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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/11/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati: dott. MA AM Presidente dott.ssa SE CC Giudice rel. dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 38/2023 R.G., promossa da
nato a [...] il [...], residente in [...](Me), Parte_1
Frazione Rocca, Via Industriale n.78, c.f. , elettivamente C.F._1 domiciliato in Tortorici (Me), Via Filangeri n.42/D presso lo studio dell'avv.
PI NE, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente contro nata a [...] il [...] ed ivi residente nel Viale Controparte_1 della Vittoria n. 5, c.f. , elettivamente domiciliata in C.F._2
Canicattì, Viale Giudice Saetta n. 67 presso lo studio dell'avv. Antonio Ferraro che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-resistente
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 FATTO E DIRITTO
, premettendo di avere contratto matrimonio con in Parte_1 Controparte_1
data 28.02.2002 - trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
Canicattì (AG) al n.7, parte II, S. A, anno 2002 - che dall' unione erano nati i figli il 23.07.2002, il 20.06.2005 e in data 13.09.2010 che, Per_1 Per_2 Per_3 successivamente, il Tribunale di Patti con sentenza parziale n. 692/2021 allegata in atti aveva disposto la separazione dei coniugi, ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni meglio indicate in ricorso.
costituitasi in giudizio, pur non opponendosi alla domanda di Controparte_1
divorzio, ha contestato quanto asserito dalla controparte ed ha chiesto l'affidamento condiviso della minore con domicilio presso la madre, un contributo per il Per_3
mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie e l'assegno di divorzio in suo favore.
Il Presidente del Tribunale, con ordinanza depositata in atti, preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una conciliazione tra le parti e tenuto conto che non ricorrevano i presupposti per modificare le condizioni della separazione giudiziale, ha rimesso il fascicolo al Giudice istruttore previa integrazione delle memorie difensive.
All'udienza del 9.11.2023 la causa è stata assunta in decisione per la pronuncia sullo status.
Con sentenza n. 1123/23, allegata in atti, è stata disposta la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa è stata rimessa sul ruolo per l'esame delle ulteriori domande.
Nelle more del giudizio le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, chiedendo la conferma dei provvedimenti assunti in sede di separazione, già definita con sentenza.
In Collegio, ritenuto che le condizioni indicate dalle parti non si pongono in contrasto né con le norme imperative né ledono gli intessi della prole, dispone che le stesse siano recepite per la regolamentazione del divorzio.
Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti, avendo queste ultime raggiunto un accordo nelle more del procedimento.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 38/2023 R.G., così provvede:
1) dispone che il divorzio sia regolamentato secondo le condizioni indicate dalle parti;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 17.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
SE CC MA AM
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati: dott. MA AM Presidente dott.ssa SE CC Giudice rel. dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 38/2023 R.G., promossa da
nato a [...] il [...], residente in [...](Me), Parte_1
Frazione Rocca, Via Industriale n.78, c.f. , elettivamente C.F._1 domiciliato in Tortorici (Me), Via Filangeri n.42/D presso lo studio dell'avv.
PI NE, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente contro nata a [...] il [...] ed ivi residente nel Viale Controparte_1 della Vittoria n. 5, c.f. , elettivamente domiciliata in C.F._2
Canicattì, Viale Giudice Saetta n. 67 presso lo studio dell'avv. Antonio Ferraro che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-resistente
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 FATTO E DIRITTO
, premettendo di avere contratto matrimonio con in Parte_1 Controparte_1
data 28.02.2002 - trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
Canicattì (AG) al n.7, parte II, S. A, anno 2002 - che dall' unione erano nati i figli il 23.07.2002, il 20.06.2005 e in data 13.09.2010 che, Per_1 Per_2 Per_3 successivamente, il Tribunale di Patti con sentenza parziale n. 692/2021 allegata in atti aveva disposto la separazione dei coniugi, ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni meglio indicate in ricorso.
costituitasi in giudizio, pur non opponendosi alla domanda di Controparte_1
divorzio, ha contestato quanto asserito dalla controparte ed ha chiesto l'affidamento condiviso della minore con domicilio presso la madre, un contributo per il Per_3
mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie e l'assegno di divorzio in suo favore.
Il Presidente del Tribunale, con ordinanza depositata in atti, preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una conciliazione tra le parti e tenuto conto che non ricorrevano i presupposti per modificare le condizioni della separazione giudiziale, ha rimesso il fascicolo al Giudice istruttore previa integrazione delle memorie difensive.
All'udienza del 9.11.2023 la causa è stata assunta in decisione per la pronuncia sullo status.
Con sentenza n. 1123/23, allegata in atti, è stata disposta la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa è stata rimessa sul ruolo per l'esame delle ulteriori domande.
Nelle more del giudizio le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, chiedendo la conferma dei provvedimenti assunti in sede di separazione, già definita con sentenza.
In Collegio, ritenuto che le condizioni indicate dalle parti non si pongono in contrasto né con le norme imperative né ledono gli intessi della prole, dispone che le stesse siano recepite per la regolamentazione del divorzio.
Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti, avendo queste ultime raggiunto un accordo nelle more del procedimento.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 38/2023 R.G., così provvede:
1) dispone che il divorzio sia regolamentato secondo le condizioni indicate dalle parti;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 17.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
SE CC MA AM
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