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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 03/10/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1060/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1060/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
DA IA
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. DA CP_1 C.F._2
IA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in Ponsacco (PI), in data 29/09/2014, trascritto nei
Registri degli Atti di matrimonio del medesimo Comune al N.22 Parte II Serie A dalla cui unione nasceva, in data 20/02/2018 in Pisa, la figlia (C.f: minore di Persona_1 C.F._3 età. Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano
1 profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario dei figli concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte, dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
e (C.F. ) che hanno C.F._1 CP_1 C.F._2 contratto matrimonio in Ponsacco (PI), in data 29/09/2014, trascritto nei Registri degli Atti di matrimonio del medesimo Comune al N.22 Parte II Serie A;
2) AFFIDA la figlia minore in modo condiviso ai genitori, con prevalente Persona_1 domiciliazione presso la madre, conservando pertanto la sua residenza nella casa coniugale.
Le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e ad ogni altro rilevante aspetto di essa, sono assunte congiuntamente dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni ed aspirazioni della minore, mentre ciascun genitore esercita la responsabilità genitoriale anche separatamente, per le decisioni di ordinaria amministrazione, quando ha la figlia con sé. Il padre vede e tiene con sé la figlia nei week-end dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 22:00, da alternare con la madre della minore;
nel corso di ciascuna settimana il padre tiene con sé la figlia un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 21:30, nella settimana che si
2 conclude con il week-end di sua pertinenza e per tre pomeriggi a settimana, dall'uscita da scuola fino alle ore 21:30, nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza della madre. Durante le vacanze natalizie il padre tiene con sé la figlia ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorre con il padre/la madre il giorno di Pasqua e con la madre/il padre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorre con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si segue il criterio dell'alternanza annuale. Ciascun genitore, durante i tempi di permanenza della figlia presso di sé, deve rispettare gli impegni scolastici, extrascolastici, le altre abitudini già consolidate nella vita della figlia e la sua volontà, senza alterare pertanto i suoi attuali ritmi di vita. Entrambi i genitori devono tutelare il diritto della figlia minore alla conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, con i quali la minore ha instaurato e consolidato profondi legami affettivi.
3) ASSEGNA la casa coniugale, posta in Cascina (Pi) via Cei n.11, attualmente cointestata ai coniugi per la quota del 50% ciascuno e sulla quale grava il mutuo ipotecario descritto in premessa, alla sig.ra che continua ad abitarla assieme alla figlia minore, Parte_1 fino al raggiungimento della sua completa indipendenza economica. ll sig, ha CP_1 cura di trasferire altrove la propria residenza;
4) PONE a carico del sig. l'obbligo di versare, in favore della madre, un assegno CP_1 mensile di euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore. Detto assegno è rivalutato annualmente secondo l'indice di svalutazione monetaria fornito dall'
ISTAT e viene corrisposto entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico sul c/c bancario intestato alla madre, fino al conseguimento della completa autonomia economica da parte della figlia;
5) DISPONE che le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive, ricreative e di svago sono ripartite tra i genitori nella misura del 30% a carico del padre e del 70% a carico della madre.
Dette spese devono essere previamente concordate tra i ricorrenti, tranne le spese sanitarie urgenti, l'acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, le spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, le spese protesiche ed i libri scolatici. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di
3 ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Tutte le spese straordinarie, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- i coniugi vivranno separati, serbandosi reciproco rispetto, liberi di stabilire la propria residenza dove essi riterranno più opportuno;
-i ricorrenti provvedono ciascuno al proprio mantenimento, stante la reciproca autonomia economica;
-ciascun coniuge rimane nella esclusiva disponibilità delle autovetture già rispettivamente intestate, assumendosene i relativi oneri e costi;
6) DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite;
7) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Ponsacco (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Pisa il 10/09/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1060/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
DA IA
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. DA CP_1 C.F._2
IA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in Ponsacco (PI), in data 29/09/2014, trascritto nei
Registri degli Atti di matrimonio del medesimo Comune al N.22 Parte II Serie A dalla cui unione nasceva, in data 20/02/2018 in Pisa, la figlia (C.f: minore di Persona_1 C.F._3 età. Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano
1 profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario dei figli concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte, dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
e (C.F. ) che hanno C.F._1 CP_1 C.F._2 contratto matrimonio in Ponsacco (PI), in data 29/09/2014, trascritto nei Registri degli Atti di matrimonio del medesimo Comune al N.22 Parte II Serie A;
2) AFFIDA la figlia minore in modo condiviso ai genitori, con prevalente Persona_1 domiciliazione presso la madre, conservando pertanto la sua residenza nella casa coniugale.
Le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e ad ogni altro rilevante aspetto di essa, sono assunte congiuntamente dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni ed aspirazioni della minore, mentre ciascun genitore esercita la responsabilità genitoriale anche separatamente, per le decisioni di ordinaria amministrazione, quando ha la figlia con sé. Il padre vede e tiene con sé la figlia nei week-end dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 22:00, da alternare con la madre della minore;
nel corso di ciascuna settimana il padre tiene con sé la figlia un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 21:30, nella settimana che si
2 conclude con il week-end di sua pertinenza e per tre pomeriggi a settimana, dall'uscita da scuola fino alle ore 21:30, nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza della madre. Durante le vacanze natalizie il padre tiene con sé la figlia ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorre con il padre/la madre il giorno di Pasqua e con la madre/il padre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorre con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si segue il criterio dell'alternanza annuale. Ciascun genitore, durante i tempi di permanenza della figlia presso di sé, deve rispettare gli impegni scolastici, extrascolastici, le altre abitudini già consolidate nella vita della figlia e la sua volontà, senza alterare pertanto i suoi attuali ritmi di vita. Entrambi i genitori devono tutelare il diritto della figlia minore alla conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, con i quali la minore ha instaurato e consolidato profondi legami affettivi.
3) ASSEGNA la casa coniugale, posta in Cascina (Pi) via Cei n.11, attualmente cointestata ai coniugi per la quota del 50% ciascuno e sulla quale grava il mutuo ipotecario descritto in premessa, alla sig.ra che continua ad abitarla assieme alla figlia minore, Parte_1 fino al raggiungimento della sua completa indipendenza economica. ll sig, ha CP_1 cura di trasferire altrove la propria residenza;
4) PONE a carico del sig. l'obbligo di versare, in favore della madre, un assegno CP_1 mensile di euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore. Detto assegno è rivalutato annualmente secondo l'indice di svalutazione monetaria fornito dall'
ISTAT e viene corrisposto entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico sul c/c bancario intestato alla madre, fino al conseguimento della completa autonomia economica da parte della figlia;
5) DISPONE che le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive, ricreative e di svago sono ripartite tra i genitori nella misura del 30% a carico del padre e del 70% a carico della madre.
Dette spese devono essere previamente concordate tra i ricorrenti, tranne le spese sanitarie urgenti, l'acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, le spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, le spese protesiche ed i libri scolatici. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di
3 ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Tutte le spese straordinarie, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- i coniugi vivranno separati, serbandosi reciproco rispetto, liberi di stabilire la propria residenza dove essi riterranno più opportuno;
-i ricorrenti provvedono ciascuno al proprio mantenimento, stante la reciproca autonomia economica;
-ciascun coniuge rimane nella esclusiva disponibilità delle autovetture già rispettivamente intestate, assumendosene i relativi oneri e costi;
6) DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite;
7) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Ponsacco (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Pisa il 10/09/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
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