riscontro nella c.t.u. e nella documentazione Tes_1 allegata (carta aerofotogrammetrica del 1960);
- ulteriore riscontro emerge dall'andamento del percorso che consente di raggiungere il fondo della parte appellata;
- le dichiarazioni rese, invece, dal teste indicato dall'appellante, oltre all'inattendibilità per le ragioni evidenziate dal primo giudice, sono generiche sulla mancanza del transito o irrilevanti sulle circostanze successive al termine previsto dall'art. 1158 c.c.;
- analogamente sugli asseriti episodi di violenza, sull'apprensione del possesso da parte del dante causa della convenuta al fine di escludere che il possesso giovi all'usucapione, e sulle contestazioni dell'attore sull'usurpazione della strada che sarebbero risalenti al 2010, anche ove ritualmente allegati e provati i fatti relativi, sono comunque ininfluenti le circostanze dedotte dall'appellante in quanto successive al momento dell'acquisto del possesso (cfr. art. 1163 c.c.) e alla maturata usucapione. I primi due motivi di appello vanno respinti. 10. Anche il terzo e il quinto motivo di appello, incentrati sul luogo di esercizio della servitù, sono infondati. Premesso che la servitù di passaggio è, per sua natura, una servitù discontinua non implicante necessariamente un'utilizzazione continuativa del transito, nel caso di costituzione per usucapione, il contenuto del diritto va stabilito in funzione della sola utilità obiettiva, cui sono riferibili gli atti di esercizio, nei quali si è realizzato il possesso della servitù, secondo il principio tantum praescriptum tantum possessum e dunque, anche ove ritualmente allegati e provati i relativi fatti su quanto eccepito dall'appellante, sarebbe comunque irrilevante l'eventuale sussistenza di altro passaggio sul terreno conteso derivante dalla costituzione di una servitù coattiva di passaggio ex art. 1051 e ss. c.c. per accedere dal fondo dominante alla via pubblica. 10.1. Peraltro, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante:
- come già rilevato dal primo giudice, nel corso del giudizio di primo grado, all'udienza del 21/2/2019 parte attrice dichiarava di rinunciare alla domanda di regolamento di confini nei confronti dei proprietari dei mappali 85, 148 e 150 precisando: “che la causa promossa nei confronti della signora e della non CP_1 Controparte_2 riguarda in alcun modo il confine tra la sua proprietà e i mappali 85-148 e 150 di proprietà di terzi”;
- inoltre, sull'ubicazione catastale del passaggio pedonale e carraio di cui alla costituita servitù coattiva, si afferma nella sentenza in esame: “il confine tra i m.n. 145, 202 e 87, attualmente di proprietà degli eredi di , e i m.n. 187 e 190, di proprietà Persona_1 della convenuta è stato accertato dal C.T.U. (si veda a Controparte_2 pag. 38-46 della consulenza tecnica d'ufficio) ed indicato nelle tavole n. 4, 5 e 6 allegate pag. 8/10 alla consulenza tecnica d'ufficio. Il C.T.U. ha provveduto, altresì, ad individuare l'esatta ubicazione della servitù coattiva di passaggio pedonale e carraio costituita dalla sentenza n. 1272/2009 della Corte d'Appello di Venezia a favore del m.n. 92, di proprietà di e a carico dei m.n. 145, 202 e 87, oggi di proprietà degli eredi CP_1 di , che corre lungo il lato ovest dei suddetti m.n. 145, 202 e 87, a Persona_1 confine con i m.n. 187 (ex 169), 85,148,150 (si veda a pag. 46-48 della consulenza tecnica d'ufficio), evidenziando che il relativo tracciato non coincide completamente con le strade esistenti e non è neanche rispettata la larghezza indicata in sentenza di 3,30 metri, ad eccezione della porzione dello stradello esistente che insiste sul m.n. 202 (individuata dal C.T.U. come 2° segmento, descritto a pagg. 21-24 della consulenza tecnica d'ufficio e raffigurato graficamente nell' “Ingrandimento centrale” di cui alla Tavola 5 ad allegata alla consulenza tecnica d'ufficio)”, v. pag. 5 e 6 della sentenza appellata;
- il Tribunale ha inoltre accertato: “che il confine tra terreni identificati al N.C.E.U. del Comune di Verona, foglio 46, m.n. 145, 202 e 87 e quelli identificati al N.C.E.U. del Comune di Verona, foglio 46, m.n. 187 e 190 è quello indicato nelle tavole n. 4, 5 e 6 allegate alla consulenza tecnica d'ufficio a firma del geom. depositata il CP_4 1.2.2022”, v. pag. 8, lett. a), del dispositivo della sentenza appellata. 10.2. Il peso imposto dalla servitù di passaggio consiste nel tollerare che il proprietario del fondo dominante attraversi il fondo servente per giungere al proprio e dunque condivisibilmente il primo giudice ha rigettato la domanda di condanna della convenuta a realizzare, a proprie cura e spese, la strada destinata all'esercizio del CP_1 passaggio sulla striscia di terra gravata dalla servitù costituita dalla Corte d'Appello di Venezia, in assenza di titolo da parte degli attuali proprietari del fondo servente.
10.3. In altre parole, il giudice di prime cure si è pronunciato sulle domande ritualmente proposte ed ammissibili. A tale riguardo, anche ove tempestivamente introdotti i fatti relativi, è inammissibile anche la domanda nuova, per diversità di "petitum" e di "causa petendi", diretta, ai sensi dell'art. 1067 c.c., all'accertamento dell'avvenuto aggravamento della servitù, così come la domanda sull'asserita violazione dell'art. 1065 c.c. per esercizio non conforme al titolo, proposte per la prima volta in appello, stante il divieto sancito dall'art. 345 c.p.c. (cfr. Cass. 14502/2018).
11. Il quarto motivo di appello non può essere accolto. Premesso che le azioni proposte, rispettivamente, in sede possessoria e petitoria, pur nell'eventuale identità soggettiva, sono caratterizzate dall'assoluta diversità degli altri elementi costitutivi ("causa petendi" e "petitum"), in particolare, ha chiarito la giurisprudenza in tema di tutela possessoria assume rilievo esclusivo la situazione di fatto esistente in epoca prossima allo spoglio, restando impregiudicata ogni questione sulla conformità a diritto della situazione di fatto oggetto di tutela (cfr. Cass. 2300/2016) e rimanendo estranea ogni questione relativa alla legittimità del possesso, alla sua rispondenza ad un titolo e quale delle due parti in causa abbia posseduto il bene in contestazione in epoca anteriore (così Cass. 12790/93). 11.1. Quanto all'asserita prevalenza del giudicato che si sarebbe formato nel giudizio possessorio, come sostenuto da ultimo dall'appellante, è appena il caso di evidenziare che:
pag. 9/10 - l'oggetto della tutela possessoria è rappresentato dall'esercizio di fatto di un diritto e non dalla titolarità di esso, restando impregiudicata ogni questione sulla conformità a diritto della situazione di fatto oggetto di tutela;
- le azioni proposte, rispettivamente, in sede possessoria e petitoria sono caratterizzate dall'assoluta diversità degli elementi costitutivi della causa petendi e del petitum, ne consegue che nel giudizio petitorio, di regola, non possono essere invocati i provvedimenti emessi in sede possessoria, nè le argomentazioni e le circostanze risultanti dalla sentenza che ha definito quel giudizio, atteso che la legittimità della situazione oggetto della tutela possessoria non può influire sull'esito del giudizio petitorio (cfr. Cass. 24386/2010 e 27009/2009);
- ne consegue che, sulla domanda di usucapione, resta privo di efficacia quanto eventualmente emerso in relazione al periodo temporale di durata del possesso utile ad usucapire che deve avere requisiti che non vengono in rilievo nei giudizi possessori (cfr. Cass. 21233/2009 e 2300/2016).
12. Infine, come richiesto dalla parte appellata va corretto l'evidente errore materiale nella sentenza appellata, n. 2845 del Tribunale di Verona pubblicata il 16/12/2024, riguardante l'identificazione dei terreni in oggetto sostituendosi a pag. 8, nel dispositivo, capo d), ove risulta scritto NCEU con NCT.
13. Il rigetto dell'appello proposto da e comporta la Parte_1 Parte_2 condanna alle spese del grado in favore della parte appellata. Spese liquidate come da dispositivo tenuto conto delle attività difensive svolte. Nulla per le spese per la parte contumace non avendo svolto difese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2) dispone la correzione della sentenza n. 2845/2024 del Tribunale di Verona pubblicata il 16/12/2024 nel senso che al dispositivo della sentenza capo d) ove si legge “NCEU” debba leggersi e intendersi “NCT”;
3) condanna e in solido al pagamento delle spese di Parte_1 Parte_2 lite del grado che si liquidano in € 3.966,00 per compensi oltre spese generali (15%) e oneri accessori come per legge in favore di CP_1
4) dà atto che sussistono a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia). Così deliberato in data 12/11/2025 Il Cons. Ausiliario Il Presidente Francesco Marchio Dott. Martina Gasparini
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