Articolo 6 della Legge 22 febbraio 1973, n. 27
Articolo 5Articolo 7
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1 aprile 1973
Art. 6. (Aliquota contributiva).

A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto alla Gestione marittimi e' stabilito nella misura del 7,50 per cento della retribuzione di cui all' articolo 5 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , ed e' posto, per il 6 per cento, a carico dell'armatore, e, per l'1,50 per cento, a carico del marittimo.
Qualsiasi successiva variazione dell'aliquota contributiva, disposta ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658 , e della presente legge, sara' ripartita, fra l'armatore ed il marittimo, secondo gli stessi criteri previsti per la ripartizione del contributo dovuto al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti di cui all' articolo 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153 .
Entrata in vigore il 1 aprile 1973