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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/12/2025, n. 3904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3904 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del dott.ssa Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4621/2021 del ruolo generale, promossa da:
, rapp.to e difeso dall'Avv. Bonaventura Carrara Parte_1
OPPONENTE
CONTRO
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Emilia Di Palma Controparte_1
OPPOSTA
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'opponente: “concedere, anche inaudita altera parte e ancor prima dell'udienza di comparizione, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sul quale si fonda il precetto quivi opposto, in tal modo evitando le dannose conseguenze derivanti in capo all'attore/opponente dalla preannunciata esecuzione;
ordinare a parte opposta l'avvio del procedimento di mediazione obbligatorio per materia ed in ogni caso sospendere l'esecutività del titolo esecutivo sottesa all'atto di precetto quivi opposto;
in via principale e nel merito accertare e dichiarare che la sig.ra non vanta alcuna pretesa creditoria nei Controparte_1 confronti del sig. e, per l'effetto, dichiarare la illegittimità ed inefficacia Parte_1 dell'atto di precetto oggetto del presente atto di opposizione;
condannare parte opposta alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge.”. per l'opposta: “dichiarare la nullità e l'inammissibilità dell'atto di citazione in opposizione al precetto;
nel merito 2) rigettare in ogni sua parte l'opposizione proposta dal Sig. perché infondata in fatto ed in diritto, pretestuosa, temeraria e Parte_1 non provata;
3) rideterminare in € 7500,00 ( il Email_1 credito vantato dalla Sig.ra nei confronti del Sig. , Controparte_1 Parte_1 tenendo conto della rinuncia alla somma di € 1.440,00 (euro millequattrocentoquaranta//00) a titolo di differenza tra quanto dovuto mensilmente (€ 300,00) e quanto percepito (€ 240,00) per errore scusabile, così come dichiarato dalla
Sig.ra nell'epigrafe del presente atto;
4) accertare e riconoscere pertanto il CP_1 pieno e legittimo diritto della Sig.ra ad ottenere la somma di € Controparte_1
7500,00 (eurosettemilacinquecento//00cent) a titolo di assegni di mantenimento non ancora versati e più precisamente a) la somma capitale di € 1.800,00
(milleottocento//00cent) per omesso pagamento degli assegni di mantenimento relativi ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre,ottobre anno 2017 b) la somma di
€ 3.600,00 (tremilaseicento//00cent) per omesso pagamento degli assegni di mantenimento dell'intero anno 2018 ( € 300,00 x 12 mensilità) c) la somma di €
2.100,00 (duemilacento//00cent) per omesso pagamento degli assegni di mantenimento relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio 2019 il tutto oltre interessi legali e competenze legali, come da atto di precetto pari ad € 269,10 5) conseguentemente confermare l'atto di precetto elaborato a seguito di Ordinanza Presidenziale n. cronol. 3899/2017 del 24/04/2017 RG n.
5171/2016 Tribunale di Nocera Inferiore, regolarmente notificata unitamente al primo atto di precetto (cfr doc. n. 8) 6) Con vittoria di spese, competenze legali, Iva, CPA, spese generali in favore dell'avv. Emilia Di Palma, dichiaratasi antistataria.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come
“omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto degli di costituzione in giudizio delle parti
OSSERVA Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. proponeva Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto con il quale la sig.ra , nella Controparte_1 qualità di coniuge separato, agendo sulla scorta dei provvedimenti resi nell'ambito del giudizio civile n. 5171/2016 RG pendente innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore ed avente ad oggetto la separazione personale tra i coniugi, chiedeva il pagamento della somma di € 9.238.78, comprensiva di sorta capitale ed interessi legali, dovuta a titolo di assegno di mantenimento.
A sostegno della domanda evidenziava di avere onorato il pagamento delle somme dovute alla sig.ra , ragion per cui, non vantando quest'ultima alcuna pretesa CP_1 creditoria nei suoi confronti, doveva dichiararsi l'illegittimità ed inefficacia dell'atto di precetto. In particolare: a) precisava di essere stato interessato, dal mese di Novembre
2017 e sino al mese di Aprile 2019, da gravissimi problemi di salute che ne avevano imposto la sospensione dal servizio, con conseguente decurtazione della retribuzione, tanto che, a seguito di specifica richiesta, il Tribunale di Nocera Inferiore, con provvedimento del 08.11.2017, aveva disposto una riduzione dell'assegno di mantenimento per i mesi di novembre e dicembre 2017; riduzione che, invece, a suo avviso, doveva ritenersi operante almeno fino al suo rientro in servizio, avvenuto nel mese di Aprile 2019; b) esponeva che, con provvedimento del 31.07.2021, il Tribunale di Nocera Inferiore aveva rideterminato in € 130,00 mensili l'assegno di mantenimento da corrispondere alla;
c) riferiva che, a far data dal mese di Aprile 2018, la CP_1 sig.ra , in conseguenza del decesso della madre, diveniva proprietaria di un CP_1 immobile in relazione al quale percepiva un canone di locazione, ragion per cui questa circostanza doveva, di per sé, determinare la riduzione dell'assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale a decorrere dal mutamento della condizione patrimoniale dell'opposta; d) asseriva, infine, che alcuna differenza doveva corrispondersi alla per il periodo dall'Aprile 2019 al luglio 2021, atteso che le somme dovute, dopo CP_1 essere state tassate alla fonte, venivano erogate direttamente dal Ministero dell'Interno, quale terzo datore di lavoro.
Ritualmente costituitasi in giudizio, la chiedeva che la proposta opposizione CP_1 fosse dichiarata inammissibile, in quanto non afferente a fatti estintivi o modificativi del rapporto sostanziale verificatisi successivamente alla formazione del giudicato, atteso che la stessa si fondava su alcune circostanze (stato di salute del Sig. ) Parte_1 già valutate dal G.I. del giudizio di separazione giudiziale dei coniugi (procedimento N.
R.G. 5171/2016 dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore), il quale le aveva giudicate infondate e non provate con le ordinanze dell'8 novembre 2017 e del 28 settembre
2018 e su altre circostanze (proventi ricavati dalla locazione di appartamento ereditato) che avevano prodotto la riduzione dell'assegno di mantenimento da € 300,00 ad €
140,00, come da ordinanza resa dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 31 luglio
2021. Precisava, inoltre, che, per mero errore, nell'atto di precetto era stata richiesta la somma di € 1.440,00, quale differenza tra gli assegni di mantenimento versati dal terzo datore di lavoro (€ 240,00) e gli assegni dovuti (€ 300,00), atteso che, solo con la notifica dell'opposizione, aveva appreso che all'assegno di mantenimento veniva applicata dal terzo datore di lavoro del Sig. una ritenuta fiscale del 20%,.ragion Pt_1 per cui rinunciava alla somma, in precedenza precettata, di € 1.440,00, chiedendo che venisse rideterminato in € 7.500,00 il credito residuo vantato nei confronti dell'opponente.
Preliminarmente si rileva come risulti incontestato, sulla scorta della rappresentazione dei fatti compiuta dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio, che questi non abbia provveduto a corrispondere, almeno per il periodo indicato nell'intimazione di pagamento impugnata, le somme dovute alla a titolo di assegno di CP_1 mantenimento.
Nonostante ciò, il sig. ritiene che alcuna pretesa creditoria possa essere azionata Pt_1 dall'opposta con l'intimazione di pagamento impugnata, adducendo: 1) la modifica in peius del reddito percepito a causa delle insorte e documentate gravissime affezioni che, di fatto, gli avevano impedito di onorare il pagamento dell'assegno di mantenimento dovuto per il periodo di sospensione dal servizio, dal mese di Novembre
2017 a tutto il mese di Aprile 2019, ragion per cui il provvedimento adottato dal
Tribunale di Nocera Inferiore, che aveva previsto la riduzione dell'assegno di mantenimento ad € 300,00 per le mensilità di novembre e dicembre 2017, doveva ritenersi produttivo di effetti quantomeno sino al suo rientro in servizio (Aprile 2019); 2)
l'evoluzione in melius della situazione reddituale della sig.ra , verificatasi a far CP_1 data dall'anno 2018 in conseguenza del decesso della madre, la qualcosa doveva condurre alla riduzione dell'assegno di mantenimento ben prima del provvedimento reso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 31.07.2021.
Tali circostanze poste a fondamente della spiegata opposizione, oltre ad essere state già vagliate da un Giudice (vedasi il provvedimento reso dalla dr.ssa a CP_2 scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.09.2018 ed il provvedimento reso sempre dalla dr.ssa in data 31.07.2021), non possono essere valutate nel CP_2 presente giudizio.
In materia esecutiva, in ipotesi di titoli giudiziali, la contestazione in sede di opposizione all'esecuzione non può riguardare la formazione del titolo, essendo coperta dal giudicato, ma deve rivolgersi esclusivamente alla sua efficacia o comunque a fatti che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, non potendo riferirsi ad eventi intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso.
Il debitore, pertanto, come avvenuto nel caso di specie, non può dedurre nella propria opposizione questioni di merito che risultino precluse o che non siano state proposte in sede di cognizione, potendo addurre solo fatti modificativi o estintivi relativi al titolo.
Infatti, nel procedimento di esecuzione, non ha alcun rilievo il processo di formazione del titolo, anche quando tale processo si ritenga viziato. Tali vizi devono essere fatti valere con i normali mezzi di impugnazione, mentre attraverso l'opposizione all'esecuzione il titolo va considerato per quello che è, senza che possano dedursi questioni di merito relative alla sua formazione (vedasi, da ultimo, Corte di Cassazione, ordinanza 22090/2021).
In relazione allo specifico aspetto trattato, si consideri, poi, che la Corte di Cassazione, con orientamento costante (vedasi, da ultimo, Cass. Civ., Sez. VI - 3, Ord. 37244/2021) ha ribadito che, con l'opposizione all'esecuzione, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere invece esclusivamente con il procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c., o del divorzio di cui all'art. 9 della legge n.
898 del 1970.
Il tutto senza considerare, tra l'altro, che gli aspetti di cui si discute erano già stati analizzati e risolti dal Giudice del merito investito della questione.
Merita, invece, accoglimento l'opposizione per quanto attiene la somma di € 1.440,00, quale differenza tra l'importo di € 300,00 indicato nel provvedimento di assegnazione e quello di € 240,00 erogato dal terzo datore di lavoro del sig. . Pt_1
Come espressamente riconosciuto dall'opposta all'atto della costituzione in giudizio, detta somma veniva tassata alla fonte e, come tale, decurtata della ritenuta fiscale.
Per tali motivi la , dopo avere riferito di avere erroneamente chiesto nell'atto di CP_1 precetto impugnato, in assenza di qualsivoglia comunicazione da parte del terzo datore di lavoro del sig. , il pagamento della differenza tra il dovuto (€ 300,00 Pt_1 mensili) e il percepito (€ 240,00), in ragione di complessivi € 1.440,00, rinunciava a detta somma, rideterminando in € 7500,00 il credito residuo vantato nei confronti del
Sig. a titolo di assegni di mantenimento non pagati. Parte_1
In relazione a detto aspetto, si rileva che l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma ne determina la nullità od inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito.
Per tali motivi deve dichiararsi la nullità del precetto per la somma di € 1.440,00, in quanto non dovuta per i motivi sopra esplicitati, e, per l'effetto, deve determinarsi in €
7.500,00, oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito e fino al soddisfo la somma dovuta all'opposta a titolo di assegno di mantenimento.
In considerazione della materia trattata e della circostanza che l'errore in cui è incorsa l'opposta in merito alla differenza richiesta tra le somme versate dal terzo e quelle dovute è ascrivibile all'assenza di qualsivoglia comunicazione circa la trattenuta alla fonte operata dal terzo datore di lavoro;
valutato, altresì, il parziale accoglimento della spiegata opposizione, le spese del presente procedimento vengono interamente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie parzialmente l'opposizione e dichiara la nullità del precetto relativamente alla somma di € 1.440,00, quale differenza di pagamento tra il dovuto (€ 300,00 mensili) ed il percepito direttamente dal Ministero Dell'interno
(€ 240,00) a decorrere dal mese di agosto 2019 al mese di luglio 2021 (€60x 24 mesi) e, per l'effetto, determina in € 7.500,00 la somma da versarsi per omesso pagamento delle somme dovute a titolo di assegno di mantenimento per il periodo dal maggio 2017 al luglio 2019, oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito e fino al soddisfo;
- Compensa interamente tra le parti le spese del presente procedimento.
Si comunichi.
05.12.2025. Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del dott.ssa Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4621/2021 del ruolo generale, promossa da:
, rapp.to e difeso dall'Avv. Bonaventura Carrara Parte_1
OPPONENTE
CONTRO
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Emilia Di Palma Controparte_1
OPPOSTA
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'opponente: “concedere, anche inaudita altera parte e ancor prima dell'udienza di comparizione, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sul quale si fonda il precetto quivi opposto, in tal modo evitando le dannose conseguenze derivanti in capo all'attore/opponente dalla preannunciata esecuzione;
ordinare a parte opposta l'avvio del procedimento di mediazione obbligatorio per materia ed in ogni caso sospendere l'esecutività del titolo esecutivo sottesa all'atto di precetto quivi opposto;
in via principale e nel merito accertare e dichiarare che la sig.ra non vanta alcuna pretesa creditoria nei Controparte_1 confronti del sig. e, per l'effetto, dichiarare la illegittimità ed inefficacia Parte_1 dell'atto di precetto oggetto del presente atto di opposizione;
condannare parte opposta alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge.”. per l'opposta: “dichiarare la nullità e l'inammissibilità dell'atto di citazione in opposizione al precetto;
nel merito 2) rigettare in ogni sua parte l'opposizione proposta dal Sig. perché infondata in fatto ed in diritto, pretestuosa, temeraria e Parte_1 non provata;
3) rideterminare in € 7500,00 ( il Email_1 credito vantato dalla Sig.ra nei confronti del Sig. , Controparte_1 Parte_1 tenendo conto della rinuncia alla somma di € 1.440,00 (euro millequattrocentoquaranta//00) a titolo di differenza tra quanto dovuto mensilmente (€ 300,00) e quanto percepito (€ 240,00) per errore scusabile, così come dichiarato dalla
Sig.ra nell'epigrafe del presente atto;
4) accertare e riconoscere pertanto il CP_1 pieno e legittimo diritto della Sig.ra ad ottenere la somma di € Controparte_1
7500,00 (eurosettemilacinquecento//00cent) a titolo di assegni di mantenimento non ancora versati e più precisamente a) la somma capitale di € 1.800,00
(milleottocento//00cent) per omesso pagamento degli assegni di mantenimento relativi ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre,ottobre anno 2017 b) la somma di
€ 3.600,00 (tremilaseicento//00cent) per omesso pagamento degli assegni di mantenimento dell'intero anno 2018 ( € 300,00 x 12 mensilità) c) la somma di €
2.100,00 (duemilacento//00cent) per omesso pagamento degli assegni di mantenimento relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio 2019 il tutto oltre interessi legali e competenze legali, come da atto di precetto pari ad € 269,10 5) conseguentemente confermare l'atto di precetto elaborato a seguito di Ordinanza Presidenziale n. cronol. 3899/2017 del 24/04/2017 RG n.
5171/2016 Tribunale di Nocera Inferiore, regolarmente notificata unitamente al primo atto di precetto (cfr doc. n. 8) 6) Con vittoria di spese, competenze legali, Iva, CPA, spese generali in favore dell'avv. Emilia Di Palma, dichiaratasi antistataria.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come
“omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto degli di costituzione in giudizio delle parti
OSSERVA Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. proponeva Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto con il quale la sig.ra , nella Controparte_1 qualità di coniuge separato, agendo sulla scorta dei provvedimenti resi nell'ambito del giudizio civile n. 5171/2016 RG pendente innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore ed avente ad oggetto la separazione personale tra i coniugi, chiedeva il pagamento della somma di € 9.238.78, comprensiva di sorta capitale ed interessi legali, dovuta a titolo di assegno di mantenimento.
A sostegno della domanda evidenziava di avere onorato il pagamento delle somme dovute alla sig.ra , ragion per cui, non vantando quest'ultima alcuna pretesa CP_1 creditoria nei suoi confronti, doveva dichiararsi l'illegittimità ed inefficacia dell'atto di precetto. In particolare: a) precisava di essere stato interessato, dal mese di Novembre
2017 e sino al mese di Aprile 2019, da gravissimi problemi di salute che ne avevano imposto la sospensione dal servizio, con conseguente decurtazione della retribuzione, tanto che, a seguito di specifica richiesta, il Tribunale di Nocera Inferiore, con provvedimento del 08.11.2017, aveva disposto una riduzione dell'assegno di mantenimento per i mesi di novembre e dicembre 2017; riduzione che, invece, a suo avviso, doveva ritenersi operante almeno fino al suo rientro in servizio, avvenuto nel mese di Aprile 2019; b) esponeva che, con provvedimento del 31.07.2021, il Tribunale di Nocera Inferiore aveva rideterminato in € 130,00 mensili l'assegno di mantenimento da corrispondere alla;
c) riferiva che, a far data dal mese di Aprile 2018, la CP_1 sig.ra , in conseguenza del decesso della madre, diveniva proprietaria di un CP_1 immobile in relazione al quale percepiva un canone di locazione, ragion per cui questa circostanza doveva, di per sé, determinare la riduzione dell'assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale a decorrere dal mutamento della condizione patrimoniale dell'opposta; d) asseriva, infine, che alcuna differenza doveva corrispondersi alla per il periodo dall'Aprile 2019 al luglio 2021, atteso che le somme dovute, dopo CP_1 essere state tassate alla fonte, venivano erogate direttamente dal Ministero dell'Interno, quale terzo datore di lavoro.
Ritualmente costituitasi in giudizio, la chiedeva che la proposta opposizione CP_1 fosse dichiarata inammissibile, in quanto non afferente a fatti estintivi o modificativi del rapporto sostanziale verificatisi successivamente alla formazione del giudicato, atteso che la stessa si fondava su alcune circostanze (stato di salute del Sig. ) Parte_1 già valutate dal G.I. del giudizio di separazione giudiziale dei coniugi (procedimento N.
R.G. 5171/2016 dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore), il quale le aveva giudicate infondate e non provate con le ordinanze dell'8 novembre 2017 e del 28 settembre
2018 e su altre circostanze (proventi ricavati dalla locazione di appartamento ereditato) che avevano prodotto la riduzione dell'assegno di mantenimento da € 300,00 ad €
140,00, come da ordinanza resa dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 31 luglio
2021. Precisava, inoltre, che, per mero errore, nell'atto di precetto era stata richiesta la somma di € 1.440,00, quale differenza tra gli assegni di mantenimento versati dal terzo datore di lavoro (€ 240,00) e gli assegni dovuti (€ 300,00), atteso che, solo con la notifica dell'opposizione, aveva appreso che all'assegno di mantenimento veniva applicata dal terzo datore di lavoro del Sig. una ritenuta fiscale del 20%,.ragion Pt_1 per cui rinunciava alla somma, in precedenza precettata, di € 1.440,00, chiedendo che venisse rideterminato in € 7.500,00 il credito residuo vantato nei confronti dell'opponente.
Preliminarmente si rileva come risulti incontestato, sulla scorta della rappresentazione dei fatti compiuta dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio, che questi non abbia provveduto a corrispondere, almeno per il periodo indicato nell'intimazione di pagamento impugnata, le somme dovute alla a titolo di assegno di CP_1 mantenimento.
Nonostante ciò, il sig. ritiene che alcuna pretesa creditoria possa essere azionata Pt_1 dall'opposta con l'intimazione di pagamento impugnata, adducendo: 1) la modifica in peius del reddito percepito a causa delle insorte e documentate gravissime affezioni che, di fatto, gli avevano impedito di onorare il pagamento dell'assegno di mantenimento dovuto per il periodo di sospensione dal servizio, dal mese di Novembre
2017 a tutto il mese di Aprile 2019, ragion per cui il provvedimento adottato dal
Tribunale di Nocera Inferiore, che aveva previsto la riduzione dell'assegno di mantenimento ad € 300,00 per le mensilità di novembre e dicembre 2017, doveva ritenersi produttivo di effetti quantomeno sino al suo rientro in servizio (Aprile 2019); 2)
l'evoluzione in melius della situazione reddituale della sig.ra , verificatasi a far CP_1 data dall'anno 2018 in conseguenza del decesso della madre, la qualcosa doveva condurre alla riduzione dell'assegno di mantenimento ben prima del provvedimento reso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 31.07.2021.
Tali circostanze poste a fondamente della spiegata opposizione, oltre ad essere state già vagliate da un Giudice (vedasi il provvedimento reso dalla dr.ssa a CP_2 scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.09.2018 ed il provvedimento reso sempre dalla dr.ssa in data 31.07.2021), non possono essere valutate nel CP_2 presente giudizio.
In materia esecutiva, in ipotesi di titoli giudiziali, la contestazione in sede di opposizione all'esecuzione non può riguardare la formazione del titolo, essendo coperta dal giudicato, ma deve rivolgersi esclusivamente alla sua efficacia o comunque a fatti che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, non potendo riferirsi ad eventi intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso.
Il debitore, pertanto, come avvenuto nel caso di specie, non può dedurre nella propria opposizione questioni di merito che risultino precluse o che non siano state proposte in sede di cognizione, potendo addurre solo fatti modificativi o estintivi relativi al titolo.
Infatti, nel procedimento di esecuzione, non ha alcun rilievo il processo di formazione del titolo, anche quando tale processo si ritenga viziato. Tali vizi devono essere fatti valere con i normali mezzi di impugnazione, mentre attraverso l'opposizione all'esecuzione il titolo va considerato per quello che è, senza che possano dedursi questioni di merito relative alla sua formazione (vedasi, da ultimo, Corte di Cassazione, ordinanza 22090/2021).
In relazione allo specifico aspetto trattato, si consideri, poi, che la Corte di Cassazione, con orientamento costante (vedasi, da ultimo, Cass. Civ., Sez. VI - 3, Ord. 37244/2021) ha ribadito che, con l'opposizione all'esecuzione, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere invece esclusivamente con il procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c., o del divorzio di cui all'art. 9 della legge n.
898 del 1970.
Il tutto senza considerare, tra l'altro, che gli aspetti di cui si discute erano già stati analizzati e risolti dal Giudice del merito investito della questione.
Merita, invece, accoglimento l'opposizione per quanto attiene la somma di € 1.440,00, quale differenza tra l'importo di € 300,00 indicato nel provvedimento di assegnazione e quello di € 240,00 erogato dal terzo datore di lavoro del sig. . Pt_1
Come espressamente riconosciuto dall'opposta all'atto della costituzione in giudizio, detta somma veniva tassata alla fonte e, come tale, decurtata della ritenuta fiscale.
Per tali motivi la , dopo avere riferito di avere erroneamente chiesto nell'atto di CP_1 precetto impugnato, in assenza di qualsivoglia comunicazione da parte del terzo datore di lavoro del sig. , il pagamento della differenza tra il dovuto (€ 300,00 Pt_1 mensili) e il percepito (€ 240,00), in ragione di complessivi € 1.440,00, rinunciava a detta somma, rideterminando in € 7500,00 il credito residuo vantato nei confronti del
Sig. a titolo di assegni di mantenimento non pagati. Parte_1
In relazione a detto aspetto, si rileva che l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma ne determina la nullità od inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito.
Per tali motivi deve dichiararsi la nullità del precetto per la somma di € 1.440,00, in quanto non dovuta per i motivi sopra esplicitati, e, per l'effetto, deve determinarsi in €
7.500,00, oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito e fino al soddisfo la somma dovuta all'opposta a titolo di assegno di mantenimento.
In considerazione della materia trattata e della circostanza che l'errore in cui è incorsa l'opposta in merito alla differenza richiesta tra le somme versate dal terzo e quelle dovute è ascrivibile all'assenza di qualsivoglia comunicazione circa la trattenuta alla fonte operata dal terzo datore di lavoro;
valutato, altresì, il parziale accoglimento della spiegata opposizione, le spese del presente procedimento vengono interamente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie parzialmente l'opposizione e dichiara la nullità del precetto relativamente alla somma di € 1.440,00, quale differenza di pagamento tra il dovuto (€ 300,00 mensili) ed il percepito direttamente dal Ministero Dell'interno
(€ 240,00) a decorrere dal mese di agosto 2019 al mese di luglio 2021 (€60x 24 mesi) e, per l'effetto, determina in € 7.500,00 la somma da versarsi per omesso pagamento delle somme dovute a titolo di assegno di mantenimento per il periodo dal maggio 2017 al luglio 2019, oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito e fino al soddisfo;
- Compensa interamente tra le parti le spese del presente procedimento.
Si comunichi.
05.12.2025. Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi