TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/03/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 27/03/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 11296/2021, promossa da:
, nata in [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. BEZANTE CHIARA RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. SILVESTRO PASQUALE RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A d i S E P A R A Z I O N E
1. e contraevano matrimonio civile il 3.9.2016 a Parte_1 Controparte_1
ZO L'LI (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di ZO L'LI al numero 15, parte I, dell'anno 2016), scegliendo il regime patrimoniale di comunione legale dei beni.
Dalla loro unione nasceva , il 30.3.2018. Persona_1
2. Con ricorso dell'11.10.2021, la moglie ha chiesto la separazione dal marito.
Il resistente ha depositato la memoria difensiva in data 8.3.2022.
I coniugi sono comparsi in data 22.3.2022 per l'udienza presidenziale, dove il tentativo di conciliazione ha dato esito negativo. In quella sede, le parti hanno raggiunto il seguente accordo provvisorio:
«Affido condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre;
Diritto di visita del padre come da accordo del 18.01.2022;
Mantenimento del padre di euro 250,00 mensili euro oltre al 50% delle spese straordinarie».
Con ordinanza del 27.3.2022, autorizzati i coniugi a vivere separati, è stato recepito l'accordo.
Pag. 1 di 4 Tribunale Ordinario di Brescia
La ricorrente ha depositato la memoria integrativa il 23.11.2022. Il resistente si è costituito in giudizio il 20.12.2022.
All'udienza del 27.4.2023 la ricorrente ha chiesto l'emissione di sentenza parziale di separazione e la concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Con sentenza parziale dell'8.5.2023, passata in giudicato, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi. Con ordinanza di pari data è stato altresì conferito ai Servizi Sociali un incarico di monitoraggio del nucleo familiare.
I Servizi Sociali hanno depositato la prima relazione il 23.6.2023.
All'udienza del 28.6.2023 la ricorrente ha chiesto la modifica dell'ordinanza presidenziale del 27.3.2022.
Con ordinanza del 24.7.2023, fermo il resto, il contributo al mantenimento della minore è stato aumentato ad € 350. Sono stati concessi altresì i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. È seguito lo scambio delle memorie istruttorie.
Il 12.1.2024 è stata depositata una relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali.
All'udienza del 16.1.2024 la ricorrente non è comparsa. Il Giudice ha pertanto rinviato l'udienza prevedendo il deposito di note scritte di aggiornamento sulla situazione delle parti, avvenuto il 19.1.2024. Con ordinanza del 4.2.2024, a modifica dei provvedimenti provvisori è stato disposto:
− L'affidamento c.d. super-esclusivo della figlia ai Servizi Sociali di Pontoglio, con residenza presso la madre;
− Visite padre-figlia tutti i mercoledì dall'uscita da scuola al giovedì mattina e a weekend alternati dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina;
− Conferma dell'assegno di mantenimento per la minore a carico del padre di € 350;
− Spese straordinarie per la minore divise al 50% tra i genitori;
− Assegno unico percepito interamente dalla madre;
− Prosecuzione dell'incarico di monitoraggio del nucleo da parte dei Servizi Sociali.
Con la medesima ordinanza sono state rigettate le prove chieste dalle parti.
Il 29.4.2024 i Servizi Sociali hanno depositato una relazione di aggiornamento.
L'8-9.5.2024 le parti hanno depositato note scritte in vista dell'udienza cartolare del 14.5.2024.
Con ordinanza del 18.5.2024, a modifica e integrazione dei provvedimenti contenuti nell'ordinanza del 4.2.2024, per il resto confermati, è stato disposto che:
− Nel periodo compreso tra la fine e la ripresa della scuola, la minore restasse con ciascun genitore per due periodi di una settimana ciascuno, non consecutivi;
− L'assegno di mantenimento per la figlia fosse ridotto ad € 300.
Con la medesima ordinanza è stata nominata l'Avv. Jessica Maria Perrone quale curatrice speciale della minore;
il giudice ha chiesto inoltre ai Servizi Sociali di attivare un'educativa domiciliare a casa di entrambi i genitori, nonché di attivare percorsi di sostegno alla genitorialità.
La curatrice speciale ha accettato l'incarico il 23.5.2024 e depositato una memoria il 5.11.2024.
I Servizi Sociali hanno depositato un'ulteriore relazione di aggiornamento l'8.11.2024.
Pag. 2 di 4 Tribunale Ordinario di Brescia
All'udienza del 12.11.2024 le parti hanno chiesto un rinvio per trovare una soluzione conciliativa.
Con note scritte del 4-5.12.2024 le parti hanno dato atto di non aver raggiunto un accordo. Con ordinanza del 26.12.2024 il Giudice ha dunque formulato la seguente proposta:
− affidamento condiviso di con residenza presso la madre;
i genitori adotteranno congiuntamente le Persona_1 decisioni di più rilevante interesse per la figlia (ad es. L'istruzione, l'educazione, la salute, lo sport, la residenza, il rilascio di documenti validi per l'espatrio) tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno adottate separatamente dal genitore presso cui la figlia si trova;
− la bambina frequenterà il padre:
− a weekend alternati dall'uscita dell'ultimo giorno di scuola (venerdì/sabato) al lunedì mattina e tutti i mercoledì dall'uscita di scuola al mattino seguente (salvo diverso accordo dei genitori);
− nel periodo invernale, ad anni alterni e salvo diverso accordo, la figlia rimarrà: con la madre dalla fine della scuola alla mattina del 25 dicembre;
con il padre dalla mattina del 25 dicembre alla mattina del 31 dicembre;
con la madre dalla mattina del 31 dicembre al pomeriggio del 5 gennaio;
con il padre dal pomeriggio del 5 gennaio fino alla ripresa della scuola;
per i soli giorni della Vigilia e di Natale sono fatte salve eventuali tradizioni dei due rami familiari (nel senso di trascorrere tutti gli anni lo stesso giorno con lo stesso genitore, anziché alternarli);
− nel periodo pasquale, ad anni alterni e salvo diverso accordo, la figlia rimarrà: con il padre dalla fine della scuola al pomeriggio della domenica di Pasqua;
con la madre dal pomeriggio della domenica di Pasqua alla ripresa della scuola;
− nel periodo estivo, ogni genitore avrà diritto a tenere la figlia con sé per due settimane, consecutive o meno;
i genitori dovranno accordarsi sul periodo entro la fine del mese di maggio;
− nel giorno del suo compleanno, salvo diverso accordo, la figlia rimarrà ad anni alterni con ciascun genitore, fino al successivo periodo previsto con l'altro genitore;
− nel giorno del compleanno di ciascun genitore (e nelle feste della mamma e del papà), salvo diverso accordo, questi avrà diritto a tenere con sé la figlia dalla mattina fino al successivo periodo previsto con l'altro genitore;
− a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre un assegno mensile di € 325,00 (annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT) a titolo di contributo al mantenimento della figlia, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, fino alla sua indipendenza economica;
− a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie nell'interesse della figlia;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nel Protocollo vigente presso questo Tribunale, sottoscritto il 14.7.16, cui si rinvia;
il rimborso avverrà dietro tempestiva richiesta del genitore che le ha anticipate, mediante presentazione delle relative ricevute (da intestare ai figli, ai fini della deducibilità fiscale) e andrà eseguito entro 15 giorni, salvo diversi accordi;
− cessazione dell'incarico conferito ai Servizi Sociali;
− rinuncia alle ulteriori domande;
− spese di lite compensate;
− eventuale rinuncia all'impugnazione della sentenza resa a queste condizioni.
Con note scritte del 12-13.2.2025 le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata;
la ricorrente ha precisato che l'assegno unico verrà ripartito tra i genitori (come è previsto ex lege nell'affidamento condiviso ed era stato scritto in calce alla proposta).
All'udienza del 18.2.2025 la causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 26.10.2021, si è limitato a prenderne visione.
Pag. 3 di 4 Tribunale Ordinario di Brescia
3. Le condizioni sopra riportate e accettate dalle parti appaiono conformi alla legge e agli interessi della famiglia: meritano quindi di essere recepite nella sentenza del Tribunale.
4. Spese di lite compensate come da accordo, anche nei confronti del curatore speciale non essendo possibile ascrivere a uno solo dei genitori la necessità di nominarlo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale – richiamata la sentenza parziale dell'8.5.23, che ha pronunciato la separazione tra i coniugi
– definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza:
− dispone in conformità alle condizioni riportate in motivazione;
− compensa per intero le spese di lite;
− manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Si comunichi ai Servizi Sociali di Pontoglio.
Brescia, 27/03/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Gustavo Nanni
Pag. 4 di 4