TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/10/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 794/2025 P.U.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Seconda Sezione civile e crisi d'impresa ___________
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ___________ Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Laura De Simone - Presidente dott. Francesco Pipicelli - Giudice dott. Lorenzo Lentini - Giudice est.
nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 794/2025 promosso dal Pubblico Parte_1
nei confronti di con sede legale in Milano, C.so di Porta Vittoria n. Controparte_1
50, iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi con P.I. e C.F. REA n. MI-1906996, in persona del P.IVA_1 suo amministratore unico e legale rappresentante sig. , Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Andrea Auletta, – CodiceFiscale_1
e dall'avv. Roberto Marconi (C.F. Email_1
– , presso il C.F._2 Email_2 cui studio elettivamente domiciliano in Milano – via Priv. C. Battisti n. 1.
DEBITORE ha pronunciato la seguente SENTENZA Oggetto: rinuncia alla domanda di accesso a strumento di regolazione della crisi e dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
************ CONSIDERATO che con ricorso ex art.44 CCII depositato il 16 luglio 2025 la società ha proposto domanda di accesso ad uno Controparte_1 strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, con riserva di deposito di documentazione entro un termine fissato dal Tribunale;
pagina1 di 4 RILEVATO che nel termine assegnato la documentazione indicata non è stata prodotta e in data 11.9.2025 la società ha rinunciato al predetto ricorso, dando atto “della impossibilità di rispettare i termini ed i parametri minimi previsti dall'attuale normativa per la ammissibilità di una procedura alternativa di regolamento della crisi”; OSSERVATO CHE pertanto il Tribunale ha fissato udienza ex art.47 comma 4 CCII. per l'audizione del debitore, del Commissario giudiziale, degli eventuali creditori istanti la liquidazione giudiziale e del Pubblico Ministero e che a tale udienza il Pubblico Ministero ha insistito per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale, riportandosi al ricorso del 16 giugno 2025, sicché occorre in primo luogo assumere i provvedimenti di cui all'art. 43 CCII;
RITENUTO nel merito che, sulla scorsa dell'esame delle documentazione in atti delle informazioni acquisite ex art. 42 CCII, sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale, in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla presenza di consistenti debiti scaduti nei confronti dell'Erario per euro 1.402.093,03, a fronte di un attivo patrimoniale costituito perlopiù da crediti (illiquidi ovvero comunque di dubbia esigibilità) e di un patrimonio netto esiguo, pari a euro 24.258,00;
CONSIDERATO che
il debitore resistente non si è opposto alle conclusioni del Pubblico Ministero, prestando una sostanziale adesione all'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
RILEVATO che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett.c) CCII, poiché il debitore, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, in Milano;
CONFERMATO quanto già statuito da questo Tribunale con decreto del 24 luglio 2025, i.e. che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività commerciale e non è emerso che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII;
RILEVATO che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento ben superiore alla soglia di cui all'art. 49 c. 5 CCII;
RITENUTO opportuno indicare come curatore la dott. Persona_1 in quanto professionista già nominata quale Commissario giudiziale
[...] nella precedente fase e che ha tempestivamente depositato le informative e i rapporti riepilogativi richiesti dal Tribunale
P.Q.M.
Visto l'art. 43 CCII., dichiara estinto il procedimento di accesso agli strumenti di regolazione della crisi instaurato da con ricorso del 16 luglio 2025 e, per Controparte_1
l'effetto visto l'art. 49 CCII., su istanza del P.M. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Milano, C.so di Porta Vittoria n. P.IVA_1
50, quale procedura principale;
pagina2 di 4 Nomina Giudice Delegato il dott. Lorenzo Lentini;
Nomina Curatore la dr. professionista iscritto Persona_1 all'elenco previsto dall'art.356 CCII e in possesso dei requisiti indicati ai sensi del comma 3 dell'art.358 CCII;
Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
Stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 04/02/2026 ore 11:00; Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. ORDINA al Curatore di procedere immediatamente - utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici - alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza delle imprese debitrici (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art.193 CCII;
ORDINA al Curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato pagina3 di 4 dei beni;
per i beni e le cose per i quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art.758 c.p.c.; INVITA il Curatore, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina, a far pervenire in cancelleria la propria accettazione, ex art.126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co. 3, 358 CCI, con avviso che, ove non osservato questo obbligo, il Tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
ORDINA ai sensi dell'art. 49 co.4 CCII che la presente sentenza sia pubblicata e comunicata ai sensi dell'art.45 CCII in copia integrale alla impresa debitrice, ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale e al pubblico ministero;
DISPONE la trasmissione ai sensi degli artt. 43, c. 3, e 49 CCII all'Ufficio del registro delle imprese ove l'impresa debitrice ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Milano, 09/10/2025
Il giudice est. Lorenzo Lentini
Il Presidente.
Dott. Laura De Simone
pagina4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Seconda Sezione civile e crisi d'impresa ___________
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ___________ Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Laura De Simone - Presidente dott. Francesco Pipicelli - Giudice dott. Lorenzo Lentini - Giudice est.
nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 794/2025 promosso dal Pubblico Parte_1
nei confronti di con sede legale in Milano, C.so di Porta Vittoria n. Controparte_1
50, iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi con P.I. e C.F. REA n. MI-1906996, in persona del P.IVA_1 suo amministratore unico e legale rappresentante sig. , Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Andrea Auletta, – CodiceFiscale_1
e dall'avv. Roberto Marconi (C.F. Email_1
– , presso il C.F._2 Email_2 cui studio elettivamente domiciliano in Milano – via Priv. C. Battisti n. 1.
DEBITORE ha pronunciato la seguente SENTENZA Oggetto: rinuncia alla domanda di accesso a strumento di regolazione della crisi e dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
************ CONSIDERATO che con ricorso ex art.44 CCII depositato il 16 luglio 2025 la società ha proposto domanda di accesso ad uno Controparte_1 strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, con riserva di deposito di documentazione entro un termine fissato dal Tribunale;
pagina1 di 4 RILEVATO che nel termine assegnato la documentazione indicata non è stata prodotta e in data 11.9.2025 la società ha rinunciato al predetto ricorso, dando atto “della impossibilità di rispettare i termini ed i parametri minimi previsti dall'attuale normativa per la ammissibilità di una procedura alternativa di regolamento della crisi”; OSSERVATO CHE pertanto il Tribunale ha fissato udienza ex art.47 comma 4 CCII. per l'audizione del debitore, del Commissario giudiziale, degli eventuali creditori istanti la liquidazione giudiziale e del Pubblico Ministero e che a tale udienza il Pubblico Ministero ha insistito per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale, riportandosi al ricorso del 16 giugno 2025, sicché occorre in primo luogo assumere i provvedimenti di cui all'art. 43 CCII;
RITENUTO nel merito che, sulla scorsa dell'esame delle documentazione in atti delle informazioni acquisite ex art. 42 CCII, sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale, in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla presenza di consistenti debiti scaduti nei confronti dell'Erario per euro 1.402.093,03, a fronte di un attivo patrimoniale costituito perlopiù da crediti (illiquidi ovvero comunque di dubbia esigibilità) e di un patrimonio netto esiguo, pari a euro 24.258,00;
CONSIDERATO che
il debitore resistente non si è opposto alle conclusioni del Pubblico Ministero, prestando una sostanziale adesione all'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
RILEVATO che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett.c) CCII, poiché il debitore, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, in Milano;
CONFERMATO quanto già statuito da questo Tribunale con decreto del 24 luglio 2025, i.e. che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività commerciale e non è emerso che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII;
RILEVATO che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento ben superiore alla soglia di cui all'art. 49 c. 5 CCII;
RITENUTO opportuno indicare come curatore la dott. Persona_1 in quanto professionista già nominata quale Commissario giudiziale
[...] nella precedente fase e che ha tempestivamente depositato le informative e i rapporti riepilogativi richiesti dal Tribunale
P.Q.M.
Visto l'art. 43 CCII., dichiara estinto il procedimento di accesso agli strumenti di regolazione della crisi instaurato da con ricorso del 16 luglio 2025 e, per Controparte_1
l'effetto visto l'art. 49 CCII., su istanza del P.M. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Milano, C.so di Porta Vittoria n. P.IVA_1
50, quale procedura principale;
pagina2 di 4 Nomina Giudice Delegato il dott. Lorenzo Lentini;
Nomina Curatore la dr. professionista iscritto Persona_1 all'elenco previsto dall'art.356 CCII e in possesso dei requisiti indicati ai sensi del comma 3 dell'art.358 CCII;
Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
Stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 04/02/2026 ore 11:00; Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. ORDINA al Curatore di procedere immediatamente - utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici - alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza delle imprese debitrici (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art.193 CCII;
ORDINA al Curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato pagina3 di 4 dei beni;
per i beni e le cose per i quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art.758 c.p.c.; INVITA il Curatore, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina, a far pervenire in cancelleria la propria accettazione, ex art.126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co. 3, 358 CCI, con avviso che, ove non osservato questo obbligo, il Tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
ORDINA ai sensi dell'art. 49 co.4 CCII che la presente sentenza sia pubblicata e comunicata ai sensi dell'art.45 CCII in copia integrale alla impresa debitrice, ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale e al pubblico ministero;
DISPONE la trasmissione ai sensi degli artt. 43, c. 3, e 49 CCII all'Ufficio del registro delle imprese ove l'impresa debitrice ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Milano, 09/10/2025
Il giudice est. Lorenzo Lentini
Il Presidente.
Dott. Laura De Simone
pagina4 di 4