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Sentenza 22 gennaio 2024
Sentenza 22 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 22/01/2024, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Antonio Peluso,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1253/2020 R.G. promossa da:
(P.I. ) con sede in Capo d'Orlando Parte_1 P.IVA_1
(ME), via Consolare Antica n. 572/b, in persona del legale rappresentante pro tempore, nato il [...] in [...]_2
Agata di Militello (ME), elettivamente domiciliata in Capo d'Orlando
(ME), via Vittorio Veneto n. 85, presso lo studio dell'avv. Giovanni
Mazzone, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
Attrice -
CONTRO
con sede in Messina, Controparte_1
Contrada Scoppo, viale Boccetta (P.I. ), in persona del P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Geltrude Bonura, presso il cui studio sito in
Gela (CL), Corso Vittorio Emanuele n. 161, è elettivamente domiciliato;
1 Convenuto –
CONCLUSIONI
All'udienza del 23-10-2023, svoltasi, giusta decreto del 24-09-2023, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note in atti e la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio n.
1253/2020 R.G., premesse le proprie ragioni in fatto e Parte_1
in diritto, conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_1
conclusioni: «1) Ritenere e dichiarare la responsabilità esclusiva del per il sinistro occorso in data 23.10.2014 in Controparte_1
danno del veicolo BMW X6, targato DW545VR, di proprietà della società
2) Per l'effetto, condannare il Parte_1 Controparte_1
al pagamento della somma di euro 8.199,21, o in quell'altra che sarà
[...]
determinata in corso di causa anche in via equitativa;
3) Condannare il convenuto al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge ».
Con comparsa di costituzione e risposta del 20-01-2021, si costituiva il
, chiedendo «In via principale nel merito: Controparte_1
ritenere e dichiarare l'assenza di responsabilità del Controparte_1
per caso fortuito incidentale riconducibile alla condotta di guida del
[...]
conducente dell'autovettura attorea. Rigettare la domanda come formulata
2 dall'attrice in quanto infondata e non provata e, pertanto, dichiarare l'insussistenza di qualsiasi responsabilità del Controparte_1
in ordine ai fatti oggetto del presente giudizio;
Con vittoria di spese e compensi».
Concessi i chiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., le parti depositavano le rispettive memorie istruttorie.
Quindi, con ordinanza dell'1-07-2022, il G.I. ritenuto “superfluo lo svolgimento dell'attività istruttoria richiesta, avendo la causa natura prettamente documentale e ritenendosi irrilevante la conferma, mediante l'assunzione di prove orali, di fatti che non sono specificamente contestati e/o trovano corrispondenza in accertamenti di natura documentale”, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23 ottobre
2023.
Con decreto del 24-09-2023, l'udienza del 23-10-2023 veniva
“sostituita” mediante il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti ex art. 127 ter comma 1 c.p.c.
Il 13-10-2023 il depositava le proprie note (“Con le presenti CP_1
note, depositate a seguito di provvedimento reso in data 23.9.2023, con il quale il G.i. ha disposto la trattazione scritta dell'udienza del 23.10.2023, il sottoscritto Procuratore, nell'interesse del contesta le avverse difese e richieste e insiste in tutte le difese e argomentazioni di cui agli scritti difensivi versati in atti e verbali di causa. Precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in comparsa di costituzione e risposta e chiede che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.”; il
20-10-2023 anche la società attrice depositava le proprie note (“Il
3 sottoscritto avv. Giovanni Mazzone, procuratore costituito della società
precisa le conclusioni riportandosi a tutte le domande, Parte_1
eccezioni, deduzioni e difese di cui agli atti e verbali di causa e chiede che la causa venga assunta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.” e la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Anzitutto, giova rammentare che ai sensi dell'art. 2051 c.c.,
“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia,
salvo che provi il caso fortuito”.
La funzione della norma in parola è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione — potendo eliminare le situazione di pericolo insorte ed escludere i terzi dal contatto con la cosa — salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, interpretato nel senso più ampio come fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo anche del fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Infatti, per caso fortuito, ex art. 2051 c.c., deve intendersi la presenza di un elemento estraneo alla sfera soggettiva del custode che,
interrompendo il nesso di causalità, risulti idoneo ad assurgere a causa esclusiva del danno.
In questi termini, la Cassazione ha precisato che il caso fortuito deve essere connotato da impulso causale autonomo, imprevedibilità
nonché assoluta eccezionalità (Cass. n. 5741/2009), descrivendolo come
4 un fatto caratterizzato dall'essere estraneo alla sfera di custodia del soggetto.
In sintesi, secondo tale visione prospettica, il caso fortuito, per liberare il custode dall'obbligo risarcitorio, dovrebbe essere: a) causa esclusiva del danno;
b) del tutto estraneo alla sfera di custodia, soggiungendosi che, nella nozione, rientrano:
1) l'evento imprevisto e imprevedibile;
2) il fatto del terzo;
3) il fatto della vittima, poiché la pericolosità della cosa impone un obbligo massimo di cautela, proprio in quanto il pericolo sia altamente prevedibile. Tale prevedibilità, individuabile con l'uso dell'ordinaria diligenza, è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Ancora, con riguardo ad ipotesi del tipo di quella in esame, la giurisprudenza di merito ha precisato che “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato”, avendo cura di chiarire che “Per quanto concerne, in particolare, il caso fortuito costituito dai nubifragi, si riportano le seguenti massime:- "La distinzione tra forte temporale, nubifragio o calamità
5 naturale, suscettibili di integrare causa di forza maggiore rilevante ai fini dell'esclusione della responsabilità del custode, non rientra nel novero delle nozioni di comune esperienza ma, in relazione alla intensità ed eccezionalità
(in senso statistico) del fenomeno, presuppone un giudizio da formulare soltanto sulla base di elementi di prova concreti e specifici e con riguardo al luogo ove da tali eventi sia derivato un evento dannoso" (Tribunale Genova
Sez. II, 16/06/2016, e Corte d'Appello Torino, 24/11/2006);- "Ai fini della prova liberatoria che il custode deve fornire, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il fattore causale estraneo al danneggiante, per costituire caso fortuito, deve avere una efficacia causale di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo” (Tribunale Roma sez. XIII,
27/03/2019, n.6592).
Del pari, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Quanto al merito, atteso che come questa Corte ha già avuto modo di affermare custodi sono tutti i soggetti - pubblici o privati - che hanno il possesso o la detenzione
(legittima o anche abusiva: v. Cass., 3 giugno 1976, n. 1992) della cosa
(v., Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass., 20/10/2005, n. 20317), va posto in rilievo che custodi sono certamente i proprietari, in quanto tali gravati da obblighi di manutenzione e controllo della cosa custodita. Poichè ex art. 14
C.d.S., gli enti proprietari delle strade (e delle autostrade) sono tenuti a provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c)
all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
e considerato che a loro carico (così come dei relativi concessionari) è senz'altro configurabile la
6 responsabilità per cosa in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che ai medesimi deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima (cfr. Cass., 19/11/2009, n.
24419; Cass., 29/3/2007, n. 7763. E già Cass., 13/1/2003, n. 298), va sottolineato che giusto, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in caso di sinistro dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente relativa manutenzione il proprietario o il custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario) risponde ex art. 2051 c.c., salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico si liberi dando la prova del fortuito.
In altri termini, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode è tenuto,
secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto
(cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651). Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno
è di per sè indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè
dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651).
Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli art. 2043 e 2697 c.c., l'art. 2051 c.c., integra invero un'ipotesi di responsabilità
caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare eventualmente la prova liberatoria del fortuito - c.d. responsabilità aggravata- (v., da ultimo, Cass., 27/6/2016, n.
7 13222; Cass., 9/6/2016, n. 11802; Cass., 24/3/2016, n. 5877). Il custode è cioè
tenuto, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto)
nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso. Deve cioè dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative (nel caso - come detto - art. 14 C.d.S.), e già del principio generale del neminem leadere (v. Cass., 20/2/2006, n. 3651). Siffatta
inversione dell'onere probatorio incide indubbiamente sulla posizione sostanziale delle parti, agevolando la posizione del danneggiato e aggravando quella del danneggiante, sul quale grava anche il rischio del fatto ignoto
(v. Cass., 10/10/2008, n. 25029; Cass., 29/9/2006, n. 21244; Cass., 20/2/2006,
n. 3651. E già Cass., 14/3/1983, n. 1897). Atteso che il custode presunto responsabile può se del caso, in presenza di condotta che valga ad integrare la fattispecie ex art. 1227 c.c., comma 1, dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato, senz'altro configurabile anche nei casi di responsabilità
presunta ex art. 2051 c.c., del custode (v. Cass., 22/3/2011, n. 6529; Cass.,
8/8/2007, n. 17377; Cass., 20/2/2006, n. 3651), ai diversi fini della prova liberatoria da fornirsi dal custode per sottrarsi a detta responsabilità è invero
8 necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa. Solamente in quest'ultima ipotesi può invero configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (v. Cass., 24/2/2011, n.
4495. V. altresì Cass., 12/4/2013, n. 8935; Cass., 12/3/2013, n. 6101; Cass.,
18/10/2011, n. 21508; Cass., 6/6/2008, n. 15042; Cass., 20/2/2006, n. 3651).
Con particolare riferimento ai danni cagionati da precipitazioni atmosferiche,
si è da questa Corte invero esclusa l'ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore invocabile dal custode ad esonero della propria responsabilità in presenza di fenomeni meteorologici anche di particolare forza e intensità,
protrattisi per tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai canoni normali, allorquando il danno trovi origine nell'insufficienza delle adottate misure volte ad evitarne l'accadimento, e in particolare del sistema di deflusso delle acque meteoriche (v. Cass., 17/12/2014, n. 26545). Nel
sottolinearsi come "ogni riflessione, declinata in termini di attualità, sulla prevedibilità maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale"
imponga "oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poiché è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più
frequenti e, ormai, tutt'altro che imprevedibili" (in tali termini v. Cass.,
9 24/3/2016, n. 5877), si è da questa Corte al riguardo precisato che l'eccezionalità e imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito o forza maggiore idonei ad escludere la responsabilità
del custode per il danno verificatosi solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento (v. Cass.,
24/9/2015, n. 18877; Cass., 9/3/2010, n. 5658; Cass., 22/5/1998, n.
5133; Cass., 11/5/1991, n. 5267; nonché, da ultimo, Cass., 24/3/2016, n.
5877), nonostante la più scrupolosa manutenzione e pulizia da parte del medesimo dei sistemi di smaltimento delle acque piovane (v. Cass., 9/3/2010,
n. 5658). Un temporale di particolare forza ed intensità, protrattosi nel tempo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, si è
affermato poter integrare il fortuito (o la forza maggiore) laddove non vi siano condotte idonee a configurare una corresponsabilità del soggetto che invoca l'esimente (v. Cass., 24/3/2016, n. 5877). In altri termini, che il custode non sia in colpa. Quest'ultimo è pertanto tenuto a dimostrare di aver mantenuto la condotta diligente nel caso concreto dovuta (con particolare riferimento alla manutenzione e alla pulizia delle strade), e che le piogge sono state talmente intense che gli allagamenti si sono ciononostante, e nella stessa misura,
verificati (v. Cass., 9/3/2010, n. 5658)” (Cassazione civile sez. VI,
28/07/2017, n.18856).
3. Tanto premesso sul piano dell'interpretazione normativo-
giurisprudenziale, nel caso in esame, la ricostruzione del fatto storico non può prescindere dalla documentazione allegata dalle parti.
10 In particolare, dall'esame del verbale di accertamento della Polizia
Stradale di Sant'Agata di Militello prot. 82 del 23-10-2014 (all. 2 all'atto di citazione), risulta quanto di seguito si riporta:
con le seguenti osservazioni del Capo : CP_2
Inoltre, non appaiono peregrine le deduzioni del (invero, in CP_1
parte, già anticipate nella comparsa di costituzione e risposta) secondo cui “l'attore è stato sanzionato per violazione degli artt. 189/s, 141/11,
143/13 e 15 del CDS. Tanto basta per acclarare la sua esclusiva responsabilità
nell'accadimento del fatto. Il verbale che non è stato impugnato ha efficacia privilegiata di accertamento della dinamica sulla base dei rilievi ricavati dagli agenti intervenuti. É evidente che la velocità non era commisurata né a quella
11 consentita né a quella sollecitata dalle condizioni meteo del momento… “
(pag. 1 memoria depositata il 20-07-2021).
Del pari, la società attrice non ha controdedotto né documentato alcunché in merito all'omessa impugnazione dell'atto di irrogazione delle sanzioni per eccesso di velocità, e, quanto al profilo generale legato al valore di prova del verbale medesimo, si era già limitata, per un verso, a richiamare il principio secondo cui “…i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale. Per quanto riguarda tutte le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito. In tale ipotesi, il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può
valutarne l'importanza e determinare quale sia il conto da farne ai fini della prova…” e, per altro verso, ad affermare che “Il sig. ha Controparte_3
dichiarato nel verbale di accertamento di aver impegnato il rettilineo ove si è
verificato l'incidente ad una velocità di circa 100 Km e quindi ben entro i limiti previsti in quel tratto di strada anche in presenza di condizioni avverse” (cfr. memoria del 24-06-2021).
A tale proposito, anche anche a voler seguire l'impostazione difensiva di parte attrice e anche a voler trascurare il rilievo connesso alla mancata impugnazione dell'atto di irrogazione delle sanzioni per violazione del codice della strada, per quel che ci occupa,
12 limitatamente alla previsione di cui all'art. 141 Codice della Strada
(applicabile ratione temporis), è disposto che: “1. E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche,
allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e,
occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.
5. Il conducente non deve gareggiare in velocità…”.
Sicché, pur valorizzando l'affermazione del conducente del veicolo secondo cui questi avrebbe impegnato il rettilineo a una velocità di 100
Km/h, tenuto conto delle condizioni atmosferiche pacificamente
13 sussistenti il giorno del sinistro, non può che inferirsi l'integrazione del caso fortuito per il fatto colposo esclusivo dello stesso danneggiato.
Invero, infatti, l'(eventuale) osservanza dei limiti di velocità non esclude la responsabilità del conducente il quale, ben consapevole –
come nella specie – delle condizioni atmosferiche ovvero della presenza di un forte temporale in atto, a tutto concedere, non ha rispettato il disposto dell'articolo 141 del Codice della strada, secondo cui è necessario adeguare la velocità tenendo conto - tra l'altro- delle situazioni di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, atteso che “È obbligo del conducente in caso di difficoltà della circolazione a causa di condizioni atmosferiche disagiate, adottare la massima prudenza e procedere a velocità moderata” (Tribunale Caltanissetta,
16/04/2005).
Più di recente, la S.C.– sulla scorta di un principio di carattere generale applicabile anche al caso de quo – ha chiarito che “In caso di abbagliamento, il conducente del veicolo deve moderare la velocità ed anche arrestare la marcia fino a quando la condizione impeditiva sussista. Infatti, il fenomeno dell'abbagliamento dai raggi solari non rientri nelle ipotesi di caso fortuito per le quali è ipotizzabile un esonero di responsabilità del soggetto agente, trattandosi di un fenomeno naturale, la cui insorgenza è del tutto prevedibile in determinate circostanze, con la conseguenza che il conducente del veicolo è tenuto a rispettare il disposto dell'articolo 141 del codice della strada, secondo cui è necessario adeguare la velocità tenendo conto - tra l'altro- delle situazioni di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause” (Cassazione penale sez. IV, 08/11/2022, n.4155).
14 In sintesi, anche la velocità dichiarata dallo stesso conducente (100
km/h) in quello specifico contesto e in quella specifica situazione caratterizzata da disagiate condizioni atmosferiche appare estranea ai canoni di prudenza e diligenza della condotta di guida richiesti nel caso concreto.
Né può ritenersi sussistente una concorrente responsabilità del convenuto, atteso che un eventuale ristagno di acqua sulla CP_1
carreggiata, persistendo un forte temporale, è circostanza ampiamente prevedibile secondo l'id quod plerumque accidit e secondo regole di comune prudenza e diligenza, con la conseguenza che appare “più
probabile che non” l'ipotesi per cui l'impiego di una velocità adeguata e sensibilmente più moderata da parte del conducente del veicolo avrebbe in toto impedito la verificazione dell'evento dannoso.
Appare, infine, inconferente il contenuto del DVD depositato da parte attrice in quanto inidoneo a confutare la tesi dela responsabilità del conducente con riferimento alla data in cui si è verificato il sinistro.
Ne deriva, pertanto, il rigetto della domanda risarcitoria formulata in citazione.
4. Le spese di lite vanno poste a carico della società attrice soccombente e sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022 per tutte le fasi ad eccezione di quella di trattazione/istruttoria per la quale vanno applicati i parametri minimi1, tenendo conto dell'attività 1
15 difensiva concretamente svolta dalle parti e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 1253/2020
R.G. ogni altra domanda, questione o eccezione disattesa, così
provvede:
1. Rigetta la domanda risarcitoria avanzata da per le Parte_1
causali di cui in parte motiva;
2. Condanna in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
al pagamento, in favore del , delle spese Controparte_1
di lite che liquida in complessivi € 4.237,00, oltre al rimborso delle spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Patti il 22 gennaio 2024
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare € 4.237,00
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