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Decreto 17 marzo 2025
Decreto 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, decreto 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Presidente designato, Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al 271/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: equa riparazione ex Legge n. 89/2001 e succ. mod., ad istanza di:
, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Mancuso, Parte_1
ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
- visto il ricorso con il quale ha chiesto l'indennizzo per i Parte_1
danni non patrimoniali conseguenti all'irragionevole durata del giudizio civile instaurato, con atto di citazione del 15.3.2012, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, definito, in primo grado, con sentenza di detto Tribunale
n.1643/2017 del 16.10.2017 e in secondo grado con sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 419/2024 dell'8.4.2024, passata in giudicato il
31.10.2024;
- premesso che la Corte Costituzionale, con sentenza n.88/2018 ha dichiarato l'incostituzionalità “dell'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89
(Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile) - come sostituito dall'art. 55, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del
Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134– nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto”;
-vista la documentazione prodotta;
- rilevato che, nella specie, il giudizio presupposto ha avuto la durata di anni undici e mesi sette laddove, invece, avrebbe dovuto avere la durata di anni cinque (tre anni per il primo grado e due anni per il secondo grado, ex art. 2, comma 2 bis, legge n. 89 del 2001), così protraendosi in ragione di anni sei e mesi sette oltre il termine di ragionevole durata sopra indicato;
-rilevato che dal periodo di durata del giudizio deve altresì essere detratto il periodo intercorso tra la data di pubblicazione della sentenza di primo grado 20.10.2017) e la proposizione dell'appello 12.4.2018;
che pertanto il giudizio presupposto si è protratto otre il termine di ragionevole durata per un periodo pari ad anni sei e mesi uno;
-rilevato che non risultano significativi ritardi nella definizione del giudizio imputabili alle parti;
che, il tempo dei rinvii tra l'una e l'altra udienza appare dovuta a ragioni organizzative riferibili all'amministrazione giudiziaria,
-rilevato: a) che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza in materia di equa riparazione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 89/01, «il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali», così che, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa – cioè di un danno automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione –, il giudice, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata legge, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dalla ricorrente (Cass. Sez. Un. n. 1338/04; in senso analogo, Cass.
n. 19029/05); che, in sostanza, «il danno non patrimoniale per la violazione del termine ragionevole di durata del processo è liquidabile, di regola, per il fatto in sé della violazione, quale evento che si verifica normalmente, senza bisogno di alcun sostegno probatorio relativo alla singola fattispecie» (Cass. n. 13731/11); che, presumendosi il danno sino a prova contraria, nessun onere di allegazione può essere addossato al ricorrente;
- rilevato che secondo il disposto dell'art. 2 bis, comma 2, l'indennizzo è determinato a norma dell'articolo 2056 c.c., tenendo conto: a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 2; b) del comportamento del giudice e delle parti;
c) della natura degli interessi coinvolti;
d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte;
-ritenuto che, avuto riguardo a criteri poc'anzi richiamati, appare equo liquidare, in favore di , la somma di euro 400,00 per ogni Parte_1
anno o frazione di anno pari a mesi sei di durata del processo oltre il termine di ragionevole e, dunque, la complessiva somma di euro 2.400,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, non sussistendo presupposti o situazioni che possano comportare l' aumento dell'importo per gli anni successivi al terzo previsto dall'art. 2 bis, comma 1, seconda frase, in termini puramente facoltativi (la somma liquidata «può» – e non già deve – essere incrementata ), ed infatti, nel caso in esame non sono ravvisabili elementi che possano fare presumere, a livello logico o con adeguato livello di probabilità, che al prolungarsi della durata l'ansia e il patema correlati a questa si fossero intensificati o acuiti;
-ritenuto di liquidare le spese - con distrazione - in base al D.M. n. 55/14, avuto riguardo alle modifiche di cui al D.M. n. 147 del 2022 (parametri relativi ai procedimenti monitori, alla cui struttura è maggiormente assimilabile il procedimento delineato dalla legge n. 89/01, 01 - cfr. Cass. n. 16512/2020; Cass. ord. 461/2020 in motivazione - oltre spese vive documentate);
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del
Presidente designato, così provvede:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, ingiunge al , in Controparte_1
persona del Ministro pro tempore, di pagare senza dilazione in favore di la somma di euro 2.400,00, oltre interessi legali dalla Parte_1
domanda al soddisfo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
-ingiunge al , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, il pagamento delle spese processuali, in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 500,00, di cui euro 473,00 per compensi professionali ed euro 27,00 per esborsi, oltre rimb. forf nella misura del
15%, iva e cpa, come per legge, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del richiedente difensore.
Così deciso da remoto il 14 marzo 2025
Il Presidente designato
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Presidente designato, Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al 271/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: equa riparazione ex Legge n. 89/2001 e succ. mod., ad istanza di:
, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Mancuso, Parte_1
ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
- visto il ricorso con il quale ha chiesto l'indennizzo per i Parte_1
danni non patrimoniali conseguenti all'irragionevole durata del giudizio civile instaurato, con atto di citazione del 15.3.2012, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, definito, in primo grado, con sentenza di detto Tribunale
n.1643/2017 del 16.10.2017 e in secondo grado con sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 419/2024 dell'8.4.2024, passata in giudicato il
31.10.2024;
- premesso che la Corte Costituzionale, con sentenza n.88/2018 ha dichiarato l'incostituzionalità “dell'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89
(Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile) - come sostituito dall'art. 55, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del
Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134– nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto”;
-vista la documentazione prodotta;
- rilevato che, nella specie, il giudizio presupposto ha avuto la durata di anni undici e mesi sette laddove, invece, avrebbe dovuto avere la durata di anni cinque (tre anni per il primo grado e due anni per il secondo grado, ex art. 2, comma 2 bis, legge n. 89 del 2001), così protraendosi in ragione di anni sei e mesi sette oltre il termine di ragionevole durata sopra indicato;
-rilevato che dal periodo di durata del giudizio deve altresì essere detratto il periodo intercorso tra la data di pubblicazione della sentenza di primo grado 20.10.2017) e la proposizione dell'appello 12.4.2018;
che pertanto il giudizio presupposto si è protratto otre il termine di ragionevole durata per un periodo pari ad anni sei e mesi uno;
-rilevato che non risultano significativi ritardi nella definizione del giudizio imputabili alle parti;
che, il tempo dei rinvii tra l'una e l'altra udienza appare dovuta a ragioni organizzative riferibili all'amministrazione giudiziaria,
-rilevato: a) che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza in materia di equa riparazione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 89/01, «il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali», così che, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa – cioè di un danno automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione –, il giudice, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata legge, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dalla ricorrente (Cass. Sez. Un. n. 1338/04; in senso analogo, Cass.
n. 19029/05); che, in sostanza, «il danno non patrimoniale per la violazione del termine ragionevole di durata del processo è liquidabile, di regola, per il fatto in sé della violazione, quale evento che si verifica normalmente, senza bisogno di alcun sostegno probatorio relativo alla singola fattispecie» (Cass. n. 13731/11); che, presumendosi il danno sino a prova contraria, nessun onere di allegazione può essere addossato al ricorrente;
- rilevato che secondo il disposto dell'art. 2 bis, comma 2, l'indennizzo è determinato a norma dell'articolo 2056 c.c., tenendo conto: a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 2; b) del comportamento del giudice e delle parti;
c) della natura degli interessi coinvolti;
d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte;
-ritenuto che, avuto riguardo a criteri poc'anzi richiamati, appare equo liquidare, in favore di , la somma di euro 400,00 per ogni Parte_1
anno o frazione di anno pari a mesi sei di durata del processo oltre il termine di ragionevole e, dunque, la complessiva somma di euro 2.400,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, non sussistendo presupposti o situazioni che possano comportare l' aumento dell'importo per gli anni successivi al terzo previsto dall'art. 2 bis, comma 1, seconda frase, in termini puramente facoltativi (la somma liquidata «può» – e non già deve – essere incrementata ), ed infatti, nel caso in esame non sono ravvisabili elementi che possano fare presumere, a livello logico o con adeguato livello di probabilità, che al prolungarsi della durata l'ansia e il patema correlati a questa si fossero intensificati o acuiti;
-ritenuto di liquidare le spese - con distrazione - in base al D.M. n. 55/14, avuto riguardo alle modifiche di cui al D.M. n. 147 del 2022 (parametri relativi ai procedimenti monitori, alla cui struttura è maggiormente assimilabile il procedimento delineato dalla legge n. 89/01, 01 - cfr. Cass. n. 16512/2020; Cass. ord. 461/2020 in motivazione - oltre spese vive documentate);
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del
Presidente designato, così provvede:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, ingiunge al , in Controparte_1
persona del Ministro pro tempore, di pagare senza dilazione in favore di la somma di euro 2.400,00, oltre interessi legali dalla Parte_1
domanda al soddisfo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
-ingiunge al , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, il pagamento delle spese processuali, in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 500,00, di cui euro 473,00 per compensi professionali ed euro 27,00 per esborsi, oltre rimb. forf nella misura del
15%, iva e cpa, come per legge, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del richiedente difensore.
Così deciso da remoto il 14 marzo 2025
Il Presidente designato
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo