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Sentenza 11 gennaio 2024
Sentenza 11 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 11/01/2024, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 112/2021 RG. alla udienza del 11/01/2024, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti, all'esito di discussione orale, ha pronunciato la seguente::
SENTENZA
Tra
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sabbatini e Alleva Parte_1
Ricorrente
E
rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
Scognamiglio, Burroni e Craia
Resistente
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 1° marzo 2021, la ricorrente domandava, accertato fin dal 23 giugno 2008 lo svolgimento di mansioni riconducibili nella categoria Quadri di II livello o in subordine di I livello CCNL “Credito”, di condannare la in persona del L.R.P.T. al Controparte_1 pagamento delle relative differenze retributive pari ad € 74.379,50 o diversa somma, maggiore o minore, risultante tramite CTU contabile o di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e agli interessi legali sulla somma totale così rivalutata con decorrenza dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo saldo, nonché alla relativa regolarizzazione giuridica;
chiedeva, altresì, di accertare e dichiarare il demansionamento e la dequalificazione attuati nei propri confronti dalla resistente
[...] dal 18 marzo 2014 al 31 ottobre 2017 e dunque la Controparte_1 violazione dell'art. 2103 c.c.;
per l'effetto, chiedeva di “condannare la resistente
[...] in persona del L.R.P.T. a corrispondere alla ricorrente Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno alla professionalità un importo pari ad €
94.555,71; a corrispondere alla ricorrente a titolo di risarcimento del danno all'immagine professionale un importo pari ad € 18.911,15 ed a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale di tipo morale un importo pari ad € 31.518,57 o altra somma risultante di giustizia, salvo il maggior danno maturando in corso di causa.
2 La ricorrente osservava:
di esser dipendente, già dal 1979, dapprima della Org_1
e di , poi, dal 2009, della società
[...] Org_2 resistente, a seguito di fusione per incorporazione;
di esser inquadrata nella III Area, IV Livello e di aver svolto le proprie mansioni presso la filiale di Corso Trento e Trieste, con mansioni di
Preposto/Responsabile ; CP_2
di essere stata adibita, a partire dal 23 giugno 2008 fino a novembre 2009, anche a mansioni di Sostituto dipendenza (ossia Vice
Direttore) presso la medesima filiale, senza che vi sia stato, d'altra parte, alcun riconoscimento economico;
di essere stata trasferita, nel gennaio 2010, presso la filiale di Via
Napoli ad Ascoli Piceno, per lo svolgimento delle mansioni di
Preposto/Responsabile ; CP_2
di essere stata, poi, improvvisamente trasferita presso la Filiale di
Castel Di Lama, per lo svolgimento di mansioni di “addetta Modulo
Commerciale”;
di essere stata adibita, fino al 2017, a mansioni di cassa, ossia operatrice di sportello;
3 di aver subito, dunque, prima un sotto inquadramento e poi un demansionamento e una dequalificazione e di aver pertanto diritto alle relative differenze retributive, nonché al risarcimento del danno morale, alla professionalità ed all'immagine.
si costituiva nel giudizio, Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato. pertanto non può che essere rigettato.
Il primo punto controverso è relativo allo svolgimento o meno, da parte della ricorrente, di mansioni superiori, rispetto al proprio inquadramento e tale punto presuppone un accertamento trifasico.
Come è noto, difatti, il procedimento logico-giuridico diretto alla definizione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi, consistenti, la prima nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, la seconda nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e, in ultimo, nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (Ord. Cassazione n. 30580 del
2019).
Al fine dell'accertamento in fatto delle attività lavorative effettivamente svolte dalla ricorrente, nel corso del processo venivano sentiti i testimoni.
Più specificamente, all'udienza del 27 settembre 2022, la teste ascoltata sui capitoli del ricorso, dichiarava che la Testimone_1
4 ricorrente svolgeva, fin dal 2006, mansioni di preposto/responsabile CP_2
, coordinando circa 7/8 unità. In data 23 giugno 2008, veniva
[...] assegnato alla ricorrente anche il ruolo di “sostituto dipendenza” della medesima filiale in cui già prestava la propria attività; incarico che, poi, veniva revocato nel novembre 2009. Nel gennaio 2010, la ricorrente veniva trasferita presso la filiale di Via Napoli ad Ascoli Piceno e svolgeva le seguenti mansioni: aperture di conti correnti;
apertura, istruttoria e gestione di pratiche di mutuo e di prestiti personali finalizzati;
aperture, istruttoria e gestione di pratiche di scoperti di conto;
accensione di libretti e depositi di risparmio;
proposta, vendita e gestione di prodotti assicurativi sia di rischio che finanziari;
apertura e gestione di piani di accumulo in fondi e in prodotti assicurativi;
vendita di carte di credito e di tutti i servizi relativi ai conti correnti;
contrattazione su condizioni di conti correnti;
gestione delle clonazioni delle carte di credito e gestione delle successioni. In qualità di sostituto dipendenza, la ricorrente svolgeva le principali attività assegnate al Direttore di Filiale. Tuttavia, queste potevano essere da essa adempiute solo allorquando il direttore fosse in ferie o assente per altri motivi.
La teste , ascoltata alla medesima udienza, sui Testimone_2 capitoli della memoria di costituzione, dichiarava che la ricorrente, in verità, non aveva ricoperto funzioni di sostituto in quanto tale ruolo era ricoperto dalla sottolineando, peraltro, che l'adibizione della Tes_1 ricorrente alla linea Family era ostativa allo svolgimento di tale incarico in quanto per lo svolgimento dello stesso era necessario essere addetti ad aziende per la necessaria autonomia di delibera, in assenza del titolare.
Seguendo il percorso logico tracciato dalla giurisprudenza, al fine di individuare correttamente le qualifiche, si richiama il livello IV, Area III, cui era già inquadrata la ricorrente fin dal momento dell'assunzione.
5 Lo stesso ricomprende i preposti dall'impresa ad una struttura operativa autonoma, cui siano stabilmente addetti almeno otto elementi oltre il titolare;
lavoratori/lavoratrici che vengano stabilmente incaricati dall'impresa di coadiuvare in via autonoma, con compiti qualificati di particolare responsabilità, un quadro direttivo o dirigente e a questi rispondano direttamente del proprio lavoro nonché di quello di almeno altri nove elementi da loro stessi coordinati.
Lei chiede di essere inquadrata al livello I o, in subordine, al livello II.
Parte ricorrente, innanzitutto, non ha dimostrato gli elementi posti a base della domanda, come richiesto, in tali casi, dalla giurisprudenza.
Difatti, gli elementi prospettati dalla ricorrente non sarebbero neppure sufficienti ad integrare il percorso trifasico che deve essere compiuto al fine di individuare il corretto inquadramento,
E' invece evidente una generica descrizione delle attività espletate dalla che, proprio per tale motivo, rende impossibile l'opera di Pt_1 sussunzione delle circostanze del caso concreto nell'astratta fattispecie di riferimento, rappresentata dalla declaratoria della qualifica di Quadro
Direttivo, perfino solo parzialmente riportata nel ricorso introduttivo.
Ad ogni modo, secondo l'art. 82 del CCNL del 19 gennaio 2012, come altresì disposto dagli artt. 66 CCNL dell'11 luglio 1999, art. 71 CCNL
12 febbraio 2005, per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali del 31 marzo 2015 “sono quadri direttivi i lavoratori/lavoratrici che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, siano stabilmente incaricati dall'impresa di svolgere, in via continuativa e prevalente, mansioni che comportino responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni e che abbiano maturato una
6 significativa esperienza nell'ambito di strutture centrali e/o nella rete commerciale, ov-vero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla presente categoria e/o alla 3^ area professionale, ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla presente categoria e/o alla 3^ area professionale, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori”. La declaratoria precisa, poi, che “tali funzioni e compiti possono prevedere l'effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti dei terzi, in rappresentanza dell'impresa, da espletarsi con carattere di autonomia e discrezionalità, in via generale, nell'ambito definito dalle deleghe di poteri aziendali conferite al riguardo, anche in via congiunta, restando comunque escluse le facoltà di firma a carattere meramente certificativo o dichiarativo o simili”.
Le mansioni, genericamente descritte dalla ricorrente, non permettono a questo punto, in ragione di quanto sopra compiutamente richiamato, il riconoscimento dell'inquadramento superiore in favore della stessa.
Il secondo punto controverso è relativo all'asserito demansionamento, avvenuto dal 18 marzo 2014 al 31 ottobre 2017, dal cui accertamento ne discende, altresì, il diritto al risarcimento del danno per le voci espressamente richieste dalla ricorrente.
Occorre, innanzitutto, precisare, in ordine all'onere della prova in tema di demansionamento che questa spetta al lavoratore, il quale tuttavia non deve necessariamente fornirla per testimoni, potendo anche meramente allegare elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del
7 demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (Sez. Lavoro, Ordinanza n. 24585 del
02/10/2019).
Non veniva prodotto alcun documento attestante lo spostamento della ricorrente ovvero l'adibizione della stessa ad altre mansioni rispetto a quelle svolte fin dall'inizio del rapporto di lavoro. È impossibile, dunque, effettuare un preciso raffronto fra le mansioni originarie e quelle successive.
Ma vi è di più.
Ciò che la società resistente afferma, è che vi è stato tra le parti un patto avente ad oggetto l'assegnazione concordata di mansioni meno impegnative, proprio su istanza della ricorrente stessa.
Orbene, se demansionamento vi è stato, comunque lo stesso è stato espressamente chiesto e dunque voluto dalla ricorrente.
Le dichiarazioni testimoniali sui capitoli della memoria di costituzione, dimostrano efficacemente come, in primo luogo, sia stata la stessa ricorrente a domandare di poter cambiare le proprie mansioni in senso meno impegnativo(manifestando così un evidente consenso al mutamento delle mansioni, anche in peius) e come, in secondo luogo, la società resistente non abbia voluto effettivamente recare un danno alla professionalità della ricorrente.
Così come dichiarato dai testi all'udienza del 27 settembre 2022 e all'udienza del 18 aprile 2023, fin dal 18 marzo 2014 non c'è stato alcun improvviso mutamento mansionistico.
Seppure (come dichiarato da ) la decisione di Testimone_2 operare la mobilità della ricorrente alla filiale Ascoli Piceno ag. 1 Org_3 non venne presa di concerto con la stessa, è pur vero, d'altra parte che
8 la ricorrente aveva manifestato una serie di problematiche relative agli incarichi di lavoro.
Soprattutto, allorquando si presentò la possibilità di svolgere attività di cassa, fu la stessa ricorrente a rendersi disponibile ed a richiedere di cambiare ruolo, assumendo quello di Operatore di Sportello, chiedendo, altresì, espressamente ed in più occasioni, alla titolare della filiale, di essere assegnata a tale ruolo, così da non essere Persona_1 più coinvolta nelle campagne commerciali, nei contatti ai clienti e nel raggiungimento dei risultati.
Tali dichiarazioni venivano successivamente (precisamente all'udienza del 18 aprile 2023) confermate da la quale Persona_1 specificava che tali richieste vennero poi confermate alla presenza di el corso di un colloquio avvenuto il 26 gennaio 2015. Ciò Testimone_2 culminava nell'effettivo cambiamento di ruolo da operatore di sportello ad addetto commerciale della proprio per assecondare le reiterate CP_3 richieste della Pt_1
In considerazione del fatto che la lavoratrice – ricorrente deve essere adibito alle mansioni per le quali è stata assunta o a quelle corrispondente all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte, così come dimostrato dalla parte resistente, era la stessa ricorrente e domandare di essere adibita a mansioni differenti e meno impegnative rispetto a quelle per le quali era stata assunta in origine.
E la società resistente, lungi dall'operare un demansionamento nei confronti della ricorrente, ha meramente risposto, con un cambio di mansioni, alla sua esigenza di poter essere adibita ad un'altra mansione.
9 Né venivano ammessi, sul punto, i capitoli formulati dalla ricorrente
(nello specifico dal n. 17 al n. 19), essendo questi estremamente generici e inidonei a dimostrare alcun assunto attoreo nonché, con particolare riferimento al capitolo n. 19, valutativi.
Ciò impedisce l'ulteriore analisi circa l'accertamento o meno del danno lamentato dalla ricorrente, non essendo, di fatto, avvenuto alcun demansionamento.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. pone a carico della ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi 2.800,00 per competenze, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso spese generali;
Ascoli Piceno, l'11.1.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
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